TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/10/2025, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9055/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. CO D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 45 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9055/2022
promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. ONORATI GIULIANO, elettivamente domiciliata in STRADA MAGGIORE N. 31, 40125
BOLOGNA, presso il difensore avv. ONORATI GIULIANO
ATTRICE
contro
- IN PERSONA DEL SINDACO Controparte_1
PRO-TEMPORE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
TI IA e dell'avv. GRASSO ANNAMARIA,
elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA
LIBERTÀ N. 34, 41121 MODENA, presso il difensore
UFFICIO AVVOCATURA UNICO
(C.F. ), con il CP_2 CP_3 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. RIGHETTI ELISA e dell'avv.
GENTILINI DEVIS, elettivamente domiciliato in VIALE pagina 2 di 45 ALDO MORO N. 52, 40127 BOLOGNA, presso il difensore
AVVOCATURA DELLA REGIONE EMILIA CP_3
PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N.Q. DI
COMMISSARIO DELEGATO PER (C.F. Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA P.IVA_3
DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in
VIA A. TESTONI N. 6, 40123 BOLOGNA, presso il difensore
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 16 ottobre 2025.
La parte attrice concludeva come da atto di citazione.
Il concludeva come da comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta e come da memoria ex art. 183 c.p.c..
La concludeva come da comparsa di costituzione e risposta. CP_2
Il Presidente della Regione concludeva come da comparsa di costituzione e risposta, integrata da memoria ex art. 183 c.p.c..
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. pagina 3 di 45 Successivamente al deposito delle conclusionali e repliche, la causa veniva rimessa in ruolo con ordinanza del 22 settembre 2025; sembrava infatti che non vi fosse più interesse alla prosecuzione del processo ed alla relativa decisione;
con la conseguenza che il giudice rimetteva in ruolo.
La causa transitava per altre udienze e, finalmente, alla udienza del giorno 16 ottobre 2025, le parti confermavano le conclusioni precedentemente rese e la causa transitava in decisione, senza termini, per espresso consenso delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione, datato 26 luglio 2022, la Sig.ra
(di seguito anche solo la “ o Parte_1 Controparte_5
la ) conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Bologna, il Parte_1
, in persona del sindaco pro tempore Controparte_1
(d'ora in poi anche solo il “ , il CP_1 Controparte_6
(di seguito anche solo il “ ), la
[...] CP_6 [...]
(nel prosieguo anche solo la ), il CP_7 CP_2
, NELLA Controparte_8
QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO PER LA
RICOSTRUZIONE (nel prosieguo anche solo “il Presidente” o il pagina 4 di 45 “Commissario”), al fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo della lite.
La parte attrice premetteva di essere proprietaria di un fabbricato agricolo, sito nel Comune di , alla Via Serraglio n. 33; tale CP_1
immobile subiva danneggiamenti a causa del sisma che colpiva la
Regione nel mese di maggio dell'anno 2012. CP_3
Al fine di ovviare ai danni sofferti dall'immobile, la Sig.ra Parte_1
presentava domanda di ammissione ai contributi pubblici previsti per favorire la ricostruzione post-sisma.
Con ordinanza n. 79/2018, il Sindaco del Comune di CP_1
rigettava la domanda, in quanto riteneva che:
i) l'istante non avesse dimostrato l'impiego produttivo del fabbricato prima del verificarsi dell'evento sismico;
ii) l'immobile non fosse funzionale alla ripresa dell'attività agricola.
A fronte del rigetto, la Sig.ra impugnava l'ordinanza del Parte_1
Sindaco dinanzi al TAR con ricorso del 15 maggio CP_7
2018, al fine di ottenerne l'annullamento.
La ricorrente rappresentava di essere proprietaria di un fondo, composto da un piccolo appezzamento di terreno e da un fabbricato, adibito a pagina 5 di 45 deposito/magazzino. Alla data del sisma, il fondo era detenuto dal Sig.
, in forza di un contratto di affitto agrario. Persona_1
La ffermava che il rigetto della propria istanza fosse errato, Parte_1
in quanto l'amministrazione aveva ritenuto il fondo di sua proprietà
parte di un'azienda agricola di dimensioni più ampie. Tale conclusione discendeva dalla circostanza che, al momento del sisma, il fondo era detenuto dal Sig. Per_1
La ricorrente precisava che l'azienda agricola di sua proprietà era composta soltanto da un piccolo appezzamento di terreno e dall'immobile adibito a magazzino, crollato a causa del terremoto.
Inoltre, aggiungeva che il contratto di affitto stipulato con il Sig. Per_1
era scaduto pochi mesi dopo il terremoto.
In diritto, la ricorrente sosteneva la illegittimità del provvedimento di rigetto del contributo.
Innanzitutto, riteneva di aver dimostrato la destinazione produttiva dell'immobile, che era parte del fondo di sua proprietà e strumentale allo stesso. Dalla scheda Aedes, redatta dai tecnici, risultava che il fabbricato era adibito a deposito. Infatti, in esso erano ricoverate le attrezzature e i macchinari dell'azienda. Dunque, sulla base di tali elementi, la pagina 6 di 45 affermava di aver dato prova del razionale utilizzo Parte_1
dell'immobile alla data del sisma.
Riteneva irrilevanti le circostanze valutate in senso negativo dall'amministrazione al fine di escludere il diritto al contributo richiesto,
ossia: lo stoccaggio di rotoballe sull'area esterna e l'assenza della dichiarazione del fabbricato in anagrafe aziendale.
Inoltre, invocava da un lato le Ordinanze commissariali nn. 29/2012,
51/2012, 86/2012 e, dall'altro lato, l'Ordinanza commissariale n. 57/2012,
a sostegno della propria tesi.
La ricorrente affermava che la propria domanda di ammissione al contributo pubblico doveva essere esaminata ai sensi dell'Ordinanza n.
86/2012, in quanto l'immobile rispetto al quale era stato richiesto il finanziamento era riconducibile alla descrizione di cui all'art. 2, comma 1 ter, della suddetta Ordinanza. Diversamente, l'Amministrazione
motivava il rigetto in base alle disposizioni di cui all'Ordinanza n.
57/2012.
In ogni caso, riteneva che il rigetto fosse illegittimo alla luce di entrambe le richiamate ordinanze.
In ordine all'Ordinanza n. 86/2012, tale provvedimento distinguerebbe tre tipologie di immobili solo ai fini della quantificazione del contributo pagina 7 di 45 erogabile. Secondo la ricostruzione della la destinazione ad Parte_1
attività produttiva non costituisce un requisito richiesto per la concessione del contributo.
In relazione all'Ordinanza n. 57/2012, che la ricorrente riteneva essere stata erroneamente applicata dalla Amministrazione, la Parte_1
affermava che doveva esserle riconosciuto almeno il 50% del contributo richiesto, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della suddetta ordinanza.
La ricorrente sosteneva che il motivo sul quale l'Amministrazione fondava il rigetto della domanda fosse errato, in quanto relativo ad una conformazione aziendale non più attuale.
In particolare, il diniego del contributo discendeva dalla assenza del requisito della necessità dell'immobile rispetto alla ripresa dell'attività.
La ricorrente sottolineava che tale motivazione non fosse fondata in quanto l'immobile danneggiato non era più detenuto dal Sig. la Per_1
cui azienda agricola era effettivamente composta da altri immobili.
Diversamente, il fabbricato rispetto al quale era stato richiesto il contributo era l'unico a far parte del fondo di proprietà della
Parte_1
pagina 8 di 45 Pertanto, quest'ultima sosteneva che la ricostruzione dello stesso fosse necessaria per la ripresa della propria attività produttiva, in quanto non esistevano altri immobili.
Peraltro, aggiungeva che il contributo doveva esserle concesso in quanto l'obiettivo della concessione dei finanziamenti era duplice, ossia la ristrutturazione doveva essere funzionale al riavvio dell'attività produttiva o al recupero a fini produttivi dell'immobile, ex art. 2, commi
1 e 2 e art. 9, comma 3, dell'Ordinanza n. 57/2012.
La iteneva il provvedimento di diniego illegittimo anche per Parte_1
eccesso di potere per sviamento, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto;
per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria;
per contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
La ricorrente, inoltre, contestava l'ulteriore motivo posto dall'Amministrazione a fondamento del rigetto, secondo cui il progetto di ricostruzione dell'immobile sarebbe riferibile ad una abitazione e non ad un immobile produttivo. La affermava la congruità del Parte_1
progetto rispetto alla destinazione d'uso richiesta.
Per tali motivi, la ricorrente chiedeva al Tribunale amministrativo della
Regione Emilia Romagna:
1) in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati;
pagina 9 di 45 2) l'annullamento dei provvedimenti impugnati;
3) la condanna delle Amministrazioni convenute in solido tra loro al pagamento, a titolo risarcitorio, a favore della ricorrente di una somma almeno corrispondente al valore dell'intervento ammissibile a contributo, o comunque, in misura pari al valore del contributo negato o alla diversa somma che dovesse risultare in corso di causa;
4) la rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale amministrativo adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Con sentenza n. 211/2022, il Tribunale Amministrativo Regionale adito dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario.
Pertanto, la Sig.ra riassumeva il procedimento dinanzi al Parte_1
giudice ordinario e chiedeva:
1) la disapplicazione degli atti e dei provvedimenti impugnati avanti al
Tar e di ogni altro atto ritenuto illegittimo;
CP_3
2) di accertare il proprio diritto al contributo richiesto per la ricostruzione dell'immobile danneggiato dal sisma, nella misura di Euro
273.445,31 oltre Iva di legge e così complessivamente Euro 303.771,68 o nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa;
pagina 10 di 45 3) di condannare le parti convenute in solido tra loro al pagamento in suo favore del contributo, nella misura di Euro 273.445,31 oltre Iva di legge e così complessivamente Euro 303.771,68 o nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa;
4) in subordine, di condannare le parti convenute in solido tra loro a risarcimento del danno subito dalla Sig.ra in misura pari al Parte_1
contributo dovuto;
5) la rifusione delle spese di lite.
…oooOooo…
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3 gennaio 2023, si costituiva il , in persona del Sindaco p.t. Sig. Controparte_1
Parte_2
Il convenuto esponeva di essersi costituito nel giudizio CP_1
instaurato dalla Sig.ra inanzi al TAR Emilia Romagna, con Parte_1
memoria del 22.06.2018, con cui ricostruiva i fatti di causa e illustrava le proprie difese in diritto.
In ordine alla ricostruzione dei fatti di causa, il narrava che la CP_1
Sig.ra aveva presentato tre istanze di ammissione ai Parte_1
contributi pubblici, previsti dalla Ordinanza Commissariale n. 86/2012.
Le richieste venivano tutte rigettate.
pagina 11 di 45 In relazione alla domanda presentata in data 12.09.2017, il CP_1
rappresentava di aver richiesto specifiche integrazioni alla istante e al tecnico da essa incaricato.
Le integrazioni offerte non risultavano soddisfacenti per il Comune e, di conseguenza, in data 02.02.2018, l'ufficio comunale comunicava il preavviso di rigetto alla Sig.ra Parte_1
Avverso detto preavviso, in data 15.02.2018, il tecnico incaricato dalla richiedente il contributo presentava osservazioni specifiche, comunque non ritenute sufficienti ad ottenere l'accoglimento della domanda.
Infatti, con Ordinanza sindacale n. 79 del 15.03.2018, l'Amministrazione
comunale rigettava la domanda di contributo presentato dalla Sig.ra
Parte_1
Il rigetto si basava sulla mancata dimostrazione dell'utilizzo produttivo dell'immobile nell'ambito della azienda agricola, in quanto l'impresa disponeva già di altri fabbricati adibiti a depositi/magazzini.
