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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/12/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6402/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Buccaro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6402 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 7 Luglio 2025 con contestuale concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 (C.F. , (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 (C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._8 Parte_9 C.F._9 (C.F. ), (C.F. Parte_10 C.F._10 Parte_11
), ( ), questi ultimi tre quali C.F._11 Parte_12 C.F._12 eredi di (C.F. e deceduto il 4.8.2000, Persona_1 C.F._13 Parte_13 (C.F. ), (C.F. ), (C.F. C.F._14 Parte_14 C.F._15 Parte_15
), questi ultimi tre quali eredi di C.F._16 Persona_2 CP_1 Parte_16 (C.F. , CONDOMINIO di Via MONFALCONE n. 41 di San Severo 8 (C.F. C.F._17
) in persona del legale rapp.te p.t. sig. tutti rappresentati e difesi, P.IVA_1 Parte_17 giusta mandato in calce all'originario atto di citazione dall'Avv. Pasquale IANNARELLI elettivamente domiciliati in San Severo alla Via T. Solis, 4, presso lo studio del difensore
ATTORI nonché
, (C.F. ) e la Controparte_2 CodiceFiscale_18 Controparte_3 ( P. IVA ), in persona del suo legale rapp.te, Ing. con
[...] P.IVA_2 Controparte_4 sede in San Severo alla Via F. D'Alfonso n.86, rappresentati e difesi, dall' Avv. Pasquale IANNARELLI elettivamente domiciliati in San Severo alla Via T. Solis, 4 presso lo studio del difensore
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Controparte_5 CodiceFiscale_19 Mastrangelo, elettivamente domiciliata in San Severo alla Via M. Del Giudice, 3, presso lo studio del difensore
INTERVENUTI pagina 1 di 14 Contro
(c.f. ) Controparte_6 CodiceFiscale_20
CONVENUTO CONTUMACE
e
(C.F. ) e (C.F CP_6 CodiceFiscale_21 Controparte_7 [...]
) quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale del minore C.F._22 Persona_3
(C.F. ),
[...] CodiceFiscale_23
(C.F. e (C.F. Controparte_8 CodiceFiscale_24 Controparte_9 [...]
), quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale della minore C.F._25 Per_4
(C.F. ),
[...] CodiceFiscale_26 quali eredi accettanti con beneficio d'inventario di ( c.f. ), CP_6 CodiceFiscale_27
(C.F. ), (C.F. ) Persona_3 CodiceFiscale_28 CP_10 CodiceFiscale_29 e (C.F. ) Controparte_11 CodiceFiscale_30 tutti rappresentati e difesi, dall'avv. Michele DE ANGELIS presso cui sono elettivamente domiciliati
ALTRI CONVENUTI
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
In fatto giova premettere che, la sentenza n. 597/2012, sull'appello avverso la sentenza 977/2004 del 9.7.2004, emessa dalla Corte di Appello di Bari 2° Sez. Civile in data 11.5.2012, dep.ta in data 22.5.2012, ha condannato l' , nella persona del liquidatore Controparte_12 CP_6
al pagamento in favore di della somma di € 10.746,00, in favore di
[...] Parte_1 Pt_18 della somma di € 36.290,00, in favore di della somma di € 15.169,00, in
[...] Parte_9 favore di della somma di € 9.752,00, in favore di della somma di € Parte_8 Parte_6 10.199,00, in favore di della somma di € 11.193,00, in favore di Parte_7 Persona_1 della somma di € 11.740,00, in favore di della somma di € 11.740,00, in favore di Parte_4 [...] della somma di € 12.734,00, in favore di della somma di € 25.850,00, in favore di Per_2 Parte_3 della somma di € 16.163,00, in favore di della somma di € Parte_2 Parte_5 16.163,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda (10.10.1989) sino al soddisfo;
nonché ha condannato l' sia al pagamento delle spese del doppio Controparte_12 grado di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi € 7.600,00 e per il secondo grado in complessivi € 9.393,88 oltre accessori di legge sia al pagamento delle spese di CTU espletate in primo e secondo grado anticipate provvisoriamente dagli istanti.
La società è stata dapprima messa in liquidazione e successivamente estinta, Controparte_12 posteriormente all'iscrizione a ruolo del giudizio di risarcimento danni nei confronti della stessa.
Sul presupposto che accanto alla responsabilità di natura contrattuale, connessa alla qualità di unico socio della v'è anche quella di natura extracontrattuale o Controparte_13 CP_6 aquiliana, in quanto quest'ultimo è stato anche il solo liquidatore della società de qua, gli odierni attori hanno dedotto che questi, ha agito, portando la società alla estinzione, unicamente per sottrarre alla pagina 2 di 14 garanzia dei creditori, i beni dell'unico socio della stessa, vale a dire di se stesso, e con atto di citazione del 22.07.2014 hanno chiesto che:
- fosse accertata la esclusiva responsabilità del de cuius quale unico socio e quale CP_6 unico liquidatore della , per aver proceduto alla cancellazione della Controparte_12 prefata società al fine di sottrarre la stessa e se stesso alle conseguenze derivanti dalla condanna disposta nella sentenza n. 597/2012 della Corte di Appello di Bari, e per l'effetto condannare il medesimo in proprio al risarcimento dei danni così come liquidati nella citata sentenza in favore degli attori, oltre agli interessi legali maturati e maturandi e alle ulteriori spese;
- fosse accertata e dichiarata l'inefficacia nei confronti degli attori dell'atto pubblico per notar del 13.9.2012 Rep. 1245 Racc. 918, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Foggia Per_5 sotto i nn. 17928/13980, avente ad oggetto suolo edificabile sito in San Severo tra le vie Febo, Soccorso e della superficie di are 3 e centiare 73 catastalmente individuato dal Foglio 63 Persona_6 p.lle 867 e 150; suolo edificabile sito alla periferia del Comune di San Severo alla Contrada Principato della superficie di are 29 e centiare 41 catastalmente individuato dal Foglio 63 p.lla 387.
Con comparsa depositata il 20.11.2014 si costituiva in giudizio il quale, CP_6 pregiudizialmente, eccepiva l'incompetenza per materia del giudice adito a favore delle sezioni specializzate in materia di impresa del Tribunale di Bari, con riferimento alla domanda di assunta responsabilità del liquidatore della Controparte_12
In subordine, il faceva rilevare la prescrizione della domanda di responsabilità sia quale CP_6 liquidatore che quale socio della atteso che la società risultava cancellata dal Controparte_12 dicembre del 1992 e che il giudizio fosse stato instaurato a luglio del 2014.
In ulteriore subordine e nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda di responsabilità nei suoi confronti, quale liquidatore, non avendo, il medesimo, attuato alcuna condotta colposa o dolosa con la quale aveva impedito la costituzione o la conservazione del patrimonio attivo della società e il conseguente pagamento dei crediti vantati dagli attori.
Il convenuto deduceva l'infondatezza della domanda di responsabilità a suo carico quale socio e della conseguente chiesta condanna al pagamento di quanto indicato nella sentenza della Corte di Appello di Bari n. 597/2012, oltre interessi legali e spese, atteso che, in disparte l'eccepita prescrizione del credito, i creditori insoddisfatti della società avrebbero potuto far valere i loro crediti nei suoi confronti solo se egli avesse percepito qualcosa e fino alla concorrenza delle somme da questo riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, evidenziando l'inesistenza del credito vantato dagli attori, e, dunque, l'infondatezza della domanda volta ad ottenere la revocatoria dell'atto per notar del Per_5 13.9.2012 Rep. 1245 Racc. 918 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Foggia sotto i nn. 17928/13980. ha concluso chiedendo: “1) dichiarare la propria incompetenza per materia a favore del CP_6 Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di imprese;
2) in subordine accertare e dichiarare prescritto il diritto vantato dagli attori afferente la responsabilità del quale liquidatore CP_6 della 3) in subordine accertare e dichiarare prescritto il diritto vantato dagli Controparte_12 attori afferente la responsabilità del quale socio della 4) in CP_6 Controparte_12 ulteriore subordine e nel merito rigettare le domande attoree in quanto infondate per quanto in narrativa precisato;
5) con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre maggiorazione, Iva e Cnap come per legge.”
Instaurato il contraddittorio, è rimasto contumace l'altro convenuto Controparte_6
Con comparsa di intervento volontario adesivo autonomo del 10.12.2015 sono intervenuti nel presente procedimento l'ing. e l'ing. quest'ultimo quale legale Controparte_2 Controparte_4
pagina 3 di 14 rappresentante della creditori del in virtù di decreto Controparte_3 CP_6 ingiuntivo, passato in cosa giudicata, n. 506/2015 emesso dal Tribunale di Foggia, con il quale si ingiungeva a quest'ultimo il pagamento in favore di ciascuno dei menzionati interventori dell'importo di € 37.303,05 oltre interessi legali a far data dalla notifica del ricorso e del pedissequo decreto sino al soddisfo, oltre ad € 8.989,04 a titolo di compenso dovuto da questi ultimi al loro difensore per la prestazione professionale dallo stesso svolta nella procedura arbitrale ed alle spese della fase monitoria. Gli ing. e in forza dell'antescritto credito vantato nei confronti del CP_2 CP_4 CP_6
aderivano alla domanda revocatoria proposta dagli odierni istanti e rassegnavano le seguenti
[...] conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito previa, ove occorra, dichiarazione di ammissibilità dell'intervento spiegato, accogliere le conclusioni come rassegnate sotto i nn. 2,3,4,5 e 6 dell'atto di citazione da ritenersi qui ripetute e trascritte con riferimento al credito vantato dagli odierni interventori”.
Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c. e rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 04.05.2018 la causa è stata interrotta per il decesso del convenuto CP_6
Riassunto il giudizio da parte degli odierni attori, si sono ricostituiti gli interventori ing. CP_2 ed ing. nella dedotta qualità, ed essendo stata dichiarata, su ricorso di questi ultimi, l'Eredità CP_4 giacente dell'originario convenuto e, nominato Curatore avv. Bartolo dell'Orco, la CP_6 causa ha subito vari rinvii in attesa che fossero espletate tutte le formalità e le indagini afferenti detta procedura di volontaria giurisdizione.
In data 10.04.2021 è intervenuta nel presente giudizio , creditrice del Controparte_5 CP_6 in virtù delle sentenze n. 1070/2000 del Tribunale di Foggia, n. 64/2005 e n. 1800/2015 della Corte d'Appello di Bari, per la somma di € 19.254,83 concludendo: “previo accertamento della lesione delle legittime ragioni creditorie, voglia dichiarare la inefficacia, anche nei confronti della CP_5
, dell'atto pubblico per Notar del 13/9/2012, Rep. 1245 e Racc. 918,
[...] Persona_7 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Foggia ai nn. 17928/13980 dell'anno 2012 ed avente ad oggetto i suoli edificatori meglio specificati nel predetto atto notarile, con ogni conseguente provvedimento di legge con vittoria di spese e competenze di lite”.
Nelle more si costituiva nel presente giudizio il nominato Curatore dell'eredità giacente avv. Bartolo dell'Orco e in data 5.10.2023, a seguito della intervenuta accettazione con beneficio d'inventario della eredità del da parte dei chiamati all'eredità (nt. a Roma il CP_6 Persona_4 3/01/2014) e (nt. a San Giovanni Rotondo il 17/02/2017), è stata dichiarata la Persona_3 cessazione dello stato di giacenza dell'eredità e, conseguentemente, è stata disposta la chiusura della detta procedura.
A seguito di ciò la causa, pervenuta allo scrivente Magistrato, dopo essere stata rinviata più volte pendendo trattative di bonario compimento tra le parti, è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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1. Sull'incompetenza del Giudice ordinario in favore delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Preliminarmente deve essere vagliata l'eccezione di incompetenza per materia del giudice adito in favore delle sezioni specializzate in materia di impresa del Tribunale di Bari, sollevata dalle parti convenute in giudizio.
Deve rilevarsi, sul punto, che l'azione promossa dagli attori ha ad oggetto la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico di destinazione beni ex art. 2645 ter c.c. per notar del 13.9.2012 Rep. Per_5 1245 Racc. 918, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Foggia sotto i nn. 17928/13980, posto pagina 4 di 14 in essere dal defunto a favore del nipote convenuto contumace CP_6 Controparte_6 nel presente giudizio.
Come noto, l'azione revocatoria ordinaria rientra nella competenza del Tribunale Ordinario, che si configura quale giudice naturale per le cause relative alla tutela dei crediti, salvo quando l'azione revocatoria abbia ad oggetto specifici atti societari, per via della qualificazione della causa petendi e della natura dell'atto, quando sussista un rapporto di interdipendenza tra l'azione revocatoria e una controversia già pendente davanti al Tribunale per le imprese e, infine, per le procedure avviate dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi.
Invero, la presente azione prescinde dal ruolo rivestito dal nella ormai estinta società CP_6 (messa in liquidazione in data 4.10.1991, cessata in data 18.12.1992 e cancellata in Controparte_12 data 8.01.1993 dal registro delle imprese), ruolo che, unitamente alla posizione assunta nel precedente giudizio RG 597/2012, intervenuto tra gli stessi attori e la , che ha Controparte_12 dato titolo alla domanda di cui al presente giudizio, nel quale si era dichiarato ancora CP_6 legale rappresentante pro tempore della predetta società, rappresenta solo il presupposto.
Nel giudizio anzidetto, era stata condannata a pagare, a titolo di Controparte_12 risarcimento del danno, la complessiva somma di € 204.732,88 oltre interessi legali maturati e maturandi nonché le ulteriori spese a favore degli attori e l'atto oggetto della presente domanda di revocatoria, a “titolo gratuito”, è stato posto in essere subito dopo la predetta pronuncia.
Con maggiore impegno esplicativo, si ritiene che la presente controversia non riguardi direttamente i rapporti societari o gli atti tipici della vita della predetta società, ma si configuri come un'azione volta a recuperare un credito: il molteplice ruolo del all'interno della società debitrice è solo il CP_6 presupposto di fatto della responsabilità del medesimo e non l'oggetto del giudizio.
Da tali considerazioni si rinviene l'esclusiva competenza del Tribunale Ordinario adito in luogo di quello delle Imprese invocato.
2. Sull'eccepita prescrizione della domanda di revocazione.
Deve rilevarsi che i convenuti, dapprima il de cuius hanno eccepito la prescrizione CP_6 della domanda azionata deducendo che l'unica domanda risarcitoria avanzata dagli attori nei confronti del nel presente giudizio è stata fondata sulla sua qualità di liquidatore e socio, ma che la società CP_6 in questione, ED OZ srl, era stata cancellata nel 1992 e il presente giudizio è stato instaurato a luglio del 2014.
Sulla scorta di tale assunto hanno sostenuto, dunque, che, poiché l'azione nei confronti del liquidatore, si prescrive in cinque anni e l'azione nei confronti del socio, responsabile esclusivamente nei limiti imposti dall'art. 2495 c.c., non essendo previsto alcun diverso termine, si prescrive nell'ordinario termine decennale, pur volendo considerare che per le società cancellate in epoca precedente al 2004, la cancellazione operi dal 01.01.2004, tenuto conto che il presente giudizio è stato instaurato a luglio del 2014, ogni azione, dovesse considerarsi prescritta, a nulla rilevando che, come assunto da controparte, il sarebbe stato costituito nel giudizio definito dalla Corte di Appello di Bari con la sentenza n. CP_6 597/2012, tanto più che, il predetto giudizio, pendeva non già contro il ma contro CP_6 CP_14
[...]
Gli attori, dal canto loro, hanno dedotto che unico socio nonché amministratore unico CP_6 della società e successivamente anche unico liquidatore della stessa, aveva evitato tanto nel corso del giudizio di primo grado, quanto in quello di appello, di dichiarare l'intervenuta estinzione della società, avvenuta nel 1993, al solo scopo di evitare le conseguenze che sarebbero derivate da una pronuncia di condanna.
pagina 5 di 14 Sostenendo la tesi dell'ultrattività del mandato conferito hanno dedotto che la deliberata omessa dichiarazione dell'avvenuta estinzione della società avesse comportato che il giudizio proseguisse e terminasse tra le parti originarie.
Hanno rilevato, altresì, che, all'epoca in cui è stata estinta la società le norme del codice civile prevedevano espressamente, che, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori dovessero chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, precisando che gli atti compiuti in violazione di tale disposizione non erano opponibili ai terzi e che tanto comportava che, se durante la liquidazione non era stato definito un determinato rapporto già in contestazione, il creditore avrebbe potuto continuare a far valere le sue pretese, fino alla definizione completa, nei confronti del liquidatore.
Sulla scorta di tale ricostruzione hanno sostenuto non solo una responsabilità di natura contrattuale connessa alla qualità di unico socio della del de cuius ma anche Controparte_12 CP_6 una responsabilità di natura extracontrattuale in quanto quest'ultimo è stato anche il solo liquidatore della società.
Dato atto delle rispettive posizioni delle parti, deve essere ricordato che la è stata Controparte_12 cancellata dal registro delle imprese nel dicembre del 1992, cioè prima della emissione della sentenza di primo grado del Tribunale di Foggia n. 977/2004, successivamente appellata.
Tale giudizio, definito con la sentenza n. 597/2012 della Corte di Appello di Bari era stato introdotto nel 1989, prima che la venisse posta in liquidazione e quindi cancellata dal registro Controparte_12 delle imprese.
Dagli atti di causa emerge la circostanza che, tanto nel giudizio di primo grado, quanto in grado di appello, il defunto si costituì rispettivamente, quale socio unico e quale socio unico CP_6 liquidatore della società de qua, così ingenerando la legittima aspettativa, in grado di appello, ferma restando la mancata cautela della difesa attorea di accertarsi, a mezzo visura, dell'effettivo stato giuridico della società stessa, che la versasse ancora in stato di liquidazione. CP_12
Tanto premesso, al riguardo, deve essere fatta memoria di quanto prevedeva la legislazione dell'epoca.
Infatti, prima della riforma introdotta dal D.Lgs n. 6 del 2003, la giurisprudenza maggioritaria riteneva che la cancellazione della società dal registro delle imprese non comportasse l'estinzione della stessa ove non fossero esauriti tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo a seguito della procedura di liquidazione, ovvero non fossero esaurite tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi.
Tale orientamento, pressoché unanime, è stato modificato, dopo la innanzi citata riforma, dalla S.C. (Cass. SS.UU. n. 4060/2010) la quale ha affermato la natura costitutiva della cancellazione dal registro delle imprese anche in presenza di rapporti non definiti ed anche per le società cancellate in epoca precedente alla entrata in vigore della precitata normativa.
Sulla questione, oggetto di dibattito dottrinale anche dopo la riforma del diritto societario conseguente al D. Lgs. n. 6 del 2003, degli effetti della cancellazione della società commerciale dal registro delle imprese, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno reso il principio che “In tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che, modificando l'art. 2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un'espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli pagina 6 di 14 effetti della cancellazione in rapporto all'epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1 gennaio 2004 l'estinzione opera solo a partire dalla predetta data” (cfr. Cass. sez. un. n. 4060/2010; n. 4061/2010; n. 4062/2010).
Risulta in tal modo definitivamente sancita la validità della tesi già espressa dalla Corte negli arresti successivi all'entrata in vigore della riforma del diritto delle società, nel senso di doversi ritenere estinta la società, che sia cancellata dal registro delle imprese, a prescindere dalla esistenza di crediti insoddisfatti e/o di rapporti non ancora al momento definiti (cfr. relative a cancellazioni avvenute anteriormente al 1 gennaio 2004, Cass. n. 22548/2010; n. 24037/2009; n. 29242/2008; n. 25192/2008; n. 18618/2006).
E' stato altresì chiarito che l'estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese è fenomeno diverso rispetto alla successione universale conseguente alla morte della persona fisica (cfr Cass.
9.11.2012 n. 19453: “la disciplina dell'art. 2495 c.c. non prevede affatto che alla società estinta subentrino automaticamente i soci”). Con sentenza 16.5.2012 n. 7676 la Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che il socio di una società di capitali estinta per cancellazione dal registro delle imprese succede a questa nel processo a norma dell'art. 110 c.p.c. purchè abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione: il disposto di cui all'art. 2495 comma 2 c.c., pertanto, non costituirebbe soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale, ma anche la condizione per la sua successione nel processo già instaurato contro la società dal momento che egli non sarebbe successore della società in quanto tale, ma lo “diventa nella specifica ipotesi, disciplinata dalla legge, di riscossione della quota” (Cass. 16.5.2013 n. 7676). Con la successiva sentenza n. 6070 del 12.3.2013 la Suprema Corte, ha affrontato i profili sostanziali inerenti ai rapporti passivi, precisando che “ai sensi dell'art. 2495 c.c. le obbligazioni residuanti in capo alla società estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese si trasferiscono ai soci, che ne rispondono solo nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, nell'ipotesi in cui il limite di responsabilità posto dall'art. 1495 c.c. renda evidente l'inutilità dell'azione nei confronti del socio, ciò potrebbe al limite riflettersi sul requisito dell'interesse ad agire ma non certo sulla legittimazione processuale del socio stesso” e, la stessa pronuncia, inoltre, ha ribadito che “nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuol dire che vi sarebbe stata comunque incapienza rispetto ai crediti da soddisfare”.
