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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 5241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5241 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente
2) dr.ssa Regina Marina ELEFANTE - Consigliere
3) dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2667 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del 3.7.2025, vertente
TRA
( , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Caserta (CE) alla via F. Daniele n. 47, presso lo studio degli avv.ti
OL PA e AN PA (costituiti in sostituzione del precedente difensore, avv. Filomena Girardi, a sua volta già costituito in sostituzione degli avv.ti Barbara Taglialatela, Mauro di Monaco e
M. Vittoria Mobilia), dai quali è rappresentata e difesa in giudizio per mandato in atti;
Appellante
CONTRO
( , CP_1 C.F._1 CP_2
( ) e C.F._2 CP_3
( , tutti rappresentati e difesi in giudizio, per C.F._3 mandato in atti, dall'avv. SS Pellegrino, presso il cui studio in
Torre Annunziata (NA), via Prota n.71, sono elettivamente domiciliati;
Appellati
E
( ) e Controparte_4 C.F._4 CP_5
( );
[...] C.F._5
Appellati contumaci
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n.
4128/2020, pubblicata in data 17.6.2020.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 3.7.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data 6.5.2016, CP_1
e premesso di essere state vittime del CP_2 CP_3 reato di diffamazione a mezzo stampa a seguito della pubblicazione di un articolo sul quotidiano “Cronache di Napoli”, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, CP_5 giornalista/autore dell'articolo, direttore Controparte_4 responsabile della , e la editrice CP_6 Parte_1 del quotidiano, per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, quantificati equitativamente in €
5.000,00 per ciascuno degli istanti, nonché al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12 L. n. 47/1948 quantificata in €
3.000,00, con vittoria delle spese.
A sostegno della pretesa azionata, esponevano che:
- in data 24.11.2004, sul quotidiano “Cronache di Napoli”, veniva pubblicato in prima pagina il titolo di un articolo in cui si riportava la notizia di accertamenti bancari e patrimoniali della D.D.A. di Napoli nei confronti di sedici appartenenti al Commissariato di P.S. di
Secondigliano-Napoli, accusati di aver favorito il clan CO
[...]
. Seguiva, in terza pagina, l'articolo dal carattere altamente CP_7 screditante la reputazione e l'immagine dei poliziotti asseritamente indagati, tra i quali gli istanti, che, per l'effetto, sporgevano denuncia per poi costituirsi, in uno agli altri appartenenti al commissariato, parti civili nel processo penale aperto a carico di e Controparte_4
imputati del reato di diffamazione, e della CP_5 [...]
quale responsabile civile;
Controparte_8
- il Tribunale di Salerno, prima sezione penale, con sentenza n.
71/2010, premessa l'assoluta carenza del presupposto della verità dei fatti narrati, accertava la responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti, statuendo condanna al pagamento di pene pecuniarie e spese processuali, riconoscendo, altresì, la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalle parti civili, anche nei confronti della per la cui Controparte_8 liquidazione rinviava al giudice civile;
- sul gravame proposto da e la Controparte_4 CP_5
Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 1594/2012, pur riconoscendo la responsabilità penale degli imputati, dichiarava non doversi procedere nei loro confronti per estinzione dei reati ad essi ascritti per intervenuta prescrizione, confermando, tuttavia, le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata;
-- il successivo ricorso per cassazione proposto da CP_5 veniva dichiarato inammissibile con ordinanza n. 15398, depositata in
2 data 7.1.2014, con conseguente giudicato sulle statuizioni civili contenute nella sentenza penale.
Radicata la lite, nella contumacia di e Controparte_4 CP_5
si costituiva tempestivamente in giudizio la
[...] Parte_1
eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di
[...] citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c., contestando, nel merito, la fondatezza della domanda risarcitoria in assenza di prova del danno effettivamente sofferto dagli istanti. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, chiedeva di ridurre il risarcimento richiesto, non avendo, peraltro, gli attori provveduto ad inoltrare al giornale la richiesta di rettifica prevista dalla legge n.
