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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 09/04/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 776/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 09/04/2025, il giudice dott.ssa Nina Pinna;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data del 6.3.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.). TRIBUNALE DI NUORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del Giudice dott.ssa Nina Pinna, in funzione di
Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.776 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni rassegnate con note di udienza del 6.3.2025
Promossa da
, C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
19/12/1948, ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliato in
Sassari Via Mag. F. Baracca n. 3, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Vacca, C.F.
che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di C.F._2
citazione
attore
Contro
, titolare dell'omonima ditta, TI IV con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale nella Zona Ind.le Bonu Trau a Macomer ed ivi elettivamente domiciliata in Viale Pietro Nenni n.10 nello studio dell'Avv. Riccardo Uda del Foro di Oristano
(C.F. ) che la rappresentata e difende giusta procura in C.F._3
calce alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
1. accoglie la domanda e dichiara risolto il contratto di vendita dell'autoveicolo
Toyota modello Rav 4 2006 Diesel targato DD014BG, e
2. per l'effetto condanna , titolare dell'omonima ditta, TI Controparte_1
IV alla restituzione a favore di del prezzo pari ad P.IVA_1 Parte_1
euro 8.640,82 oltre al pagamento degli interessi dalla domanda al saldo;
3. condanna , titolare dell'omonima ditta, TI IV Controparte_1
al rimborso in favore di della somma pagata per la P.IVA_1 Parte_1 sostituzione degli iniettori, pari ad € 975,80.
4.condanna titolare dell'omonima ditta, TI IV Controparte_1
al pagamento in favore di delle spese processuali P.IVA_1 Parte_1
che si liquidano in euro 4.800,00 per compensi professionali comprensivo anche di quelli relative al procedimento di ATP, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a come per legge.
5.Pone a carico di , titolare dell'omonima ditta, TI IV Controparte_1
le somme versate pari ad euro 600,00 oltre ad accessori di legge se P.IVA_1
dovuti in favore del C.T.U. Ing. in relazione al procedimento per Persona_1
A.T.P. per la consulenza tecnica d'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha richiesto al Parte_1
Tribunale di Nuoro che lo stesso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, cosi disporre: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, 1. accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di acquisto del veicolo usato marca Toyota modello Rav 4 2006 Diesel, versione Rav 4 2.2 d-4d Sol 136cv (06/09), avente numero di targa DD 014 BG, telaio: stipulato tra il Sig. CodiceFiscale_4
e il Sig. e, conseguentemente, disporre la Parte_1 Controparte_1 restituzione del prezzo di acquisto pari a € 7.400,00, maggiorato delle ulteriori somme corrisposte dal Sig. alla Società per un totale di € 8.640,82 o, in Pt_1
subordine, quella che verrà riconosciuta dovuta in favore del Sig. Parte_1
in corso di causa, maggiorata in ogni caso di interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento fino al saldo;
2. Condannare alla Controparte_1
restituzione, in favore del sig. della somma pagata per la Parte_1 sostituzione degli iniettori, pari ad € 975,80, per le ragioni esposte nella parte motiva.
3. accertare e dichiarare la responsabilità in capo al convenuto per il mancato uso del veicolo per cui è causa nel periodo che decorre dal mese di novembre 2017 fino alla data della sentenza, oltre la restituzione delle somme corrisposte a titolo di bollo auto, determinandone l'ammontare dell'importo risarcibile da liquidarsi in favore del Sig. ponendolo a carico del Parte_1
convenuto titolare della omonima impresa individuale o, in Controparte_1
subordine, mediante il riconoscimento di una somma da calcolarsi in via equitativa ponendola a carico del responsabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo;
4. condannare al pagamento in favore dell'attore Controparte_1
delle somme già versate in favore del C.T.U. in relazione al procedimento per
A.T.P. e delle eventuali ulteriori somme dovute al medesimo.
5. In conseguenza della declaranda pronuncia di risoluzione del contratto, accertare e dichiarare la perdita di possesso del veicolo usato marca Toyota modello Rav 4 2006 Diesel, versione Rav 4 2.2 d-4d Sol 136cv (06/09), avente numero di targa DD 014 BG, telaio: sin dal mese di novembre 2017, oppure, in CodiceFiscale_4
subordine, dal momento della risoluzione del contratto di vendita, ordinando in ogni caso al P.R.A. competente le dovute trascrizioni e volturazioni contro il ed in favore del venditore;
6. Con vittoria di spese e compensi Parte_1
oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio oltre alla rifusione di quelle corrisposte in favore dallo scrivente avvocato nel giudizio per a.t.p. pari a € 1.189,50, cosi come le ulteriori somme corrisposte al C.T.U. Ing. Daga pari a € 600,00 o a quella veriore somma determinata in corso di causa.”
A fondamento della propria domanda, l'attore ha esposto che: in data 12.07.2017 acquistava presso la concessionaria , Controparte_2
impresa individuale con p.iva - con sede in Macomer (NU) nella Z.I. P.IVA_1
Bonu Trau, Lotto n. 25, il cui titolare è il sig. , l'autoveicolo Controparte_1
usato marca Toyota modello Rav 4 2006 versione Rav 4 2.2 d-4d Sol 136cv CP_3
(06/09), avente numero di targa DD 014 BG, telaio: JTMBA31V506021327 al prezzo di € 7.400,00; per l'acquisto del predetto veicolo l'attore stipulava un contratto di finanziamento - n. 17850853 del 13/07/2017 - con la Compass S.p.a., che prevedeva il pagamento della somma concessa in finanziamento in favore dell'impresa individuale di , con rimborso del capitale e interessi Controparte_1
mediante pagamento di n. 30 rate mensili pari a € 287,17 ciascuna, per un totale pari a € 8.640,82, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a far data dal 15 agosto 2017. Tutte le rate sono state regolarmente pagate. Dopo la consegna del veicolo avvenuta nel mese di luglio 2017, l'autoveicolo nel mese di novembre 2017 improvvisamente si fermava risultando impossibile l'avviamento. Il Sig. Pt_1
preso atto di ciò, provvedeva prontamente e tempestivamente ad interromperne l'uso informando il rivenditore, che inviava in loco un carro attrezzi con il quale il veicolo veniva trasportato presso l'officina meccanica autorizzata di AR
NN & C. S.n.c. sita in Fonni (NU). L'autovettura veniva trattenuta per oltre quattro mesi presso la predetta officina meccanica AR NN in Fonni
(NU) per eseguire la diagnosi, a seguito della quale emergeva che, secondo la diagnosi effettuata dalla stessa officina, il veicolo necessitava della sostituzione degli iniettori. In detta circostanza, nel mese di gennaio 2018, veniva effettuata la sostituzione degli iniettori al costo di € 900,00, addebitato totalmente al Sig.