Tali le premesse in fatto esposte dal convenuto. CP_1
In diritto, il Comune di riteneva legittimo il rigetto della CP_1
domanda in quanto la istante non aveva dimostrato che il recupero dell'immobile fosse funzionale alla ripresa dell'attività agricola.
pagina 12 di 45 Peraltro, specificava che dall'Anagrafe agricola non risultava l'appartenenza dell'immobile per cui era stato richiesto il finanziamento all'azienda agricola condotta da . Persona_1
In relazione alla Ordinanza n. 57/2012, che la reputava Parte_1
erroneamente applicata dalla Amministrazione comunale, il CP_1
replicava che il rigetto della domanda fosse correttamente motivato anche sotto tale profilo.
La parte convenuta rappresentava che la domanda di ammissione ai contributi pubblici per la ricostruzione dei fabbricati rurali danneggiati dal sisma del 2012 poteva essere avanzata sia su “MUDE” - la piattaforma informatica prevista per l'attuazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 - sia sulla piattaforma informatica
“SFINGE”.
Il convenuto riferiva che l'ordinanza n. 57/2012 era richiamata CP_1
dalle ordinanze e dalle linee guida che riguardano la piattaforma
“MUDE”. Sulla base di tale circostanza, affermava la legittimità
dell'ordinanza di rigetto della domanda di ammissione ai contributi presentata dalla Parte_1
pagina 13 di 45 Il proseguiva esponendo che la domanda veniva rigettata in CP_1
ragione del mancato inoltro della documentazione necessaria per l'istruttoria.
Per tali motivi, il chiedeva al TAR adito: CP_1
1) in via incidentale, il rigetto dell'istanza cautelare, per carenza dei presupposti di legge;
2) nel merito, di dichiarare la irricevibilità e la inammissibilità, la improcedibilità e, comunque, la manifesta infondatezza del ricorso e il rigetto di ogni istanza risarcitoria in quanto infondata;
3) la liquidazione delle spese di lite secondo equità.
A seguito della dichiarazione del difetto di giurisdizione da parte del
TAR adito, la Sig.ra riassumeva la causa dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bologna.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 3 gennaio 2023, il richiamava le difese svolte nell'ambito del procedimento CP_1
dinanzi al TAR Emilia Romagna.
Pertanto, domandava:
1) in via principale, nel merito, di accertare e dichiarare che la Sig.ra non ha diritto al contributo e, per l'effetto, di Parte_1
confermare la legittimità ed efficacia dell'ordinanza di rigetto n. 79/2018;
pagina 14 di 45 2) in via subordinata, in ogni caso, il rigetto del ricorso per la sua infondatezza e di ogni istanza risarcitoria in quanto infondata;
3) la vittoria di spese, competenze ed onorari.
…oooOooo…
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4 gennaio 2023, si costituiva il Presidente della in qualità di Controparte_8
Commissario delegato per la ricostruzione post-sisma.
In primo luogo, il Presidente distingueva fra:
- contributi “SFINGE”, previsti dalla Ordinanza n. 57/2012, la cui erogazione era diretta a finanziare “la riparazione, il ripristino, la
ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto
di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei
prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012”;
- contributi “MUDE”, previsti dalla Ordinanza n. 86/2012, al fine di consentire “la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la
demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo”
danneggiate dal sisma del 2012.
Proseguiva precisando che, in relazione agli immobili qualificabili come
“rurali strumentali” alla attività agricola, la normativa consente – in via pagina 15 di 45 alternativa – la presentazione di una domanda sia sulla piattaforma
“SFINGE” che sulla piattaforma “MUDE”. Le domande presentate su
“SFINGE” sono istruite dalla Struttura Commissariale e da – CP_9
quale soggetto istruttore a ciò deputato – e gli atti sono assunti dal
Commissario delegato, ossia al Presidente della Regione.
L'istruttoria sulle istanze avanzate su “MUDE” spetta al e gli CP_1
atti sono adottati dal Sindaco territorialmente competente.
Proseguiva esponendo che la Sig.ra proponeva inizialmente Parte_1
una domanda su “MUDE”. Poi, avanzava una seconda istanza su
“SFINGE” e, infine, una terza nuovamente su “MUDE”.
Tutte le domande venivano respinte.
Tali le premesse in fatto esposte dal Commissario.
In diritto, in via preliminare, il Presidente rilevava l'inammissibilità della domanda di condanna avanzata dalla odierna attrice, volta ad ottenere il pagamento da parte delle Amministrazioni convenute della somma richiesta a titolo di contributo. Sul punto, il convenuto rappresentava che l'erogazione della somma pretesa a titolo di contributo è subordinata alla dimostrazione da parte del beneficiario delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi progettati.
pagina 16 di 45 In secondo luogo, in relazione alla domanda attorea di risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo, il Commissario
eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice ordinario.
Inoltre, il Presidente convenuto riteneva fondato il rigetto della domanda presentata dalla sulla piattaforma “SFINGE”, in Parte_1
ragione della carenza delle condizioni richieste dalla normativa vigente in materia.
In particolare, il Commissario sosteneva che la non avesse Parte_1
dato prova dell'utilizzo produttivo del fabbricato nell'ambito dell'azienda condotta dal Sig. . Dunque, riteneva non Persona_1
sufficiente – ai fini dell'accoglimento della domanda di contributo – il contratto di affitto stipulato con il relativo al fondo sul quale era Per_1
situato il fabbricato oggetto della richiesta di finanziamento.
Relativamente all'ordinanza comunale n. 79/2018, impugnata dalla odierna attrice, il Presidente della Regione affermava la legittimità del rigetto, sostenendo le conclusioni cui era addivenuto il Sindaco del
. Controparte_1
Per i motivi esposti, il Presidente chiedeva:
1) in via preliminare, di dichiarare inammissibile e, comunque, infondata la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice;
pagina 17 di 45 2) nel merito, di rigettare la domanda di accertamento del diritto al contributo preteso dalla attrice e, per l'effetto, di dichiarare inammissibile e/o non accoglibile la richiesta di disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti censurati;
3) in via subordinata, il rigetto della domanda di condanna al pagamento;
4) in via ulteriormente subordinata, la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento di una somma determinata sulla base del tipo di finanziamento erogabile e le competenze assegnate normativamente al e al Commissario delegato;
CP_1
5) la vittoria di spese ed onorari, come per legge.
…oooOooo…
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20 gennaio 2023, si costituiva la che eccepiva il proprio difetto di Controparte_8
legittimazione passiva.
La convenuta fondava la propria eccezione sul combinato disposto della legge n. 225/1992, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile e del d.l. n. 74/2012, in materia di interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del mese di maggio 2012.
pagina 18 di 45 L'art. 1, comma 2, della legge n. 225/1992 attribuisce al Presidente del
Consiglio dei Ministri il compito di promuovere e coordinare le attività
delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei
Comuni per conseguire le finalità del Servizio nazionale della Protezione
civile, tra le quali rientrano la prevenzione e la gestione delle calamità
naturali.
A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del
Dipartimento della Protezione Civile, istituito nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La legge prevede che, al verificarsi di calamità naturali che portino a dichiarare lo stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della
Protezione Civile può avvalersi di commissari delegati.
Dunque, la convenuta richiamava l'art. 1, comma 2 del d.l. n. 74/2012 che qualificava i Presidenti delle Regioni Lombardia e CP_7
Veneto come commissari delegati.
La precisava che i Presidenti delle Regioni, che agiscano in CP_2
qualità di commissari delegati, si configurano quali organi straordinari del Dipartimento della protezione civile. Essi esercitano i poteri spettanti al Capo del Dipartimento della protezione civile e, pertanto,
sono organi statali.
pagina 19 di 45 Di conseguenza, le ordinanze e i relativi atti di attuazione, emanati dai commissari delegati, devono essere imputati al Dipartimento della protezione civile e, quindi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Alla luce delle proprie difese, la chiedeva di accertare e CP_2
dichiarare la propria carenza di legittimazione;
oltre che la vittoria delle spese e dei compensi di lite.
…oooOooo…
All'udienza del 26 gennaio 2023, che si svolgeva con modalità cartolari, il giudice concedeva i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. e rinviava all'udienza di ammissione dei mezzi di prova.
In seguito al trasferimento del giudice assegnatario della causa ad altra sezione, il procedimento veniva assegnato al giudice onorario, Dott.ssa
NA LA.
All'udienza del 20 luglio 2023, il giudice onorario nominava l'Ing.
quale Consulente tecnico di ufficio e rinviava Persona_2
all'udienza per il conferimento dell'incarico.
All'udienza del 12 ottobre 2023, il C.t.u. nominato accettava l'incarico e prestava il giuramento di rito. La causa veniva rinviata ad altra udienza per valutare l'andamento della consulenza.
In data 9 aprile 2024, il C.t.u. depositava l'elaborato peritale.
pagina 20 di 45 All'udienza del 9 maggio 2024, il e il Presidente della Regione CP_1
contestavano la consulenza tecnica d'ufficio e chiedevano la convocazione del C.t.u. al fine di rendere chiarimenti.
Il giudice onorario si riservava.
Con ordinanza del 9 giugno 2024, a scioglimento della riserva assunta durante la precedente udienza, il giudice onorario riteneva la consulenza esaustiva e la causa matura per la decisione.
Dunque, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni.
A seguito dell'insediamento del nuovo Presidente di sezione e del pensionamento della Dott.ssa NA LA, la seconda sezione civile del
Tribunale di Bologna subiva ristrutturazione. Il Presidente della sezione,
Dott. CO D'Orazi assegnava a sé le cause di più antica iscrizione, fra le quali rientra il presente procedimento, con l'intento di ridurre (nei limiti del possibile) il tempo medio di definizione dei procedimenti pendenti dinanzi alla seconda sezione civile, così da favorire gli esiti del
PNRR.
Alla udienza del 16 gennaio 2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza differita a partire dal 29 maggio
2025.
pagina 21 di 45 Seguivano le difese finali.
Emergeva successivamente la possibilità che le parti non avessero più
interesse alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In generale
La domanda attorea di disapplicazione dell'Ordinanza sindacale n.
79/2018 è fondata e deve essere accolta. Risulta accertato il diritto della
Sig.ra ad ottenere il contributo pubblico richiesto, seppure Parte_1
nei limiti che si esporranno nel prosieguo della motivazione.
Merita accoglimento l'eccezione sollevata dalla in ordine al CP_2
proprio difetto di legittimazione passiva. La non è giusta parte CP_2
in causa.
Diversamente, è infondata l'eccezione sollevata dal Controparte_8
relativa alla insussistenza di giurisdizione del giudice ordinario
[...]
in relazione alla domanda di condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento del danno.
Ciononostante, si rigetta la domanda attorea di condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della somma pretesa a titolo di contributo o di risarcimento del danno, per difetto di un interesse attuale e concreto in capo all'attrice e per carenza di prove.
pagina 22 di 45 …ooOoo…
In via preliminare.
Questioni processuali
I
Sul difetto di legittimazione passiva della CP_2
È fondata l'eccezione sollevata dalla sul proprio difetto di CP_2
legittimazione passiva.
Infatti, la non è giusta parte in causa, in quanto l'organo CP_2
deputato alla gestione e alla erogazione dei contributi pubblici è il
Presidente della quale Commissario delegato per favorire la CP_2
ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma che ha colpito l CP_3
nel mese di maggio dell'anno 2012.
[...]
Si rendono opportune brevi premesse sulla normativa che regola la materia.
