Articolo 13 della Legge 10 luglio 1930, n. 1078
Articolo 12Articolo 14
Versione
2 settembre 1930
Art. 13.

Con le stesse norme l'Istituto di credito agrario per la Sardegna anticipera' le somme necessarie per l'accertamento, identificazione e liquidazione dei diritti cussorgiali e di usi civici.

Il commissario per la Sardegna curera' con suo provvedimento la retrocessione delle cussorgie.

Entrata in vigore il 2 settembre 1930