TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 4707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4707 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. NC MI Presidente dott.ssa LA NA Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13816/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata il [...] in [...] (c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliata presso l'avv. Giuseppe Andrea Cellura, C.F._1
rappresentante e difensore;
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Emanuele Amoroso, rappresentante e difensore;
– resistente –
E NEI CONFRONTI DI
Avv. n.q. di curatore speciale dei minori , Controparte_2 Persona_1
nato a [...] il [...] (c.f. , e , nata C.F._3 Controparte_3
a Palermo il 27/5/2023 (c.f. ), rappresentata e difesa da se stessa ex C.F._4
art. 86 c.p.c.
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 20 novembre 2025, al quale si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto di quanto evidenziato dai procuratori delle parti, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronuncia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare la separazione.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi al
Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio all'udienza dal medesimo fissata come da separata ordinanza.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279 cpv. n. 4 c.p.c., così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
il 7/06/1993 in Portoviejo (ECUADOR), e , nato a [...] il [...], CP_1
di cui al matrimonio concordatario contratto a Palermo il 28/8/2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Monreale (PA) dell'anno 2021, al n.
70, parte II, Serie C;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
• dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato, dinanzi al quale il processo proseguirà all'udienza dal medesimo fissata come da separata ordinanza;
• riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20 novembre 2025.
2 Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LA NA NC MI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. NC MI Presidente dott.ssa LA NA Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13816/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata il [...] in [...] (c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliata presso l'avv. Giuseppe Andrea Cellura, C.F._1
rappresentante e difensore;
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Emanuele Amoroso, rappresentante e difensore;
– resistente –
E NEI CONFRONTI DI
Avv. n.q. di curatore speciale dei minori , Controparte_2 Persona_1
nato a [...] il [...] (c.f. , e , nata C.F._3 Controparte_3
a Palermo il 27/5/2023 (c.f. ), rappresentata e difesa da se stessa ex C.F._4
art. 86 c.p.c.
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 20 novembre 2025, al quale si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto di quanto evidenziato dai procuratori delle parti, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronuncia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare la separazione.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi al
Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio all'udienza dal medesimo fissata come da separata ordinanza.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279 cpv. n. 4 c.p.c., così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
il 7/06/1993 in Portoviejo (ECUADOR), e , nato a [...] il [...], CP_1
di cui al matrimonio concordatario contratto a Palermo il 28/8/2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Monreale (PA) dell'anno 2021, al n.
70, parte II, Serie C;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
• dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato, dinanzi al quale il processo proseguirà all'udienza dal medesimo fissata come da separata ordinanza;
• riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20 novembre 2025.
2 Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LA NA NC MI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3