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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/07/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 251/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 24 aprile 2023,
da
C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F.: ; C.F.: C.F._2 Parte_3 C.F._3
C.F.: C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
C.F.: C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
C.F.: ; C.F.: Parte_7 C.F._7 Parte_8
; C.F.: C.F._8 Parte_9 C.F._9
C.F.: ; C.F.: Parte_10 C.F._10 Parte_11
C.F.: ; C.F._11 Parte_12 C.F._12
C.F.: ; Parte_13 C.F._13 Parte_14
C.F.: ; C.F.: ; C.F._14 Parte_15 C.F._15
C.F.: C.F.: Parte_16 C.F._16 Parte_17
; C.F.: ; C.F._17 Parte_18 C.F._18 [...]
C.F.: tutti rappresentati e difesi, giusta Parte_19 C.F._19 procura alle liti estesa in calce al presente atto, dagli Avv.ti Mauro Sandri e Olav
1 Gianmaria Taraldsen PEC Email_1
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appellanti
contro
Controparte_1
appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova n. 69/2023 d.d. 07.02.2023 e notificata in data 23.03.2023
In punto: illegittimità provvedimenti di sospensione.
CONCLUSIONI
APPELLANTI
voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, in accoglimento del presente atto di appello, previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate con il presente atto, riformare interamente la sentenza n. 69/2022 del Tribunale di Padova e così disporre: in via principale: 1) previa disapplicazione dell'art.
4-ter D.L. 44/2021, nella sua versione vigente all'epoca dei fatti, nonché delle sue successive modifiche, e degli artt.
4-ter.1 e
4-ter.2 D.L. 44/2021, successivamente introdotti per effetto del D.L. 24/2022, per contrarietà al diritto europeo, alla Costituzione italiana, con specifico riferimento agli artt. 2) previo accertamento della violazione, da parte del resistente, del suo CP_1 obbligo di garantire la sicurezza del luogo di lavoro;
3) previa declaratoria di illegittimità
e disapplicazione dei provvedimenti di sospensione impugnati, per i motivi analiticamente esposti in narrativa;
4) condannare la parte resistente, alla corresponsione di tutti gli emolumenti a favore di ciascuna delle parti ricorrenti, dalla rispettiva data di sospensione alla data di effettiva riassunzione oltre agli oneri previdenziali, scatti d'anzianità ed ogni accessorio dovuto in forza del contratto di lavoro;
5) condannare la parte resistente al pagamento del danno non patrimoniale sia per l'ingiusta discriminazione, sia per lesione ex art. 2043 c.c. attuata nei confronti della parte ricorrente da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 15.000, o di quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
in via subordinata: condannare controparte al pagamento ex art 82 del DPR n.3/1957 dell'assegno
2 alimentare in favore delle ricorrenti per il periodo di sospensione, oltre agli assegni per carichi di famiglia;
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in appello depositato in data 24 aprile 2023 i ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Padova con cui è stata rigettata – con condanna al pagamento delle spese di lite liquidate nella misura di € 5000,00
(più accessori) - la domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottati dal datore di lavoro per mancato tentativo di ricollocamento in altre CP_1 mansioni prima di procedere con la loro sospensione ordinando la reintegrazione in servizio anche in diverse mansioni idonee ad evitare il contagio da Sars Cov-
2 e la corresponsione a loro favore di tutti gli stipendio dovuti dalla sospensione.
Nell'originario ricorso era stata richiesta anche l'emissione di un ordine al di effettuare la diagnostica con tamponi a tutti i lavoratori all'ingresso CP_1 del luogo di lavoro, la disapplicazione dell'art. 2 del DL 172/2021 nonché dell'art. 1 del DL n. 1/2022 in quanto non imporrebbe ai lavoratori vaccinati l'effettuazione dei tamponi in violazione del principio di precauzione di derivazione eurounitaria, l'accertamento di un'illegittima sperequazione di trattamento tra vaccinati e non vaccinati sui luoghi di lavoro, il risarcimento dei danni subiti a causa dell'ingiusta discriminazione, il riconoscimento, in via subordinata dell'assegno alimentare.