Il legislatore, attraverso l'emanazione della legge n. 225/1992, ha istituito il Servizio Nazionale della Protezione civile, deputato alla prevenzione e alla gestione di eventi calamitosi e situazioni emergenziali correlate agli stessi, oltre che alla tutela della integrità della vita e dell'ambiente avverso i danni e i pericoli derivanti dal verificarsi di calamità naturali, catastrofi e altri eventi calamitosi.
pagina 23 di 45 L'art. 1, comma 2, della legge ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di promuovere e di coordinare le attività delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, per il perseguimento delle finalità del Servizio Nazionale della Protezione
civile. A tal fine, la normativa prevede che il Presidente si avvalga del
Dipartimento della Protezione civile, ossia della unità organizzativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al cui vertice è posto il Capo
del Dipartimento.
Il successivo art. 5 ha stabilito che, al verificarsi di eventi straordinari che richiedono interventi di urgenza, il Consiglio dei Ministri deliberi lo stato d'emergenza. In tali ipotesi, l'emanazione e l'attuazione delle relative ordinanze è affidata al Capo del dipartimento della protezione civile, il quale può avvalersi di commissari delegati.
Pertanto, alla luce della richiamata normativa, le ordinanze emanate dai commissari delegati devono essere imputate al Dipartimento della protezione civile - di cui costituiscono un organo straordinario - e alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta dunque di una competenza
statale; con la imputazione di diritti e doveri allo Stato (che, infatti, in questa sede si è difeso con la Avvocatura erariale).
pagina 24 di 45 Per quanto di interesse nella presente controversia, si richiama quanto stabilito dal decreto legge n. 74/2012, che ha attribuito ai Presidenti
delle Regioni colpite dal sisma del 2012 (ossia, l la CP_3
Lombardia e il Veneto) la qualifica di “Commissari delegati”.
A seguito dell'evento calamitoso verificatosi il 20 e il 29 maggio 2012 nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia,
Mantova e Rovigo, è stato deliberato lo stato di emergenza.
I Presidenti delle Regioni, quali Commissari delegati, sono stati incaricati di fronteggiare le conseguenze dell'evento calamitoso e di favorire la ricostruzione degli edifici danneggiati dallo stesso, mediante la gestione dei finanziamenti pubblici e la erogazione degli stessi in favore degli aventi diritto, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge.
Dunque, il Presidente della operando quale Commissario CP_2
delegato, rappresentava un organo dello Stato e non della CP_2
Di conseguenza, si dichiara il difetto di legittimazione passiva della come da punto n. 1 del dispositivo. CP_2
II
Sulla giurisdizione di questo Tribunale
pagina 25 di 45 Sempre in via preliminare, si respinge l'eccezione sollevata dal Presidente della Regione sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda di risarcimento del danno avanzata dalla attrice.
Il Commissario riteneva che al giudice ordinario non spettasse la giurisdizione in ordine alla pretesa della di ottenere il Parte_1
risarcimento del danno sofferto a causa della non ammissione al finanziamento pubblico.
A sostegno della propria tesi, il convenuto richiamava l'art. 7, comma 4,
d.lgs. n. 104/2010, che attribuisce alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti,
provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, tra cui le controversie relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali. Inoltre, invocava il successivo art. 30, comma 2, che ammette la domanda di risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi nelle materie di giurisdizione esclusiva.
La tesi non è fondata.
Infatti, il richiamo normativo non è appropriato.
pagina 26 di 45 La giurisdizione del giudice amministrativo si estende alle controversie aventi ad oggetto la lesione di un interesse legittimo o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di un diritto soggettivo.
Trattasi di un orientamento consolidato in giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8115/2017,
hanno stabilito che la giurisdizione spetta al giudice ordinario rispetto alle controversie in materia di ammissione a contributi pubblici per la ricostruzione in conseguenza del verificarsi di eventi sismici.
Inoltre, tale materia esula da quelle in cui il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva.
In materia di concessione di contributi pubblici, la cui erogazione è diretta a finanziare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati da eventi sismici, il potere che spetta alla P.A. è limitato alla verifica dei presupposti richiesti dalla legge. Dunque, l'Amministrazione non esercita un potere discrezionale ma è vincolata e svolge un mero ruolo di accertamento.
In altri termini, la P.A. riconosce il diritto dell'aspirante beneficiario ad ottenere i finanziamenti pubblici unicamente qualora il richiedente dimostri di possedere i requisiti di legge. Non è vi è alcuno spazio di discrezionalità che la P.A. può esercitare.
pagina 27 di 45 Pertanto, è il giudice ordinario tenuto a conoscere delle domande di risarcimento del danno subìto a causa della mancata concessione dei contributi “post-sisma”.
La Sig.ra ha correttamente incardinato il giudizio dinanzi al Parte_1
giudice ordinario, sia pure dopo un primo accesso al plesso giurisdizionale amministrativo;
in quanto invoca la titolarità di un diritto soggettivo, ossia del diritto ad ottenere il contributo pubblico.
Ciononostante, per le ragioni che saranno esposte nel prosieguo della motivazione, in concreto la domanda risarcitoria non è meritevole di accoglimento.
…ooOoo…
Nel merito
Sul diritto al contributo
È fondata la domanda attorea di disapplicazione dell'Ordinanza
Sindacale n. 79/2018.
Il Sindaco del Comune di rigettava la domanda di CP_1
ammissione al contributo pubblico presentata dalla sulla Parte_1
piattaforma informatica MUDE, per un importo complessivo pari a
Euro 303.771,68.
pagina 28 di 45 L'attrice domandava il contributo al fine di finanziare la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato agricolo ad uso magazzino/deposito di sua proprietà, danneggiato dal sisma.
La presentazione di tale richiesta seguiva il rigetto di due precedenti istanze avanzate dalla Parte_1
Le domande avanzate sulla piattaforma MUDE sono disciplinate dalla
Ordinanza n. 86/2012 e la loro istruzione è affidata ai Comuni. Dunque, i relativi atti sono assunti dal Sindaco territorialmente competente.
Nel caso di specie, con l'ordinanza n. 79/2018, il Sindaco del Comune di rigettava la domanda in ragione della mancata CP_1
dimostrazione dell'utilizzo produttivo dell'immobile da parte della istante.
In particolare, i motivi addotti dal Sindaco, a fondamento del rigetto, possono così essere riassunti:
1) il fabbricato era parte di un'azienda ove erano presenti anche altri immobili utilizzati come deposito di attrezzi e di materiali agricoli e,
pertanto, la ricostruzione dell'immobile non era necessaria per la ripresa dell'attività agricola;
2) il fabbricato non veniva impiegato quale deposito né della trattrice
, dichiarata dalla istante nel layout del 2012, in quanto il CP_10
pagina 29 di 45 mezzo apparteneva all'azienda agricola dell'affittuario Sig. solo Per_1
dall'anno 2015 né delle rotoballe, il cui stoccaggio avveniva all'esterno;
3) l'immobile non risultava iscritto all'anagrafe delle aziende agricole;
4) la domanda rinviava a parametri di progettazione riferibili ad abitazioni e non a depositi per macchine ed attrezzi agricoli.
Alla luce della espletata consulenza tecnica di ufficio, questo giudice ritiene di poter aderire alle conclusioni alle quali è pervenuto il
Consulente tecnico di ufficio nominato, in quanto esse risultano corrette, logiche, e coerenti. Inoltre, il C.t.u. ha correttamente applicato i principi di diritto così da fornire esaustive risposte ai quesiti, alla luce delle proprie conoscenze tecniche.
Dunque, si ritiene accertato il diritto della ad ottenere il Parte_1
contributo pubblico richiesto, seppure in relazione ad una superficie dell'immobile inferiore rispetto a quella indicata dalla attrice. Infatti, la ricostruzione del fabbricato risulta “necessaria” per la ripresa dell'attività agricola solo in relazione a 138 metri quadri.
Prima di esaminare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, si precisa che, contrariamente da quanto sostenuto dall'attrice, il richiamo alle disposizioni di cui alla Ordinanza Commissariale n. 57/2012 è
corretto.
pagina 30 di 45 Infatti, le domande presentate sulla piattaforma informatica MUDE sono certamente istruite dai Comuni che le esaminano ai sensi dell'Ordinanza n. 86/2012. Allo stesso tempo, l'Ordinanza n. 86/2012 richiama ai presupposti e ai requisiti richiesti dalla Ordinanza
Commissariale n. 57/2012.
I
Sull'utilizzo produttivo dell'immobile
L'art. 1, comma 3, dell'Ordinanza commissariale n. 57/2012 subordina la concessione del contributo alla dimostrazione dell'utilizzo produttivo dell'immobile danneggiato, mediante contratto di locazione ovvero di affitto ovvero di comodato d'uso dello stesso regolarmente registrato nell'arco dei 36 mesi antecedenti il sisma. Inoltre, la disposizione richiede che sia confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile.
Al momento del sisma, l'immobile oggetto della presente controversia e l'appezzamento di terreno sul quale esso era sito risultavano concessi in affitto al Sig. , titolare di un'azienda agricola. Persona_1
Il Sindaco rigettava la richiesta di contributo in quanto riteneva che:
- il solo contratto di affitto non fosse sufficiente a dimostrare l'utilizzo produttivo dell'immobile;
pagina 31 di 45 - il fabbricato fosse “in sovradimensione” rispetto alle esigenze dell'azienda in quanto quest'ultimo disponeva di altri immobili Per_1
da impiegare a deposito;
- i rilievi fotografi prodotti dalla ossero irrilevanti e inidonei Parte_1
a dimostrare l'uso produttivo dell'immobile.
Si precisa che il fabbricato di cui oggi si discute è crollato a seguito delle scosse telluriche.
Dunque, vero è che l'art. 8, comma 2, della Ordinanza Commissariale n.
57 del 2012 richiede che la domanda di ammissione al contributo pubblico sia corredata da documentazione fotografica, idonea a dimostrare i danni subiti dall'edificio rispetto al quale è avanzata la domanda di contributo. Allo stesso tempo la disposizione precisa che la produzione debba essere possibile.
Pertanto, il richiamato art. 8 contempla l'ipotesi in cui sia impossibile la produzione dei rilievi fotografici. Tale difficoltà non può costituire causa di esclusione dell'ammissione al contributo.
Questo giudice condivide le conclusioni alle quali è giunto il Consulente
tecnico di ufficio nominato, il quale ritiene provato l'utilizzo produttivo dell'immobile in forza del contratto di affitto stipulato con il e Per_1
della documentazione fotografica prodotta dalla attrice.
pagina 32 di 45 Vero è che il contratto di affitto non è elemento sufficiente a dimostrare l'impiego dell'edificio nell'ambito dell'attività produttiva dell'azienda e che la normativa vigente richiede che tale elemento probatorio sia confermato attraverso ulteriori elementi probatori.
I rilievi fotografici prodotti dalla si risolvono in Parte_1
documentazione di repertorio e in immagini di pubblico dominio, ossia nella immagine di Google Street View (pag. n. 18 di cui al doc. n. 10A del fascicolo del Presidente della Regione). Da tale immagine risulta che, nel mese di ottobre 2011, il fienile di proprietà della era Parte_1
utilizzato come deposito di beni e attrezzature.
Si aderisce alla tesi del C.t.u., secondo cui non può costituire valido motivo di rigetto della domanda della la circostanza che lo Parte_1
stoccaggio di fieno avvenisse all'esterno del fabbricato. Diversamente da quanto sostenuto dal Commissario delegato, tale evento non è sufficiente ad escludere che anche il primo piano dell'immobile fosse utilizzato.
Sicché si ritiene che l'immobile fosse impiegato ai fini produttivi prima del verificarsi del sisma.
Altrettanto si esclude la validità della motivazione addotta a fondamento del rigetto della domanda, con cui il Sindaco considerava il fabbricato “in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali”.
pagina 33 di 45 Tale valutazione si riferiva erroneamente all'immobile in quanto parte del complesso aziendale dell'affittuario Per_1
Il Sindaco avrebbe dovuto valutare unicamente la proprietà della che consiste nell'appezzamento di terreno e nel fabbricato Parte_1
sovrastante, che, dunque, non è evidentemente in sovradimensione,
essendo l'unico esistente e appartenente alla attrice.
La ricostruzione dell'immobile richiesto può essere considerata necessaria per consentire la ripresa e la piena funzionalità dell'attività agricola, anche in ragione della circostanza che oggi il terreno di cui si discute è condotto dal figlio della Sig. in Parte_1 Persona_3
qualità di coltivatore diretto.
Infine, in questi termini, il provvedimento sindacale pretende di ingerirsi in questioni tipicamente imprenditoriali;
nel senso di dichiarare quale sia la “giusta” dimensione, per quel tipo di impresa. Un conto è escludere che il bene avesse destinazione produttiva;
altra cosa è una valutazione che spetta al solo imprenditore agricolo.
II
Sulla mancata iscrizione all'anagrafe
pagina 34 di 45 Altresì, si conviene con il C.t.u. che la mancata iscrizione nell'Anagrafe
Aziendale non può costituire un elemento indispensabile a fondamento del rigetto della domanda.
Sul punto, invero, non si tratta di una valutazione solo tecnica ma anche giuridica.
Occorre infatti tenere conto di tale profilo sotto due aspetti: a) se sua un requisito formale, profilo giuridico;
b) se la mancata iscrizione possa costituire una presunzione di mancato utilizzo produttivo.
La risposta ad entrambi i profili è negativa.
Tale adempimento costituisce una formalità il cui mancato adempimento non può precludere l'accesso ai contributi.
Sul punto merita sottolineare la finalità cui è diretta l'erogazione dei finanziamenti pubblici, ossia consentire la ripresa degli immobili danneggiati dal sisma. I proprietari non possono essere penalizzati per il mancato adempimento di una mera formalità. Non può imputarsi a tale inadempimento una rilevanza tale da escludere l'utilizzo produttivo dell'immobile.
Né, peraltro, la mancata iscrizione crea una presunzione di mancato utilizzo produttivo;
i n presenza degli altri dati, evidenziati dal signor
Consulente.
pagina 35 di 45 III
Sulla idoneità del progetto
In relazione all'ultimo motivo di rigetto della domanda, il Sindaco escludeva il diritto al contributo in quanto riteneva che il progetto presentato dalla osse diretto alla ricostruzione dell'immobile Parte_1
secondo parametri relativi ad una destinazione ad uso abitativa e non agricola.
Il C.t.u. incaricato ha ritenuto il progetto proposto dalla Parte_1
idoneo rispetto alla ricostruzione dell'immobile sia dal punto di vista tecnico che urbanistico (pagg. 17; 23; 24 e 25 della relazione tecnica).
Tuttavia, ha altresì rilevato che la scelta progettuale non risulta essere congrua rispetto all'utilizzo produttivo dell'immobile, ossia adatto e proporzionato.
L'art. 4, comma 2, della Ordinanza n. 57/2012 stabilisce che merita ammissione al contributo soltanto la superficie destinata per l'attività produttiva al momento del sisma e contenuta nella perizia giurata.
Il Consulente rilevava che l'utilizzo proposto in ordine ad alcune parti dell'edificio è antieconomico, antigienico ovvero destinato ad attività diverse e non al riavvio produttivo. Peraltro, dall'espletamento della consulenza è emerso che la superficie di cui al progetto appare pagina 36 di 45 gravemente sovradimensionata rispetto alle esigenze produttive dell'azienda. Infatti, essa risulta pari a circa 390 metri quadri a fronte dei 138 metri quadri di superficie effettivamente utilizzata prima del sisma.
Di conseguenza, la parte di superficie che può essere ammessa al contributo pubblico è pari a 138 metri quadri.
Sulla domanda di condanna
Non è fondata la domanda avanzata dalla volta ad ottenere Parte_1
la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della somma pretesa a titolo di contributo o di risarcimento del danno subito per la mancata erogazione dello stesso.
L'accoglimento di una simile pretesa è subordinato alla rendicontazione da parte dell'istante delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, oggetto del finanziamento. Inoltre, occorre tenere conto che sì l'Amministrazione ha il dovere della erogazione ma, oltre all'effettivo svolgimento dei lavori, dovrà erogare solo in relazione alla minor superficie.
L'Amministrazione può essere condannata al pagamento della somma richiesta, infatti, solo qualora il titolare del contributo abbia effettivamente eseguito le opere progettate e abbia rendicontato le pagina 37 di 45 relative spese. Infatti, l'importo che spetta al beneficiario del contributo può essere determinato solo in seguito alla realizzazione dei lavori.
Nel caso di specie, la non ha offerto alcuna prova relativa Parte_1
alla realizzazione dei lavori oggetto del finanziamento pubblico che ha richiesto né ha dimostrato di aver sostenuto spese per fronteggiarli.
Sicché, allo stato attuale, vi è carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., relativamente alla domanda di condanna della P.A.
alla liquidazione del contributo richiesto.
L'art. 14, comma 2, della ordinanza commissariale n. 57/2012 stabilisce espressamente che l'erogazione del contributo può avvenire secondo tre modalità:
i) in base agli stati di avanzamento dei lavori, debitamente comprovati da documentazioni di spesa;
ii) a ultimazione degli interventi, presentando la documentazione di spesa e relative modalità di pagamento;
iii) in un'unica soluzione, a fronte della intera realizzazione dei lavori.
Accertato il diritto al contributo del richiedente, per poter procedere alla erogazione dello stesso, l'Amministrazione è tenuta a controllare le modalità di realizzazione del progetto. Dunque, la liquidazione della somma riconosciuta a titolo di contributo costituisce una fase successiva pagina 38 di 45 rispetto alla dimostrazione dell'avanzamento dei lavori o della ultimazione degli stessi da parte dell'istante.
Pertanto, la domanda attorea di condanna delle convenute al pagamento non è meritevole di accoglimento.
Ne consegue il rigetto.
La presente sentenza è dunque di accertamento, nel senso di cui sopra in motivazione. La amministrazione, come noto, ha naturalmente l'obbligo di conformarsi al giudicato;
dunque di erogare, in relazione alla minor superficie, dopo la prova delle spese sostenute. Pur senza condanna,
contenuta in dispositivo, nasce (rectius: nascerà) il dovere della p.a. di conformarsi al giudicato, con erogazione (sulla minore superficie).
Sul risarcimento del danno
La domanda risarcitoria non è fondata, ferma la sussistenza di giurisdizione di questo giudice sulla domanda di risarcimento del danno in materia di contributi per la ricostruzione post-sisma.
La chiedeva il risarcimento del danno subito a causa del Parte_1
diniego del contributo pubblico richiesto. Tale danno sarebbe derivato da un'attività amministrativa illegittima, consistente nel rigetto della istanza di finanziamento.
pagina 39 di 45 Il risarcimento non può essere concesso, in quanto l'attrice non ha offerto alcuna prova a sostegno della propria domanda. Anzi, la domanda di condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento appare ridondante. Infatti, la somma richiesta a titolo di risarcimento corrisponde alla somma richiesta a titolo di contributo.
Non si tratta, dunque, di danni autonomi, meritevoli di risarcimento.
L'attrice non ha dimostrato di aver sofferto specifici danni a causa dell'attività amministrativa illegittima, in ordine, ad esempio, ai costi sostenuti, alla perdita della produttività e simili.
Peraltro, a fronte della carenza di un attuale interesse ad agire della per le ragioni esposte in motivazione, anche la domanda di Parte_1
risarcimento del danno non è meritevole di accoglimento.
Spese di lite
La domanda attorea di accertamento della titolarità del diritto alla concessione del contributo costituisce la domanda principale.
Dunque, si accolgono le domande attoree di accertamento del diritto al contributo e di disapplicazione dell'Ordinanza sindacale n. 79/2018.
Sono infondate le domande di condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento della somma pretesa a titolo di contributo e di risarcimento del danno.
pagina 40 di 45 In relazione alla si dichiara il difetto di legittimazione passiva CP_2
di tale parte convenuta. È orientamento ormai consolidato che la non è giusta parte, in queste controversie. Pertanto, la CP_2
compensazione viene effettuata solo in modo parziale, per un terzo. La
modesta compensazione viene disposta, alla luce della possibile confusione
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014. In ordine al valore della presente controversia, occorre fare riferimento allo scaglione:
“indeterminabile – complessità media”. Si rileva che la ha CP_2
assunto una difesa meramente processuale. Di conseguenza, è consentito scostarsi dai valori medi verso il basso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 9055/2022;
1. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1) DICHIARA la carenza di legittimazione passiva della
. Nel senso della Controparte_7
pagina 41 di 45 mancanza di obblighi amministrativi in capo a tale ente.
2) ACCOGLIE la domanda attorea di disapplicazione,
con riferimento all'ordinanza sindacale n. 79/2018
che viene qui disapplicata.
3) DICHIARA accertato il diritto della Sig.ra
[...]
ad accedere al contributo post-sisma Parte_1
per l'immobile di sua proprietà sito nel Comune di
, alla Via Serraglio n. 33, sulla base CP_1
della disapplicazione del provvedimento di cui sopra al punto 2 e nei limiti di cui alla consulenza tecnica in atti.
4) OBBLIGO DI CONFORMARSI AL GIUDICATO come per legge.
5) RIGETTA la domanda attorea di condanna delle
Amministrazioni convenute al pagamento della somma richiesta a titolo di contributo e di risarcimento del danno, per carenza di attuale pagina 42 di 45 interesse ad agire in capo a parte attrice e per mancanza di prova.
6) COMPENSA per un terzo le spese di lite fra la Sig.ra e la Parte_1 Controparte_8
spese di lite che si liquidano
[...]
nell'intero (dunque, dovuti i due terzi di quanto in appresso, la cui condanna viene disposta come al punto che segue) in: Euro 12.000,00 per compenso,
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede. Infine, IVA e
Cassa come per legge.
7) CONDANNA la parte attrice al pagamento in favore della convenuta dei due terzi delle spese CP_2
di lite, come liquidate per l'intero al punto 6 del dispositivo.
8) CONDANNA il Presidente della CP_2 CP_3
in qualità di Commissario delegato, e il
[...]
, in persona del Sindaco Controparte_1
pagina 43 di 45 pro tempore, al pagamento in solido delle spese di lite della parte attrice, spese di lite che si liquidano in: Euro 15.000,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
anticipazioni per euro
545,00. Infine, Cassa professionale ed IVA sulle prime due voci.
9) DISPONE che il costo della consulenza, come già
liquidato in Euro 9.600,00, oltre Cassa professionale ed IVA, venga posto a carico del Presidente e del
Comune, anche in relazione ad eventuali ulteriori pretese del C.t.u., con conseguente
10) CONDANNA del Presidente della CP_2 CP_3
in qualità di Commissario delegato, e
[...]
DEL in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore;
alla restituzione a parte attrice di quanto da essa eventualmente corrisposto al
C.t.u., come questi liquidato. pagina 44 di 45 11) SI BL.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 28 ottobre 2025
Il giudice dott. CO D'Orazi
pagina 45 di 45
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. CO D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 45 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9055/2022
promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. ONORATI GIULIANO, elettivamente domiciliata in STRADA MAGGIORE N. 31, 40125
BOLOGNA, presso il difensore avv. ONORATI GIULIANO
ATTRICE
contro
- IN PERSONA DEL SINDACO Controparte_1
PRO-TEMPORE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
TI IA e dell'avv. GRASSO ANNAMARIA,
elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA
LIBERTÀ N. 34, 41121 MODENA, presso il difensore
UFFICIO AVVOCATURA UNICO
(C.F. ), con il CP_2 CP_3 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. RIGHETTI ELISA e dell'avv.
GENTILINI DEVIS, elettivamente domiciliato in VIALE pagina 2 di 45 ALDO MORO N. 52, 40127 BOLOGNA, presso il difensore
AVVOCATURA DELLA REGIONE EMILIA CP_3
PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N.Q. DI
COMMISSARIO DELEGATO PER (C.F. Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA P.IVA_3
DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in
VIA A. TESTONI N. 6, 40123 BOLOGNA, presso il difensore
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 16 ottobre 2025.
La parte attrice concludeva come da atto di citazione.
Il concludeva come da comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta e come da memoria ex art. 183 c.p.c..
La concludeva come da comparsa di costituzione e risposta. CP_2
Il Presidente della Regione concludeva come da comparsa di costituzione e risposta, integrata da memoria ex art. 183 c.p.c..
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. pagina 3 di 45 Successivamente al deposito delle conclusionali e repliche, la causa veniva rimessa in ruolo con ordinanza del 22 settembre 2025; sembrava infatti che non vi fosse più interesse alla prosecuzione del processo ed alla relativa decisione;
con la conseguenza che il giudice rimetteva in ruolo.
La causa transitava per altre udienze e, finalmente, alla udienza del giorno 16 ottobre 2025, le parti confermavano le conclusioni precedentemente rese e la causa transitava in decisione, senza termini, per espresso consenso delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione, datato 26 luglio 2022, la Sig.ra
(di seguito anche solo la “ o Parte_1 Controparte_5
la ) conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Bologna, il Parte_1
, in persona del sindaco pro tempore Controparte_1
(d'ora in poi anche solo il “ , il CP_1 Controparte_6
(di seguito anche solo il “ ), la
[...] CP_6 [...]
(nel prosieguo anche solo la ), il CP_7 CP_2
, NELLA Controparte_8
QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO PER LA
RICOSTRUZIONE (nel prosieguo anche solo “il Presidente” o il pagina 4 di 45 “Commissario”), al fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo della lite.
La parte attrice premetteva di essere proprietaria di un fabbricato agricolo, sito nel Comune di , alla Via Serraglio n. 33; tale CP_1
immobile subiva danneggiamenti a causa del sisma che colpiva la
Regione nel mese di maggio dell'anno 2012. CP_3
Al fine di ovviare ai danni sofferti dall'immobile, la Sig.ra Parte_1
presentava domanda di ammissione ai contributi pubblici previsti per favorire la ricostruzione post-sisma.
Con ordinanza n. 79/2018, il Sindaco del Comune di CP_1
rigettava la domanda, in quanto riteneva che:
i) l'istante non avesse dimostrato l'impiego produttivo del fabbricato prima del verificarsi dell'evento sismico;
ii) l'immobile non fosse funzionale alla ripresa dell'attività agricola.
A fronte del rigetto, la Sig.ra impugnava l'ordinanza del Parte_1
Sindaco dinanzi al TAR con ricorso del 15 maggio CP_7
2018, al fine di ottenerne l'annullamento.
La ricorrente rappresentava di essere proprietaria di un fondo, composto da un piccolo appezzamento di terreno e da un fabbricato, adibito a pagina 5 di 45 deposito/magazzino. Alla data del sisma, il fondo era detenuto dal Sig.
, in forza di un contratto di affitto agrario. Persona_1
La ffermava che il rigetto della propria istanza fosse errato, Parte_1
in quanto l'amministrazione aveva ritenuto il fondo di sua proprietà
parte di un'azienda agricola di dimensioni più ampie. Tale conclusione discendeva dalla circostanza che, al momento del sisma, il fondo era detenuto dal Sig. Per_1
La ricorrente precisava che l'azienda agricola di sua proprietà era composta soltanto da un piccolo appezzamento di terreno e dall'immobile adibito a magazzino, crollato a causa del terremoto.
Inoltre, aggiungeva che il contratto di affitto stipulato con il Sig. Per_1
era scaduto pochi mesi dopo il terremoto.
In diritto, la ricorrente sosteneva la illegittimità del provvedimento di rigetto del contributo.
Innanzitutto, riteneva di aver dimostrato la destinazione produttiva dell'immobile, che era parte del fondo di sua proprietà e strumentale allo stesso. Dalla scheda Aedes, redatta dai tecnici, risultava che il fabbricato era adibito a deposito. Infatti, in esso erano ricoverate le attrezzature e i macchinari dell'azienda. Dunque, sulla base di tali elementi, la pagina 6 di 45 affermava di aver dato prova del razionale utilizzo Parte_1
dell'immobile alla data del sisma.
Riteneva irrilevanti le circostanze valutate in senso negativo dall'amministrazione al fine di escludere il diritto al contributo richiesto,
ossia: lo stoccaggio di rotoballe sull'area esterna e l'assenza della dichiarazione del fabbricato in anagrafe aziendale.
Inoltre, invocava da un lato le Ordinanze commissariali nn. 29/2012,
51/2012, 86/2012 e, dall'altro lato, l'Ordinanza commissariale n. 57/2012,
a sostegno della propria tesi.
La ricorrente affermava che la propria domanda di ammissione al contributo pubblico doveva essere esaminata ai sensi dell'Ordinanza n.
86/2012, in quanto l'immobile rispetto al quale era stato richiesto il finanziamento era riconducibile alla descrizione di cui all'art. 2, comma 1 ter, della suddetta Ordinanza. Diversamente, l'Amministrazione
motivava il rigetto in base alle disposizioni di cui all'Ordinanza n.
57/2012.
In ogni caso, riteneva che il rigetto fosse illegittimo alla luce di entrambe le richiamate ordinanze.
In ordine all'Ordinanza n. 86/2012, tale provvedimento distinguerebbe tre tipologie di immobili solo ai fini della quantificazione del contributo pagina 7 di 45 erogabile. Secondo la ricostruzione della la destinazione ad Parte_1
attività produttiva non costituisce un requisito richiesto per la concessione del contributo.
In relazione all'Ordinanza n. 57/2012, che la ricorrente riteneva essere stata erroneamente applicata dalla Amministrazione, la Parte_1
affermava che doveva esserle riconosciuto almeno il 50% del contributo richiesto, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della suddetta ordinanza.
La ricorrente sosteneva che il motivo sul quale l'Amministrazione fondava il rigetto della domanda fosse errato, in quanto relativo ad una conformazione aziendale non più attuale.
In particolare, il diniego del contributo discendeva dalla assenza del requisito della necessità dell'immobile rispetto alla ripresa dell'attività.
La ricorrente sottolineava che tale motivazione non fosse fondata in quanto l'immobile danneggiato non era più detenuto dal Sig. la Per_1
cui azienda agricola era effettivamente composta da altri immobili.
Diversamente, il fabbricato rispetto al quale era stato richiesto il contributo era l'unico a far parte del fondo di proprietà della
Parte_1
pagina 8 di 45 Pertanto, quest'ultima sosteneva che la ricostruzione dello stesso fosse necessaria per la ripresa della propria attività produttiva, in quanto non esistevano altri immobili.
Peraltro, aggiungeva che il contributo doveva esserle concesso in quanto l'obiettivo della concessione dei finanziamenti era duplice, ossia la ristrutturazione doveva essere funzionale al riavvio dell'attività produttiva o al recupero a fini produttivi dell'immobile, ex art. 2, commi
1 e 2 e art. 9, comma 3, dell'Ordinanza n. 57/2012.
La iteneva il provvedimento di diniego illegittimo anche per Parte_1
eccesso di potere per sviamento, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto;
per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria;
per contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
La ricorrente, inoltre, contestava l'ulteriore motivo posto dall'Amministrazione a fondamento del rigetto, secondo cui il progetto di ricostruzione dell'immobile sarebbe riferibile ad una abitazione e non ad un immobile produttivo. La affermava la congruità del Parte_1
progetto rispetto alla destinazione d'uso richiesta.
Per tali motivi, la ricorrente chiedeva al Tribunale amministrativo della
Regione Emilia Romagna:
1) in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati;
pagina 9 di 45 2) l'annullamento dei provvedimenti impugnati;
3) la condanna delle Amministrazioni convenute in solido tra loro al pagamento, a titolo risarcitorio, a favore della ricorrente di una somma almeno corrispondente al valore dell'intervento ammissibile a contributo, o comunque, in misura pari al valore del contributo negato o alla diversa somma che dovesse risultare in corso di causa;
4) la rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale amministrativo adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Con sentenza n. 211/2022, il Tribunale Amministrativo Regionale adito dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario.
Pertanto, la Sig.ra riassumeva il procedimento dinanzi al Parte_1
giudice ordinario e chiedeva:
1) la disapplicazione degli atti e dei provvedimenti impugnati avanti al
Tar e di ogni altro atto ritenuto illegittimo;
CP_3
2) di accertare il proprio diritto al contributo richiesto per la ricostruzione dell'immobile danneggiato dal sisma, nella misura di Euro
273.445,31 oltre Iva di legge e così complessivamente Euro 303.771,68 o nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa;
pagina 10 di 45 3) di condannare le parti convenute in solido tra loro al pagamento in suo favore del contributo, nella misura di Euro 273.445,31 oltre Iva di legge e così complessivamente Euro 303.771,68 o nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa;
4) in subordine, di condannare le parti convenute in solido tra loro a risarcimento del danno subito dalla Sig.ra in misura pari al Parte_1
contributo dovuto;
5) la rifusione delle spese di lite.
…oooOooo…
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3 gennaio 2023, si costituiva il , in persona del Sindaco p.t. Sig. Controparte_1
Parte_2
Il convenuto esponeva di essersi costituito nel giudizio CP_1
instaurato dalla Sig.ra inanzi al TAR Emilia Romagna, con Parte_1
memoria del 22.06.2018, con cui ricostruiva i fatti di causa e illustrava le proprie difese in diritto.
In ordine alla ricostruzione dei fatti di causa, il narrava che la CP_1
Sig.ra aveva presentato tre istanze di ammissione ai Parte_1
contributi pubblici, previsti dalla Ordinanza Commissariale n. 86/2012.
Le richieste venivano tutte rigettate.
pagina 11 di 45 In relazione alla domanda presentata in data 12.09.2017, il CP_1
rappresentava di aver richiesto specifiche integrazioni alla istante e al tecnico da essa incaricato.
Le integrazioni offerte non risultavano soddisfacenti per il Comune e, di conseguenza, in data 02.02.2018, l'ufficio comunale comunicava il preavviso di rigetto alla Sig.ra Parte_1
Avverso detto preavviso, in data 15.02.2018, il tecnico incaricato dalla richiedente il contributo presentava osservazioni specifiche, comunque non ritenute sufficienti ad ottenere l'accoglimento della domanda.
Infatti, con Ordinanza sindacale n. 79 del 15.03.2018, l'Amministrazione
comunale rigettava la domanda di contributo presentato dalla Sig.ra
Parte_1
Il rigetto si basava sulla mancata dimostrazione dell'utilizzo produttivo dell'immobile nell'ambito della azienda agricola, in quanto l'impresa disponeva già di altri fabbricati adibiti a depositi/magazzini.
