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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 29/08/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Claudio Prota Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 533/2025 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Natale Parte_1 C.F._1
Vinci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del detto difensore in Roma, via Taranto n. 90 in forza di mandato in calce al ricorso ricorrente
e da
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Potente Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliata nello studio legale del detto difensore in Roma, via Baldo degli Ubaldi
n. 190 come da mandato in calce al ricorso ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte:
a) La figlia minore sarà affidata, in via esclusiva, alla sola madre, presso la quale rimarrà Per_1 prevalentemente collocata, in Stimigliano (RM), alla Via Colli, n. 15;
b) Ai fini di consentire alla minore di interiorizzare gradualmente un nuovo equilibrio familiare, il padre – per una prima fase iniziale – potrà vedere e tenere con sé la figlia minore una volta a settimana, dalle ore 16:30 alle ore 18:30. Giacché la turnazione lavorativa del sig. impedisce Pt_2 la individuazione di un giorno fisso, lo stesso – entro le ore 13:00 del lunedì di ciascuna settimana
– comunicherà alla signora il giorno di propria spettanza. Pt_1
1 c) Il sig. già dal mese di febbraio dell'anno 2025, per il mantenimento della minore verserà, Pt_2 in favore della sig.ra l'importo di Euro 220,00, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di Pt_1 ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
d) Ciascun genitore concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese aventi natura straordinaria sostenute nell'interesse della figlia minore dall'altro genitore. Le parti, ai fini della classificazione delle spese straordinarie, con la sottoscrizione in calce al presente ricorso dichiarano di aderire a quanto stabilito in materia dal Tribunale di Rieti attraverso il protocollo
d'intesa del 5 maggio 2016, di cui hanno preso visione ed i cui contenuti conoscono.
e) La signora continuerà a percepire, da sola e per l'intero, l'importo complessivamente Pt_1 dovuto al nucleo familiare a titolo di assegno unico universale.
f) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e del documento valido per l'espatrio sia per sé che per la figlia minore, secondo la vigente normativa di Legge.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 3.4.2025 e hanno chiesto l'approvazione della Parte_1 Parte_2 concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia nata il [...] e Per_2 sui diritti a quest'ultima afferenti.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: il ha riconosciuto formalmente la figlia in data Pt_2
11.11.2024; la non svolge attività lavorativa e sta svolgendo un corso di formazione OEPAC Pt_1 mentre il di professione operaio, lavora e percepisce una retribuzione mensile di circa 1600 Pt_2 euro;
la ha dichiarato euro 23.201,00 (anno di imposta 2021); euro 20.152 (anno di imposta Pt_1
2022) ed euro 11.826,00 (anno di imposta 2023); la ha due conti correnti e corrisponde Pt_1 mensilmente una rata di mutuo pari ad euro 420 con scadenza 2051; il ha dichiarato euro Pt_2
22.901,93 (anno di imposta 2021), euro 26.434,15 (anno di imposta 2022) ed euro 27.641,05 (anno di imposta 2023) ed è titolare di un conto corrente cointestato con Persona_3
Alla udienza del 3 luglio 2025 il giudice ha sentito le parti e il ha confermato la propria volontà Pt_2 che venga disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
2 Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché sebbene in punto di affidamento le parti abbiano voluto derogare alla regola dell'affidamento condiviso disponendo l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, lo stesso ha ritenuto più tutelante per la minore tale forma di affidamento che comunque non esclude Pt_2 un potere di vigilanza del padre;
peraltro le parti hanno previsto una regolamentazione del diritto di frequentazione della minore con il genitore non collocatario (ossia il padre) per cui l'accordo, valutato complessivamente, non si presente contrario all'interesse della figlia.
Anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione tenuto conto che l'assegno unico viene percepito integralmente dalla madre e che il padre si è impegnato a corrispondere anche il 50% delle spese straordinarie per la figlia.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e da ex artt. Parte_1 Parte_2
473bis.51 c.p.c:
- recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 25.8.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Claudio Prota Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 533/2025 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Natale Parte_1 C.F._1
Vinci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del detto difensore in Roma, via Taranto n. 90 in forza di mandato in calce al ricorso ricorrente
e da
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Potente Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliata nello studio legale del detto difensore in Roma, via Baldo degli Ubaldi
n. 190 come da mandato in calce al ricorso ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte:
a) La figlia minore sarà affidata, in via esclusiva, alla sola madre, presso la quale rimarrà Per_1 prevalentemente collocata, in Stimigliano (RM), alla Via Colli, n. 15;
b) Ai fini di consentire alla minore di interiorizzare gradualmente un nuovo equilibrio familiare, il padre – per una prima fase iniziale – potrà vedere e tenere con sé la figlia minore una volta a settimana, dalle ore 16:30 alle ore 18:30. Giacché la turnazione lavorativa del sig. impedisce Pt_2 la individuazione di un giorno fisso, lo stesso – entro le ore 13:00 del lunedì di ciascuna settimana
– comunicherà alla signora il giorno di propria spettanza. Pt_1
1 c) Il sig. già dal mese di febbraio dell'anno 2025, per il mantenimento della minore verserà, Pt_2 in favore della sig.ra l'importo di Euro 220,00, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di Pt_1 ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
d) Ciascun genitore concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese aventi natura straordinaria sostenute nell'interesse della figlia minore dall'altro genitore. Le parti, ai fini della classificazione delle spese straordinarie, con la sottoscrizione in calce al presente ricorso dichiarano di aderire a quanto stabilito in materia dal Tribunale di Rieti attraverso il protocollo
d'intesa del 5 maggio 2016, di cui hanno preso visione ed i cui contenuti conoscono.
e) La signora continuerà a percepire, da sola e per l'intero, l'importo complessivamente Pt_1 dovuto al nucleo familiare a titolo di assegno unico universale.
f) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e del documento valido per l'espatrio sia per sé che per la figlia minore, secondo la vigente normativa di Legge.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 3.4.2025 e hanno chiesto l'approvazione della Parte_1 Parte_2 concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia nata il [...] e Per_2 sui diritti a quest'ultima afferenti.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: il ha riconosciuto formalmente la figlia in data Pt_2
11.11.2024; la non svolge attività lavorativa e sta svolgendo un corso di formazione OEPAC Pt_1 mentre il di professione operaio, lavora e percepisce una retribuzione mensile di circa 1600 Pt_2 euro;
la ha dichiarato euro 23.201,00 (anno di imposta 2021); euro 20.152 (anno di imposta Pt_1
2022) ed euro 11.826,00 (anno di imposta 2023); la ha due conti correnti e corrisponde Pt_1 mensilmente una rata di mutuo pari ad euro 420 con scadenza 2051; il ha dichiarato euro Pt_2
22.901,93 (anno di imposta 2021), euro 26.434,15 (anno di imposta 2022) ed euro 27.641,05 (anno di imposta 2023) ed è titolare di un conto corrente cointestato con Persona_3
Alla udienza del 3 luglio 2025 il giudice ha sentito le parti e il ha confermato la propria volontà Pt_2 che venga disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
2 Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché sebbene in punto di affidamento le parti abbiano voluto derogare alla regola dell'affidamento condiviso disponendo l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, lo stesso ha ritenuto più tutelante per la minore tale forma di affidamento che comunque non esclude Pt_2 un potere di vigilanza del padre;
peraltro le parti hanno previsto una regolamentazione del diritto di frequentazione della minore con il genitore non collocatario (ossia il padre) per cui l'accordo, valutato complessivamente, non si presente contrario all'interesse della figlia.
Anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione tenuto conto che l'assegno unico viene percepito integralmente dalla madre e che il padre si è impegnato a corrispondere anche il 50% delle spese straordinarie per la figlia.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e da ex artt. Parte_1 Parte_2
473bis.51 c.p.c:
- recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 25.8.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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