Art. 5. Controlli e verifiche 1. La erogazione del contributo e' subordinata alle risultanze delle verifiche e dei controlli da parte della commissione tecnica di cui al primo comma del precedente art. 4.
2. Il richiedente il contributo e' tenuto a versare sul cap. 3599 dello stato di previsione delle entrate, l'importo corrispondente agli oneri di funzionamento della commissione tecnica, determinato ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 21 gennaio 1985, richiamato in premessa.
3. La commissione verifica che i lavori di coltivazione, preparazione e valorizzazione dei minerali, per il periodo ammesso a contributo, siano stati effettivamente svolti; accerta le spese sostenute per il lavoro diretto e per prestazioni di terzi; controlla la documentazione amministrativa e contabile, in originale o in copia autentica notarile, valutando la congruita' degli importi oggetto di verifica.
4. A conclusione delle verifiche e dei controlli la commissione tecnica, entro il termine indicato nel decreto della sua costituzione, rimette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato circostanziata relazione con la quale, dopo aver riferito sulle modalita' seguite, si pronuncia sull'entita' del contributo liquidabile.
2. Il richiedente il contributo e' tenuto a versare sul cap. 3599 dello stato di previsione delle entrate, l'importo corrispondente agli oneri di funzionamento della commissione tecnica, determinato ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 21 gennaio 1985, richiamato in premessa.
3. La commissione verifica che i lavori di coltivazione, preparazione e valorizzazione dei minerali, per il periodo ammesso a contributo, siano stati effettivamente svolti; accerta le spese sostenute per il lavoro diretto e per prestazioni di terzi; controlla la documentazione amministrativa e contabile, in originale o in copia autentica notarile, valutando la congruita' degli importi oggetto di verifica.
4. A conclusione delle verifiche e dei controlli la commissione tecnica, entro il termine indicato nel decreto della sua costituzione, rimette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato circostanziata relazione con la quale, dopo aver riferito sulle modalita' seguite, si pronuncia sull'entita' del contributo liquidabile.