Tali le premesse in fatto esposte dal convenuto. CP_1
In diritto, il Comune di riteneva legittimo il rigetto della CP_1
domanda in quanto la istante non aveva dimostrato che il recupero dell'immobile fosse funzionale alla ripresa dell'attività agricola.
pagina 12 di 45 Peraltro, specificava che dall'Anagrafe agricola non risultava l'appartenenza dell'immobile per cui era stato richiesto il finanziamento all'azienda agricola condotta da . Persona_1
In relazione alla Ordinanza n. 57/2012, che la reputava Parte_1
erroneamente applicata dalla Amministrazione comunale, il CP_1
replicava che il rigetto della domanda fosse correttamente motivato anche sotto tale profilo.
La parte convenuta rappresentava che la domanda di ammissione ai contributi pubblici per la ricostruzione dei fabbricati rurali danneggiati dal sisma del 2012 poteva essere avanzata sia su “MUDE” - la piattaforma informatica prevista per l'attuazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 - sia sulla piattaforma informatica
“SFINGE”.
Il convenuto riferiva che l'ordinanza n. 57/2012 era richiamata CP_1
dalle ordinanze e dalle linee guida che riguardano la piattaforma
“MUDE”. Sulla base di tale circostanza, affermava la legittimità
dell'ordinanza di rigetto della domanda di ammissione ai contributi presentata dalla Parte_1
pagina 13 di 45 Il proseguiva esponendo che la domanda veniva rigettata in CP_1
ragione del mancato inoltro della documentazione necessaria per l'istruttoria.
Per tali motivi, il chiedeva al TAR adito: CP_1
1) in via incidentale, il rigetto dell'istanza cautelare, per carenza dei presupposti di legge;
2) nel merito, di dichiarare la irricevibilità e la inammissibilità, la improcedibilità e, comunque, la manifesta infondatezza del ricorso e il rigetto di ogni istanza risarcitoria in quanto infondata;
3) la liquidazione delle spese di lite secondo equità.
A seguito della dichiarazione del difetto di giurisdizione da parte del
TAR adito, la Sig.ra riassumeva la causa dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bologna.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 3 gennaio 2023, il richiamava le difese svolte nell'ambito del procedimento CP_1
dinanzi al TAR Emilia Romagna.
Pertanto, domandava:
1) in via principale, nel merito, di accertare e dichiarare che la Sig.ra non ha diritto al contributo e, per l'effetto, di Parte_1
confermare la legittimità ed efficacia dell'ordinanza di rigetto n. 79/2018;
pagina 14 di 45 2) in via subordinata, in ogni caso, il rigetto del ricorso per la sua infondatezza e di ogni istanza risarcitoria in quanto infondata;
3) la vittoria di spese, competenze ed onorari.
…oooOooo…
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4 gennaio 2023, si costituiva il Presidente della in qualità di Controparte_8
Commissario delegato per la ricostruzione post-sisma.
In primo luogo, il Presidente distingueva fra:
- contributi “SFINGE”, previsti dalla Ordinanza n. 57/2012, la cui erogazione era diretta a finanziare “la riparazione, il ripristino, la
ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto
di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei
prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012”;
- contributi “MUDE”, previsti dalla Ordinanza n. 86/2012, al fine di consentire “la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la
demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo”
danneggiate dal sisma del 2012.
Proseguiva precisando che, in relazione agli immobili qualificabili come
“rurali strumentali” alla attività agricola, la normativa consente – in via pagina 15 di 45 alternativa – la presentazione di una domanda sia sulla piattaforma
“SFINGE” che sulla piattaforma “MUDE”. Le domande presentate su
“SFINGE” sono istruite dalla Struttura Commissariale e da – CP_9
quale soggetto istruttore a ciò deputato – e gli atti sono assunti dal
Commissario delegato, ossia al Presidente della Regione.
L'istruttoria sulle istanze avanzate su “MUDE” spetta al e gli CP_1
atti sono adottati dal Sindaco territorialmente competente.
Proseguiva esponendo che la Sig.ra proponeva inizialmente Parte_1
una domanda su “MUDE”. Poi, avanzava una seconda istanza su
“SFINGE” e, infine, una terza nuovamente su “MUDE”.
Tutte le domande venivano respinte.
Tali le premesse in fatto esposte dal Commissario.
In diritto, in via preliminare, il Presidente rilevava l'inammissibilità della domanda di condanna avanzata dalla odierna attrice, volta ad ottenere il pagamento da parte delle Amministrazioni convenute della somma richiesta a titolo di contributo. Sul punto, il convenuto rappresentava che l'erogazione della somma pretesa a titolo di contributo è subordinata alla dimostrazione da parte del beneficiario delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi progettati.
pagina 16 di 45 In secondo luogo, in relazione alla domanda attorea di risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo, il Commissario
eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice ordinario.
Inoltre, il Presidente convenuto riteneva fondato il rigetto della domanda presentata dalla sulla piattaforma “SFINGE”, in Parte_1
ragione della carenza delle condizioni richieste dalla normativa vigente in materia.
In particolare, il Commissario sosteneva che la non avesse Parte_1
dato prova dell'utilizzo produttivo del fabbricato nell'ambito dell'azienda condotta dal Sig. . Dunque, riteneva non Persona_1
sufficiente – ai fini dell'accoglimento della domanda di contributo – il contratto di affitto stipulato con il relativo al fondo sul quale era Per_1
situato il fabbricato oggetto della richiesta di finanziamento.
Relativamente all'ordinanza comunale n. 79/2018, impugnata dalla odierna attrice, il Presidente della Regione affermava la legittimità del rigetto, sostenendo le conclusioni cui era addivenuto il Sindaco del
. Controparte_1
Per i motivi esposti, il Presidente chiedeva:
1) in via preliminare, di dichiarare inammissibile e, comunque, infondata la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice;
pagina 17 di 45 2) nel merito, di rigettare la domanda di accertamento del diritto al contributo preteso dalla attrice e, per l'effetto, di dichiarare inammissibile e/o non accoglibile la richiesta di disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti censurati;
3) in via subordinata, il rigetto della domanda di condanna al pagamento;
4) in via ulteriormente subordinata, la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento di una somma determinata sulla base del tipo di finanziamento erogabile e le competenze assegnate normativamente al e al Commissario delegato;
CP_1
5) la vittoria di spese ed onorari, come per legge.
…oooOooo…
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20 gennaio 2023, si costituiva la che eccepiva il proprio difetto di Controparte_8
legittimazione passiva.
La convenuta fondava la propria eccezione sul combinato disposto della legge n. 225/1992, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile e del d.l. n. 74/2012, in materia di interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del mese di maggio 2012.
pagina 18 di 45 L'art. 1, comma 2, della legge n. 225/1992 attribuisce al Presidente del
Consiglio dei Ministri il compito di promuovere e coordinare le attività
delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei
Comuni per conseguire le finalità del Servizio nazionale della Protezione
civile, tra le quali rientrano la prevenzione e la gestione delle calamità
naturali.
A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del
Dipartimento della Protezione Civile, istituito nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La legge prevede che, al verificarsi di calamità naturali che portino a dichiarare lo stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della
Protezione Civile può avvalersi di commissari delegati.
Dunque, la convenuta richiamava l'art. 1, comma 2 del d.l. n. 74/2012 che qualificava i Presidenti delle Regioni Lombardia e CP_7
Veneto come commissari delegati.
La precisava che i Presidenti delle Regioni, che agiscano in CP_2
qualità di commissari delegati, si configurano quali organi straordinari del Dipartimento della protezione civile. Essi esercitano i poteri spettanti al Capo del Dipartimento della protezione civile e, pertanto,
sono organi statali.
pagina 19 di 45 Di conseguenza, le ordinanze e i relativi atti di attuazione, emanati dai commissari delegati, devono essere imputati al Dipartimento della protezione civile e, quindi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Alla luce delle proprie difese, la chiedeva di accertare e CP_2
dichiarare la propria carenza di legittimazione;
oltre che la vittoria delle spese e dei compensi di lite.
…oooOooo…
All'udienza del 26 gennaio 2023, che si svolgeva con modalità cartolari, il giudice concedeva i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. e rinviava all'udienza di ammissione dei mezzi di prova.
In seguito al trasferimento del giudice assegnatario della causa ad altra sezione, il procedimento veniva assegnato al giudice onorario, Dott.ssa
NA LA.
All'udienza del 20 luglio 2023, il giudice onorario nominava l'Ing.
quale Consulente tecnico di ufficio e rinviava Persona_2
all'udienza per il conferimento dell'incarico.
All'udienza del 12 ottobre 2023, il C.t.u. nominato accettava l'incarico e prestava il giuramento di rito. La causa veniva rinviata ad altra udienza per valutare l'andamento della consulenza.
In data 9 aprile 2024, il C.t.u. depositava l'elaborato peritale.
pagina 20 di 45 All'udienza del 9 maggio 2024, il e il Presidente della Regione CP_1
contestavano la consulenza tecnica d'ufficio e chiedevano la convocazione del C.t.u. al fine di rendere chiarimenti.
Il giudice onorario si riservava.
Con ordinanza del 9 giugno 2024, a scioglimento della riserva assunta durante la precedente udienza, il giudice onorario riteneva la consulenza esaustiva e la causa matura per la decisione.
Dunque, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni.
A seguito dell'insediamento del nuovo Presidente di sezione e del pensionamento della Dott.ssa NA LA, la seconda sezione civile del
Tribunale di Bologna subiva ristrutturazione. Il Presidente della sezione,
Dott. CO D'Orazi assegnava a sé le cause di più antica iscrizione, fra le quali rientra il presente procedimento, con l'intento di ridurre (nei limiti del possibile) il tempo medio di definizione dei procedimenti pendenti dinanzi alla seconda sezione civile, così da favorire gli esiti del
PNRR.
Alla udienza del 16 gennaio 2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza differita a partire dal 29 maggio
2025.
pagina 21 di 45 Seguivano le difese finali.
Emergeva successivamente la possibilità che le parti non avessero più
interesse alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In generale
La domanda attorea di disapplicazione dell'Ordinanza sindacale n.
79/2018 è fondata e deve essere accolta. Risulta accertato il diritto della
Sig.ra ad ottenere il contributo pubblico richiesto, seppure Parte_1
nei limiti che si esporranno nel prosieguo della motivazione.
Merita accoglimento l'eccezione sollevata dalla in ordine al CP_2
proprio difetto di legittimazione passiva. La non è giusta parte CP_2
in causa.
Diversamente, è infondata l'eccezione sollevata dal Controparte_8
relativa alla insussistenza di giurisdizione del giudice ordinario
[...]
in relazione alla domanda di condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento del danno.
Ciononostante, si rigetta la domanda attorea di condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della somma pretesa a titolo di contributo o di risarcimento del danno, per difetto di un interesse attuale e concreto in capo all'attrice e per carenza di prove.
pagina 22 di 45 …ooOoo…
In via preliminare.
Questioni processuali
I
Sul difetto di legittimazione passiva della CP_2
È fondata l'eccezione sollevata dalla sul proprio difetto di CP_2
legittimazione passiva.
Infatti, la non è giusta parte in causa, in quanto l'organo CP_2
deputato alla gestione e alla erogazione dei contributi pubblici è il
Presidente della quale Commissario delegato per favorire la CP_2
ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma che ha colpito l CP_3
nel mese di maggio dell'anno 2012.
[...]
Si rendono opportune brevi premesse sulla normativa che regola la materia.
