Art. 924. Raggiungimento dei limiti d'eta' 1. I militari cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 60° anno di eta', salvo quanto disposto dagli articoli seguenti. 2. Il militare che ha raggiunto i limiti d'eta' indicati dal presente codice, in relazione al ruolo di appartenenza e al grado rivestito, cessa dal servizio permanente ed e' collocato in congedo. 3. Il militare puo' essere collocato in congedo nella riserva o, nei casi previsti, in ausiliaria, oppure, se non conserva l'idoneita' al servizio militare incondizionato, in congedo assoluto.
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9 ottobre 2010
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- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/
Concordato preventivo e contratti pendenti: applicabilità dell'art. 169 bis l.f. al concordato con riserva e convocazione del terzo contraente Pubblicato il 01/01/14 02:00 [Articolo 924]
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Giurisprudenza • 60
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 31/01/2019, n. 61Provvedimento: […] Il sig. OR proponeva ricorso deducendo, anche sulla scorta di alcune decisioni della giurisprudenza contabile, la spettanza del beneficio compensativo di cui all'art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 165/1997 (alla luce degli articoli 924 e 992 del Codice dell'Ordinamento Militare che disciplinano l'ausiliaria e dell'art.929 -riforma del servizio per infermità -).Leggi di più...
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