47/48.
All'esito delle memorie depositate ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il tribunale di Napoli definiva la lite con sentenza n. 4128/2020, pubblicata in data
17.6.2020, così statuendo: “a) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la e Controparte_9 Controparte_10 CP_5
in solido tra di loro, al pagamento, in favore di ciascuno degli
[...] attori, della somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, ed il solo al pagamento dell'ulteriore somma di € 1.000,00 per ciascuno CP_5 degli attori a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948, oltre – su entrambe le somme - gli interessi legali dal 07.05.2016 al soddisfo;
b) condanna, infine, tutti i convenuti in solido al pagamento, in favore degli attori, delle spese processuali che si liquidano in € 285,00 per spese ed €
6.285,50 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al
15% sui compensi, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv.
SS Pellegrino”.
Il giudizio di secondo grado Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 16.7.2020, interponeva gravame la Parte_1 lamentando: 1) “Contraddittorietà della motivazione”, per aver il tribunale ritenuto, da un lato, del tutto correttamente, che il danno non sia
“in re ipsa” e che quindi abbisogni di un principio di prova, mentre, dall'altro, di poter ritenere assolto l'onere probatorio incombente sugli attori mediante la mera allegazione di generiche circostanze integranti
“presunzioni semplici”, affermando, quindi, di fatto, che la prova della lesione risulta correlata alla semplice violazione del diritto personale degli attori e, pertanto, “in re ipsa”; 2) “Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia”, per non essersi il primo giudice pronunciato sulla circostanza, dedotta dalla fin dal primo atto Pt_1 difensivo, che la Corte di appello penale territorialmente competente aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione;
3) “Omessa pronuncia su una questione prospettata”, per aver il tribunale - pur sollecitato dall'odierna appellante - ritenuto di non pronunciarsi, né di valutare il comportamento degli attori successivo alla pubblicazione
3 dell'articolo, non avendo gli stessi mai chiesto neanche la pubblicazione di una rettifica.
Reiterate le richieste istruttorie articolate in primo grado (e non accolte perché ritenute superflue), l'appellante concludeva chiedendo alla Corte adita: “1) sulla scorta dei diversi motivi di impugnazione di cui sopra, accertare l'insussistenza della avversa pretesa risarcitoria e, per l'effetto, riformare integralmente la gravata Sentenza, perché infondata in fatto ed in diritto;
2) in ogni caso, condannare controparte alla refusione dei compensi dei due gradi di giudizio, senza attribuzione”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano, con unica comparsa e unica difesa, e CP_1 CP_2 CP_3 concludendo per l'integrale rigetto dell'appello, inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 cpc, e, comunque, destituito di ogni fondamento, con vittoria delle spese del grado, da distrarre in favore del costituito difensore antistatario.
Non si costituivano gli appellati e Controparte_4 CP_5
[...]
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del
3.7.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali repliche.
*******
In rito Va innanzitutto dichiarata la contumacia degli appellati CP_4
e non costituiti in giudizio benché
[...] CP_5 ritualmente citati (cfr. avvisi di ricevimento in atti).
Sempre in rito, si osserva che l'impugnazione, tempestivamente proposta, pur risultando essenzialmente fondata su rilievi già svolti in prime cure, soddisfa il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, essendo stati individuati i punti della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, che, in definitiva, ha rappresentato alla corte un contenuto completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello, nel contempo consentendo alla parte avversaria di predisporre un'adeguata difesa.
Nel merito Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare, senza alcuna necessità di disporre l'approfondimento istruttorio invocato dall'appellante, già correttamente (ed opportunamente) disatteso dal primo giudice.
4 §. Con il primo motivo di doglianza, la , nel riproporre Parte_1 essenzialmente i medesimi argomenti svolti in prime cure (cfr. pagg.
4-6 della relativa comparsa di costituzione), denuncia la contraddittorietà della motivazione resa dal tribunale, che, dopo aver correttamente riconosciuto che la condanna generica al risarcimento dei danni disposta dal giudice penale vincola il giudice civile esclusivamente in relazione all'accertamento della responsabilità, con onere, quindi, dello stesso giudice civile di accertare e quantificare il pregiudizio in concreto subito, avrebbe poi erroneamente ritenuto che gli attori avessero assolto, nel caso di specie, all'onere probatorio su di essi gravante, mediante l'allegazione di precise circostanze da cui desumere il pregiudizio tramite il ricorso a presunzioni semplici.
Circostanze riassunte dal primo giudice nella notevole portata diffamatoria dell'articolo, nell'indicazione della notizia anche nel titolo in prima pagina e nella diffusione e risonanza negativa dell'articolo.
Assume, al riguardo, che tali elementi, individuati dal Tribunale, erano già presenti nel giudizio penale e, ciò nondimeno, il relativo giudice aveva statuito che “… non essendo possibile la determinazione dell'entità dei danni subiti dalle parti civili, sulla scorta degli elementi acquisiti si impone una pronuncia di condanna generica … con liquidazione del quantum da effettuarsi da giudice civile competente”, e che, del resto, sempre il giudice penale aveva accertato e dichiarato la mancanza di qualsiasi elemento idoneo a determinare “… anche parzialmente il danno, sulla base degli elementi acquisiti”, rigettando, su tale assunto,“…la richiesta di riconoscimento di una provvisionale”.
Di talché, in definitiva, a dire dell'appellante, il tribunale civile, dando rilievo ai soli elementi già esistenti nel giudizio penale e nondimeno ritenuti in quella sede insufficienti per la liquidazione del danno, avrebbe omesso di svolgere l'indagine di propria competenza sull'effettiva esistenza di profili di danno risarcibili, focalizzando, del tutto erroneamente, la propria attività ermeneutica sul presupposto del diritto al risarcimento, già acclarato in sede penale, limitandosi ad una
"sterile conferma" delle statuizioni penali.
La censura è infondata.
Giova premettere che: “La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto
l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento,
5 riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al
"quantum" del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile
e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio "dictum"” (Cass. 4318/2019).
Ciò vale anche quando vengono in rilievo i cc.dd. reati di danno, per i quali “la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli”
(Cass. 23960/2022; nello stesso senso, Cass. 8477/2020).
Fermi tali principi, è evidente l'inconsistenza del motivo di gravame, dovendo il tribunale procedere in piena autonomia (come ha fatto) all'accertamento del danno da risarcire, attraverso la verifica, in concreto, anche con il ricorso a presunzioni semplici, dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio specificamente invocato dagli attori/odierni appellati, assunto quale conseguenza del fatto costituente reato, già ritenuto potenzialmente lesivo - indistintamente, per tutte le 42 parti civili costituite nel processo penale - dal giudice penale, che, difatti, evidenziava: “Sussistendo, poi, i presupposti di legge va senz'altro accolta la domanda di risarcimento ai danni avanzata dalle parti civili: la lesione della reputazione delle persone offese costituisce certamente conseguenza dannosa direttamente riconducibile alle frasi diffamatorie contenute nell'articolo in questione. Risulta, infatti, lesa la reputazione degli appartenenti al Commissariato di Secondigliano che si sono costituiti parte civile, per l'affermazione che sedici poliziotti erano indagati per collusione con il clan ed erano stati disposti accertamenti sui conti correnti. CP_7
Non essendo possibile la determinazione dell'entità dei danni subita dalle parti civili, sulla scorta degli elementi acquisiti si impone una pronuncia di condanna generica, in solido, del del e del responsabile CP_5 CP_4 civile “ ” con liquidazione del quantum da effettuarsi Controparte_9 dal giudice civile competente” (cfr. pag. 21 della sentenza n. 71/2010 del tribunale penale di Salerno).
Né minimamente rileva, ai fini in discorso, la circostanza, già esplicitata in prime cure e ribadita in tal sede dall'appellante - che da essa vorrebbe trarre elementi a conferma della contraddittorietà ed insufficienza della motivazione della sentenza gravata -, che il giudice penale (peraltro subito dopo aver accolto la richiesta di condanna generica) abbia ritenuto di non poter accogliere la richiesta di riconoscimento di una provvisionale, non essendo possibile determinare
6 neanche parzialmente il danno, sulla base degli elementi acquisiti, trattandosi di rilievo affatto vincolante per il giudice civile, che, lo si ribadisce, doveva (come ha fatto) vagliare autonomamente ed in concreto l'esistenza e l'entità del danno lamentato dagli attori, sulla base delle circostanze dagli stessi specificamente allegate e dell'incidenza della vicenda sulla loro sfera personale e professionale.
Al riguardo, si è chiarito che: “La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che
l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato (In applicazione di tale principio, la
S.C. ha escluso che fosse coperta dal giudicato l'affermazione del giudice penale in ordine alla insufficienza degli elementi probatori atti
a quantificare il danno lamentato dalla parte civile)” (Cass.
30992/2023).
In alcuna contraddizione è dunque incorso il tribunale, che accoglieva la domanda attorea con diffuse, motivate e condivise argomentazioni, rilevando in particolare: <per quanto concerne, poi, l'esistenza e l'entità del danno…..se, da un lato, non può considerarsi il danno in re ipsa - nel senso che esso coincide con la lesione dell'interesse protetto tuttavia è indubbio diffusione di notizie false offensive incidenti negativamente sulla reputazione l'onore una persona o ente normalmente causa secondo ragionevoli canoni eziologici probabilistici turbamento morale (ancorché transeunte) ripercussione negativa vita relazione sociale.
La prova presuntiva, inoltre, può essere utilizzata non solo per dimostrare l'esistenza del danno morale ma anche per calibrare l'effettiva entità del pregiudizio subito. Invero, alla quantificazione di tale danno morale deve provvedersi necessariamente in via equitativa, alla stregua degli artt. 1226 e
2056 c.c., essendo impossibile provarne l'esatto ammontare giacché la lesione attiene a beni personali, che non si prestano ad essere convertiti in valori monetari, e resta perciò affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice
Tanto premesso in linea di diritto, si ritiene che, quanto all'esistenza di un danno risarcibile, gli attori abbiano assolto all'onere della prova su di essi gravante, allegando precise circostanze da cui è possibile desumere, tramite il ricorso a presunzioni semplici, la sussistenza di un effettivo pregiudizio patito in conseguenza dell'offesa subita.
In primo luogo, deve evidenziarsi che il titolo e l'articolo oggetto di causa avevano certamente una notevole portata diffamatoria, poiché, come si è
7 innanzi rappresentato, riportavano la notizia falsa della sottoposizione dei poliziotti del Commissariato di Secondigliano ad indagini penali con l'accusa di aver favorito il clan CO . Veniva, altresì, CP_7 precisato che erano in corso accertamenti bancari e patrimoniali da parte della DDA, in particolare dei conti correnti degli agenti, allo scopo di scoprire “eventuali anomalie”. Si è accertato, invece, nel processo penale svoltosi dinnanzi al Tribunale di Salerno che nessun appartenente al
Commissario di Secondigliano era stato iscritto al registro degli indagati e alcun accertamento era stato disposto dalla Procura della Repubblica sui loro conti correnti.
Non vi è dubbio che l'affermazione che alcuni poliziotti erano indagati per favoritismi ad un clan CO ha avuto effetti gravemente offensivi perché ha addebitato loro la sottoposizione ad indagini penali con il sospetto di aver commesso fatti illeciti particolarmente riprovevoli perché contrari ai doveri istituzionali primari che sono assegnati alle forze dell'ordine. Peraltro, l'indicazione della notizia anche nel titolo in prima pagina ha attribuito maggiore enfasi alla stessa con la conseguenza di attirare immediatamente l'attenzione del lettore. Inoltre, l'aver aggiunto che ai poliziotti indagati erano stati anche effettuati accertamenti bancari ha finito per conferire di per sé un significato rafforzativo alle imputazioni rivolte nei loro confronti, assegnando così maggiore credito e consistenza agli elementi posti a base dell'ipotesi accusatoria.
In secondo luogo, va presa in considerazione la diffusione e la risonanza negativa dell'articolo. In tal senso, può richiamarsi la deposizione resa nel giudizio penale dal dr. all'epoca sostituto Procuratore Persona_1 della Repubblica della DDA di Napoli, il quale ha riferito che era rimasto molto amareggiato per la pubblicazione di tale articolo ed aveva personalmente chiamato il giornalista per redarguirlo, anche perché la notizia si inseriva in un contesto storico in cui la fiducia dei cittadini nelle forze dell'ordine era già piuttosto compromessa. Significativo, ancora, delle concrete ripercussioni negative che l'articolo aveva provocato nell'ambiente lavorativo degli attori, è il grande clamore che ne era derivato, al punto che, come si legge nella motivazione della sentenza penale di primo grado, era intervenuto pure il Procuratore della
Repubblica di Napoli che aveva chiesto la pubblicazione di una rettifica al direttore del giornale senza avere alcun seguito.
È innegabile, cioè, che l'attribuzione di fatti di tale portata offensiva abbia recato pregiudizio alla sensibilità, alla percezione di sé ed alla reputazione degli attori, proprio per effetto della evidente capacità di discredito di un'accusa così infamante, peraltro agevolmente percepibile da tutti i lettori del giornale e da tutti coloro che operavano nell'ambiente di lavoro non solo delle Forze dell'Ordine ma anche della Procura della Repubblica. Può ritenersi, dunque, ragionevolmente presumibile, avvalendosi anche di nozioni di comune esperienza, un ingiusto turbamento emotivo e dello stato d'animo di ciascuno degli attori, inteso come “sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso”, ossia come lesione all'onore e alla reputazione nell'ambito della vita di relazione personale e professionale>>.
8 Motivazione inclusiva di ogni aspetto utile alla valutazione dei profili di danno risarcibili e concretamente subiti, integralmente condivisa dalla corte e che va qui confermata, vieppiù perché minimamente scalfita dalle generiche e fumose obiezioni dell'appellante, dovendosi piuttosto evidenziare come il tribunale, lungi dal considerare - ai fini dell'apprezzamento del danno morale - le sole argomentazioni del giudice penale, sia andato ben oltre, analizzando una serie di elementi in fatto che legittimamente lo inducevano a ritenere configurabile un'apprezzabile sofferenza interiore degli istanti causalmente riconducibile alle concrete modalità di pubblicazione della falsa notizia, oggettivamente idonea a creare discredito sociale (data la delicatezza e rilevanza dell'argomento) e tanto più lesiva perché con evidenti ripercussioni negative nell'ambiente lavorativo.
E ciò in aderenza al consolidato insegnamento giurisprudenziale per cui, in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita, anche attraverso il ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass.
21723/2022 e Cass. 13153/2017), tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale.
D'altronde, com'è noto, la diffamazione postula una liquidazione del danno non patrimoniale necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura stessa del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico (Cass. 8397/2016).
Liquidazione, nella specie, congruamente operata dal tribunale, attraverso un equo bilanciamento di tutte le circostanze caratterizzanti il caso concreto, tenendo anche conto della diffusione limitata del quotidiano, sebbene relativa all'ambito territoriale in cui gli attori, agenti del locale Commissariato, svolgevano la propria attività lavorativa.