Quest'ultimo, per provvedere anche a tale ulteriore spesa, stipulava un altro Pt_1
finanziamento, che prevedeva il pagamento della riparazione con addebito di 12 rate mensili di importo pari a € 79,65 a decorrere dal mese di gennaio 2018, per un totale pari a € 975,80, rate tutte regolarmente pagate. In ogni caso, tale intervento non risolveva il problema di malfunzionamento del veicolo, poiché lo stesso presentava altro guasto specificato nella mail inviata dalla officina AR con la quale si comunicava che: “Dopo aver portato l'autoveicolo in officina riscontravamo un guasto agli iniettori. Montati e codificati i nuovi iniettori e messo in moto il veicolo presentava un'eccessiva fumosità allo scarico e un minimo irregolare. Spostata l 'auto nel cortile andavamo a rimetterla in moto e l'auto non ripartiva, controllata si sospetta un grippaggio al 4 cilindro, lo stesso che aveva l'iniettore difettoso. Inoltre il motorino di avviamento è rumoroso e gira lento. Per aver una diagnosi certa bisogna smontare il motore e la testata.
Il 7 febbraio 2018 il Sig. veniva contattato telefonicamente da persona Pt_1
incaricata dal rivenditore, il quale gli comunicava che l'autoveicolo sarebbe stato spostato dalla officina meccanica di Fonni a quella della Del Piano Motors S.r.l., di cui l'odierno convenuto risultava essere l'Amministratore Unico, sita in Macomer, poiché persistevano dei difetti ancora non bene identificati;
solamente in data 26 marzo 2018 il veicolo veniva effettivamente spostato presso l'officina della Del
Piano Motors S.r.l. sita nella sede di Macomer;
da allora e sino ad oggi l'autovettura veniva trattenuta presso l'officina sopra indicata. Nessuno provvedeva alla riparazione del danno, nonostante numerosissime telefonate effettuate dall'odierno attore e la messa in mora e diffida ad adempiere regolarmente inviata alla Del Piano Motors S.r.l., il cui amministratore, lo si ricorda, è l'odierno convenuto, a mezzo PEC dallo scrivente difensore in data 25/05/2018 e regolarmente ricevuta;
il Sig. si trova perciò privo del veicolo di sua Pt_1
proprietà sin dal mese di novembre 2017, momento a partire dal quale veniva affidato all'officina AR di Fonni (NU); a seguito dell'invio della messa in mora e diffida ad adempiere la compagnia di assicurazione convenzionale aggiuntiva, pur manifestando buoni propositi, non risolveva il problema. La venditrice non dava seguito alle doglianze mosse dall'odierno istante, mostrando in tal modo l'assenza della benché minima volontà conciliativa della vertenza, nemmeno a seguito della espletata a.t.p.;
In data 26/07/2018 veniva proposto ricorso per A.T.P. con iscrizione al ruolo generale n. 960/2018 con designazione del Giudice dott.ssa Federica Meloni. in data 27/03/2019 veniva nominato il C.T.U. nella persona dell'Ing. Persona_1 eveniva espletata consulenza tecnica d'ufficio acquisita in atti.. Nelle more, come da visura camerale del 22/07/2020, l'impresa individuale Del risulta P_
essere stata conferita nella Del Piano Motors S.r.l., in data 30/12/2019. Tuttavia, come noto, l'odierno convenuto non cessa dall'aver assunto l'obbligazione con il sig.
poiché è pacifico che sia stato il sig. ad aver stipulato il Pt_1 Controparte_1
contratto di vendita in atti, e ad aver incassato le somme versate dal sig. In Pt_1 particolare, l'attore ha versato alla Compass la somma complessiva di € 8.640,82, comprensiva dell'importo di € 7.400,00, incassato da , oltre Controparte_1
interessi
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la società convenuta la quale chiedeva che il Tribunale volesse: “ in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo in persona del legale rappresentante p. t., con sede Controparte_4
legale a Elmas (CA) in Via Nervi n. 42; in ulteriore via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale per violazione dell'ordine gerarchico dei rimedi disposti dall'art 130 del cod. cons;
in ulteriore via preliminare, dichiarare la decadenza dell'attore dalle pretese per omessa denuncia al venditore entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto ex art. 132 cod. cons;
nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, del presente giudizio e del giudizio di A.T.P., oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo tenuto a mantenere indenne Controparte_4 P_
[...] da tutti gli effetti pregiudizievoli della emananda sentenza, ivi compreso
[...]
il pagamento delle spese legali;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, del presente giudizio e del giudizio di oltre rimborso CP_5 forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge.”
Deduceva che il veicolo oggetto della richiesta di accertamento tecnico preventivo è stato acquistato dall'attore presso la ditta individuale Parte_1 P_
, con sede nella Zona Ind.le Bonu Trau a Macomer, con TI IV
[...]
, che si occupava della commercializzazione di veicoli usati, così P.IVA_1 come risulta dall'ordine di acquisto del 8 luglio 2017, dal certificato di conformità del veicolo del 12.07.2017 e dal certificato di ulteriore garanzia convenzionale del
12/07/2017 n. 36298, con il quale il ha accettato che la Garanzia Parte_1
venisse gestita nei successivi 24 mesi dalla consegna del veicolo da CP_4
con sede legale a Elmas (CA) in Via Nervi n. 42; nel novembre 2017,
[...] quattro mesi dopo la consegna, l'autoveicolo, “improvvisamente si fermava risultando impossibile l'avviamento. Il sig. -proprietario- preso atto di ciò, Pt_1 provvedeva prontamente ad interromperne l'uso” ma contrariamente a quanto sostenuto in atto di citazione non ne informava il rivenditore, bensì e sicuramente, la società con la quale aveva stipulato la Garanzia Controparte_4
Convenzionale Ulteriore, “che inviava in loco carro attrezzi con il quale il veicolo veniva trasportato presso l'officina meccanica autorizzata di AR NN C.
S.n.c. sita in Fonni.” In tale contesto, “l'autovettura veniva trattenuta per oltre quattro mesi presso la predetta officina meccanica di AR NN in Fonni
(NU) per eseguire la diagnosi, a seguito della quale emergeva che, secondo la diagnosi effettuata dalla stessa officina, il veicolo necessitava della sostituzione degli. In detta circostanza, nel mese di gennaio 2018 veniva effettuata la sostituzione degli iniettori…. presso l'officina meccanica autorizzata di AR
NN C. S.n.c. sita in Fonni, aggiunge chi scrive. Sostiene altresì il convenuto che i rapporti sono stati intrattenuti dal o chi per lui, con l'officina Pt_1
AR autorizza dalla e non con il rivenditore oggi Controparte_4 convenuto , che non ha mai avuto e non ha nessun rapporto con Controparte_1
l'officina AR. Il infatti, non ha mai lamentato alcun Parte_1
malfunzionamento o anomalia del veicolo Toyota alla ditta individuale P_
, ma si rivolge direttamente alla e al suo servizio di assistenza.
[...] CP_4
Il convenuto contesta inoltre l'ammissibilità della domanda di risoluzione come proposta in causa ribandendo che l'art. 130 cod. cons., preferisce gli strumenti correttivi o sostitutivi, quali la riparazione o la sostituzione, rispetto alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione.
All'udienza del 20 maggio 2021 il giudice disponeva la chiamata in causa del terzo
Controparte_4
All'udienza del 27 ottobre 2021 veniva dichiarata la contumacia della
[...]
Controparte_4
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
All'udienza del 6.3.2025 la parti con note di trattazione scritta hanno precisato le conclusioni in conformità ai rispettivi atti e la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui appresso.