Il Tribunale, in particolare, ha richiamato per relationem quanto già affermato nell'ordinanza cautelare emessa in corso di causa in cui, in sintesi, si era affermato:
a) nel merito, l'art. 4 ter d.l. 172/21 è legge dello Stato;
la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale, ha pubblicato in data 1.12.22 un comunicato con cui si esprime nel senso della costituzionalità dell'obbligo vaccinale, ritenendo che “Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario. Ugualmente non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che
3 esclude, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso;
e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico”;
b) i ricorrenti hanno dedotto una disparità di trattamento con quanto previsto per
i soggetti provenienti da uno Stato estero dall'art. 9, c. 9 bis, d.l. 52/21, introdotto dal d.l. 5/22; tale disposizione, tuttavia riguarda soggetti comunque vaccinati o certificati come guariti e l'effettuazione di un test antigenico è quindi condizione ulteriore, e non esclusiva, per l'accesso ai servizi e lo svolgimento delle attività per le quali sussiste sul territorio nazionale l'obbligo del c.d. green pass rafforzato;
c) i ricorrenti deducono poi la violazione dell'art. 191 TFUE, ma tale disposizione riguarda la politica dell'Unione in materia ambientale e solo in tale ambito riconosce la protezione della salute e afferma il principio di precauzione, criteri
e principi che i ricorrenti assumono arbitrariamente essere violati nella pur diversa materia degli obblighi vaccinali, confermandosi quindi l'estraneità di tala materia a quelle di competenza dell'Unione; lo stesso vale per gli altri richiami di fonti primarie del diritto dell'Unione, potendo tali disposizioni essere invocate in materia di diritti fondamentali e di violazione del principio di non discriminazione solo con riferimento alle attribuzioni dell'Unione;
d) la ricorrente allega di avere ottenuto dal medico di medicina generale Parte_13 un certificato di esenzione dall'obbligo vaccinale;
sii tratta dell'esenzione prevista dall'art. 4, c. 2°, d.l. 44/21, che richiede un accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; ancorché sia stato allegato il provvedimento di revoca della sospensione dall'esercizio della professione di psicologa, disposto dall'Ordine cui la ricorrente è iscritta, provvedimento che non vincola
l'amministrazione convenuta, deve rilevarsi che il certificato prodotto è apodittico quanto all'accertamento delle condizioni cliniche e al pericolo per la salute della ricorrente, limitandosi a rilevare che ella risulta affetta da importanti patologie croniche e da familiarità;
4 e) i ricorrenti , , e allegano di essere Pt_20 Pt_6 Pt_4 Pt_17 Pt_18 guariti da Covid, ma non allegano di essere in possesso di certificazione verde
Covid da guarigione (cd. Green pass rafforzato) di cui all'art. 9 c. 1, lett. a ter
d.l. 52/21; per tutto costoro deve rilevarsi che viene in considerazione
l'assenza dell'atto presupposto amministrativo da cui discende la sospensione dal lavoro, e cioè la certificazione di adempimento o di esenzione dell'obbligo vaccinale.
2. Gli appellanti hanno proposto gravame sulla base di sette (7) motivi.
2.1. Con il primo motivo si critica innanzi tutto la sentenza per non avere rilevato l'illegittimità derivata del provvedimento di sospensione, in quanto attuativo degli artt. 4 ter, 4 ter.1 e 4 ter.2 del D.L. n. 44/2021, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, disposizioni ritenute contrarie al diritto costituzionale ed eurounitario, sicché chiede di accertare che:
a) la vaccinazione imposta dall'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 quale misura unica di contenimento del contagio nei locali scolastici non rappresentava un mezzo tecnicamente idoneo a tal fine;
b) lo svolgimento dell'attività lavorativa anche in assenza di vaccinazione non avrebbe determinato un innalzamento del rischio di contagio sul luogo di lavoro;
c) sussisteva uno strumento alternativo assolutamente efficace, meno invasivo e del tutto privo di rischi, rappresentato dall'obbligo di esibizione del test negativo al SARS-CoV-2 al momento dell'ingresso nei locali scolastici.
In particolare, viene ribadita l'inidoneità della vaccinazione ad impedire/ridurre i contagi e la sua efficacia unicamente nel limitare le conseguenze pregiudizievoli della conseguente malattia, e addebita alla normativa impositiva dell'obbligo vaccinale carenza di proporzionalità, in quanto gravemente lesiva dei diritti fondamentali dei lavoratori e non improntata alla tutela della sicurezza del luogo di lavoro.
Si deduce che, in ogni caso, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere l'obbligo vaccinale selettivo per il settore scolastico compatibile con la Costituzione (artt.
2, 3, 4, 32 e 36 in primis), il diritto europeo (Direttiva 78/2000/CE, la quale vieta
5 le discriminazioni fondate, fra l'altro, sulle “convinzioni personali”) e il diritto internazionale (art. 8 CEDU).
2.2. Con il secondo motivo, denunciano la violazione delle norme in materia di sicurezza previste dal CCNL, dalla Direttiva 54/2000/CE, dal D. Lgs. 9 aprile
2008 n. 81 e dall'art. 2087 c.c.., laddove il non avrebbe adottato le CP_1 misure necessarie per garantire la sicurezza del posto di lavoro.
Si dolgono, in particolare, dell'omessa pronuncia del giudice che avrebbe dovuto escludere la vaccinazione come il miglior mezzo di salvaguardia della salute sul luogo di lavoro quando, invece, la maggior diffusione dei contagi si è avuta proprio quando larga parte della popolazione era già vaccinata e il personale scolastico vaccinato poteva essere veicolo di trasmissione del virus atteso che la vaccinazione non proteggeva totalmente dalla malattia e non impediva la diffusione del virus.
Ribadiscono, di contro, che questo pericolo per la salute avrebbe potuto essere evitato sottoponendo il personale scolastico a ricorrenti test in vitro consentendo l'accesso al posto di lavoro solo ai negativi.
2.3. Con il terzo motivo si censura la sentenza per aver ritenuto impossibile il ricollocamento dei lavoratori in altre mansioni (al fine di scongiurare il provvedimento di sospensione) e per aver posto a carico degli stessi un onere della prova circa l'esistenza di possibili ricollocazioni alternative.
