Art. 1.
L'Amministrazione del debito pubblico e' autorizzata a procedere ai sorteggi, ai fini dell'ammortamento, delle obbligazioni del Prestito redimibile 5 per cento, emesso in forza del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 , convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151 , anche per le serie non interamente collocate e pur se non ancora chiusa la sottoscrizione, con la osservanza del procedimento indicato nell'ultimo comma dell' articolo 8 del regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933 .
L'Amministrazione del debito pubblico e' autorizzata a procedere ai sorteggi, ai fini dell'ammortamento, delle obbligazioni del Prestito redimibile 5 per cento, emesso in forza del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 , convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151 , anche per le serie non interamente collocate e pur se non ancora chiusa la sottoscrizione, con la osservanza del procedimento indicato nell'ultimo comma dell' articolo 8 del regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933 .