Nel merito:
E' pacifico che sia intercorso un contratto di compravendita tra il signor e la Pt_1
ditta individuale Del Piano Riccardo. La stessa convenuta nella comparsa di costituzione e risposta del 20 novembre 2020, riporta: “[…]il veicolo oggetto della richiesta di accertamento tecnico preventivo è stato acquistato dall'attore Pt_1
presso la ditta individuale , con sede nella Zona
[...] Controparte_1
Ind.le Bonu Trau a Macomer, con TI IV , che si occupava della P.IVA_1 commercializzazione di veicoli usati, così come risulta dall'ordine di acquisto del 8 luglio 2017, dal certificato di conformità del veicolo del 12.07.2017”.
Sull'eccezione di decadenza: sostiene la ditta convenuta che l'attore sia decaduto dalle pretese per omessa denuncia al venditore entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto ex art. 132 cod. cons.
Rileva infatti che anche volendo ritenere che la diffida inviata alla Del Piano
Motors Srl abbia spiegato i suoi effetti anche nei confronti della ditta individuale
, i difetti vengono denunciati, successivamente all'intervento Controparte_1 dell'officina AR (precedente al 12.01.2018), solo in data 25.05.2018 con oltre due mesi di ritardo rispetto alla loro scoperta, in spregio di quanto disposto dall'art 132 cod. cons., a , titolare dell'omonima ditta. Controparte_1
Dimentica però il signor che già in data 20.12.2017 lo stesso era Controparte_6
a conoscenza dei difetti all'autoveicolo come si evince dal prestito Compass richiesto dal Signor per l'acquisto di ricambi auto in cui il Pt_1 CP_6
risulta essere l'intermediario del credito e risulta essere il soggetto a
[...] favore del quale viene erogato il pagamento da parte della Compass per l'acquisto dei pezzi di ricambio. Pertanto il signor ha denunciato i vizi al venditore Pt_1 [...]
non appena l'autoveicolo li ha manifestati tanto che il venditore risulta essere Per_2 il beneficiario del prestito stipulato dal per l'acquisto dei ricambi e non la Pt_1
come vuol far credere il venditore. CP_4
In tema di garanzia per vizi dei beni oggetto di vendita, alle disposizioni dettate dagli artt. 1490 ss. del codice civile, si aggiungono, quindi, in una prospettiva di maggior tutela, gli strumenti predisposti dal codice del consumo, il quale, agli artt. 129 ss., prevede la sussistenza di una responsabilità del venditore, nei riguardi del consumatore, per qualsiasi difetto di conformità del bene esistente al momento della sua consegna, allorché tale difetto si palesi entro due anni. L'esistenza di un difetto di conformità del bene acquistato consente, poi, al consumatore, di esperire i vari rimedi contemplati dall'art. 130 del codice consumo, con l'onere, però, di denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla sua scoperta. In base, però, a quanto stabilito dal terzo comma dell'art.132 del codice del consumo, si presume che i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano già sussistenti a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o del difetto lamentato.
Qualora, dunque, il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando, conseguentemente, sulla controparte, l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Soltanto una volta superato tale termine trova, quindi, nuovamente applicazione la disciplina generale in materia di onere della prova ex art. 2697 del c.c., ricadendo in capo al consumatore che agisca in giudizio l'onere di fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene.
Gli hanno, quindi ritenuto opportuno ribadire i principi di diritto per cui, Parte_2 in primo luogo, “in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica”, e, in secondo luogo, “si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna delbene,siano sussistenti già a tale dat, sicchéè onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio,gravandosulla contr oparte l'oneredi provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.”. L'art. 130
Cod. Consumo applicabile nel caso di specie - rubricato “diritti del consumatore” e si occupa dei diritti dell'acquirente in caso di difetti di conformità del bene di consumo acquistato. Tra i beni di consumo rientrano anche i beni mobili registrati, pertanto, l'acquisto di un'autovettura è soggetta al d.lgs. 206/2005, purché il contraente rivesta la qualità di consumatore, vale a dire si tratti di una persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il venditore deve consegnare al consumatore un bene conforme al contratto di compravendita, ossia idoneo all'uso, conforme alla descrizione e in possesso delle qualità che ci si attende da un bene della stessa categoria. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha vari rimedi che sono graduati dal legislatore secondo il seguente ordine: il ripristino della conformità del bene mediante la riparazione o la sostituzione, senza spese a carico del consumatore
(art. 130 c. 3 d. lgs. cit. vecchia versione – 135 bis c. 2 versione vigente); la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (art. 130 c. 7 d. lgs. cit. vecchia versione – 135 bis c. 4 versione vigente).Per fruire dei succitati rimedi il consumatore deve denunciare il vizio entro due mesi dalla scoperta del difetto
(nella nuova versione del Codice del Consumo non è più previsto tale onere in capo al consumatore). Il venditore è responsabile verso il consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, inoltre, è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. A favore del consumatore è prevista una presunzione iuris tantum, infatti, si presume che i difetti di conformità, che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, esistessero già a tale data (nella versione attuale dell'art. 135 Cod. Cons. la presunzione di cui trattasi è stata estesa ad 1 anno).
Tale presunzione comporta delle conseguenze sotto il profilo probatorio, infatti: il consumatore deve solo allegare il difetto di conformità, mentre il venditore deve provare la conformità del bene consegnato. Decorso il periodo di sei mesi, sotto il profilo probatorio, tornano ad operare i principi generali (ex art. 2697 c.c.), pertanto, spetta al consumatore provare che il vizio sussistesse ab origine.
Riassumendo, il consumatore deve provare l'inesatto adempimento, mentre il venditore deve provare di aver consegnato il bene conforme alla caratteristiche tipiche di quel prodotto. Nel caso in cui il venditore offra la prova della conformità del bene, il consumatore deve dimostrare la sussistenza di un vizio intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore (Cass. Ord. 21927/2017; Cass. 20110/2013).
Il quadro normativo illustrato ha portato la giurisprudenza di legittimità a ritenere che la responsabilità da prodotto difettoso abbia natura presuntiva, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. La Cassazione ha, infatti, più volte precisato che “incombe sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico- scientifiche” (Cass. Civ.n. 29828/2018).
Nel caso di specie il sostiene che il bene abbia manifestato difetti nel mese Pt_1
di novembre 2017 e tanto è avvalorato dal fatto che al 20 dicembre 2017 il
, che è a conoscenza dei vizi, riceve dalla Compass le somme per i ricambi CP_6 dell'auto a seguito di finanziamento stipulato a tal fine dal il 21.12.2017. Pt_1
Su tali premesse, appare necessario applicare la disciplina relativa ai contratti di consumo, e non invece le norme civilistiche in materia di vendita, posto che l'auto in questione era stata alienata da un operatore commerciale ad una persona fisica, la quale l'aveva acquistata per ragioni personali, e che, per giunta, i vizi della stessa si erano manifestati entro sei mesi dalla consegna. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene. Nel caso che ci occupa peraltro il signor ha introdotto il giudizio per Pt_1
Accertamento tecnico preventivo con ricorso datato 25 luglio 2018 quindi anche questo nei termini previsti per far valere i vizi.