Richiamano quanto affermato dal Tribunale di Treviso (sentenza n. 233/2022), secondo cui “Per effetto della entrata in vigore del decreto-legge 24/2022 devono ritenersi abrogate le norme in base alle quali era stata applicata la sanzione della sospensione dalle funzioni e dalla retribuzione per gli insegnanti inadempienti all'obbligo vaccinale. Considerato in particolare che l'articolo 8 del decreto-legge citato al comma quattro dispone “Dopo [RGA 524/23] pag. 5 di 12 l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 2021, n. 76, sono inseriti i seguenti: Art.
4-ter.2 (Obbligo vaccinale per il personale docente e educativo della scuola). – 1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo,
6 entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.”
Sostengono che tale norma all'evidenza interviene con effetto retroattivo facendo riferimento alla decorrenza dell'obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021 ossia da una data anteriore ai provvedimenti di sospensione che hanno attinto gli odierni ricorrenti.
Ribadiscono che comunque, l'obbligo di ricollocamento sarebbe derivato dalla necessaria applicazione analogica dell'art. 41 d.lgs. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria e costituirebbe un obbligo generale del datore di lavoro, anche in forza dell'art. 2103 c.c. in sinergia con l'art. 2697 c.c.
2.4. Con il quarto motivo, denunciano l'illegittimità derivata della sospensione non retribuita dal servizio in ragione dell'inattendibilità dei dati statistici a sostegno della normativa emergenziale, lamentando l'inaffidabilità dei dati medico- scientifici acquisiti, sotto il profilo della validità ed appropriatezza dei test diagnostici e del conteggio del numero assoluto dei casi confermati.
2.5. Con il quinto motivo, impugnano il capo di sentenza che ha respinto la sua domanda di pagamento delle retribuzioni per il periodo di sospensione dal servizio e quella di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subìti, di cui ha chiesto la liquidazione in via equitativa, nella misura di € 15.000,00, sulla base delle tabelle milanesi in materia di consenso estorto rispetto ad un trattamento sanitario, ravvisando un parallelismo tra la situazione di chi è stato sottoposto ad un trattamento sanitario contro la propria volontà e quella di chi, non volendo sottoporsi a tale trattamento, ha subìto un comportamento discriminatorio in forza della propria scelta, lesivo di plurimi diritti fondamentali.
2.6. Con il sesto motivo insiste sulla validità del certificato di esenzione della
7 ricorrente siccome formato dal suo medico di medicina Parte_13 generale nel rispetto della Circolare del Ministero della Salute n. 35309/2021, in particolare laddove prevede che “i certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione)”.
2.7. Con il settimo motivo si censura la sentenza di primo grado anche per non aver riconosciuto la spettanza dell'assegno alimentare che, secondo quanto prospettato, dovrebbe riconoscersi ogniqualvolta vi sia una sospensione della prestazione lavorativa disposta cautelarmente nell'interesse pubblico
3. Il , nonostante la regolare notifica Controparte_1 dell'appello, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
4. Dopo due rinvii d'ufficio per riequilibrio del ruolo di udienza, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 26 giugno 2025, come da separato dispositivo, nella dichiarata contumacia dell'appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato.
6. I motivi di appello si rivelano infondati, alla stregua delle condivisibili argomentazioni espresse in vicende del tutto analoghe alla presente dalla Corte di Appello di LA (sentenza n. 1146/2024), nonché della Corte di Appello di
BA (sentenza n. 713/2025); argomentazioni che devono intendersi qui richiamate ricettiziamente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
7. Il primo motivo è privo di pregio.
7.1. I provvedimenti di sospensione dei quali si discute, sono stati adottati in applicazione del d.l. 172/21 conv. L. 3/22 che ha introdotto, a decorrere dal
15.12.21, anche per il personale scolastico l'obbligo vaccinale inserendo nel d.l.
44/21, conv. L. 76/21, l'art. 3 ter (obbligo vaccinale) e l'art. 4 ter e stabilendo al comma 2 che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative” e al comma 3 che l'inadempimento “determina
l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del
8 successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022”.
Nel caso di specie non è in contestazione l'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei ricorrenti.
Successivamente, il d.l. n. 24/2022 ha introdotto gli art.
4-ter1 e 4-ter2 al d.l.
n. 44/2021, prevedendo un orizzonte temporale sino al 15 giugno 2022 per l'obbligatorietà della vaccinazione per il personale scolastico e indicando la vaccinazione quale requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati, con la conseguenza di imporre al dirigente scolastico – a fronte dell'atto di accertamento dell'inadempimento - di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.
Se ne ricava che solo a partire dall'entrata in vigore di tale novella legislativa non è più prevista la sospensione obbligatoria dal servizio per il personale scolastico inadempiente all'obbligo vaccinale e, infatti, è pacifico in causa che i ricorrenti abbiano medio tempore ripreso servizio percependo la relativa retribuzione.
Si deve escludere – in base ad una piana interpretazione del dato normativo – che l'art. 4ter2 introdotto dal d.l. n. 24/2022 abbia efficacia retroattiva atteso che la norma ha disposto solo per l'avvenire, cioè per il periodo a partire dalla sua entrata in vigore.
Il D.L. n. 24/2022, infatti, si inserisce nell'ambito dei provvedimenti di volta in volta adottati, nel corso dell'emergenza pandemica, al fine di meglio fronteggiare l'evolversi dell'emergenza stessa, ed è stato emesso, come peraltro indicato nelle sue “Premesse”, proprio in considerazione dell'“evolversi della situazione epidemiologica”, dell'“esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”, delle persistenti “esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19”
e della “necessità di aggiornamento e revisione delle modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”.
9 A confutazione di quanto dedotto anche nel terzo motivo di appello con il richiamo alla sentenza n. 233/2022 del Tribunale di Treviso, osserva la Corte che la nuova disciplina non ha, pertanto, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative.
Sul punto si è espressa di recente anche la Suprema Corte affermando: “È poi vero che il co. 1 del menzionato art.
4-ter2 fissava l'obbligo vaccinale per il personale scolastico dal 15.12.2021 al 15.6.2022, ma ciò non significa che si sia intervenuti con efficacia retroattiva sull'assetto dei rapporti riguardanti il personale scolastico. Fino all'intervenire del D.L. n. 24 del 2022, infatti, l'art.
4-ter del D.L. n.
44 del 2021, stabiliva l'obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, dal
15.12.2021, senza prevedere, salvo che il personale c.d. esentato, alcun repêchage in mansioni di supporto. È del resto evidente che la normativa emergenziale disciplinava di tempo in tempo le misure ritenute adeguate ad affrontare l'epidemia
e dunque non vi è ragione, anche al di là del normale effetto solo per il futuro delle nuove norme (art. 11 delle c.d. preleggi), perché essa disponesse con portata retroattiva, alterando l'assetto dei rapporti quale regolato dalla disciplina preesistente” (Cass. sez. lav., 05/12/2024, n. 31216).
8. Il secondo motivo è parimenti infondato.
8.1. Gli appellanti sostengono che la misura della vaccinazione sarebbe scarsamente efficace nel prevenire il rischio di contagio e quello di diffusione del virus Sars-
Cov2, a differenza della sottoposizione a regolari controlli mediante test in vitro rtr-PCR (c.d. test molecolari) che, al contrario, garantirebbero l'ingresso sul posto di lavoro solo a persone che sicuramente non sarebbero portatrici del virus.
Tale misura avrebbe consentito di garantire la sicurezza del posto di lavoro, evitando di esporre il personale scolastico al rischio di venire in contatto con soggetti infetti, quali ben potrebbero essere anche i soggetti vaccinati e non sottoposti a test molecolare.
Per questa via si giunge ad affermare che la vaccinazione non potrebbe ritenersi un requisito essenziale e determinante per la tutela del luogo di lavoro scolastico e delle persone che vi accedono, sussistendo un mezzo più efficace e, conseguentemente, non potrebbe assurgere a requisito essenziale ai fini dello
10 svolgimento dell'attività lavorativa.
Di qui l'affermazione degli appellanti circa la natura discriminatoria e punitiva della misura della sospensione dalla retribuzione (e dal servizio).
8.2. La questione è già stata vagliata in senso sfavorevole agli appellanti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 15 del 2023.
La Consulta, pur riferendosi al personale sanitario, ma ugualmente attinto dall'obbligo vaccinale quale condizione essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ha affermato: “Non può certamente ritenersi che la previsione, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, dell'obbligo di sottoporsi a test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2 con una elevata frequenza, anziché al vaccino, costituisca un'alternativa idonea ad evidenziare la irragionevolezza o la non proporzionalità della soluzione prescelta dal legislatore. Invero, la soluzione alternativa proposta dal rimettente è stata utilizzata in ambiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di persone non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria. Tuttavia, non può non considerarsi, innanzitutto, che, nel caso degli operatori sanitari, tale soluzione sarebbe stata del tutto inidonea a prevenire la malattia (specie grave) degli stessi operatori, con il conseguente rischio di compromettere il funzionamento del servizio sanitario nazionale. Inoltre, l'effettuazione periodica di test antigenici con una cadenza particolarmente ravvicinata (e cioè ogni due o tre giorni) avrebbe avuto costi insostenibili e avrebbe comportato uno sforzo difficilmente tollerabile per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia (in tal senso vedi anche le considerazioni contenute nella sentenza n. 14 del 2023). La circostanza – evidenziata dal rimettente – che i tamponi possono essere effettuati anche presso le farmacie e che il costo degli stessi è a carico del lavoratore interessato, non tiene conto del fatto che la gestione dei tamponi grava interamente sul servizio sanitario nazionale (si veda, in proposito, la sentenza n. 171 del 2022, con la quale è stata ritenuta non irragionevole la scelta del legislatore nazionale di escludere le parafarmacie dalla possibilità di effettuare tamponi per l'accertamento del virus
SARS-CoV-2, proprio sul rilievo dell'inserimento del sistema delle farmacie, e solo di queste, nell'ambito del servizio sanitario nazionale). Non appare perciò irragionevole la scelta legislativa di estendere l'obbligo vaccinale ai lavoratori
11 impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, e, in genere, ai lavoratori del settore della sanità, per aver indebitamente e sproporzionatamente sacrificato la libera autodeterminazione individuale in vista della tutela degli altri beni costituzionali coinvolti ed evitato di propendere per l'opzione alternativa, propugnata dal Tribunale di Padova, di prescrivere la sottoposizione dei lavoratori di tale comparto a periodici test molecolari o antigenici per la rilevazione di SARS-
CoV-2”.
Pur riferendosi agli esercenti professioni sanitarie, il principio risulta applicabile anche alle altre categorie di lavoratori coinvolti dall'obbligo vaccinale.
8.3. La Corte costituzionale nella coeva sentenza n. 14/2023 è poi giunta alla conclusione che “appare evidente […] in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso,
«[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)»
(sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio”
(cfr. sentenza n. 14/2023 paragrafo 11).
8.4. L'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo deve quindi ritenersi una misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio.
8.5. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, le istituzioni scolastiche hanno ottemperato al disposto dell'art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro (in questo senso anche Corte App. LA n. 1146/2024 cit.).
8.6. Quanto all'asserita violazione della direttiva 2000/54/CE, va inoltre considerato che la Commissione UE, con la direttiva n. 2020/739/UE del 3 giugno 2020, ha modificato l'allegato III della citata direttiva 2000/54/CE – già modificato dalla direttiva della Commissione 2019/1833/UE del 24 ottobre 2019 – con l'inserimento del virus SARS-CoV - 2 nel gruppo 3 dell'elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell'uomo, fondando ulteriormente la scelta del legislatore nel senso dell'obbligatorietà del vaccino come misura di prevenzione individuale e collettiva. D'altronde, sotto questo
12 profilo, va sottolineato come la vaccinazione non elimina la possibilità di contrarre il virus e di diffonderlo, ma dalle evidenze scientifiche a disposizione si deve ritenere che la riduca e che riduca, in particolare, i casi di sviluppo della malattia grave. Ciò non esclude il carattere di misura di prevenzione del vaccino: del resto nessun vaccino elimina mai del tutto né la possibilità di contrarre il virus, né la possibilità di sviluppare la malattia e perciò tale condizione non può ragionevolmente ergersi quale presupposto per la legittimità dell'obbligo vaccinale.
8.7. In questo senso anche la già più volte citata Corte cost. n. 15/2023: “La stessa circostanza, evidenziata dal rimettente, che il Ministero della salute abbia dichiarato
«tassativamente falsa l'affermazione secondo cui se ho fatto il vaccino
contro
SARS-
CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri», non vale ad inficiare la scelta operata dal legislatore di prescrivere, per le diverse categorie degli operatori sanitari, l'obbligo vaccinale, ma solo a rendere consapevoli i soggetti vaccinati della inevitabile impossibilità di restare del tutto immuni dalla malattia e, ancora prima, dal contagio.
Invero, l'affermazione che un vaccino sia efficace solo se esso produca una immunizzazione pari al 100 per cento delle somministrazioni, da un lato, non può ritenersi sorretta da un'adeguata dimostrazione scientifica;
dall'altro, non esclude affatto che, in una situazione caratterizzata da una rapidissima circolazione del virus, i vaccini fossero idonei a determinare una significativa riduzione di quella circolazione, con ricadute tanto più apprezzabili in ambienti o in luoghi destinati ad ospitare persone fragili o, comunque, bisognose di assistenza”.
8.8. Non giova a parte appellante neppure il richiamo alla Direttiva 2000/78/CE, tenuto conto sia dei limiti interni alla nozione di discriminazione previsti dall'art. 2, par. 2, lett. b), che esclude la natura discriminatoria della disposizione laddove i trattamenti di particolare svantaggio siano “oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari”, sia dei limiti esterni di cui al successivo comma 5 dell'art. 5 secondo cui “La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una 18 società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui”. 13 Si tratta di limiti che fanno salve le differenti condizioni di determinate categorie di lavoratori qualora, come nella specie, esse siano necessarie per perseguire finalità di tutela della salute pubblica, in maniera proporzionata e non irragionevole (come confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
15/2023), quale quella di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2 alla luce delle conoscenze medico- scientifiche acquisite, attraverso la progressiva estensione dell'obbligo vaccinale alle categorie del personale scolastico (art. 1 d.l. 122/2021) e la sospensione dal lavoro per i dipendenti inadempienti (così, condivisibilmente, Corte App. Genova, sez. lav., 22/02/2024, n. 24).
8.9. Neppure risulta corretto il rilievo di parte appellante secondo cui lo stesso legislatore, con gli interventi di marzo-aprile 2022 (il riferimento sembra al già citato d.l. n. 24/2022), avrebbe smentito sé stesso in merito alla necessità della vaccinazione per poter svolgere l'attività lavorativa, atteso che la modifica legislativa è dipesa, come già in precedenza evidenziato, da una rinnovata valutazione in merito all'evoluzione dell'emergenza sanitaria e della campagna vaccinale in corso.
9. Il terzo motivo non merita migliore sorte.
Non è ravvisabile alcuna violazione dell'obbligo di repêchage, come invece prospettato dagli appellanti facendo richiamo anche ai principi espressi da Cass.,
S.U., 7 agosto 1998, n. 7755.
9.1. Come chiarito dal giudice di legittimità “Quest'ultima pronuncia, concernendo la sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, è inconferente e non può riguardare un caso del tutto speciale, come quello di specie, di inabilità rispetto alle mansioni cagionata dal rifiuto volontario di sottoposizione ad un obbligo vaccinale nel corso di una pandemia da virus. La normativa riguardante quest'ultima vicenda
è del tutto specifica e integralmente regolativa di ogni conseguenza giuridica di tempo in tempo prevista in ragione dell'evolversi della situazione sanitaria. L'obbligo di repêchage è stato a vario titolo previsto (esso era originariamente stabilito per il personale soggetto a vaccinazione obbligatoria dall'art. 4, co. 8, del D.L. n. 44 del
2021, conv. dalla L. n. 76 del 2021) o non più previsto, se non per il personale c.d.
14 esentato (art.
4-ter, commi 2, 3, 5, e 6, del D.L. n. 44 del 2021, quale introdotto ad opera del D.L. n. 172 del 2021, conv. con modif. dalla L. n. 3 del 2022) e poi di nuovo previsto per il personale scolastico nelle forme particolari di cui si è detto con il D.L. n. 24 del 2022 (v. sul tema e per i primi due periodi, Cass. 5 giugno 2024, n.
15697) e non vale il richiamo a regolazioni diverse da quelle espressamente contenute nelle norme” (cfr. Cass. n. 31216/2024 cit.).
9.2. Sul punto anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 15/2023 ha avuto modo di esprimersi (sempre con riferimento agli esercenti professioni sanitarie, parimenti coinvolti dalla disciplina della sospensione senza retribuzione): “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo.
Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto. Parimenti, poiché il datore di lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da SARS-CoV-2; ciò tanto più comprensibilmente nel contesto di quegli specifici comparti normativamente selezionati per la particolare incidenza del fine di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione dei rispettivi servizi, svolti a contatto con soggetti in situazione di fragilità. Per effetto del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, che ha fatto venir meno il dovere datoriale di repêchage a mansioni disponibili non comportanti un rischio di contagio (se non per i soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute), il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa, pertanto, in mora credendi,
15 essendo, piuttosto, tale rifiuto implicato dalla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa. 13.6.– Il bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., realizzato dal legislatore nella individuazione dei tempi e dei modi della vaccinazione, risulta perciò esercitato negli artt. 4, comma 7, e 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in modo non irragionevole”.
9.3. D'altro canto, la misura della sospensione era stata ritenuta dal legislatore adeguata in base a quello che era lo stato dell'evoluzione della condizione pandemica, in relazione ai rischi connessi al tipo di attività lavorativa svolta e all'ambiente di lavoro.
La successiva decisione di eliminare la sospensione (con il d.l. n. 24/2022) è dovuta ad una rinnovata valutazione in merito all'evoluzione dell'emergenza sanitaria, ritenuta - in base ai dati a disposizione - meno preoccupante, tenuto anche conto del progressivo avanzamento della campagna di vaccinazione. Ne è quindi derivata l'eliminazione dell'obbligo di sospensione per i non vaccinati nel settore scolastico;
obbligo – di contro – mantenuto per gli esercenti professioni sanitarie alla luce del maggior rischio di contagio sia per sé stessi che per le persone particolarmente fragili, in relazione al loro stato di salute o all'età avanzata.
Ciò posto, contrariamente a quanto argomentato nel gravame, deve ritenersi che, in assenza di un'espressa previsione di legge, non era configurabile un obbligo generale di repêchage in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, ricavabile dai principi generali dell'ordinamento o dalle norme in materia di sorveglianza sanitaria
10. Il quinto motivo è infondato e presenta anche profili di inammissibilità.
Gli appellanti sostengono la falsità di tutti i dati divulgati dall' Controparte_2
a conforto dell'asserita diffusione della pandemia, con la conseguenza
[...] che sarebbero falsi, a cascata, i dati del numero più elevato di ricoveri dei non vaccinati negli ospedali e nelle terapie intensive, per poi giungere all'affermazione – invero contraria al dato empirico in ordine al carattere globale e diffusivo dell'emergenza sanitaria a livello globale – che non si sarebbe
16 verificata alcuna pandemia da covid19.
In buona sostanza, le modalità di effettuazione dei test antigenici sarebbero state inidonee a fornire una chiara e veritiera rappresentazione del numero dei soggetti positivi al Sars-Cov2 e l' avrebbe Controparte_2 erroneamente fatto rientrare tra i casi confermati di Covid19 anche le mere positività al virus rilevate da test antigenici o molecolari, in assenza di riscontri sulla presenza di sintomi, la cui sussistenza sarebbe necessaria per poter parlare Contro di un caso confermato di Covid19 in base alle più recenti linee guida dell' e dell'ECDC.
Sulla base di tali presupposti, gli appellanti sostengono che i provvedimenti di sospensione sarebbero illegittimi perché violerebbero il diritto di uguaglianza e di proporzionalità, oltre che i principi espressi dalla Corte costituzionale (il richiamo è alla sentenza n. 5/2018) inerenti alla sostenibilità dell'obbligo vaccinale “selettivo”.
10.1. Come anticipato, il motivo risulta inammissibile perché in esso si formulano delle doglianze non prospettate nel ricorso introduttivo di primo grado. Solamente con il gravame sono stati introdotti questi argomenti (concernenti l'asserita falsità Part dei dati epidemiologici pubblicati dall' ) dando ingresso tardivamente ad un ulteriore motivo di doglianza, rispetto ai contestati provvedimenti di sospensione, non prospettato nel ricorso introduttivo.
10.2. Ad ogni modo, il motivo è anche infondato.
Il dato di partenza, ineludibile e ricordato anche da Corte cost. n. 15/2023, è Contro che l' con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da
COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020, ha valutato la situazione sanitaria come «pandemia». L'OMS, la Commissione europea ed altri organismi internazionali si sono, quindi, impegnati da subito per il coordinamento della ricerca scientifica e la successiva somministrazione del vaccino. Proprio per effetto dell'intervento pubblico e del sostegno dato alla ricerca scientifica, sono stati approntati dei vaccini in tempi particolarmente
17 rapidi. Una volta che questi sono divenuti disponibili, si è quindi proceduto alla predisposizione di uno specifico piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 (decreti del Ministro della salute 2 gennaio e 12 marzo 2021, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020) e, solo nell'aprile del 2021, è stato introdotto l'obbligo vaccinale qui in discussione. La pandemia, quindi, si è verificata e la vaccinazione è stata indicata come la misura più efficace per limitarne gli effetti nefasti.
Come ricordato dalla Consulta “Il fatto che il legislatore abbia operato le proprie scelte sulla base di valutazioni e di dati di natura medico-scientifica, tuttavia, non vale a sottrarre quelle scelte al sindacato di questa Corte, ma comporta che lo stesso dovrà avere ad oggetto l'accertamento della non irragionevolezza e della proporzionalità della disciplina rispetto al dato scientifico posto a disposizione”.
L'articolata pronuncia prosegue poi affermando: “Contrariamente all'assunto del Part giudice rimettente, gli stessi dati esposti nei rapporti dell' menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino – intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati – sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. «[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare. La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini […] Come osservato Part dall' , «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100 per cento (come del resto per tutti gli altri vaccini), l'elevata circolazione del virus SARS CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile mediante la somministrazione dei vaccini» (sul punto, e più in generale sui dati medico-scientifici a disposizione del
18 legislatore, si veda anche la sentenza n. 14 del 2023, punti 10 e seguenti). In base
a tali considerazioni, l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico”.
Sotto altro profilo, come correttamente e condivisibilmente affermato da Corte
App. LA, sez. lav., 10.12.2024, n. 1146 cit. (proprio rigettando il motivo d'appello avanzato dalla stessa difesa degli odierni appellanti in un giudizio omologo), “tanto meno le asserite criticità nella raccolta dei dati inficiano le evidenze scientifiche in punto di efficacia e sicurezza dei vaccini, accertata dalle Contr autorità sanitarie nazionali e internazionali (tra cui EMA, …, AIFA e …) all'esito di sperimentazioni, di studi validati dalla comunità scientifica e dell'iter di autorizzazione all'immissione in commercio. Non si vede, pertanto, come le lamentate criticità possano riverberarsi sulla normativa inerente agli obblighi vaccinali, minandone ragionevolezza e legittimità. Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 14/2023, ciò che occorre vagliare al riguardo è se
“il legislatore – utilizzando il dato medico-scientifico posto a disposizione dalle autorità di settore – si sia mantenuto in un'area di “attendibilità scientifica” e se abbia assunto una decisione non irragionevole nonché idonea e non sproporzionata rispetto alla finalità perseguita”. I dati scientifici forniti dalle autorità di settore – precisa la Consulta - non possono “essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore” ed è proprio sui dati forniti dalle autorità di settore “che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non
è dato vedere con quali criteri scelti”.
La Corte costituzionale ha, infatti, esaminato le evidenze scientifiche sulle quali si è basata la scelta legislativa contestata dagli appellanti e le ha valutate tali da giustificare, alla luce del parametro della ragionevolezza, la scelta legislativa indicando, anzi, il dovere, per il legislatore, in un contesto sanitario emergenziale, di basare le proprie scelte sui dati emergenti da fonti ufficiali non essendovi, specie nel momento apicale dell'emergenza, serie alternative.
