Art. 35. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Marche e gli enti ed amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzati ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge medesima anche prima dell'iscrizione in bilancio di detti importi. A tale iscrizione si fara' luogo in relazione agli effettivi fabbisogni di pagamento connesso con lo stato di realizzazione degli interventi.
Articolo 34Articolo 36
Articolo 35 della Legge 1 dicembre 1986, n. 879
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21 dicembre 1986
21 dicembre 1986
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