Sull'esistenza dei vizi denunziati: Dalla consulenza tecnica espletata dall'Ing. congruamente motivata e Persona_1
dalla quale non vi è dunque ragione di discostarsi, è emerso che: “Dalle risultanze delle operazioni peritali è scaturito il fatto che il motore del veicolo di proprietà del signor si è fuso. Sulla base della documentazione in possesso, Parte_1 eseguiti i rilievi tecnici, svolta l'analisi dei dati, tenuto conto delle osservazioni proposte dai consulenti tecnici di parte, è stato possibile dare risposta a tutti i quesiti sottoposti dal Giudice. Stato dell'autovettura usata marca Toyota modello
Rav 4. Il veicolo di produzione giapponese si presenta in buono stato di conservazione, sia per ciò che riguarda la carrozzeria sia per gli interni. Buono è anche lo stato in cui versano cristalli e parabrezza. Dall'analisi visiva risulta essere buono lo stato di custodia ed usura dei pneumatici. Il mezzo di proprietà del signor non è funzionante, perché ha patito la fusione del motore ed è inoltre Pt_1
privo della batteria. Vizi e difetti del predetto veicolo. Al termine delle operazioni peritali si è constatato che l'autovettura usata marca Toyota modello Rav 4 ha subito la fusione del motore. Natura e cause dei vizi. La causa più probabile è un problema di lubrificazione del propulsore, dovuta all'utilizzo, non è possibile dirsi se in periodi antecedenti a quelli del ricorrente signor di olio di Pt_1
insufficiente qualità. Il livello dello stesso, come risulta dalle operazioni peritali svolte, era sufficiente. Visto che quantità e qualità dell'olio lubrificante sono stati determinati in seguito all'ordinaria manutenzione prevendita, che il ricorrente ha utilizzato il veicolo per soli quattro mesi, percorrendo circa 1500/2000 km, si esclude che i vizi riscontrati dipendano da un uso maldestro del mezzo compiuto dal signor Si mette in evidenza che il ricorrente ha accettato che la Pt_1
garanzia convenzionale fosse gestita dalla Soc. Totem Servizi Auto srl e non anche dalla Ditta Del Piano Motors. Si precisa che tutte le operazioni messe in atto in seguito ai problemi riscontarti sul veicolo sono state disposte dalla CP_4
compresi gli interventi eseguiti dall'autofficina AR. Ammontare del
[...]
danno. Per tener conto delle migliorie che provocherebbe la sostituzione del motore fuso, avente 209000 km percorsi, con uno rigenerato, che risulta pari ad un kilometro 0, si applica al solo costo del componente, in questo caso il motore, una detrazione pari al 60%. Ne scaturisce un ammontare del danno pari a 3075,01 €
IVA compresa. Interventi meccanici necessari, quantificazione dei costi e dei tempi.
Per poter rimettere in marcia la Toyota Rav 4 oggetto della presente perizia, è necessario sostituire il componente non funzionante, che ne pregiudica gravemente la funzionalità, con un propulsore rigenerato. E' indispensabile preventivamente rimuovere quello fuso, scollegando da esso, per poi riposizionarli in quello nuovo, il radiatore, la ventola, l'alternatore, il collettore d'aspirazione, i tubi del carburante, la pompa del servosterzo, il compressore per l'aria condizionata, il collettore di scarico, le connessioni elettriche, la trasmissione e la pompa dell'olio.
Il costo del componente di ricambio ammonta a 3355€ IVA compresa. Il tempo complessivo è di 30 ore di lavoro, che, con un costo orario corrispondente a 57,77
€ IVA compresa, danno vita ad una spesa per la manodopera di 1733,01 € IVA compresa. Ne scaturisce una spesa complessivamente pari a 5088,01 € IVA compresa”.
Nel caso de quo trovano applicazione le norme in tema di contratti tra consumatore e professionista di cui al D.Lgs.vo n. 206/2005 art.li 128 e seg.ti (d'ora in poi solo
. In particolare, trova giusto riscontro l'applicazione dell'art. 130 del CP_7
codice del consumo, in quanto trattasi di normativa a carattere speciale rispetto a quella di cui all'art. 1490 c.c. L'attore in questo caso deve essere qualificato come consumatore, conseguentemente nella questione che ci occupa si applica necessariamente la normativa richiamata.
E' pacifico che il signor acquistava il veicolo dal convenuto al prezzo di € Pt_1
7.400,00 e che in virtù di finanziamento stipulato con la Compass questa ha corrisposto all'odierno convenuto la somma di € 8.640,82.
La consegna del veicolo avveniva nel mese di luglio del 2017 e solo dopo solo un paio di mesi di normalissimo utilizzo, il veicolo venduto arrestava improvvisamente la marcia e dopo tutta una lunghissima serie di tentativi di riparazione disposti su indicazione dei convenuti il veicolo veniva trasportato presso il venditore. Stante il trascorrere del tempo senza che venisse effettuata la riparazione si rendeva necessario procedere con l'accertamento tecnico. In sede di ATP è' stato appurato che il veicolo presentava dei vizi che sono anche stati quantificati dal CTU nominato che in perizia affermava anche l'inidoneità del veicolo all'uso.
Secondo l'art. 129 1 comma TU consumo, il venditore è tenuto a consegnare al compratore beni conformi al contratto di vendita. Tale obbligo è previsto pure in materia di vendita di beni al consumo usati, tenuto conto del pregresso utilizzo e limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa (art. 128 3 comma
TU Consumo). In particolare, a norma dell'art. 130 del D. Lgs 206/2005 (Codice del Consumo) il venditore è responsabile verso il consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (comma 1). In caso di difetto, dunque, il consumatore ha diritto ad ottenere, senza spese, la riparazione o la sostituzione del bene ovvero, in subordine, un'adeguata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (comma 2).Per quanto concerne tale ultimo rimedio, la risoluzione è consentita solamente se la riparazione o la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
se il venditore non ha riparato il bene entro un congruo termine;
se la riparazione o la sostituzione precedentemente effettuata abbiano recato pregiudizi al consumatore (comma 7).
Nel caso di specie, il venditore non ha provveduto alla eliminazione dei vizi entro un congruo termine e pertanto il compratore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto come previsto dal codice del Consumo.
Sulla base di quanto sopra riportato, deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto proposta dall'acquirente.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto risolto e provate documentalmente.
Non può essere accolta invece la domanda finalizzata ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di bollo in quanto non è stata versata in atti prova documentale attestante l'effettivo pagamento degli stessi.
Quanto alla domanda di dichiarazione di perdita del possesso: la domanda non può trovare accoglimento in quanto nel caso che ci occupa la perdita non consegue a nessuna delle ipotesi in cui il giudice è chiamato a provvedere in tal senso, ossia: “casi in cui il veicolo sia rubato o nel caso in cui di esso un soggetto si sia indebitamente appropriato;
-casi di truffa;
-casi in cui non sia stato ancora effettuato il passaggio di proprietà;-casi in cui ci si trova dinanzi alla mancata trascrizione al p.r.a. del passaggio di proprietà o della demolizione dell'auto per inadempienza del concessionario o del demolitore”.
Peraltro le trascrizioni e volture sono obbligo nascente direttamente dalla legge a seguito della sentenza, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.
Sulle spese processuali:
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 modificato dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza il procedimento è concluso.