Sul punto giova, altresì richiamare, in quanto pienamente condivisibile e
19 coerente con le argomentazioni sinora svolte, la motivazione espressa da Corte
App. BA, n. 713/2025 cit. sempre in replica alla stessa doglianza espressa dalla difesa degli odierni appellanti in altro omologo contenzioso: “Le criticità denunciate sembrano suggerire, in sintesi, una sostanziale inaffidabilità dei dati relativi alla diffusione del virus e della malattia Covid-19, anche perché raccolti da soggetti privati e recepiti acriticamente dagli organismi sanitari pubblici senza il preventivo vaglio di un'autorità indipendente;
esse, tuttavia, non individuano, né dimostrano, elementi specifici e puntuali idonei a falsificare tali dati. Tanto meno le asserite criticità nella raccolta dei dati inficiano le evidenze scientifiche in punto di efficacia e sicurezza dei vaccini, accertata dalle autorità sanitarie nazionali e Contr Part internazionali (tra cui EMA, , AIFA e Ministero della Salute) all'esito di sperimentazioni, di studi validati dalla comunità scientifica e dell'iter di autorizzazione all'immissione in commercio.
Non si vede, pertanto, come le lamentate criticità possano riverberarsi sulla normativa inerente agli obblighi vaccinali, minandone ragionevolezza, proporzionalità e legittimità. Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 14/2023, ciò che occorre vagliare al riguardo è se <<il legislatore – utilizzando il dato medico-scientifico posto a disposizione dalle autorità di settore si sia mantenuto in un'area “attendibilità scientifica” e se abbia assunto una decisione non irragionevole nonché idonea sproporzionata rispetto alla finalità perseguita>>. I dati scientifici forniti dalle autorità di settore – precisa la Consulta - non possono essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a
“esperti” del settore” ed è proprio sui dati forniti dalle autorità di settore <<che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non dato vedere con quali criteri scelti>>”.
11. Il sesto motivo – relativo alla posizione della ricorrente - è Parte_13 infondato.
Le disposizioni della circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4.8.2021
(cfr. doc. 5 convenuta) - nella quale è specificato che “i certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione) - si applicano, invero, “esclusivamente al fine di consentire l'accesso ai
20 servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del D.L. 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione” (cfr. pag. 3 primo periodo).
11.1. In altri termini le previsioni della circolare riguardano esclusivamente la disciplina del c.d. green pass, richiesto per consentire l'accesso ai servizi di ristorazione, agli spettacoli aperti al pubblico, alle competizioni sportive, a musei e mostre, a piscine, palestre e centri benessere, a sagre e fiere, convegni e congressi, a centri termali, culturali, sociali e ricreativi, a feste conseguenti a cerimonie civili o religiose, a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, a concorsi pubblici (art. 3 D.L. 105/2021).
Si tratta, pertanto, di una disciplina dettata per conseguire scopi del tutto diversi da quelli relativi all'esercizio, da parte della ricorrente della Parte_13 propria attività lavorativa.
11.2. Peraltro, la necessità che nel certificato di esonero dall'obbligo vaccinale richiesto dall'art. 4, comma 2, D.L. 44/2021, conv. in L. 76/2021, siano attestate le
“specifiche condizioni cliniche” e la presenza di un “accertato pericolo per la salute” comporta, evidentemente, che il medico di medicina generale deve esporre puntualmente, nella propria attestazione, le ragioni cliniche per le quali l'interessato non può essere vaccinato nonché la documentazione dalla quale trae tale conclusione, e che tali ragioni possano essere valutate, da parte della datrice di lavoro, al fine dell'emissione di un provvedimento di esenzione dall'obbligo vaccinale (cfr. Corte di Appello di Genova n. 213/2024, C.d.S. n.
8554/2021).
Tali non possono allora rappresentare la generica elencazione di patologie, come riportato nel certificato d.d. 07.9.2021 (cfr. doc. 54 ricorrente) senza che di queste sia dato riscontro nella certificazione, unitamente al 'pericolo per la salute' dell'interessato che il medico certificatore ritenga di ricavarne.
12. Non può trovare accoglimento neppure il settimo motivo, riferito alla domanda subordinata (rigettata in primo grado) che invoca la disciplina sull'assegno alimentare, previsto per le ipotesi di sospensioni nell'ambito di procedimenti disciplinari (ipotesi qui non ricorrenti atteso che la sospensione per
21 l'inadempienza dell'obbligo vaccinale non ha riflessi disciplinari).
Non si può parlare di una irragionevole disparità di trattamento perché nelle ipotesi di sospensione disciplinare si impone ed è ragionevole una garanzia alimentare tenuto conto che il procedimento disciplinare ben potrebbe concludersi anche con l'archiviazione e la sospensione è comunque indipendente dalla volontà del lavoratore che la subisce.
Nel caso di specie, al contrario, è il volontario inadempimento all'obbligo vaccinale che ha determinato, come effetto previsto dalla legge, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per l'assenza di un requisito essenziale per l'esercizio della professione.
Tale argomento trova avvallo anche nella sentenza n. 15/2023 della Consulta:
“La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio
e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n.
258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi
e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”.
Tali conclusioni - ha chiarito la Consulta - non vengono intaccate pur aderendo alla tesi della natura assistenziale, e non retributiva, dell'assegno alimentare, in
22 quanto comunque non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa
(Corte cost. n. 188/2024).
13. Nulla si dispone in merito alle spese di lite del grado attesa la mancata costituzione in giudizio del appellato. CP_1
14. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese del presente grado;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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