Il legislatore, attraverso l'emanazione della legge n. 225/1992, ha istituito il Servizio Nazionale della Protezione civile, deputato alla prevenzione e alla gestione di eventi calamitosi e situazioni emergenziali correlate agli stessi, oltre che alla tutela della integrità della vita e dell'ambiente avverso i danni e i pericoli derivanti dal verificarsi di calamità naturali, catastrofi e altri eventi calamitosi.
pagina 23 di 45 L'art. 1, comma 2, della legge ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di promuovere e di coordinare le attività delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, per il perseguimento delle finalità del Servizio Nazionale della Protezione
civile. A tal fine, la normativa prevede che il Presidente si avvalga del
Dipartimento della Protezione civile, ossia della unità organizzativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al cui vertice è posto il Capo
del Dipartimento.
Il successivo art. 5 ha stabilito che, al verificarsi di eventi straordinari che richiedono interventi di urgenza, il Consiglio dei Ministri deliberi lo stato d'emergenza. In tali ipotesi, l'emanazione e l'attuazione delle relative ordinanze è affidata al Capo del dipartimento della protezione civile, il quale può avvalersi di commissari delegati.
Pertanto, alla luce della richiamata normativa, le ordinanze emanate dai commissari delegati devono essere imputate al Dipartimento della protezione civile - di cui costituiscono un organo straordinario - e alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta dunque di una competenza
statale; con la imputazione di diritti e doveri allo Stato (che, infatti, in questa sede si è difeso con la Avvocatura erariale).
pagina 24 di 45 Per quanto di interesse nella presente controversia, si richiama quanto stabilito dal decreto legge n. 74/2012, che ha attribuito ai Presidenti
delle Regioni colpite dal sisma del 2012 (ossia, l la CP_3
Lombardia e il Veneto) la qualifica di “Commissari delegati”.
A seguito dell'evento calamitoso verificatosi il 20 e il 29 maggio 2012 nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia,
Mantova e Rovigo, è stato deliberato lo stato di emergenza.
I Presidenti delle Regioni, quali Commissari delegati, sono stati incaricati di fronteggiare le conseguenze dell'evento calamitoso e di favorire la ricostruzione degli edifici danneggiati dallo stesso, mediante la gestione dei finanziamenti pubblici e la erogazione degli stessi in favore degli aventi diritto, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge.
Dunque, il Presidente della operando quale Commissario CP_2
delegato, rappresentava un organo dello Stato e non della CP_2
Di conseguenza, si dichiara il difetto di legittimazione passiva della come da punto n. 1 del dispositivo. CP_2
II
Sulla giurisdizione di questo Tribunale
pagina 25 di 45 Sempre in via preliminare, si respinge l'eccezione sollevata dal Presidente della Regione sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda di risarcimento del danno avanzata dalla attrice.
Il Commissario riteneva che al giudice ordinario non spettasse la giurisdizione in ordine alla pretesa della di ottenere il Parte_1
risarcimento del danno sofferto a causa della non ammissione al finanziamento pubblico.
A sostegno della propria tesi, il convenuto richiamava l'art. 7, comma 4,
d.lgs. n. 104/2010, che attribuisce alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti,
provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, tra cui le controversie relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali. Inoltre, invocava il successivo art. 30, comma 2, che ammette la domanda di risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi nelle materie di giurisdizione esclusiva.
La tesi non è fondata.
Infatti, il richiamo normativo non è appropriato.
pagina 26 di 45 La giurisdizione del giudice amministrativo si estende alle controversie aventi ad oggetto la lesione di un interesse legittimo o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di un diritto soggettivo.
Trattasi di un orientamento consolidato in giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8115/2017,
hanno stabilito che la giurisdizione spetta al giudice ordinario rispetto alle controversie in materia di ammissione a contributi pubblici per la ricostruzione in conseguenza del verificarsi di eventi sismici.
Inoltre, tale materia esula da quelle in cui il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva.
In materia di concessione di contributi pubblici, la cui erogazione è diretta a finanziare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati da eventi sismici, il potere che spetta alla P.A. è limitato alla verifica dei presupposti richiesti dalla legge. Dunque, l'Amministrazione non esercita un potere discrezionale ma è vincolata e svolge un mero ruolo di accertamento.
In altri termini, la P.A. riconosce il diritto dell'aspirante beneficiario ad ottenere i finanziamenti pubblici unicamente qualora il richiedente dimostri di possedere i requisiti di legge. Non è vi è alcuno spazio di discrezionalità che la P.A. può esercitare.
pagina 27 di 45 Pertanto, è il giudice ordinario tenuto a conoscere delle domande di risarcimento del danno subìto a causa della mancata concessione dei contributi “post-sisma”.
La Sig.ra ha correttamente incardinato il giudizio dinanzi al Parte_1
giudice ordinario, sia pure dopo un primo accesso al plesso giurisdizionale amministrativo;
in quanto invoca la titolarità di un diritto soggettivo, ossia del diritto ad ottenere il contributo pubblico.
Ciononostante, per le ragioni che saranno esposte nel prosieguo della motivazione, in concreto la domanda risarcitoria non è meritevole di accoglimento.
…ooOoo…
Nel merito
Sul diritto al contributo
È fondata la domanda attorea di disapplicazione dell'Ordinanza
Sindacale n. 79/2018.
Il Sindaco del Comune di rigettava la domanda di CP_1
ammissione al contributo pubblico presentata dalla sulla Parte_1
piattaforma informatica MUDE, per un importo complessivo pari a
Euro 303.771,68.
pagina 28 di 45 L'attrice domandava il contributo al fine di finanziare la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato agricolo ad uso magazzino/deposito di sua proprietà, danneggiato dal sisma.
La presentazione di tale richiesta seguiva il rigetto di due precedenti istanze avanzate dalla Parte_1
Le domande avanzate sulla piattaforma MUDE sono disciplinate dalla
Ordinanza n. 86/2012 e la loro istruzione è affidata ai Comuni. Dunque, i relativi atti sono assunti dal Sindaco territorialmente competente.
Nel caso di specie, con l'ordinanza n. 79/2018, il Sindaco del Comune di rigettava la domanda in ragione della mancata CP_1
dimostrazione dell'utilizzo produttivo dell'immobile da parte della istante.
In particolare, i motivi addotti dal Sindaco, a fondamento del rigetto, possono così essere riassunti:
1) il fabbricato era parte di un'azienda ove erano presenti anche altri immobili utilizzati come deposito di attrezzi e di materiali agricoli e,
pertanto, la ricostruzione dell'immobile non era necessaria per la ripresa dell'attività agricola;
2) il fabbricato non veniva impiegato quale deposito né della trattrice
, dichiarata dalla istante nel layout del 2012, in quanto il CP_10
pagina 29 di 45 mezzo apparteneva all'azienda agricola dell'affittuario Sig. solo Per_1
dall'anno 2015 né delle rotoballe, il cui stoccaggio avveniva all'esterno;
3) l'immobile non risultava iscritto all'anagrafe delle aziende agricole;
4) la domanda rinviava a parametri di progettazione riferibili ad abitazioni e non a depositi per macchine ed attrezzi agricoli.
Alla luce della espletata consulenza tecnica di ufficio, questo giudice ritiene di poter aderire alle conclusioni alle quali è pervenuto il
Consulente tecnico di ufficio nominato, in quanto esse risultano corrette, logiche, e coerenti. Inoltre, il C.t.u. ha correttamente applicato i principi di diritto così da fornire esaustive risposte ai quesiti, alla luce delle proprie conoscenze tecniche.
Dunque, si ritiene accertato il diritto della ad ottenere il Parte_1
contributo pubblico richiesto, seppure in relazione ad una superficie dell'immobile inferiore rispetto a quella indicata dalla attrice. Infatti, la ricostruzione del fabbricato risulta “necessaria” per la ripresa dell'attività agricola solo in relazione a 138 metri quadri.
Prima di esaminare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, si precisa che, contrariamente da quanto sostenuto dall'attrice, il richiamo alle disposizioni di cui alla Ordinanza Commissariale n. 57/2012 è
corretto.
pagina 30 di 45 Infatti, le domande presentate sulla piattaforma informatica MUDE sono certamente istruite dai Comuni che le esaminano ai sensi dell'Ordinanza n. 86/2012. Allo stesso tempo, l'Ordinanza n. 86/2012 richiama ai presupposti e ai requisiti richiesti dalla Ordinanza
Commissariale n. 57/2012.
I
Sull'utilizzo produttivo dell'immobile
L'art. 1, comma 3, dell'Ordinanza commissariale n. 57/2012 subordina la concessione del contributo alla dimostrazione dell'utilizzo produttivo dell'immobile danneggiato, mediante contratto di locazione ovvero di affitto ovvero di comodato d'uso dello stesso regolarmente registrato nell'arco dei 36 mesi antecedenti il sisma. Inoltre, la disposizione richiede che sia confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile.
Al momento del sisma, l'immobile oggetto della presente controversia e l'appezzamento di terreno sul quale esso era sito risultavano concessi in affitto al Sig. , titolare di un'azienda agricola. Persona_1
Il Sindaco rigettava la richiesta di contributo in quanto riteneva che:
- il solo contratto di affitto non fosse sufficiente a dimostrare l'utilizzo produttivo dell'immobile;
pagina 31 di 45 - il fabbricato fosse “in sovradimensione” rispetto alle esigenze dell'azienda in quanto quest'ultimo disponeva di altri immobili Per_1
da impiegare a deposito;
- i rilievi fotografi prodotti dalla ossero irrilevanti e inidonei Parte_1
a dimostrare l'uso produttivo dell'immobile.
Si precisa che il fabbricato di cui oggi si discute è crollato a seguito delle scosse telluriche.
Dunque, vero è che l'art. 8, comma 2, della Ordinanza Commissariale n.
57 del 2012 richiede che la domanda di ammissione al contributo pubblico sia corredata da documentazione fotografica, idonea a dimostrare i danni subiti dall'edificio rispetto al quale è avanzata la domanda di contributo. Allo stesso tempo la disposizione precisa che la produzione debba essere possibile.
Pertanto, il richiamato art. 8 contempla l'ipotesi in cui sia impossibile la produzione dei rilievi fotografici. Tale difficoltà non può costituire causa di esclusione dell'ammissione al contributo.
Questo giudice condivide le conclusioni alle quali è giunto il Consulente
tecnico di ufficio nominato, il quale ritiene provato l'utilizzo produttivo dell'immobile in forza del contratto di affitto stipulato con il e Per_1
della documentazione fotografica prodotta dalla attrice.
pagina 32 di 45 Vero è che il contratto di affitto non è elemento sufficiente a dimostrare l'impiego dell'edificio nell'ambito dell'attività produttiva dell'azienda e che la normativa vigente richiede che tale elemento probatorio sia confermato attraverso ulteriori elementi probatori.
I rilievi fotografici prodotti dalla si risolvono in Parte_1
documentazione di repertorio e in immagini di pubblico dominio, ossia nella immagine di Google Street View (pag. n. 18 di cui al doc. n. 10A del fascicolo del Presidente della Regione). Da tale immagine risulta che, nel mese di ottobre 2011, il fienile di proprietà della era Parte_1
utilizzato come deposito di beni e attrezzature.
Si aderisce alla tesi del C.t.u., secondo cui non può costituire valido motivo di rigetto della domanda della la circostanza che lo Parte_1
stoccaggio di fieno avvenisse all'esterno del fabbricato. Diversamente da quanto sostenuto dal Commissario delegato, tale evento non è sufficiente ad escludere che anche il primo piano dell'immobile fosse utilizzato.