Le spese del procedimento di ATP, i compensi professionali e di consulenza tecnica in sede di ATP sono poste definitivamente a carico del convenuto.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 09/04/2025, il giudice dott.ssa Nina Pinna;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data del 6.3.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.). TRIBUNALE DI NUORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del Giudice dott.ssa Nina Pinna, in funzione di
Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.776 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni rassegnate con note di udienza del 6.3.2025
Promossa da
, C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
19/12/1948, ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliato in
Sassari Via Mag. F. Baracca n. 3, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Vacca, C.F.
che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di C.F._2
citazione
attore
Contro
, titolare dell'omonima ditta, TI IV con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale nella Zona Ind.le Bonu Trau a Macomer ed ivi elettivamente domiciliata in Viale Pietro Nenni n.10 nello studio dell'Avv. Riccardo Uda del Foro di Oristano
(C.F. ) che la rappresentata e difende giusta procura in C.F._3
calce alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
1. accoglie la domanda e dichiara risolto il contratto di vendita dell'autoveicolo
Toyota modello Rav 4 2006 Diesel targato DD014BG, e
2. per l'effetto condanna , titolare dell'omonima ditta, TI Controparte_1
IV alla restituzione a favore di del prezzo pari ad P.IVA_1 Parte_1
euro 8.640,82 oltre al pagamento degli interessi dalla domanda al saldo;
3. condanna , titolare dell'omonima ditta, TI IV Controparte_1
al rimborso in favore di della somma pagata per la P.IVA_1 Parte_1 sostituzione degli iniettori, pari ad € 975,80.
4.condanna titolare dell'omonima ditta, TI IV Controparte_1
al pagamento in favore di delle spese processuali P.IVA_1 Parte_1
che si liquidano in euro 4.800,00 per compensi professionali comprensivo anche di quelli relative al procedimento di ATP, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a come per legge.
5.Pone a carico di , titolare dell'omonima ditta, TI IV Controparte_1
le somme versate pari ad euro 600,00 oltre ad accessori di legge se P.IVA_1
dovuti in favore del C.T.U. Ing. in relazione al procedimento per Persona_1
A.T.P. per la consulenza tecnica d'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha richiesto al Parte_1
Tribunale di Nuoro che lo stesso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, cosi disporre: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, 1. accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di acquisto del veicolo usato marca Toyota modello Rav 4 2006 Diesel, versione Rav 4 2.2 d-4d Sol 136cv (06/09), avente numero di targa DD 014 BG, telaio: stipulato tra il Sig. CodiceFiscale_4
e il Sig. e, conseguentemente, disporre la Parte_1 Controparte_1 restituzione del prezzo di acquisto pari a € 7.400,00, maggiorato delle ulteriori somme corrisposte dal Sig. alla Società per un totale di € 8.640,82 o, in Pt_1
subordine, quella che verrà riconosciuta dovuta in favore del Sig. Parte_1
in corso di causa, maggiorata in ogni caso di interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento fino al saldo;
2. Condannare alla Controparte_1
restituzione, in favore del sig. della somma pagata per la Parte_1 sostituzione degli iniettori, pari ad € 975,80, per le ragioni esposte nella parte motiva.
3. accertare e dichiarare la responsabilità in capo al convenuto per il mancato uso del veicolo per cui è causa nel periodo che decorre dal mese di novembre 2017 fino alla data della sentenza, oltre la restituzione delle somme corrisposte a titolo di bollo auto, determinandone l'ammontare dell'importo risarcibile da liquidarsi in favore del Sig. ponendolo a carico del Parte_1
convenuto titolare della omonima impresa individuale o, in Controparte_1
subordine, mediante il riconoscimento di una somma da calcolarsi in via equitativa ponendola a carico del responsabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo;
4. condannare al pagamento in favore dell'attore Controparte_1
delle somme già versate in favore del C.T.U. in relazione al procedimento per
A.T.P. e delle eventuali ulteriori somme dovute al medesimo.
5. In conseguenza della declaranda pronuncia di risoluzione del contratto, accertare e dichiarare la perdita di possesso del veicolo usato marca Toyota modello Rav 4 2006 Diesel, versione Rav 4 2.2 d-4d Sol 136cv (06/09), avente numero di targa DD 014 BG, telaio: sin dal mese di novembre 2017, oppure, in CodiceFiscale_4
subordine, dal momento della risoluzione del contratto di vendita, ordinando in ogni caso al P.R.A. competente le dovute trascrizioni e volturazioni contro il ed in favore del venditore;
6. Con vittoria di spese e compensi Parte_1
oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio oltre alla rifusione di quelle corrisposte in favore dallo scrivente avvocato nel giudizio per a.t.p. pari a € 1.189,50, cosi come le ulteriori somme corrisposte al C.T.U. Ing. Daga pari a € 600,00 o a quella veriore somma determinata in corso di causa.”
A fondamento della propria domanda, l'attore ha esposto che: in data 12.07.2017 acquistava presso la concessionaria , Controparte_2
impresa individuale con p.iva - con sede in Macomer (NU) nella Z.I. P.IVA_1
Bonu Trau, Lotto n. 25, il cui titolare è il sig. , l'autoveicolo Controparte_1
usato marca Toyota modello Rav 4 2006 versione Rav 4 2.2 d-4d Sol 136cv CP_3
(06/09), avente numero di targa DD 014 BG, telaio: JTMBA31V506021327 al prezzo di € 7.400,00; per l'acquisto del predetto veicolo l'attore stipulava un contratto di finanziamento - n. 17850853 del 13/07/2017 - con la Compass S.p.a., che prevedeva il pagamento della somma concessa in finanziamento in favore dell'impresa individuale di , con rimborso del capitale e interessi Controparte_1
mediante pagamento di n. 30 rate mensili pari a € 287,17 ciascuna, per un totale pari a € 8.640,82, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a far data dal 15 agosto 2017. Tutte le rate sono state regolarmente pagate. Dopo la consegna del veicolo avvenuta nel mese di luglio 2017, l'autoveicolo nel mese di novembre 2017 improvvisamente si fermava risultando impossibile l'avviamento. Il Sig. Pt_1
preso atto di ciò, provvedeva prontamente e tempestivamente ad interromperne l'uso informando il rivenditore, che inviava in loco un carro attrezzi con il quale il veicolo veniva trasportato presso l'officina meccanica autorizzata di AR
NN & C. S.n.c. sita in Fonni (NU). L'autovettura veniva trattenuta per oltre quattro mesi presso la predetta officina meccanica AR NN in Fonni
(NU) per eseguire la diagnosi, a seguito della quale emergeva che, secondo la diagnosi effettuata dalla stessa officina, il veicolo necessitava della sostituzione degli iniettori. In detta circostanza, nel mese di gennaio 2018, veniva effettuata la sostituzione degli iniettori al costo di € 900,00, addebitato totalmente al Sig.
Quest'ultimo, per provvedere anche a tale ulteriore spesa, stipulava un altro Pt_1
finanziamento, che prevedeva il pagamento della riparazione con addebito di 12 rate mensili di importo pari a € 79,65 a decorrere dal mese di gennaio 2018, per un totale pari a € 975,80, rate tutte regolarmente pagate. In ogni caso, tale intervento non risolveva il problema di malfunzionamento del veicolo, poiché lo stesso presentava altro guasto specificato nella mail inviata dalla officina AR con la quale si comunicava che: “Dopo aver portato l'autoveicolo in officina riscontravamo un guasto agli iniettori. Montati e codificati i nuovi iniettori e messo in moto il veicolo presentava un'eccessiva fumosità allo scarico e un minimo irregolare. Spostata l 'auto nel cortile andavamo a rimetterla in moto e l'auto non ripartiva, controllata si sospetta un grippaggio al 4 cilindro, lo stesso che aveva l'iniettore difettoso. Inoltre il motorino di avviamento è rumoroso e gira lento. Per aver una diagnosi certa bisogna smontare il motore e la testata.
Il 7 febbraio 2018 il Sig. veniva contattato telefonicamente da persona Pt_1
incaricata dal rivenditore, il quale gli comunicava che l'autoveicolo sarebbe stato spostato dalla officina meccanica di Fonni a quella della Del Piano Motors S.r.l., di cui l'odierno convenuto risultava essere l'Amministratore Unico, sita in Macomer, poiché persistevano dei difetti ancora non bene identificati;
solamente in data 26 marzo 2018 il veicolo veniva effettivamente spostato presso l'officina della Del
Piano Motors S.r.l. sita nella sede di Macomer;
da allora e sino ad oggi l'autovettura veniva trattenuta presso l'officina sopra indicata. Nessuno provvedeva alla riparazione del danno, nonostante numerosissime telefonate effettuate dall'odierno attore e la messa in mora e diffida ad adempiere regolarmente inviata alla Del Piano Motors S.r.l., il cui amministratore, lo si ricorda, è l'odierno convenuto, a mezzo PEC dallo scrivente difensore in data 25/05/2018 e regolarmente ricevuta;
il Sig. si trova perciò privo del veicolo di sua Pt_1
proprietà sin dal mese di novembre 2017, momento a partire dal quale veniva affidato all'officina AR di Fonni (NU); a seguito dell'invio della messa in mora e diffida ad adempiere la compagnia di assicurazione convenzionale aggiuntiva, pur manifestando buoni propositi, non risolveva il problema. La venditrice non dava seguito alle doglianze mosse dall'odierno istante, mostrando in tal modo l'assenza della benché minima volontà conciliativa della vertenza, nemmeno a seguito della espletata a.t.p.;
In data 26/07/2018 veniva proposto ricorso per A.T.P. con iscrizione al ruolo generale n. 960/2018 con designazione del Giudice dott.ssa Federica Meloni. in data 27/03/2019 veniva nominato il C.T.U. nella persona dell'Ing. Persona_1 eveniva espletata consulenza tecnica d'ufficio acquisita in atti.. Nelle more, come da visura camerale del 22/07/2020, l'impresa individuale Del risulta P_
essere stata conferita nella Del Piano Motors S.r.l., in data 30/12/2019. Tuttavia, come noto, l'odierno convenuto non cessa dall'aver assunto l'obbligazione con il sig.
poiché è pacifico che sia stato il sig. ad aver stipulato il Pt_1 Controparte_1
contratto di vendita in atti, e ad aver incassato le somme versate dal sig. In Pt_1 particolare, l'attore ha versato alla Compass la somma complessiva di € 8.640,82, comprensiva dell'importo di € 7.400,00, incassato da , oltre Controparte_1
interessi
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la società convenuta la quale chiedeva che il Tribunale volesse: “ in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo in persona del legale rappresentante p. t., con sede Controparte_4
legale a Elmas (CA) in Via Nervi n. 42; in ulteriore via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale per violazione dell'ordine gerarchico dei rimedi disposti dall'art 130 del cod. cons;
in ulteriore via preliminare, dichiarare la decadenza dell'attore dalle pretese per omessa denuncia al venditore entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto ex art. 132 cod. cons;
nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, del presente giudizio e del giudizio di A.T.P., oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo tenuto a mantenere indenne Controparte_4 P_
[...] da tutti gli effetti pregiudizievoli della emananda sentenza, ivi compreso
[...]
il pagamento delle spese legali;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, del presente giudizio e del giudizio di oltre rimborso CP_5 forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge.”
Deduceva che il veicolo oggetto della richiesta di accertamento tecnico preventivo è stato acquistato dall'attore presso la ditta individuale Parte_1 P_
, con sede nella Zona Ind.le Bonu Trau a Macomer, con TI IV
[...]
, che si occupava della commercializzazione di veicoli usati, così P.IVA_1 come risulta dall'ordine di acquisto del 8 luglio 2017, dal certificato di conformità del veicolo del 12.07.2017 e dal certificato di ulteriore garanzia convenzionale del
12/07/2017 n. 36298, con il quale il ha accettato che la Garanzia Parte_1
venisse gestita nei successivi 24 mesi dalla consegna del veicolo da CP_4
con sede legale a Elmas (CA) in Via Nervi n. 42; nel novembre 2017,
[...] quattro mesi dopo la consegna, l'autoveicolo, “improvvisamente si fermava risultando impossibile l'avviamento. Il sig. -proprietario- preso atto di ciò, Pt_1 provvedeva prontamente ad interromperne l'uso” ma contrariamente a quanto sostenuto in atto di citazione non ne informava il rivenditore, bensì e sicuramente, la società con la quale aveva stipulato la Garanzia Controparte_4
Convenzionale Ulteriore, “che inviava in loco carro attrezzi con il quale il veicolo veniva trasportato presso l'officina meccanica autorizzata di AR NN C.
S.n.c. sita in Fonni.” In tale contesto, “l'autovettura veniva trattenuta per oltre quattro mesi presso la predetta officina meccanica di AR NN in Fonni
(NU) per eseguire la diagnosi, a seguito della quale emergeva che, secondo la diagnosi effettuata dalla stessa officina, il veicolo necessitava della sostituzione degli. In detta circostanza, nel mese di gennaio 2018 veniva effettuata la sostituzione degli iniettori…. presso l'officina meccanica autorizzata di AR
NN C. S.n.c. sita in Fonni, aggiunge chi scrive. Sostiene altresì il convenuto che i rapporti sono stati intrattenuti dal o chi per lui, con l'officina Pt_1
AR autorizza dalla e non con il rivenditore oggi Controparte_4 convenuto , che non ha mai avuto e non ha nessun rapporto con Controparte_1
l'officina AR. Il infatti, non ha mai lamentato alcun Parte_1
malfunzionamento o anomalia del veicolo Toyota alla ditta individuale P_
, ma si rivolge direttamente alla e al suo servizio di assistenza.
[...] CP_4
Il convenuto contesta inoltre l'ammissibilità della domanda di risoluzione come proposta in causa ribandendo che l'art. 130 cod. cons., preferisce gli strumenti correttivi o sostitutivi, quali la riparazione o la sostituzione, rispetto alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione.
All'udienza del 20 maggio 2021 il giudice disponeva la chiamata in causa del terzo
Controparte_4
All'udienza del 27 ottobre 2021 veniva dichiarata la contumacia della
[...]
Controparte_4
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
All'udienza del 6.3.2025 la parti con note di trattazione scritta hanno precisato le conclusioni in conformità ai rispettivi atti e la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui appresso.
Nel merito:
E' pacifico che sia intercorso un contratto di compravendita tra il signor e la Pt_1
ditta individuale Del Piano Riccardo. La stessa convenuta nella comparsa di costituzione e risposta del 20 novembre 2020, riporta: “[…]il veicolo oggetto della richiesta di accertamento tecnico preventivo è stato acquistato dall'attore Pt_1
presso la ditta individuale , con sede nella Zona
[...] Controparte_1
Ind.le Bonu Trau a Macomer, con TI IV , che si occupava della P.IVA_1 commercializzazione di veicoli usati, così come risulta dall'ordine di acquisto del 8 luglio 2017, dal certificato di conformità del veicolo del 12.07.2017”.
Sull'eccezione di decadenza: sostiene la ditta convenuta che l'attore sia decaduto dalle pretese per omessa denuncia al venditore entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto ex art. 132 cod. cons.
Rileva infatti che anche volendo ritenere che la diffida inviata alla Del Piano
Motors Srl abbia spiegato i suoi effetti anche nei confronti della ditta individuale
, i difetti vengono denunciati, successivamente all'intervento Controparte_1 dell'officina AR (precedente al 12.01.2018), solo in data 25.05.2018 con oltre due mesi di ritardo rispetto alla loro scoperta, in spregio di quanto disposto dall'art 132 cod. cons., a , titolare dell'omonima ditta. Controparte_1
Dimentica però il signor che già in data 20.12.2017 lo stesso era Controparte_6
a conoscenza dei difetti all'autoveicolo come si evince dal prestito Compass richiesto dal Signor per l'acquisto di ricambi auto in cui il Pt_1 CP_6
risulta essere l'intermediario del credito e risulta essere il soggetto a
[...] favore del quale viene erogato il pagamento da parte della Compass per l'acquisto dei pezzi di ricambio. Pertanto il signor ha denunciato i vizi al venditore Pt_1 [...]
non appena l'autoveicolo li ha manifestati tanto che il venditore risulta essere Per_2 il beneficiario del prestito stipulato dal per l'acquisto dei ricambi e non la Pt_1
come vuol far credere il venditore. CP_4
In tema di garanzia per vizi dei beni oggetto di vendita, alle disposizioni dettate dagli artt. 1490 ss. del codice civile, si aggiungono, quindi, in una prospettiva di maggior tutela, gli strumenti predisposti dal codice del consumo, il quale, agli artt. 129 ss., prevede la sussistenza di una responsabilità del venditore, nei riguardi del consumatore, per qualsiasi difetto di conformità del bene esistente al momento della sua consegna, allorché tale difetto si palesi entro due anni. L'esistenza di un difetto di conformità del bene acquistato consente, poi, al consumatore, di esperire i vari rimedi contemplati dall'art. 130 del codice consumo, con l'onere, però, di denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla sua scoperta. In base, però, a quanto stabilito dal terzo comma dell'art.132 del codice del consumo, si presume che i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano già sussistenti a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o del difetto lamentato.
Qualora, dunque, il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando, conseguentemente, sulla controparte, l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Soltanto una volta superato tale termine trova, quindi, nuovamente applicazione la disciplina generale in materia di onere della prova ex art. 2697 del c.c., ricadendo in capo al consumatore che agisca in giudizio l'onere di fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene.
Gli hanno, quindi ritenuto opportuno ribadire i principi di diritto per cui, Parte_2 in primo luogo, “in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica”, e, in secondo luogo, “si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna delbene,siano sussistenti già a tale dat, sicchéè onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio,gravandosulla contr oparte l'oneredi provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.”. L'art. 130
Cod. Consumo applicabile nel caso di specie - rubricato “diritti del consumatore” e si occupa dei diritti dell'acquirente in caso di difetti di conformità del bene di consumo acquistato. Tra i beni di consumo rientrano anche i beni mobili registrati, pertanto, l'acquisto di un'autovettura è soggetta al d.lgs. 206/2005, purché il contraente rivesta la qualità di consumatore, vale a dire si tratti di una persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il venditore deve consegnare al consumatore un bene conforme al contratto di compravendita, ossia idoneo all'uso, conforme alla descrizione e in possesso delle qualità che ci si attende da un bene della stessa categoria. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha vari rimedi che sono graduati dal legislatore secondo il seguente ordine: il ripristino della conformità del bene mediante la riparazione o la sostituzione, senza spese a carico del consumatore
(art. 130 c. 3 d. lgs. cit. vecchia versione – 135 bis c. 2 versione vigente); la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (art. 130 c. 7 d. lgs. cit. vecchia versione – 135 bis c. 4 versione vigente).Per fruire dei succitati rimedi il consumatore deve denunciare il vizio entro due mesi dalla scoperta del difetto
(nella nuova versione del Codice del Consumo non è più previsto tale onere in capo al consumatore). Il venditore è responsabile verso il consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, inoltre, è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. A favore del consumatore è prevista una presunzione iuris tantum, infatti, si presume che i difetti di conformità, che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, esistessero già a tale data (nella versione attuale dell'art. 135 Cod. Cons. la presunzione di cui trattasi è stata estesa ad 1 anno).
Tale presunzione comporta delle conseguenze sotto il profilo probatorio, infatti: il consumatore deve solo allegare il difetto di conformità, mentre il venditore deve provare la conformità del bene consegnato. Decorso il periodo di sei mesi, sotto il profilo probatorio, tornano ad operare i principi generali (ex art. 2697 c.c.), pertanto, spetta al consumatore provare che il vizio sussistesse ab origine.
Riassumendo, il consumatore deve provare l'inesatto adempimento, mentre il venditore deve provare di aver consegnato il bene conforme alla caratteristiche tipiche di quel prodotto. Nel caso in cui il venditore offra la prova della conformità del bene, il consumatore deve dimostrare la sussistenza di un vizio intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore (Cass. Ord. 21927/2017; Cass. 20110/2013).
Il quadro normativo illustrato ha portato la giurisprudenza di legittimità a ritenere che la responsabilità da prodotto difettoso abbia natura presuntiva, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. La Cassazione ha, infatti, più volte precisato che “incombe sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico- scientifiche” (Cass. Civ.n. 29828/2018).
Nel caso di specie il sostiene che il bene abbia manifestato difetti nel mese Pt_1
di novembre 2017 e tanto è avvalorato dal fatto che al 20 dicembre 2017 il
, che è a conoscenza dei vizi, riceve dalla Compass le somme per i ricambi CP_6 dell'auto a seguito di finanziamento stipulato a tal fine dal il 21.12.2017. Pt_1
Su tali premesse, appare necessario applicare la disciplina relativa ai contratti di consumo, e non invece le norme civilistiche in materia di vendita, posto che l'auto in questione era stata alienata da un operatore commerciale ad una persona fisica, la quale l'aveva acquistata per ragioni personali, e che, per giunta, i vizi della stessa si erano manifestati entro sei mesi dalla consegna. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene. Nel caso che ci occupa peraltro il signor ha introdotto il giudizio per Pt_1
Accertamento tecnico preventivo con ricorso datato 25 luglio 2018 quindi anche questo nei termini previsti per far valere i vizi.
Sull'esistenza dei vizi denunziati: Dalla consulenza tecnica espletata dall'Ing. congruamente motivata e Persona_1
dalla quale non vi è dunque ragione di discostarsi, è emerso che: “Dalle risultanze delle operazioni peritali è scaturito il fatto che il motore del veicolo di proprietà del signor si è fuso. Sulla base della documentazione in possesso, Parte_1 eseguiti i rilievi tecnici, svolta l'analisi dei dati, tenuto conto delle osservazioni proposte dai consulenti tecnici di parte, è stato possibile dare risposta a tutti i quesiti sottoposti dal Giudice. Stato dell'autovettura usata marca Toyota modello
Rav 4. Il veicolo di produzione giapponese si presenta in buono stato di conservazione, sia per ciò che riguarda la carrozzeria sia per gli interni. Buono è anche lo stato in cui versano cristalli e parabrezza. Dall'analisi visiva risulta essere buono lo stato di custodia ed usura dei pneumatici. Il mezzo di proprietà del signor non è funzionante, perché ha patito la fusione del motore ed è inoltre Pt_1
privo della batteria. Vizi e difetti del predetto veicolo. Al termine delle operazioni peritali si è constatato che l'autovettura usata marca Toyota modello Rav 4 ha subito la fusione del motore. Natura e cause dei vizi. La causa più probabile è un problema di lubrificazione del propulsore, dovuta all'utilizzo, non è possibile dirsi se in periodi antecedenti a quelli del ricorrente signor di olio di Pt_1
insufficiente qualità. Il livello dello stesso, come risulta dalle operazioni peritali svolte, era sufficiente. Visto che quantità e qualità dell'olio lubrificante sono stati determinati in seguito all'ordinaria manutenzione prevendita, che il ricorrente ha utilizzato il veicolo per soli quattro mesi, percorrendo circa 1500/2000 km, si esclude che i vizi riscontrati dipendano da un uso maldestro del mezzo compiuto dal signor Si mette in evidenza che il ricorrente ha accettato che la Pt_1
garanzia convenzionale fosse gestita dalla Soc. Totem Servizi Auto srl e non anche dalla Ditta Del Piano Motors. Si precisa che tutte le operazioni messe in atto in seguito ai problemi riscontarti sul veicolo sono state disposte dalla CP_4
compresi gli interventi eseguiti dall'autofficina AR. Ammontare del
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danno. Per tener conto delle migliorie che provocherebbe la sostituzione del motore fuso, avente 209000 km percorsi, con uno rigenerato, che risulta pari ad un kilometro 0, si applica al solo costo del componente, in questo caso il motore, una detrazione pari al 60%. Ne scaturisce un ammontare del danno pari a 3075,01 €
IVA compresa. Interventi meccanici necessari, quantificazione dei costi e dei tempi.
Per poter rimettere in marcia la Toyota Rav 4 oggetto della presente perizia, è necessario sostituire il componente non funzionante, che ne pregiudica gravemente la funzionalità, con un propulsore rigenerato. E' indispensabile preventivamente rimuovere quello fuso, scollegando da esso, per poi riposizionarli in quello nuovo, il radiatore, la ventola, l'alternatore, il collettore d'aspirazione, i tubi del carburante, la pompa del servosterzo, il compressore per l'aria condizionata, il collettore di scarico, le connessioni elettriche, la trasmissione e la pompa dell'olio.
Il costo del componente di ricambio ammonta a 3355€ IVA compresa. Il tempo complessivo è di 30 ore di lavoro, che, con un costo orario corrispondente a 57,77
€ IVA compresa, danno vita ad una spesa per la manodopera di 1733,01 € IVA compresa. Ne scaturisce una spesa complessivamente pari a 5088,01 € IVA compresa”.
Nel caso de quo trovano applicazione le norme in tema di contratti tra consumatore e professionista di cui al D.Lgs.vo n. 206/2005 art.li 128 e seg.ti (d'ora in poi solo
. In particolare, trova giusto riscontro l'applicazione dell'art. 130 del CP_7
codice del consumo, in quanto trattasi di normativa a carattere speciale rispetto a quella di cui all'art. 1490 c.c. L'attore in questo caso deve essere qualificato come consumatore, conseguentemente nella questione che ci occupa si applica necessariamente la normativa richiamata.
E' pacifico che il signor acquistava il veicolo dal convenuto al prezzo di € Pt_1
7.400,00 e che in virtù di finanziamento stipulato con la Compass questa ha corrisposto all'odierno convenuto la somma di € 8.640,82.
La consegna del veicolo avveniva nel mese di luglio del 2017 e solo dopo solo un paio di mesi di normalissimo utilizzo, il veicolo venduto arrestava improvvisamente la marcia e dopo tutta una lunghissima serie di tentativi di riparazione disposti su indicazione dei convenuti il veicolo veniva trasportato presso il venditore. Stante il trascorrere del tempo senza che venisse effettuata la riparazione si rendeva necessario procedere con l'accertamento tecnico. In sede di ATP è' stato appurato che il veicolo presentava dei vizi che sono anche stati quantificati dal CTU nominato che in perizia affermava anche l'inidoneità del veicolo all'uso.
Secondo l'art. 129 1 comma TU consumo, il venditore è tenuto a consegnare al compratore beni conformi al contratto di vendita. Tale obbligo è previsto pure in materia di vendita di beni al consumo usati, tenuto conto del pregresso utilizzo e limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa (art. 128 3 comma
TU Consumo). In particolare, a norma dell'art. 130 del D. Lgs 206/2005 (Codice del Consumo) il venditore è responsabile verso il consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (comma 1). In caso di difetto, dunque, il consumatore ha diritto ad ottenere, senza spese, la riparazione o la sostituzione del bene ovvero, in subordine, un'adeguata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (comma 2).Per quanto concerne tale ultimo rimedio, la risoluzione è consentita solamente se la riparazione o la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
se il venditore non ha riparato il bene entro un congruo termine;
se la riparazione o la sostituzione precedentemente effettuata abbiano recato pregiudizi al consumatore (comma 7).
Nel caso di specie, il venditore non ha provveduto alla eliminazione dei vizi entro un congruo termine e pertanto il compratore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto come previsto dal codice del Consumo.
Sulla base di quanto sopra riportato, deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto proposta dall'acquirente.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto risolto e provate documentalmente.
Non può essere accolta invece la domanda finalizzata ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di bollo in quanto non è stata versata in atti prova documentale attestante l'effettivo pagamento degli stessi.
Quanto alla domanda di dichiarazione di perdita del possesso: la domanda non può trovare accoglimento in quanto nel caso che ci occupa la perdita non consegue a nessuna delle ipotesi in cui il giudice è chiamato a provvedere in tal senso, ossia: “casi in cui il veicolo sia rubato o nel caso in cui di esso un soggetto si sia indebitamente appropriato;
-casi di truffa;
-casi in cui non sia stato ancora effettuato il passaggio di proprietà;-casi in cui ci si trova dinanzi alla mancata trascrizione al p.r.a. del passaggio di proprietà o della demolizione dell'auto per inadempienza del concessionario o del demolitore”.
Peraltro le trascrizioni e volture sono obbligo nascente direttamente dalla legge a seguito della sentenza, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.
Sulle spese processuali:
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 modificato dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza il procedimento è concluso.
Le spese del procedimento di ATP, i compensi professionali e di consulenza tecnica in sede di ATP sono poste definitivamente a carico del convenuto.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna