Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 24/06/2025, n. 12488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12488 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12488/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Gse Spa, rappresentato e difeso dagli avvocati Fortunato Francesco Mirigliani e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Fortunato Francesco Mirigliani in Roma, via Tacito 41;
per l'annullamento
e/o la revoca del decreto ingiuntivo n. 4393 del 15.12.2021, notificato in data 16 dicembre 2021, con cui ha ordinato al sig. -OMISSIS-, il pagamento immediato in favore del G.S.E. della somma di € 35.360,77 oltre interessi legali dalla data della domanda e spese e compensi di difesa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gse Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo in esame, il ricorrente ha proposto opposizione al decreto indicato in epigrafe, con cui il Presidente della Sezione gli ha ingiunto il pagamento in favore dal GSE della somma di danaro ivi indicata, in quanto indebitamente percepita per effetto del provvedimento dichiarativo della decadenza dall’ammissione alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011 adottato dallo stesso GSE.
2. A sostegno della domanda, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
- “ I. Inesistenza del credito certo liquido ed esigibile ai sensi dell’art. 633 c.p.c e dell’art. 118 cpa. ”.
Con il primo mezzo, parte ricorrente ha assunto che il decreto ingiuntivo opposto sia stato emesso in difetto del requisito della certezza del credito, atteso che i provvedimenti di decadenza sono stati impugnati innanzi al Tar Lazio e, per tale motivo, il decreto andrebbe revocato.
- “ II. Inesistenza del credito del GSE per illegittimità dei provvedimenti presupposti per violazione dell’art. 42, 1° comma, D. Lgs. n. 28/2011 e dell’art. 21 D.M. 5.5.2011. ”.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha formulato censure avverso il presupposto provvedimento di decadenza, costituente la fonte dell’indebito oggetto dell’azione di ripetizione proposta dal GSE, quale attore in senso sostanziale del giudizio di opposizione.
3. Si è costituito in giudizio il GSE.
3.1 In via preliminare, il GSE ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, nella parte in cui esso reca censure impugnatorie del provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti.
3.2 Nel merito, il GSE ha concluso per il rigetto dell’opposizione, perché il credito azionato sarebbe, a suo dire, certo, in ragione del rigetto del ricorso proposto avverso il provvedimento di decadenza, disposto con la sentenza di questo Tribunale del 1 febbraio 2023, n. 1789.
4. Con le successive memorie, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni e parte ricorrente ha precisato che la predetta sentenza n. 1789/2023 è stata appellata, con ricorso nrg. 2367/2023, ad oggi pendente innanzi al Consiglio di Stato e con udienza fissata al 30 settembre 2025.
5. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile nei sensi di seguito precisati.
7. In via generale, e nei limiti di interesse ai fini della decisione, osserva il Collegio che il procedimento per ingiunzione, cd monitorio, disegnato dagli artt. 633 e ss. del c.p.c., costituisce il frutto di una tecnica legislativa volta a coniugare la celerità dei giudizi con le esigenze di tutela del contraddittorio.
In sostanza, si tratta di un procedimento che, introdotto da chi assume di essere creditore di una somma liquida di danaro o di un’altra quantità di cose fungibili, è caratterizzato dall’esercizio da parte del giudice di poteri di cognizione sommaria sulle ragioni creditorie fondate su prova scritta.
Secondo autorevole dottrina, si tratta di un procedimento ascrivibile alla categoria degli accertamenti con funzione esecutiva, perché, con l’esperimento del predetto mezzo, il creditore si procura un titolo esecutivo senza dovere attivare e attendere la conclusione del più dispendioso processo ordinario di cognizione.
Una volta concesso, il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore ingiunto a cura del creditore entro il termine di sessanta giorni e, nel successivo termine di quaranta giorni, questi può o prestare acquiescenza alla ingiunzione, che passa in giudicato, ovvero dispiegare opposizione innanzi allo stesso giudice del monitorio, instaurando un giudizio ordinario a cognizione piena e a contraddittorio integro; in tale contesto, si parla di procedimento a contraddittorio eventuale e differito.