Sicché si ritiene che l'immobile fosse impiegato ai fini produttivi prima del verificarsi del sisma.
Altrettanto si esclude la validità della motivazione addotta a fondamento del rigetto della domanda, con cui il Sindaco considerava il fabbricato “in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali”.
pagina 33 di 45 Tale valutazione si riferiva erroneamente all'immobile in quanto parte del complesso aziendale dell'affittuario Per_1
Il Sindaco avrebbe dovuto valutare unicamente la proprietà della che consiste nell'appezzamento di terreno e nel fabbricato Parte_1
sovrastante, che, dunque, non è evidentemente in sovradimensione,
essendo l'unico esistente e appartenente alla attrice.
La ricostruzione dell'immobile richiesto può essere considerata necessaria per consentire la ripresa e la piena funzionalità dell'attività agricola, anche in ragione della circostanza che oggi il terreno di cui si discute è condotto dal figlio della Sig. in Parte_1 Persona_3
qualità di coltivatore diretto.
Infine, in questi termini, il provvedimento sindacale pretende di ingerirsi in questioni tipicamente imprenditoriali;
nel senso di dichiarare quale sia la “giusta” dimensione, per quel tipo di impresa. Un conto è escludere che il bene avesse destinazione produttiva;
altra cosa è una valutazione che spetta al solo imprenditore agricolo.
II
Sulla mancata iscrizione all'anagrafe
pagina 34 di 45 Altresì, si conviene con il C.t.u. che la mancata iscrizione nell'Anagrafe
Aziendale non può costituire un elemento indispensabile a fondamento del rigetto della domanda.
Sul punto, invero, non si tratta di una valutazione solo tecnica ma anche giuridica.
Occorre infatti tenere conto di tale profilo sotto due aspetti: a) se sua un requisito formale, profilo giuridico;
b) se la mancata iscrizione possa costituire una presunzione di mancato utilizzo produttivo.
La risposta ad entrambi i profili è negativa.
Tale adempimento costituisce una formalità il cui mancato adempimento non può precludere l'accesso ai contributi.
Sul punto merita sottolineare la finalità cui è diretta l'erogazione dei finanziamenti pubblici, ossia consentire la ripresa degli immobili danneggiati dal sisma. I proprietari non possono essere penalizzati per il mancato adempimento di una mera formalità. Non può imputarsi a tale inadempimento una rilevanza tale da escludere l'utilizzo produttivo dell'immobile.
Né, peraltro, la mancata iscrizione crea una presunzione di mancato utilizzo produttivo;
i n presenza degli altri dati, evidenziati dal signor
Consulente.
pagina 35 di 45 III
Sulla idoneità del progetto
In relazione all'ultimo motivo di rigetto della domanda, il Sindaco escludeva il diritto al contributo in quanto riteneva che il progetto presentato dalla osse diretto alla ricostruzione dell'immobile Parte_1
secondo parametri relativi ad una destinazione ad uso abitativa e non agricola.
Il C.t.u. incaricato ha ritenuto il progetto proposto dalla Parte_1
idoneo rispetto alla ricostruzione dell'immobile sia dal punto di vista tecnico che urbanistico (pagg. 17; 23; 24 e 25 della relazione tecnica).
Tuttavia, ha altresì rilevato che la scelta progettuale non risulta essere congrua rispetto all'utilizzo produttivo dell'immobile, ossia adatto e proporzionato.
L'art. 4, comma 2, della Ordinanza n. 57/2012 stabilisce che merita ammissione al contributo soltanto la superficie destinata per l'attività produttiva al momento del sisma e contenuta nella perizia giurata.
Il Consulente rilevava che l'utilizzo proposto in ordine ad alcune parti dell'edificio è antieconomico, antigienico ovvero destinato ad attività diverse e non al riavvio produttivo. Peraltro, dall'espletamento della consulenza è emerso che la superficie di cui al progetto appare pagina 36 di 45 gravemente sovradimensionata rispetto alle esigenze produttive dell'azienda. Infatti, essa risulta pari a circa 390 metri quadri a fronte dei 138 metri quadri di superficie effettivamente utilizzata prima del sisma.
Di conseguenza, la parte di superficie che può essere ammessa al contributo pubblico è pari a 138 metri quadri.
Sulla domanda di condanna
Non è fondata la domanda avanzata dalla volta ad ottenere Parte_1
la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della somma pretesa a titolo di contributo o di risarcimento del danno subito per la mancata erogazione dello stesso.
L'accoglimento di una simile pretesa è subordinato alla rendicontazione da parte dell'istante delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, oggetto del finanziamento. Inoltre, occorre tenere conto che sì l'Amministrazione ha il dovere della erogazione ma, oltre all'effettivo svolgimento dei lavori, dovrà erogare solo in relazione alla minor superficie.
L'Amministrazione può essere condannata al pagamento della somma richiesta, infatti, solo qualora il titolare del contributo abbia effettivamente eseguito le opere progettate e abbia rendicontato le pagina 37 di 45 relative spese. Infatti, l'importo che spetta al beneficiario del contributo può essere determinato solo in seguito alla realizzazione dei lavori.
Nel caso di specie, la non ha offerto alcuna prova relativa Parte_1
alla realizzazione dei lavori oggetto del finanziamento pubblico che ha richiesto né ha dimostrato di aver sostenuto spese per fronteggiarli.
Sicché, allo stato attuale, vi è carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., relativamente alla domanda di condanna della P.A.
alla liquidazione del contributo richiesto.
L'art. 14, comma 2, della ordinanza commissariale n. 57/2012 stabilisce espressamente che l'erogazione del contributo può avvenire secondo tre modalità:
i) in base agli stati di avanzamento dei lavori, debitamente comprovati da documentazioni di spesa;
ii) a ultimazione degli interventi, presentando la documentazione di spesa e relative modalità di pagamento;
iii) in un'unica soluzione, a fronte della intera realizzazione dei lavori.
Accertato il diritto al contributo del richiedente, per poter procedere alla erogazione dello stesso, l'Amministrazione è tenuta a controllare le modalità di realizzazione del progetto. Dunque, la liquidazione della somma riconosciuta a titolo di contributo costituisce una fase successiva pagina 38 di 45 rispetto alla dimostrazione dell'avanzamento dei lavori o della ultimazione degli stessi da parte dell'istante.
Pertanto, la domanda attorea di condanna delle convenute al pagamento non è meritevole di accoglimento.
Ne consegue il rigetto.
La presente sentenza è dunque di accertamento, nel senso di cui sopra in motivazione. La amministrazione, come noto, ha naturalmente l'obbligo di conformarsi al giudicato;
dunque di erogare, in relazione alla minor superficie, dopo la prova delle spese sostenute. Pur senza condanna,
contenuta in dispositivo, nasce (rectius: nascerà) il dovere della p.a. di conformarsi al giudicato, con erogazione (sulla minore superficie).
Sul risarcimento del danno
La domanda risarcitoria non è fondata, ferma la sussistenza di giurisdizione di questo giudice sulla domanda di risarcimento del danno in materia di contributi per la ricostruzione post-sisma.
La chiedeva il risarcimento del danno subito a causa del Parte_1
diniego del contributo pubblico richiesto. Tale danno sarebbe derivato da un'attività amministrativa illegittima, consistente nel rigetto della istanza di finanziamento.
pagina 39 di 45 Il risarcimento non può essere concesso, in quanto l'attrice non ha offerto alcuna prova a sostegno della propria domanda. Anzi, la domanda di condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento appare ridondante. Infatti, la somma richiesta a titolo di risarcimento corrisponde alla somma richiesta a titolo di contributo.
Non si tratta, dunque, di danni autonomi, meritevoli di risarcimento.
L'attrice non ha dimostrato di aver sofferto specifici danni a causa dell'attività amministrativa illegittima, in ordine, ad esempio, ai costi sostenuti, alla perdita della produttività e simili.
Peraltro, a fronte della carenza di un attuale interesse ad agire della per le ragioni esposte in motivazione, anche la domanda di Parte_1
risarcimento del danno non è meritevole di accoglimento.
Spese di lite
La domanda attorea di accertamento della titolarità del diritto alla concessione del contributo costituisce la domanda principale.
Dunque, si accolgono le domande attoree di accertamento del diritto al contributo e di disapplicazione dell'Ordinanza sindacale n. 79/2018.
Sono infondate le domande di condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento della somma pretesa a titolo di contributo e di risarcimento del danno.
pagina 40 di 45 In relazione alla si dichiara il difetto di legittimazione passiva CP_2
di tale parte convenuta. È orientamento ormai consolidato che la non è giusta parte, in queste controversie. Pertanto, la CP_2
compensazione viene effettuata solo in modo parziale, per un terzo. La
modesta compensazione viene disposta, alla luce della possibile confusione
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014. In ordine al valore della presente controversia, occorre fare riferimento allo scaglione:
“indeterminabile – complessità media”. Si rileva che la ha CP_2
assunto una difesa meramente processuale. Di conseguenza, è consentito scostarsi dai valori medi verso il basso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 9055/2022;
1. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1) DICHIARA la carenza di legittimazione passiva della
. Nel senso della Controparte_7
pagina 41 di 45 mancanza di obblighi amministrativi in capo a tale ente.
2) ACCOGLIE la domanda attorea di disapplicazione,
con riferimento all'ordinanza sindacale n. 79/2018
che viene qui disapplicata.
3) DICHIARA accertato il diritto della Sig.ra
[...]
ad accedere al contributo post-sisma Parte_1
per l'immobile di sua proprietà sito nel Comune di
, alla Via Serraglio n. 33, sulla base CP_1
della disapplicazione del provvedimento di cui sopra al punto 2 e nei limiti di cui alla consulenza tecnica in atti.
4) OBBLIGO DI CONFORMARSI AL GIUDICATO come per legge.
5) RIGETTA la domanda attorea di condanna delle
Amministrazioni convenute al pagamento della somma richiesta a titolo di contributo e di risarcimento del danno, per carenza di attuale pagina 42 di 45 interesse ad agire in capo a parte attrice e per mancanza di prova.
6) COMPENSA per un terzo le spese di lite fra la Sig.ra e la Parte_1 Controparte_8
spese di lite che si liquidano
[...]
nell'intero (dunque, dovuti i due terzi di quanto in appresso, la cui condanna viene disposta come al punto che segue) in: Euro 12.000,00 per compenso,
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede. Infine, IVA e
Cassa come per legge.
7) CONDANNA la parte attrice al pagamento in favore della convenuta dei due terzi delle spese CP_2
di lite, come liquidate per l'intero al punto 6 del dispositivo.
8) CONDANNA il Presidente della CP_2 CP_3
in qualità di Commissario delegato, e il
[...]
, in persona del Sindaco Controparte_1
pagina 43 di 45 pro tempore, al pagamento in solido delle spese di lite della parte attrice, spese di lite che si liquidano in: Euro 15.000,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
anticipazioni per euro
545,00. Infine, Cassa professionale ed IVA sulle prime due voci.
9) DISPONE che il costo della consulenza, come già
liquidato in Euro 9.600,00, oltre Cassa professionale ed IVA, venga posto a carico del Presidente e del
Comune, anche in relazione ad eventuali ulteriori pretese del C.t.u., con conseguente
10) CONDANNA del Presidente della CP_2 CP_3
in qualità di Commissario delegato, e
[...]
DEL in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore;
alla restituzione a parte attrice di quanto da essa eventualmente corrisposto al
C.t.u., come questi liquidato. pagina 44 di 45 11) SI BL.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 28 ottobre 2025
Il giudice dott. CO D'Orazi
pagina 45 di 45