Tanto per quanto attiene alla qualità di socio.
Avuto riguardo alla funzione di liquidatore, deve rilevarsi che l'articolo 2489 c.c. precisa che i liquidatori devono adempiere l'incarico con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'ufficio e rispondono dei danni cagionati alla società, ai singoli soci e ai creditori secondo le regole dettate per gli amministratori.
Il riferimento agli articoli 1176 e 1218 c.c. implica che la responsabilità è di natura contrattuale: il liquidatore risponde se non prova di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni, ma risponde anche a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori insoddisfatti personalmente e per l'intero. In tali ipotesi, non è sufficiente provare il rapporto contrattuale con la società estinta dal quale deriva l'obbligazione non adempiuta ma i creditori devono dimostrare anche che il mancato pagamento di quanto a loro dovuto dalla società sia dipeso da colpa del liquidatore (sul punto ex multis Cassazione, ordinanza 521/2020).
Nel caso che ci occupa, l'aver chiuso la fase liquidatoria della società in pendenza di un giudizio di cui la società stessa era parte ha costituito condotta dolosa del atteso che, lo stesso era anche l'unico CP_6 pagina 7 di 14 socio della società e che l'atto di destinazione ha riguardato gli unici beni ancora nella sua disponibilità.
Si ritiene, considerata la peculiarità per cui la cancellazione della società dal registro delle imprese, che, all'epoca, era costituita in giudizio a mezzo di procuratore, il quale non ebbe a dichiarare tale evento in udienza e non lo notificò alle parti ex art. 300 cpc, che, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite (sul punto Cass. 15295/2014/SU), il costituito procuratore abbia continuato a rappresentare la parte come se l'evento interruttivo non si fosse verificato, in quanto solo la dichiarata estinzione della società da parte del suo difensore avrebbe determinato la sopravvenuta legittimazione passiva del socio a titolo successorio ma anche ex amministratore ed ex liquidatore, della stessa per i debiti sopravvenuti sorti con la definizione in grado di appello del giudizio introdotto nel 1989, con il passaggio in giudicato della sentenza n.597/2012 della Corte di Appello di Bari.
Con maggiore impegno esplicativo, se per un verso la mancata dichiarazione della cancellazione ed estinzione della società de qua ha comportato quale principale effetto quello di ingenerare negli attori l'aspettativa, successivamente frustrata, di trovare ristoro alle proprie ragioni creditizie nella liquidazione della e, solo in via eventuale, nel patrimonio del socio e liquidatore Controparte_12 unico stante la continuazione del processo, per altro verso, ha prodotto la diretta CP_6 conseguenza per cui, accertata, successivamente alla sentenza della Corte di Appello di Bari, l' estinzione della società, gli attori, e gli interventori, siano stati legittimati a domandare la revocatoria dell'atto di destinazione di cui è causa.
3. Sul difetto di legittimazione passiva eccepito da , e Persona_3 CP_10 Controparte_11
[...]
Il presente giudizio fu interrotto all'udienza del 04.05.2018 per il decesso del convenuto CP_6 e, con provvedimento del 30.08.2018 è stata fissata la udienza del 17.12.2018 per la
[...] prosecuzione del giudizio.
Tale provvedimento è stato notificato a , e quali Persona_3 CP_10 Controparte_11 chiamati all'eredità di CP_6
Costituendosi con comparsa in riassunzione del 23.11.2018 , e Persona_3 CP_10 [...] hanno eccepito la propria carenza di legitimatio ad causam, avendo provveduto a CP_11 rinunciare alla eredità del in epoca precedente alla notifica dell'atto di riassunzione, e CP_6 cioè rispettivamente il 21.06.2018 , ed il 30.08.2018 e Persona_3 CP_10 Controparte_11
[...]
Tanto, è sufficiente per ritenere il difetto di legittimazione passiva dei predetti resistenti.
E infatti, la rinuncia all'eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, mediante il quale il chiamato all'eredità dismette il suo diritto di accettarla: l'eredità si acquista con l'accettazione (art. 459 c.c.) e la rinunzia ha effetto retroattivo (art. 521 c.c.).
Il compimento dell'atto di rinuncia determina, quindi, la perdita del diritto all'eredità e il rinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato (cosiddetto effetto retroattivo della rinuncia).
Sul punto vale ribadire che la legitimatio ad causam non si trasmette dal de cuius al chiamato all'eredità per effetto della semplice apertura della successione, ma soltanto a seguito dell'acquisto della qualità di erede, gravando su chi agisce in giudizio l'onere quanto meno di dedurre che tale acquisto si è verificato. (cfr. Cass. n. 17295/14; n. 23543/2008).
, e hanno documentalmente provato (cfr. Persona_3 CP_10 Controparte_11 documentazione in atti) di aver provveduto a formalizzare la rinuncia all'eredità di e CP_6 pertanto deve essere dichiarata la loro carenza di legittimazione passiva.
pagina 8 di 14 4. Preliminarmente alla trattazione del merito del presente giudizio deve essere dichiarata la contumacia di che, ritualmente citato in giudizio ha inteso non costituirsi. Controparte_6
5. Sull'asserita carenza di interesse ad agire degli attori e degli intervenuti.
I convenuti, con comparsa conclusionale, hanno sostenuto la carenza dell'interesse ad agire degli attori, derivante dalla circostanza che il de cuius con atto del 13.11.2014, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale - territorio, servizio di pubblicità immobiliare, il 28.11.2014 ai numeri 21532 Reg. Gen. e 16762 Reg. Part., aveva conferito gli stessi immobili oggetto dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., oggetto del presente giudizio, nella società Costruzioni 2014 s.r.l. di cui egli era socio unico.
Hanno sostenuto che, poiché l'interesse ad agire, dei creditori in revocatoria, è quello di far rientrare il bene nella disponibilità del debitore per poter essere esecutivamente aggredito al fine di soddisfare la pretesa creditoria e nel caso in esame un tale fine non sarebbe conseguibile atteso che i medesimi beni immobili sono stati ceduti ad altro soggetto giuridico ed il relativo atto non è stato oggetto di azione revocatoria.
Gli attori, dal canto loro, hanno dedotto la tardività nonché l'infondatezza di tale eccezione sostenendo, in primis, che il conferimento non sarebbe opponibile in quanto intervenuto dopo la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e dopo la relativa trascrizione della domanda giudiziale (trascrizione del 31.07.2014 ai nn.14487/11446 ), ed inoltre che, identificandosi, a seguito del decesso del la società Costruzioni 2014 srl a socio unico, con la persona del medesimo originario CP_6 convenuto e quindi oggi con gli eredi dello stesso, l'interesse ad agire degli istanti e degli interventori permarrebbe senza alcuna modifica.
Esposte le rispettive ragioni, deve rilevarsi che la circostanza che il de cuius, con atto del 13.11.2014, per Notar rep.3861 e racc. n.2938, aveva costituito una società a responsabilità limitata Per_5 denominata Costruzioni 2014 srl, nella quale aveva conferito, quale unico socio della stessa, gli immobili rimasti nel suo patrimonio oggetto del vincolo di destinazione di cui al presente giudizio revocatorio, era emersa già all'udienza del 15.2.2021 svoltasi dinanzi al dr. Giudice designato Per_8 nella procedura (1180/2019 RGVG) di eredità giacente.
Ebbene, tale circostanza, rileva limitatamente nel presente giudizio, perché emersa in corso di causa e estranea alla domanda giudiziale qui fatta valere, inerente la revocatoria dell'atto di destinazione avente ad oggetto gli stessi beni, ma precedente al conferimento.
L'interesse ad agire, infatti, permane in capo agli attori ed agli intervenuti, in considerazione del fatto che i beni, precedentemente destinati e successivamente conferiti, hanno rappresentato la quota di partecipazione del medesimo quale unico socio della "Costruzioni 2014 Srl" che, CP_6 nell'atto costitutivo di detta società ha dichiarato "resta fermo il vincolo di destinazione sopra citato, obbligandosi la parte conferitaria ad usare e disporre di tali beni in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo del vincolo".
5. Nel merito.
Con la presente domanda gli attori e gli interventori hanno chiesto la revocatoria dell'atto pubblico di destinazione beni, ex art. 2645 ter c.c., per notar del 13.9.2012, Rep. 1245, Racc. 918, Per_5 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Foggia sotto i nn. 17928/13980, a favore del nipote convenuto contumace. Controparte_6
L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. (la c.d. actio pauliana) proposta dalla parte attrice è inserita nell'ambito del sistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, essendo uno strumento volto alla ricostruzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto di un atto di disposizione posto pagina 9 di 14 in essere dal debitore, si sia ridotta tanto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa.
Quest'azione, la cui ratio è, dunque, tutelare i diritti del creditore, laddove esperita vittoriosamente, determina l'inefficacia dell'atto di disposizione nei confronti del solo creditore che ha agito in revocatoria, con la conseguente inopponibilità o scioglimento del rapporto giuridico intercorso tra il debitore ed il terzo, in virtù dell'atto di disposizione, in modo da far rientrare il bene, oggetto del suddetto atto, nel patrimonio del debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica a lui spettante ex art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole. (Corte Appello Napoli, sez. II, 03/04/2019, n.1889; Tribunale Massa, 07/03/2019, n.138; Tribunale Pistoia, 03/06/2019, n.332).
Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria è necessario che sussistano i seguenti presupposti: a) un diritto di credito verso il debitore, sia pure soggetto a condizione o a termine, b) un atto dispositivo compiuto dal debitore, c) il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie (il c.d. eventus damni), derivante dalla lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto dispositivo, d) la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio (il c.d. consilium fraudis), ossia la ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che l'atto dispositivo diminuisca la consistenza della garanzia patrimoniale o, laddove l'atto dispositivo sia anteriore all'insorgenza del credito, la dolosa preordinazione dello stesso a pregiudicarne il soddisfacimento ed, infine, c) la consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso (la c.d. scientia damni o scientia fraudis).
L'onere della prova, circa la ricorrenza di tali condizioni, incombe sul creditore che agisce in revocatoria. Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è, dunque, necessaria, preliminarmente, l'esistenza di un credito in capo all'attore, al momento della domanda, trattandosi di condizione indispensabile per l'azione, la cui inesistenza priverebbe di fondamento l'esigenza di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, cui l'azione è preordinata, con la conseguenza che il Giudice dovrà accertarne l'esistenza in funzione legittimante, pur in mancanza di separata e specifica domanda sul punto (Cass. civ., sez III, 29/01/2019, n.2347).
L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione di credito in senso lato, ossia non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, bensì estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, coerentemente con la funzione propria dell'azione; sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare -sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito- l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. (Tribunale Pistoia, 21/05/2019 n.314; Tribunale Bari, sez. III, 14/02/2019 n. 687; Cass. civ. n. 11755/2018; Tribunale Roma, sex X, 20/09/2018, n. 17761).
Dunque, l'esperimento dell'azione revocatoria non presuppone la sussistenza di un credito certo o attuale o di una ragione di credito liquida od esigibile, potendo l'azione essere esperita, nel concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge, per crediti anche solo eventuali, essendo a tal fine sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, non prima facie assolutamente pretestuosa ma probabile nella sua esistenza, ancorché non definitivamente accertata.
L'azione revocatoria ordinaria non persegue, invero, scopi restitutori, ma tende unicamente a conservare la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e, quindi, anche a quelli meramente eventuali.
pagina 10 di 14 In relazione al secondo presupposto, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, per atto di disposizione deve intendersi “l'atto con cui il debitore dismette la proprietà di un cespite ovvero rinunzia ad un diritto, nonché quello con cui conferisce dei beni in un fondo patrimoniale ovvero concede una garanzia reale (pegno o ipoteca) o attribuisce un diritto reale di godimento” (Tribunale Monza, sez. I, 19/08/2016, n. 2306).
In merito all'eventus damni, invece, secondo l'indirizzo pressoché univoco di dottrina e giurisprudenza, al fine della sua configurabilità, non è indispensabile una prospettiva di danno effettivo ed attuale, essendo sufficiente che, in conseguenza dell'attività dispositiva, posta in essere fraudolentemente dal debitore, si profili un semplice pericolo concreto che questi non adempia all'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa (Tribunale Arezzo, 04/12/2018, n.1135).
In altre parole, in tema di revocatoria ordinaria, non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito ovvero la maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo.
In particolare, la Suprema Corte ha ribadito, recentemente, il consolidato principio secondo il quale “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”. (Cass. civ., sez. VI, 18/06/2019, n.16221).
Iniziando ad analizzare il primo presupposto, sussiste:
- una ragione di credito derivante dalla sentenza n.597/2012 della Corte di Appello di Bari nei confronti degli attori,
- preesistenti situazioni debitorie personali del de cuius nei confronti degli CP_6 intervenuti, ing. e ing. il cui cre o dal decreto ing.vo CP_2 CP_4 n.506/2015 emesso dal Tribunale di Foggia e non opposto, è derivato dal lodo arbitrale irrituale, depositato il 22.12.2014, emesso dall'ing. , quale Arbitro amichevole Parte_19 compositore, nella procedura per arbitrato dagli odierni interventori proposta con istanza del 08.09.2014, in virtù della clausola arbitrale insita nel disciplinare di incarico sottoscritto in data 10.12.2008 nei confronti del CP_6
- preesistenti situazioni debitorie personali del de cuius nei confronti CP_6 dell'intervenuta derivanti dalle sentenze l Tribunale di Controparte_5 Foggia, n. 64/2005 e n. 1800/2015 della Corte d'Appello di Bari, precetto del 2/8/2013.
Ricorre, poi, nel caso in parola il presupposto oggettivo del pregiudizio cagionato (eventus damni) dall'atto pubblico di destinazione beni ex art. 2645 ter c.c. per notar del 13.9.2012 Rep. Per_5 1245 Racc. 918, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Foggia sotto i nn. 17928/13980, a favore di a breve distanza cronologica dalla pubblicazione, avvenuta il Controparte_6 22.05.2012, della sentenza della Corte di Appello di Bari.
Ebbene, è innegabile che la costituzione del vincolo di destinazione per cui è causa pregiudichi in maniera consistente il soddisfacimento del diritto di credito vantato dagli attori e dagli interventori, pagina 11 di 14 sicché la pericolosità dell'atto dispositivo posto in essere dal debitore si ricava dal fatto che, privato il patrimonio di quest'ultimo dell'unico e consistente asset concretamente espropriabile, il creditore rischia di vedere resa più difficoltosa la propria legittima pretesa.
A fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, come sopra esposto, spetta alla parte convenuta dimostrare che il patrimonio residuo abbia mantenuto quella solidità e consistenza sufficienti a soddisfare le ragioni di credito e sia rimasto agevolmente aggredibile dal creditore (cfr., tra le tante, Cass. Civ. n. 21808/2015, Cass. Civ. n. 17096/2014, Cass. Civ. n. 4467/2011, Cass. Civ. n. 24757/2008, Cass. Civ. n. 7767/07).
Alla stregua degli elementi probatori disponibili, invero, risulta provato il profilo oggettivo dell'eventus damni, avendo l'atto di disposizione in esame determinato una variazione negativa del patrimonio del debitore, così riducendo la garanzia patrimoniale generica che lo stesso è tenuto a preservare a tutela dei creditori ex art. 2740 c.c.
Mentre, i convenuti nulla hanno provato, al fine di sottrarsi agli effetti dell'actio pauliana, in merito all'invariata capacità del patrimonio residuo del debitore a soddisfare gli interessi del creditore (Cass. civ., n. 16221/2019), in disparte le tematiche già esaminate relativamente alla prescrizione della domanda.
Quanto al requisito soggettivo (scientia damni), nel caso in cui l'atto soggetto a revocatoria sia a titolo gratuito, posteriore al sorgere del credito è necessario che il debitore sia a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, mentre non rileva in alcun modo lo stato soggettivo del terzo (cfr. Cass., sez. II, 18 dicembre 1999, n. 14274: “In tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni”).
L'atto di destinazione è stato posto in essere successivamente alla pronuncia della Corte di Appello di Bari.
Ciò premesso, nel caso in parola, la scientia damni può presumersi in capo a il quale CP_6 aveva consapevolezza del pregiudizio, anche solo in termini potenziali, che ragionevolmente poteva derivare, dal compimento dell'atto, alle ragioni creditorie (v. da ultimo Cass. Civ. n. 15257/2022; Corte App. Torino, n. 466/2022).
A ciò si aggiunga poi che l'atto posto in essere dallo stesso è a “titolo gratuito”, atteso che a fronte dei vincoli imposti sui residui beni immobili del alcuna obbligazione e/o corrispettivo è stato posto CP_6 in essere a carico del beneficiario, Controparte_6
Quanto alla consapevolezza del terzo, in questo caso non richiesta, attesa la gratuità dell'atto di destinazione, la giurisprudenza ha chiarito che la stessa possa essere desunta anche da presunzioni semplici quali, ad esempio, i rapporti qualificati (ad es. di affectio societatis o di parentela o vicinanza familiare) tra il debitore e il terzo o, più in generale, da tutte quelle circostanze fattuali che denotino un'anomalia del comportamento delle parti, tali da far ragionevolmente dedurre la sussistenza di tale consapevolezza in capo all'acquirente in riferimento alla qualità delle parti e la tempistica negoziale.
Ciò detto, per quanto concerne la situazione psicologica del terzo beneficiario dell'atto di destinazione, in virtù del rapporto di parentela che lo legava al de cuius si ritiene dimostrata anche la CP_6 sussistenza del requisito della scientia damni.
In definitiva, sussistendone i presupposti di legge, va accolta la spiegata azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa dagli attori ed, in adiuvandum, dagli intervenuti. pagina 12 di 14 6. Sulle spese.
Le spese di lite seguono gli ordinari criteri di causalità e soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo ex DM 2014/n. 55 e ss.mm. sulla base dello scaglione di valore da € 52.001 a € 260.000 determinato dal valore complessivo dei crediti tutelati e gli eredi beneficiati del de cuius e il convenuto contumace devono essere condannati in solido a rifonderle agli attori ed agli Controparte_6 intervenuti nel giudizio. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra gli attori e gli intervenuti ed i convenuti , e Persona_3 CP_10 Controparte_11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
- accoglie la domanda revocatoria ordinaria e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inefficacia nei confronti degli attori e degli intervenuti dell'atto pubblico per notar del 13.9.2012, Rep. 1245, Racc. Per_5 918, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Foggia sotto i nn. 17928/13980, avente ad oggetto suolo edificabile sito in San Severo tra le vie Febo, Soccorso e della superficie di are 3 e Persona_6 centiare 73 catastalmente individuato dal Foglio 63 p.lle 867 e 150; suolo edificabile sito alla periferia del Comune di San Severo alla Contrada Principato della superficie di are 29 e centiare 41 catastalmente individuato dal Foglio 63 p.lla 387;
- visto l'art. 2655 c.c., dispone l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato eseguita presso la Conservatoria dei RR.II. di Foggia sotto i nn. 17928/13980;
- condanna i convenuti, e quali genitori esercenti la CP_6 Controparte_7 responsabilità genitoriale del minore e Persona_3 Controparte_8 [...]
quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale della minore CP_9 Persona_4 in qualità di eredi beneficiati e nei limiti derivanti, e in solido tra loro al Controparte_6 pagamento delle spese di lite in favore degli attori e degli intervenuti, liquidandole, per i primi,
[...]
(C.F. ), (C.F. ), Pt_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 (C.F. , (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 (C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._8 Parte_9 C.F._9
(C.F. ), (C.F. Parte_10 C.F._10 Parte_11
), ( ), questi ultimi tre quali C.F._11 Parte_12 C.F._12 eredi di (C.F. e deceduto il 4.8.2000, Persona_1 C.F._13 Parte_13 (C.F. ), (C.F. ), (C.F. C.F._14 Parte_14 C.F._15 Parte_15
), questi ultimi tre quali eredi di C.F._16 Persona_2 Parte_20
(C.F. , CONDOMINIO di Via MONFALCONE n. 41 di San Severo 8 (C.F. C.F._17
) in persona del legale rapp.te p.t. sig. P.IVA_1 Parte_17
e per gli intervenuti , (C.F. ) e la Controparte_2 CodiceFiscale_18 [...] ( P. IVA , in persona del suo legale rapp.te, Ing. Controparte_3 P.IVA_2
in € 40.898,70 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese Controparte_4 generali al 15%, per l'intervenuta in € 8.433, per compenso professionale, oltre rimborso Controparte_5 forfetario per spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Mastrangelo dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese tra gli attori e gli intervenuti ed i convenuti , e Persona_3 CP_10
Controparte_11
pagina 13 di 14 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 10.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Buccaro
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Buccaro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6402 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 7 Luglio 2025 con contestuale concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 (C.F. , (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 (C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._8 Parte_9 C.F._9 (C.F. ), (C.F. Parte_10 C.F._10 Parte_11
), ( ), questi ultimi tre quali C.F._11 Parte_12 C.F._12 eredi di (C.F. e deceduto il 4.8.2000, Persona_1 C.F._13 Parte_13 (C.F. ), (C.F. ), (C.F. C.F._14 Parte_14 C.F._15 Parte_15
), questi ultimi tre quali eredi di C.F._16 Persona_2 CP_1 Parte_16 (C.F. , CONDOMINIO di Via MONFALCONE n. 41 di San Severo 8 (C.F. C.F._17
) in persona del legale rapp.te p.t. sig. tutti rappresentati e difesi, P.IVA_1 Parte_17 giusta mandato in calce all'originario atto di citazione dall'Avv. Pasquale IANNARELLI elettivamente domiciliati in San Severo alla Via T. Solis, 4, presso lo studio del difensore
ATTORI nonché
, (C.F. ) e la Controparte_2 CodiceFiscale_18 Controparte_3 ( P. IVA ), in persona del suo legale rapp.te, Ing. con
[...] P.IVA_2 Controparte_4 sede in San Severo alla Via F. D'Alfonso n.86, rappresentati e difesi, dall' Avv. Pasquale IANNARELLI elettivamente domiciliati in San Severo alla Via T. Solis, 4 presso lo studio del difensore
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Controparte_5 CodiceFiscale_19 Mastrangelo, elettivamente domiciliata in San Severo alla Via M. Del Giudice, 3, presso lo studio del difensore
INTERVENUTI pagina 1 di 14 Contro
(c.f. ) Controparte_6 CodiceFiscale_20
CONVENUTO CONTUMACE
e
(C.F. ) e (C.F CP_6 CodiceFiscale_21 Controparte_7 [...]
) quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale del minore C.F._22 Persona_3
(C.F. ),
[...] CodiceFiscale_23
(C.F. e (C.F. Controparte_8 CodiceFiscale_24 Controparte_9 [...]
), quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale della minore C.F._25 Per_4
(C.F. ),
[...] CodiceFiscale_26 quali eredi accettanti con beneficio d'inventario di ( c.f. ), CP_6 CodiceFiscale_27
(C.F. ), (C.F. ) Persona_3 CodiceFiscale_28 CP_10 CodiceFiscale_29 e (C.F. ) Controparte_11 CodiceFiscale_30 tutti rappresentati e difesi, dall'avv. Michele DE ANGELIS presso cui sono elettivamente domiciliati
ALTRI CONVENUTI
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
In fatto giova premettere che, la sentenza n. 597/2012, sull'appello avverso la sentenza 977/2004 del 9.7.2004, emessa dalla Corte di Appello di Bari 2° Sez. Civile in data 11.5.2012, dep.ta in data 22.5.2012, ha condannato l' , nella persona del liquidatore Controparte_12 CP_6
al pagamento in favore di della somma di € 10.746,00, in favore di
[...] Parte_1 Pt_18 della somma di € 36.290,00, in favore di della somma di € 15.169,00, in
[...] Parte_9 favore di della somma di € 9.752,00, in favore di della somma di € Parte_8 Parte_6 10.199,00, in favore di della somma di € 11.193,00, in favore di Parte_7 Persona_1 della somma di € 11.740,00, in favore di della somma di € 11.740,00, in favore di Parte_4 [...] della somma di € 12.734,00, in favore di della somma di € 25.850,00, in favore di Per_2 Parte_3 della somma di € 16.163,00, in favore di della somma di € Parte_2 Parte_5 16.163,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda (10.10.1989) sino al soddisfo;
nonché ha condannato l' sia al pagamento delle spese del doppio Controparte_12 grado di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi € 7.600,00 e per il secondo grado in complessivi € 9.393,88 oltre accessori di legge sia al pagamento delle spese di CTU espletate in primo e secondo grado anticipate provvisoriamente dagli istanti.
La società è stata dapprima messa in liquidazione e successivamente estinta, Controparte_12 posteriormente all'iscrizione a ruolo del giudizio di risarcimento danni nei confronti della stessa.
Sul presupposto che accanto alla responsabilità di natura contrattuale, connessa alla qualità di unico socio della v'è anche quella di natura extracontrattuale o Controparte_13 CP_6 aquiliana, in quanto quest'ultimo è stato anche il solo liquidatore della società de qua, gli odierni attori hanno dedotto che questi, ha agito, portando la società alla estinzione, unicamente per sottrarre alla pagina 2 di 14 garanzia dei creditori, i beni dell'unico socio della stessa, vale a dire di se stesso, e con atto di citazione del 22.07.2014 hanno chiesto che:
- fosse accertata la esclusiva responsabilità del de cuius quale unico socio e quale CP_6 unico liquidatore della , per aver proceduto alla cancellazione della Controparte_12 prefata società al fine di sottrarre la stessa e se stesso alle conseguenze derivanti dalla condanna disposta nella sentenza n. 597/2012 della Corte di Appello di Bari, e per l'effetto condannare il medesimo in proprio al risarcimento dei danni così come liquidati nella citata sentenza in favore degli attori, oltre agli interessi legali maturati e maturandi e alle ulteriori spese;
- fosse accertata e dichiarata l'inefficacia nei confronti degli attori dell'atto pubblico per notar del 13.9.2012 Rep. 1245 Racc. 918, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Foggia Per_5 sotto i nn. 17928/13980, avente ad oggetto suolo edificabile sito in San Severo tra le vie Febo, Soccorso e della superficie di are 3 e centiare 73 catastalmente individuato dal Foglio 63 Persona_6 p.lle 867 e 150; suolo edificabile sito alla periferia del Comune di San Severo alla Contrada Principato della superficie di are 29 e centiare 41 catastalmente individuato dal Foglio 63 p.lla 387.
Con comparsa depositata il 20.11.2014 si costituiva in giudizio il quale, CP_6 pregiudizialmente, eccepiva l'incompetenza per materia del giudice adito a favore delle sezioni specializzate in materia di impresa del Tribunale di Bari, con riferimento alla domanda di assunta responsabilità del liquidatore della Controparte_12
In subordine, il faceva rilevare la prescrizione della domanda di responsabilità sia quale CP_6 liquidatore che quale socio della atteso che la società risultava cancellata dal Controparte_12 dicembre del 1992 e che il giudizio fosse stato instaurato a luglio del 2014.
In ulteriore subordine e nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda di responsabilità nei suoi confronti, quale liquidatore, non avendo, il medesimo, attuato alcuna condotta colposa o dolosa con la quale aveva impedito la costituzione o la conservazione del patrimonio attivo della società e il conseguente pagamento dei crediti vantati dagli attori.
Il convenuto deduceva l'infondatezza della domanda di responsabilità a suo carico quale socio e della conseguente chiesta condanna al pagamento di quanto indicato nella sentenza della Corte di Appello di Bari n. 597/2012, oltre interessi legali e spese, atteso che, in disparte l'eccepita prescrizione del credito, i creditori insoddisfatti della società avrebbero potuto far valere i loro crediti nei suoi confronti solo se egli avesse percepito qualcosa e fino alla concorrenza delle somme da questo riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, evidenziando l'inesistenza del credito vantato dagli attori, e, dunque, l'infondatezza della domanda volta ad ottenere la revocatoria dell'atto per notar del Per_5 13.9.2012 Rep. 1245 Racc. 918 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Foggia sotto i nn. 17928/13980. ha concluso chiedendo: “1) dichiarare la propria incompetenza per materia a favore del CP_6 Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di imprese;
2) in subordine accertare e dichiarare prescritto il diritto vantato dagli attori afferente la responsabilità del quale liquidatore CP_6 della 3) in subordine accertare e dichiarare prescritto il diritto vantato dagli Controparte_12 attori afferente la responsabilità del quale socio della 4) in CP_6 Controparte_12 ulteriore subordine e nel merito rigettare le domande attoree in quanto infondate per quanto in narrativa precisato;
5) con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre maggiorazione, Iva e Cnap come per legge.”
Instaurato il contraddittorio, è rimasto contumace l'altro convenuto Controparte_6
Con comparsa di intervento volontario adesivo autonomo del 10.12.2015 sono intervenuti nel presente procedimento l'ing. e l'ing. quest'ultimo quale legale Controparte_2 Controparte_4
pagina 3 di 14 rappresentante della creditori del in virtù di decreto Controparte_3 CP_6 ingiuntivo, passato in cosa giudicata, n. 506/2015 emesso dal Tribunale di Foggia, con il quale si ingiungeva a quest'ultimo il pagamento in favore di ciascuno dei menzionati interventori dell'importo di € 37.303,05 oltre interessi legali a far data dalla notifica del ricorso e del pedissequo decreto sino al soddisfo, oltre ad € 8.989,04 a titolo di compenso dovuto da questi ultimi al loro difensore per la prestazione professionale dallo stesso svolta nella procedura arbitrale ed alle spese della fase monitoria. Gli ing. e in forza dell'antescritto credito vantato nei confronti del CP_2 CP_4 CP_6
aderivano alla domanda revocatoria proposta dagli odierni istanti e rassegnavano le seguenti
[...] conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito previa, ove occorra, dichiarazione di ammissibilità dell'intervento spiegato, accogliere le conclusioni come rassegnate sotto i nn. 2,3,4,5 e 6 dell'atto di citazione da ritenersi qui ripetute e trascritte con riferimento al credito vantato dagli odierni interventori”.
Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c. e rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 04.05.2018 la causa è stata interrotta per il decesso del convenuto CP_6
Riassunto il giudizio da parte degli odierni attori, si sono ricostituiti gli interventori ing. CP_2 ed ing. nella dedotta qualità, ed essendo stata dichiarata, su ricorso di questi ultimi, l'Eredità CP_4 giacente dell'originario convenuto e, nominato Curatore avv. Bartolo dell'Orco, la CP_6 causa ha subito vari rinvii in attesa che fossero espletate tutte le formalità e le indagini afferenti detta procedura di volontaria giurisdizione.
In data 10.04.2021 è intervenuta nel presente giudizio , creditrice del Controparte_5 CP_6 in virtù delle sentenze n. 1070/2000 del Tribunale di Foggia, n. 64/2005 e n. 1800/2015 della Corte d'Appello di Bari, per la somma di € 19.254,83 concludendo: “previo accertamento della lesione delle legittime ragioni creditorie, voglia dichiarare la inefficacia, anche nei confronti della CP_5
, dell'atto pubblico per Notar del 13/9/2012, Rep. 1245 e Racc. 918,
[...] Persona_7 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Foggia ai nn. 17928/13980 dell'anno 2012 ed avente ad oggetto i suoli edificatori meglio specificati nel predetto atto notarile, con ogni conseguente provvedimento di legge con vittoria di spese e competenze di lite”.
Nelle more si costituiva nel presente giudizio il nominato Curatore dell'eredità giacente avv. Bartolo dell'Orco e in data 5.10.2023, a seguito della intervenuta accettazione con beneficio d'inventario della eredità del da parte dei chiamati all'eredità (nt. a Roma il CP_6 Persona_4 3/01/2014) e (nt. a San Giovanni Rotondo il 17/02/2017), è stata dichiarata la Persona_3 cessazione dello stato di giacenza dell'eredità e, conseguentemente, è stata disposta la chiusura della detta procedura.
A seguito di ciò la causa, pervenuta allo scrivente Magistrato, dopo essere stata rinviata più volte pendendo trattative di bonario compimento tra le parti, è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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1. Sull'incompetenza del Giudice ordinario in favore delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Preliminarmente deve essere vagliata l'eccezione di incompetenza per materia del giudice adito in favore delle sezioni specializzate in materia di impresa del Tribunale di Bari, sollevata dalle parti convenute in giudizio.
Deve rilevarsi, sul punto, che l'azione promossa dagli attori ha ad oggetto la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico di destinazione beni ex art. 2645 ter c.c. per notar del 13.9.2012 Rep. Per_5 1245 Racc. 918, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Foggia sotto i nn. 17928/13980, posto pagina 4 di 14 in essere dal defunto a favore del nipote convenuto contumace CP_6 Controparte_6 nel presente giudizio.
Come noto, l'azione revocatoria ordinaria rientra nella competenza del Tribunale Ordinario, che si configura quale giudice naturale per le cause relative alla tutela dei crediti, salvo quando l'azione revocatoria abbia ad oggetto specifici atti societari, per via della qualificazione della causa petendi e della natura dell'atto, quando sussista un rapporto di interdipendenza tra l'azione revocatoria e una controversia già pendente davanti al Tribunale per le imprese e, infine, per le procedure avviate dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi.
Invero, la presente azione prescinde dal ruolo rivestito dal nella ormai estinta società CP_6 (messa in liquidazione in data 4.10.1991, cessata in data 18.12.1992 e cancellata in Controparte_12 data 8.01.1993 dal registro delle imprese), ruolo che, unitamente alla posizione assunta nel precedente giudizio RG 597/2012, intervenuto tra gli stessi attori e la , che ha Controparte_12 dato titolo alla domanda di cui al presente giudizio, nel quale si era dichiarato ancora CP_6 legale rappresentante pro tempore della predetta società, rappresenta solo il presupposto.
Nel giudizio anzidetto, era stata condannata a pagare, a titolo di Controparte_12 risarcimento del danno, la complessiva somma di € 204.732,88 oltre interessi legali maturati e maturandi nonché le ulteriori spese a favore degli attori e l'atto oggetto della presente domanda di revocatoria, a “titolo gratuito”, è stato posto in essere subito dopo la predetta pronuncia.
Con maggiore impegno esplicativo, si ritiene che la presente controversia non riguardi direttamente i rapporti societari o gli atti tipici della vita della predetta società, ma si configuri come un'azione volta a recuperare un credito: il molteplice ruolo del all'interno della società debitrice è solo il CP_6 presupposto di fatto della responsabilità del medesimo e non l'oggetto del giudizio.
Da tali considerazioni si rinviene l'esclusiva competenza del Tribunale Ordinario adito in luogo di quello delle Imprese invocato.
2. Sull'eccepita prescrizione della domanda di revocazione.
Deve rilevarsi che i convenuti, dapprima il de cuius hanno eccepito la prescrizione CP_6 della domanda azionata deducendo che l'unica domanda risarcitoria avanzata dagli attori nei confronti del nel presente giudizio è stata fondata sulla sua qualità di liquidatore e socio, ma che la società CP_6 in questione, ED OZ srl, era stata cancellata nel 1992 e il presente giudizio è stato instaurato a luglio del 2014.
Sulla scorta di tale assunto hanno sostenuto, dunque, che, poiché l'azione nei confronti del liquidatore, si prescrive in cinque anni e l'azione nei confronti del socio, responsabile esclusivamente nei limiti imposti dall'art. 2495 c.c., non essendo previsto alcun diverso termine, si prescrive nell'ordinario termine decennale, pur volendo considerare che per le società cancellate in epoca precedente al 2004, la cancellazione operi dal 01.01.2004, tenuto conto che il presente giudizio è stato instaurato a luglio del 2014, ogni azione, dovesse considerarsi prescritta, a nulla rilevando che, come assunto da controparte, il sarebbe stato costituito nel giudizio definito dalla Corte di Appello di Bari con la sentenza n. CP_6 597/2012, tanto più che, il predetto giudizio, pendeva non già contro il ma contro CP_6 CP_14
[...]
Gli attori, dal canto loro, hanno dedotto che unico socio nonché amministratore unico CP_6 della società e successivamente anche unico liquidatore della stessa, aveva evitato tanto nel corso del giudizio di primo grado, quanto in quello di appello, di dichiarare l'intervenuta estinzione della società, avvenuta nel 1993, al solo scopo di evitare le conseguenze che sarebbero derivate da una pronuncia di condanna.
pagina 5 di 14 Sostenendo la tesi dell'ultrattività del mandato conferito hanno dedotto che la deliberata omessa dichiarazione dell'avvenuta estinzione della società avesse comportato che il giudizio proseguisse e terminasse tra le parti originarie.
Hanno rilevato, altresì, che, all'epoca in cui è stata estinta la società le norme del codice civile prevedevano espressamente, che, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori dovessero chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, precisando che gli atti compiuti in violazione di tale disposizione non erano opponibili ai terzi e che tanto comportava che, se durante la liquidazione non era stato definito un determinato rapporto già in contestazione, il creditore avrebbe potuto continuare a far valere le sue pretese, fino alla definizione completa, nei confronti del liquidatore.
Sulla scorta di tale ricostruzione hanno sostenuto non solo una responsabilità di natura contrattuale connessa alla qualità di unico socio della del de cuius ma anche Controparte_12 CP_6 una responsabilità di natura extracontrattuale in quanto quest'ultimo è stato anche il solo liquidatore della società.
Dato atto delle rispettive posizioni delle parti, deve essere ricordato che la è stata Controparte_12 cancellata dal registro delle imprese nel dicembre del 1992, cioè prima della emissione della sentenza di primo grado del Tribunale di Foggia n. 977/2004, successivamente appellata.
Tale giudizio, definito con la sentenza n. 597/2012 della Corte di Appello di Bari era stato introdotto nel 1989, prima che la venisse posta in liquidazione e quindi cancellata dal registro Controparte_12 delle imprese.
Dagli atti di causa emerge la circostanza che, tanto nel giudizio di primo grado, quanto in grado di appello, il defunto si costituì rispettivamente, quale socio unico e quale socio unico CP_6 liquidatore della società de qua, così ingenerando la legittima aspettativa, in grado di appello, ferma restando la mancata cautela della difesa attorea di accertarsi, a mezzo visura, dell'effettivo stato giuridico della società stessa, che la versasse ancora in stato di liquidazione. CP_12
Tanto premesso, al riguardo, deve essere fatta memoria di quanto prevedeva la legislazione dell'epoca.
Infatti, prima della riforma introdotta dal D.Lgs n. 6 del 2003, la giurisprudenza maggioritaria riteneva che la cancellazione della società dal registro delle imprese non comportasse l'estinzione della stessa ove non fossero esauriti tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo a seguito della procedura di liquidazione, ovvero non fossero esaurite tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi.
Tale orientamento, pressoché unanime, è stato modificato, dopo la innanzi citata riforma, dalla S.C. (Cass. SS.UU. n. 4060/2010) la quale ha affermato la natura costitutiva della cancellazione dal registro delle imprese anche in presenza di rapporti non definiti ed anche per le società cancellate in epoca precedente alla entrata in vigore della precitata normativa.
Sulla questione, oggetto di dibattito dottrinale anche dopo la riforma del diritto societario conseguente al D. Lgs. n. 6 del 2003, degli effetti della cancellazione della società commerciale dal registro delle imprese, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno reso il principio che “In tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che, modificando l'art. 2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un'espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli pagina 6 di 14 effetti della cancellazione in rapporto all'epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1 gennaio 2004 l'estinzione opera solo a partire dalla predetta data” (cfr. Cass. sez. un. n. 4060/2010; n. 4061/2010; n. 4062/2010).
Risulta in tal modo definitivamente sancita la validità della tesi già espressa dalla Corte negli arresti successivi all'entrata in vigore della riforma del diritto delle società, nel senso di doversi ritenere estinta la società, che sia cancellata dal registro delle imprese, a prescindere dalla esistenza di crediti insoddisfatti e/o di rapporti non ancora al momento definiti (cfr. relative a cancellazioni avvenute anteriormente al 1 gennaio 2004, Cass. n. 22548/2010; n. 24037/2009; n. 29242/2008; n. 25192/2008; n. 18618/2006).
E' stato altresì chiarito che l'estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese è fenomeno diverso rispetto alla successione universale conseguente alla morte della persona fisica (cfr Cass.
9.11.2012 n. 19453: “la disciplina dell'art. 2495 c.c. non prevede affatto che alla società estinta subentrino automaticamente i soci”). Con sentenza 16.5.2012 n. 7676 la Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che il socio di una società di capitali estinta per cancellazione dal registro delle imprese succede a questa nel processo a norma dell'art. 110 c.p.c. purchè abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione: il disposto di cui all'art. 2495 comma 2 c.c., pertanto, non costituirebbe soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale, ma anche la condizione per la sua successione nel processo già instaurato contro la società dal momento che egli non sarebbe successore della società in quanto tale, ma lo “diventa nella specifica ipotesi, disciplinata dalla legge, di riscossione della quota” (Cass. 16.5.2013 n. 7676). Con la successiva sentenza n. 6070 del 12.3.2013 la Suprema Corte, ha affrontato i profili sostanziali inerenti ai rapporti passivi, precisando che “ai sensi dell'art. 2495 c.c. le obbligazioni residuanti in capo alla società estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese si trasferiscono ai soci, che ne rispondono solo nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, nell'ipotesi in cui il limite di responsabilità posto dall'art. 1495 c.c. renda evidente l'inutilità dell'azione nei confronti del socio, ciò potrebbe al limite riflettersi sul requisito dell'interesse ad agire ma non certo sulla legittimazione processuale del socio stesso” e, la stessa pronuncia, inoltre, ha ribadito che “nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuol dire che vi sarebbe stata comunque incapienza rispetto ai crediti da soddisfare”.
Tanto per quanto attiene alla qualità di socio.
Avuto riguardo alla funzione di liquidatore, deve rilevarsi che l'articolo 2489 c.c. precisa che i liquidatori devono adempiere l'incarico con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'ufficio e rispondono dei danni cagionati alla società, ai singoli soci e ai creditori secondo le regole dettate per gli amministratori.
Il riferimento agli articoli 1176 e 1218 c.c. implica che la responsabilità è di natura contrattuale: il liquidatore risponde se non prova di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni, ma risponde anche a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori insoddisfatti personalmente e per l'intero. In tali ipotesi, non è sufficiente provare il rapporto contrattuale con la società estinta dal quale deriva l'obbligazione non adempiuta ma i creditori devono dimostrare anche che il mancato pagamento di quanto a loro dovuto dalla società sia dipeso da colpa del liquidatore (sul punto ex multis Cassazione, ordinanza 521/2020).
Nel caso che ci occupa, l'aver chiuso la fase liquidatoria della società in pendenza di un giudizio di cui la società stessa era parte ha costituito condotta dolosa del atteso che, lo stesso era anche l'unico CP_6 pagina 7 di 14 socio della società e che l'atto di destinazione ha riguardato gli unici beni ancora nella sua disponibilità.
Si ritiene, considerata la peculiarità per cui la cancellazione della società dal registro delle imprese, che, all'epoca, era costituita in giudizio a mezzo di procuratore, il quale non ebbe a dichiarare tale evento in udienza e non lo notificò alle parti ex art. 300 cpc, che, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite (sul punto Cass. 15295/2014/SU), il costituito procuratore abbia continuato a rappresentare la parte come se l'evento interruttivo non si fosse verificato, in quanto solo la dichiarata estinzione della società da parte del suo difensore avrebbe determinato la sopravvenuta legittimazione passiva del socio a titolo successorio ma anche ex amministratore ed ex liquidatore, della stessa per i debiti sopravvenuti sorti con la definizione in grado di appello del giudizio introdotto nel 1989, con il passaggio in giudicato della sentenza n.597/2012 della Corte di Appello di Bari.
Con maggiore impegno esplicativo, se per un verso la mancata dichiarazione della cancellazione ed estinzione della società de qua ha comportato quale principale effetto quello di ingenerare negli attori l'aspettativa, successivamente frustrata, di trovare ristoro alle proprie ragioni creditizie nella liquidazione della e, solo in via eventuale, nel patrimonio del socio e liquidatore Controparte_12 unico stante la continuazione del processo, per altro verso, ha prodotto la diretta CP_6 conseguenza per cui, accertata, successivamente alla sentenza della Corte di Appello di Bari, l' estinzione della società, gli attori, e gli interventori, siano stati legittimati a domandare la revocatoria dell'atto di destinazione di cui è causa.
3. Sul difetto di legittimazione passiva eccepito da , e Persona_3 CP_10 Controparte_11
[...]
Il presente giudizio fu interrotto all'udienza del 04.05.2018 per il decesso del convenuto CP_6 e, con provvedimento del 30.08.2018 è stata fissata la udienza del 17.12.2018 per la
[...] prosecuzione del giudizio.
Tale provvedimento è stato notificato a , e quali Persona_3 CP_10 Controparte_11 chiamati all'eredità di CP_6
Costituendosi con comparsa in riassunzione del 23.11.2018 , e Persona_3 CP_10 [...] hanno eccepito la propria carenza di legitimatio ad causam, avendo provveduto a CP_11 rinunciare alla eredità del in epoca precedente alla notifica dell'atto di riassunzione, e CP_6 cioè rispettivamente il 21.06.2018 , ed il 30.08.2018 e Persona_3 CP_10 Controparte_11
[...]
Tanto, è sufficiente per ritenere il difetto di legittimazione passiva dei predetti resistenti.
E infatti, la rinuncia all'eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, mediante il quale il chiamato all'eredità dismette il suo diritto di accettarla: l'eredità si acquista con l'accettazione (art. 459 c.c.) e la rinunzia ha effetto retroattivo (art. 521 c.c.).
Il compimento dell'atto di rinuncia determina, quindi, la perdita del diritto all'eredità e il rinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato (cosiddetto effetto retroattivo della rinuncia).
Sul punto vale ribadire che la legitimatio ad causam non si trasmette dal de cuius al chiamato all'eredità per effetto della semplice apertura della successione, ma soltanto a seguito dell'acquisto della qualità di erede, gravando su chi agisce in giudizio l'onere quanto meno di dedurre che tale acquisto si è verificato. (cfr. Cass. n. 17295/14; n. 23543/2008).
, e hanno documentalmente provato (cfr. Persona_3 CP_10 Controparte_11 documentazione in atti) di aver provveduto a formalizzare la rinuncia all'eredità di e CP_6 pertanto deve essere dichiarata la loro carenza di legittimazione passiva.
pagina 8 di 14 4. Preliminarmente alla trattazione del merito del presente giudizio deve essere dichiarata la contumacia di che, ritualmente citato in giudizio ha inteso non costituirsi. Controparte_6
5. Sull'asserita carenza di interesse ad agire degli attori e degli intervenuti.
I convenuti, con comparsa conclusionale, hanno sostenuto la carenza dell'interesse ad agire degli attori, derivante dalla circostanza che il de cuius con atto del 13.11.2014, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale - territorio, servizio di pubblicità immobiliare, il 28.11.2014 ai numeri 21532 Reg. Gen. e 16762 Reg. Part., aveva conferito gli stessi immobili oggetto dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., oggetto del presente giudizio, nella società Costruzioni 2014 s.r.l. di cui egli era socio unico.
Hanno sostenuto che, poiché l'interesse ad agire, dei creditori in revocatoria, è quello di far rientrare il bene nella disponibilità del debitore per poter essere esecutivamente aggredito al fine di soddisfare la pretesa creditoria e nel caso in esame un tale fine non sarebbe conseguibile atteso che i medesimi beni immobili sono stati ceduti ad altro soggetto giuridico ed il relativo atto non è stato oggetto di azione revocatoria.
Gli attori, dal canto loro, hanno dedotto la tardività nonché l'infondatezza di tale eccezione sostenendo, in primis, che il conferimento non sarebbe opponibile in quanto intervenuto dopo la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e dopo la relativa trascrizione della domanda giudiziale (trascrizione del 31.07.2014 ai nn.14487/11446 ), ed inoltre che, identificandosi, a seguito del decesso del la società Costruzioni 2014 srl a socio unico, con la persona del medesimo originario CP_6 convenuto e quindi oggi con gli eredi dello stesso, l'interesse ad agire degli istanti e degli interventori permarrebbe senza alcuna modifica.
Esposte le rispettive ragioni, deve rilevarsi che la circostanza che il de cuius, con atto del 13.11.2014, per Notar rep.3861 e racc. n.2938, aveva costituito una società a responsabilità limitata Per_5 denominata Costruzioni 2014 srl, nella quale aveva conferito, quale unico socio della stessa, gli immobili rimasti nel suo patrimonio oggetto del vincolo di destinazione di cui al presente giudizio revocatorio, era emersa già all'udienza del 15.2.2021 svoltasi dinanzi al dr. Giudice designato Per_8 nella procedura (1180/2019 RGVG) di eredità giacente.
Ebbene, tale circostanza, rileva limitatamente nel presente giudizio, perché emersa in corso di causa e estranea alla domanda giudiziale qui fatta valere, inerente la revocatoria dell'atto di destinazione avente ad oggetto gli stessi beni, ma precedente al conferimento.
L'interesse ad agire, infatti, permane in capo agli attori ed agli intervenuti, in considerazione del fatto che i beni, precedentemente destinati e successivamente conferiti, hanno rappresentato la quota di partecipazione del medesimo quale unico socio della "Costruzioni 2014 Srl" che, CP_6 nell'atto costitutivo di detta società ha dichiarato "resta fermo il vincolo di destinazione sopra citato, obbligandosi la parte conferitaria ad usare e disporre di tali beni in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo del vincolo".
5. Nel merito.
Con la presente domanda gli attori e gli interventori hanno chiesto la revocatoria dell'atto pubblico di destinazione beni, ex art. 2645 ter c.c., per notar del 13.9.2012, Rep. 1245, Racc. 918, Per_5 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Foggia sotto i nn. 17928/13980, a favore del nipote convenuto contumace. Controparte_6
L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. (la c.d. actio pauliana) proposta dalla parte attrice è inserita nell'ambito del sistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, essendo uno strumento volto alla ricostruzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto di un atto di disposizione posto pagina 9 di 14 in essere dal debitore, si sia ridotta tanto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa.
Quest'azione, la cui ratio è, dunque, tutelare i diritti del creditore, laddove esperita vittoriosamente, determina l'inefficacia dell'atto di disposizione nei confronti del solo creditore che ha agito in revocatoria, con la conseguente inopponibilità o scioglimento del rapporto giuridico intercorso tra il debitore ed il terzo, in virtù dell'atto di disposizione, in modo da far rientrare il bene, oggetto del suddetto atto, nel patrimonio del debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica a lui spettante ex art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole. (Corte Appello Napoli, sez. II, 03/04/2019, n.1889; Tribunale Massa, 07/03/2019, n.138; Tribunale Pistoia, 03/06/2019, n.332).
Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria è necessario che sussistano i seguenti presupposti: a) un diritto di credito verso il debitore, sia pure soggetto a condizione o a termine, b) un atto dispositivo compiuto dal debitore, c) il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie (il c.d. eventus damni), derivante dalla lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto dispositivo, d) la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio (il c.d. consilium fraudis), ossia la ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che l'atto dispositivo diminuisca la consistenza della garanzia patrimoniale o, laddove l'atto dispositivo sia anteriore all'insorgenza del credito, la dolosa preordinazione dello stesso a pregiudicarne il soddisfacimento ed, infine, c) la consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso (la c.d. scientia damni o scientia fraudis).
L'onere della prova, circa la ricorrenza di tali condizioni, incombe sul creditore che agisce in revocatoria. Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è, dunque, necessaria, preliminarmente, l'esistenza di un credito in capo all'attore, al momento della domanda, trattandosi di condizione indispensabile per l'azione, la cui inesistenza priverebbe di fondamento l'esigenza di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, cui l'azione è preordinata, con la conseguenza che il Giudice dovrà accertarne l'esistenza in funzione legittimante, pur in mancanza di separata e specifica domanda sul punto (Cass. civ., sez III, 29/01/2019, n.2347).
L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione di credito in senso lato, ossia non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, bensì estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, coerentemente con la funzione propria dell'azione; sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare -sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito- l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. (Tribunale Pistoia, 21/05/2019 n.314; Tribunale Bari, sez. III, 14/02/2019 n. 687; Cass. civ. n. 11755/2018; Tribunale Roma, sex X, 20/09/2018, n. 17761).
Dunque, l'esperimento dell'azione revocatoria non presuppone la sussistenza di un credito certo o attuale o di una ragione di credito liquida od esigibile, potendo l'azione essere esperita, nel concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge, per crediti anche solo eventuali, essendo a tal fine sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, non prima facie assolutamente pretestuosa ma probabile nella sua esistenza, ancorché non definitivamente accertata.
L'azione revocatoria ordinaria non persegue, invero, scopi restitutori, ma tende unicamente a conservare la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e, quindi, anche a quelli meramente eventuali.
pagina 10 di 14 In relazione al secondo presupposto, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, per atto di disposizione deve intendersi “l'atto con cui il debitore dismette la proprietà di un cespite ovvero rinunzia ad un diritto, nonché quello con cui conferisce dei beni in un fondo patrimoniale ovvero concede una garanzia reale (pegno o ipoteca) o attribuisce un diritto reale di godimento” (Tribunale Monza, sez. I, 19/08/2016, n. 2306).
In merito all'eventus damni, invece, secondo l'indirizzo pressoché univoco di dottrina e giurisprudenza, al fine della sua configurabilità, non è indispensabile una prospettiva di danno effettivo ed attuale, essendo sufficiente che, in conseguenza dell'attività dispositiva, posta in essere fraudolentemente dal debitore, si profili un semplice pericolo concreto che questi non adempia all'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa (Tribunale Arezzo, 04/12/2018, n.1135).
In altre parole, in tema di revocatoria ordinaria, non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito ovvero la maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo.
In particolare, la Suprema Corte ha ribadito, recentemente, il consolidato principio secondo il quale “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”. (Cass. civ., sez. VI, 18/06/2019, n.16221).
Iniziando ad analizzare il primo presupposto, sussiste:
- una ragione di credito derivante dalla sentenza n.597/2012 della Corte di Appello di Bari nei confronti degli attori,
- preesistenti situazioni debitorie personali del de cuius nei confronti degli CP_6 intervenuti, ing. e ing. il cui cre o dal decreto ing.vo CP_2 CP_4 n.506/2015 emesso dal Tribunale di Foggia e non opposto, è derivato dal lodo arbitrale irrituale, depositato il 22.12.2014, emesso dall'ing. , quale Arbitro amichevole Parte_19 compositore, nella procedura per arbitrato dagli odierni interventori proposta con istanza del 08.09.2014, in virtù della clausola arbitrale insita nel disciplinare di incarico sottoscritto in data 10.12.2008 nei confronti del CP_6
- preesistenti situazioni debitorie personali del de cuius nei confronti CP_6 dell'intervenuta derivanti dalle sentenze l Tribunale di Controparte_5 Foggia, n. 64/2005 e n. 1800/2015 della Corte d'Appello di Bari, precetto del 2/8/2013.
Ricorre, poi, nel caso in parola il presupposto oggettivo del pregiudizio cagionato (eventus damni) dall'atto pubblico di destinazione beni ex art. 2645 ter c.c. per notar del 13.9.2012 Rep. Per_5 1245 Racc. 918, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Foggia sotto i nn. 17928/13980, a favore di a breve distanza cronologica dalla pubblicazione, avvenuta il Controparte_6 22.05.2012, della sentenza della Corte di Appello di Bari.
Ebbene, è innegabile che la costituzione del vincolo di destinazione per cui è causa pregiudichi in maniera consistente il soddisfacimento del diritto di credito vantato dagli attori e dagli interventori, pagina 11 di 14 sicché la pericolosità dell'atto dispositivo posto in essere dal debitore si ricava dal fatto che, privato il patrimonio di quest'ultimo dell'unico e consistente asset concretamente espropriabile, il creditore rischia di vedere resa più difficoltosa la propria legittima pretesa.
A fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, come sopra esposto, spetta alla parte convenuta dimostrare che il patrimonio residuo abbia mantenuto quella solidità e consistenza sufficienti a soddisfare le ragioni di credito e sia rimasto agevolmente aggredibile dal creditore (cfr., tra le tante, Cass. Civ. n. 21808/2015, Cass. Civ. n. 17096/2014, Cass. Civ. n. 4467/2011, Cass. Civ. n. 24757/2008, Cass. Civ. n. 7767/07).
Alla stregua degli elementi probatori disponibili, invero, risulta provato il profilo oggettivo dell'eventus damni, avendo l'atto di disposizione in esame determinato una variazione negativa del patrimonio del debitore, così riducendo la garanzia patrimoniale generica che lo stesso è tenuto a preservare a tutela dei creditori ex art. 2740 c.c.
Mentre, i convenuti nulla hanno provato, al fine di sottrarsi agli effetti dell'actio pauliana, in merito all'invariata capacità del patrimonio residuo del debitore a soddisfare gli interessi del creditore (Cass. civ., n. 16221/2019), in disparte le tematiche già esaminate relativamente alla prescrizione della domanda.
Quanto al requisito soggettivo (scientia damni), nel caso in cui l'atto soggetto a revocatoria sia a titolo gratuito, posteriore al sorgere del credito è necessario che il debitore sia a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, mentre non rileva in alcun modo lo stato soggettivo del terzo (cfr. Cass., sez. II, 18 dicembre 1999, n. 14274: “In tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni”).
L'atto di destinazione è stato posto in essere successivamente alla pronuncia della Corte di Appello di Bari.
Ciò premesso, nel caso in parola, la scientia damni può presumersi in capo a il quale CP_6 aveva consapevolezza del pregiudizio, anche solo in termini potenziali, che ragionevolmente poteva derivare, dal compimento dell'atto, alle ragioni creditorie (v. da ultimo Cass. Civ. n. 15257/2022; Corte App. Torino, n. 466/2022).
A ciò si aggiunga poi che l'atto posto in essere dallo stesso è a “titolo gratuito”, atteso che a fronte dei vincoli imposti sui residui beni immobili del alcuna obbligazione e/o corrispettivo è stato posto CP_6 in essere a carico del beneficiario, Controparte_6
Quanto alla consapevolezza del terzo, in questo caso non richiesta, attesa la gratuità dell'atto di destinazione, la giurisprudenza ha chiarito che la stessa possa essere desunta anche da presunzioni semplici quali, ad esempio, i rapporti qualificati (ad es. di affectio societatis o di parentela o vicinanza familiare) tra il debitore e il terzo o, più in generale, da tutte quelle circostanze fattuali che denotino un'anomalia del comportamento delle parti, tali da far ragionevolmente dedurre la sussistenza di tale consapevolezza in capo all'acquirente in riferimento alla qualità delle parti e la tempistica negoziale.
Ciò detto, per quanto concerne la situazione psicologica del terzo beneficiario dell'atto di destinazione, in virtù del rapporto di parentela che lo legava al de cuius si ritiene dimostrata anche la CP_6 sussistenza del requisito della scientia damni.
In definitiva, sussistendone i presupposti di legge, va accolta la spiegata azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa dagli attori ed, in adiuvandum, dagli intervenuti. pagina 12 di 14 6. Sulle spese.
Le spese di lite seguono gli ordinari criteri di causalità e soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo ex DM 2014/n. 55 e ss.mm. sulla base dello scaglione di valore da € 52.001 a € 260.000 determinato dal valore complessivo dei crediti tutelati e gli eredi beneficiati del de cuius e il convenuto contumace devono essere condannati in solido a rifonderle agli attori ed agli Controparte_6 intervenuti nel giudizio. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra gli attori e gli intervenuti ed i convenuti , e Persona_3 CP_10 Controparte_11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
- accoglie la domanda revocatoria ordinaria e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inefficacia nei confronti degli attori e degli intervenuti dell'atto pubblico per notar del 13.9.2012, Rep. 1245, Racc. Per_5 918, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Foggia sotto i nn. 17928/13980, avente ad oggetto suolo edificabile sito in San Severo tra le vie Febo, Soccorso e della superficie di are 3 e Persona_6 centiare 73 catastalmente individuato dal Foglio 63 p.lle 867 e 150; suolo edificabile sito alla periferia del Comune di San Severo alla Contrada Principato della superficie di are 29 e centiare 41 catastalmente individuato dal Foglio 63 p.lla 387;
- visto l'art. 2655 c.c., dispone l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato eseguita presso la Conservatoria dei RR.II. di Foggia sotto i nn. 17928/13980;
- condanna i convenuti, e quali genitori esercenti la CP_6 Controparte_7 responsabilità genitoriale del minore e Persona_3 Controparte_8 [...]
quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale della minore CP_9 Persona_4 in qualità di eredi beneficiati e nei limiti derivanti, e in solido tra loro al Controparte_6 pagamento delle spese di lite in favore degli attori e degli intervenuti, liquidandole, per i primi,
[...]
(C.F. ), (C.F. ), Pt_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 (C.F. , (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 (C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._8 Parte_9 C.F._9
(C.F. ), (C.F. Parte_10 C.F._10 Parte_11
), ( ), questi ultimi tre quali C.F._11 Parte_12 C.F._12 eredi di (C.F. e deceduto il 4.8.2000, Persona_1 C.F._13 Parte_13 (C.F. ), (C.F. ), (C.F. C.F._14 Parte_14 C.F._15 Parte_15
), questi ultimi tre quali eredi di C.F._16 Persona_2 Parte_20
(C.F. , CONDOMINIO di Via MONFALCONE n. 41 di San Severo 8 (C.F. C.F._17
) in persona del legale rapp.te p.t. sig. P.IVA_1 Parte_17
e per gli intervenuti , (C.F. ) e la Controparte_2 CodiceFiscale_18 [...] ( P. IVA , in persona del suo legale rapp.te, Ing. Controparte_3 P.IVA_2
in € 40.898,70 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese Controparte_4 generali al 15%, per l'intervenuta in € 8.433, per compenso professionale, oltre rimborso Controparte_5 forfetario per spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Mastrangelo dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese tra gli attori e gli intervenuti ed i convenuti , e Persona_3 CP_10
Controparte_11
pagina 13 di 14 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 10.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Buccaro
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