7.1 Sulla base della prefata sintetica ricostruzione, deve anzitutto escludersi che il decreto ingiuntivo opposto sia stato adottato in difetto dei presupposti di legge e, in particolare, in difetto del requisito della certezza del credito.
In senso contrario, si rileva che il decreto ingiuntivo oggetto dell’opposizione in scrutinio è stato adottato sulla base del provvedimento, esteso in forma scritta, con cui il GSE ha disposto la decadenza accertativa della ricorrente dalla ammissione alle tariffe incentivanti, decadenza cha ha comportato la qualificazione della conseguente erogazione in termini di indebito oggettivo, generando, per tale via, il credito del GSE alla ripetizione delle somme corrisposte, in virtù del generale principio della causalità degli spostamenti patrimoniali desumibile dall’art. 2033 del c.c..
La cognizione sommaria caratterizzante la fase monitoria non richiedeva in capo al Giudice ulteriori e più approfonditi accertamenti circa l’esistenza del credito e, pertanto, il primo motivo di ricorso è infondato.
8. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile e infondato per le ragioni che seguono.
8.1 Con il predetto mezzo, parte ricorrente ha in sostanza proposto le doglianze avverso il provvedimento di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti già oggetto del giudizio di annullamento esitato da questo Tribunale con sentenza di rigetto del 1 febbraio 2023, n. 1789.
9.2 Ciò posto, rileva il Collegio che, seppure è vero che con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si apre un processo ordinario a cognizione piena, tuttavia detta affermazione deve essere coordinata con la specialità del processo amministrativo e delle sue regole.
In detta prospettiva, si osserva che il motivo in esame non può essere oggetto di cognizione, neanche incidentale, da parte del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che, per suo tramite, si introdurrebbe surrettiziamente una domanda caducatoria, non solo già delibata in primo grado, ma in evidente elusione del termine perentorio di impugnazione di sessanta giorni previsto dall’art. 29 del cpa.
Invero, trattasi di censure attingenti un provvedimento del 2015 e già conosciuto dal ricorrente, che, avverso il predetto atto, ha proposto domanda caducatoria poi respinta dal Tar.
8.3 Quanto alla pendenza dell’appello pendente avverso la sentenza di questo Tar n. 1789/2023, rileva il Collegio di non potere disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 del c.p.c..
In detta prospettiva, si osserva che il riconoscimento di un rapporto di pregiudizialità dipendenza tra il presente giudizio e il predetto ricorso in appello, con conseguente sospensione del processo di opposizione, determinerebbe un esito abnorme, perché un tale provvedimento di sospensione del giudizio si tradurrebbe in una surrettizia sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 1789/2023, con l’esercizio da parte del Tribunale di un potere giurisdizionale spettante in via esclusiva al Giudice di appello.
D’altronde parte ricorrente avrebbe potuto proporre istanza cautelare incidentale innanzi al Consiglio di Stato per conseguire la sospensione degli effetti della sentenza n. 1789/2023, con una condotta esigibile, in quanto non comportante un apprezzabile sacrificio.
Per le stesse ragioni ritiene il Collegio di non disporre un rinvio della trattazione del giudizio di opposizione, attesa, peraltro, l’assoluta eccezionalità dei rinvii delle udienze di trattazione del merito dei ricorsi, a norma dell’art. 73, comma 1 bis , cpa.
8.4 In definitiva, ritiene il Collegio che proprio l’esecutività della sentenza di questo Tar n. 1789/2023 comporti il rigetto del ricorso in opposizione in scrutinio, perché il credito è certo, stante il rigetto della domanda caducatoria del provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti, che, pertanto, costituisce valida fonte dell’obbligazione restitutoria azionata dal GSE.
9. In conclusione, il ricorso è, nei predetti sensi, in parte inammissibile e in parte infondato.
10. la peculiarità della questione costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e per il resto lo rigetta, nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO