Articolo 924 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 907Articolo 900
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9 ottobre 2010
Art. 924. Raggiungimento dei limiti d'eta' 1. I militari cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 60° anno di eta', salvo quanto disposto dagli articoli seguenti. 2. Il militare che ha raggiunto i limiti d'eta' indicati dal presente codice, in relazione al ruolo di appartenenza e al grado rivestito, cessa dal servizio permanente ed e' collocato in congedo. 3. Il militare puo' essere collocato in congedo nella riserva o, nei casi previsti, in ausiliaria, oppure, se non conserva l'idoneita' al servizio militare incondizionato, in congedo assoluto.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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