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Decreto 12 marzo 2025
Decreto 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, decreto 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 504/2025 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
LETTO il ricorso depositato da e la documentazione allo Controparte_1
stesso allegata;
VALUTATO che il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento delle rate non pagate di un finanziamento personale, fornendo la prova scritta del credito azionato con la produzione in giudizio del contratto di finanziamento,
dell'estratto conto ex articolo 50 del Decreto legislativo n. 385 del 1993 e di una perizia econometrica;
RITENUTO che il contratto in virtù del quale la società ricorrente ha agito in giudizio sia riconducibile al paradigma del contratto fra professionista e consumatore;
CONSIDERATO che con la sentenza n. 9479/2023 la Corte di cassazione Sezioni
Unite ha previsto l'obbligo del Giudice investito del ricorso per decreto ingiuntivo di procedere alla preliminare verifica - in attuazione della normativa comunitaria -
della presenza di clausole abusive nell'accordo contrattuale raggiunto fra professionista e consumatore;
EFFETTUATA - sulla base di una cognizione necessariamente sommaria che caratterizza questa fase in considerazione della struttura del procedimento per decreto ingiuntivo - la verifica di ufficio sulle clausole contrattuali al fine di escluderne il carattere abusivo;
RITENUTO che sussistano i presupposti per la pronuncia del decreto ingiuntivo;
LETTI gli articoli 633 e seguenti;
1 INGIUNGE
a di pagare in favore di nel termine di Testimone_1 Controparte_1
quaranta giorni decorrente dalla notifica del presente decreto, la somma di euro
36.458,19, oltre agli interessi legali sul capitale dalla data della domanda fino al soddisfo, nonché le spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 1.656,00, di cui euro 286,00 per esborsi ed euro 1.370,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
AVVERTE
la parte ingiunta che entro il termine di giorni quaranta decorrente dalla notifica del presente decreto può presentare opposizione al decreto ingiuntivo nei modi di legge;
AVVERTE
altresì, la parte ingiunta che, in mancanza di opposizione, non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali e che il decreto ingiuntivo non opposto diventerà definitivo.
Potenza, 12-3-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
2
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
LETTO il ricorso depositato da e la documentazione allo Controparte_1
stesso allegata;
VALUTATO che il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento delle rate non pagate di un finanziamento personale, fornendo la prova scritta del credito azionato con la produzione in giudizio del contratto di finanziamento,
dell'estratto conto ex articolo 50 del Decreto legislativo n. 385 del 1993 e di una perizia econometrica;
RITENUTO che il contratto in virtù del quale la società ricorrente ha agito in giudizio sia riconducibile al paradigma del contratto fra professionista e consumatore;
CONSIDERATO che con la sentenza n. 9479/2023 la Corte di cassazione Sezioni
Unite ha previsto l'obbligo del Giudice investito del ricorso per decreto ingiuntivo di procedere alla preliminare verifica - in attuazione della normativa comunitaria -
della presenza di clausole abusive nell'accordo contrattuale raggiunto fra professionista e consumatore;
EFFETTUATA - sulla base di una cognizione necessariamente sommaria che caratterizza questa fase in considerazione della struttura del procedimento per decreto ingiuntivo - la verifica di ufficio sulle clausole contrattuali al fine di escluderne il carattere abusivo;
RITENUTO che sussistano i presupposti per la pronuncia del decreto ingiuntivo;
LETTI gli articoli 633 e seguenti;
1 INGIUNGE
a di pagare in favore di nel termine di Testimone_1 Controparte_1
quaranta giorni decorrente dalla notifica del presente decreto, la somma di euro
36.458,19, oltre agli interessi legali sul capitale dalla data della domanda fino al soddisfo, nonché le spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 1.656,00, di cui euro 286,00 per esborsi ed euro 1.370,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
AVVERTE
la parte ingiunta che entro il termine di giorni quaranta decorrente dalla notifica del presente decreto può presentare opposizione al decreto ingiuntivo nei modi di legge;
AVVERTE
altresì, la parte ingiunta che, in mancanza di opposizione, non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali e che il decreto ingiuntivo non opposto diventerà definitivo.
Potenza, 12-3-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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