Rilevava, infatti, il primo giudice: <le considerazioni che precedono - in ordine alla gravità del fatto, esaminata sia sotto il profilo oggettivo
(gravità dell'accusa mossa) sia sotto il profilo soggettivo (personalità del soggetto offeso e incidenza dell'accusa sullo stesso), - devono essere prese in considerazione anche per la valutazione equitativa dell'entità del danno, alla stregua dei criteri indicati dalla giurisprudenza sopra richiamata. Ad esse deve aggiungersi che il giornale in questione aveva una diffusione limitata, sebbene relativa all'ambito territoriale in cui gli attori svolgevano la propria attività lavorativa. Induce, invece, a mitigare notevolmente gli effetti pregiudizievoli della notizia diffamatoria riportata dal giornale la circostanza che in essa i poliziotti non erano nominativamente indicati, il che da un lato non escludeva la individuabilità del destinatario della diffamazione (come
9 motivato dal Tribunale penale di Salerno), dall'altro, tuttavia, circoscriveva notevolmente la diffusione e la percezione collettiva della notizia, impedendo che la loro identificazione assumesse una portata ampia e generalizzata. Il complesso di tali elementi induce a ritenere, in via equitativa, che la somma complessiva di € 3.000,00 per ciascuno, già aggiornata all'attualità, sia adeguata e proporzionata alla gravità del fatto in tutte le componenti evidenziate>>.
In definiva, dunque, alcuna omissione e/o incompletezza di indagine può essere rimproverata al giudice di prime cure, che prendeva specifica posizione anche sulle richieste istruttorie formulate dalle parti, evidenziando: <ed è appena il caso di aggiungere che le prove orali richieste appaiono superflue perché nulla significativo potrebbero alle conclusioni fin qui raggiunte. esse, infatti, sono formulate in modo generico o dirette a sollecitare nel teste un apprezzamento carattere soggettivo, sono, ancora, riferite circostanze al più confermare deduzioni sopra svolte e risultanze della documentazione già acquisita>>.
Decisione fondata sull'attento e condiviso esame del quadro probatorio acquisito, che rende all'evidenza superflua la richiesta, reiterata in appello, di ammissione dell'interrogatorio formale deferito in prime cure dalla agli attori/odierni appellati Controparte_9
(cfr. memoria depositata nel secondo termine ex art. 183, comma VI, cpc), dalla cui resa nulla di rilevante potrebbe ulteriormente emergere ai fini decisori.
§. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, assumendo che il tribunale non si sarebbe pronunciato sulla circostanza, pure sottoposta alla sua attenzione, che la Corte d'Appello penale territorialmente competente aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione.
Richiama, al fine, Cass., Sez. Unite, 1768/2011, che, in tale ipotesi, afferma che il giudice civile "pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione anche procedendo ad un riparto delle responsabilità diverso da quello stabilito dal giudice penale", di poi nuovamente ribadendo che, nella specie, il giudice penale, in entrambi i gradi, aveva accertato la mancanza di elementi di prova per determinare l'entità del pregiudizio, la cui sussistenza era stata accertata solo in via generica.
La censura, all'evidenza generica, oltre che ripetitiva delle (infondate) obiezioni sottese al primo motivo di gravame, è in ogni caso infondata.
Al riguardo, giova ribadire che, nella specie, nel giudizio penale di primo grado, veniva pronunciata condanna generica al risarcimento dei danni derivanti da reato a favore delle parti civili, ed il giudice di appello penale, dopo aver condiviso le argomentazioni del tribunale in
10 ordine alla responsabilità penale degli imputati (cfr., in particolare, pagg.
3-4 della sentenza 1594/2012), pur dichiarando non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione, confermava le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata, con pronuncia ormai coperta da giudicato, essendo stato dichiarato inammissibile, con ordinanza della Suprema Corte n. 15398/2013, il ricorso per cassazione successivamente proposto.
Tanto premesso, rileva la corte che il primo giudice specificamente motivava sul punto, rilevando: <<
2. Vanno, anzitutto, chiariti gli effetti che il giudicato penale sopra richiamato determina nell'ambito del presente giudizio. Al riguardo, è opinione costante in giurisprudenza che la sentenza del giudice penale che abbia pronunciato condanna definitiva dell'imputato anche al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato il quale non può più contestare la declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile. Difatti, “La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale presuppone che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, ma non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato
l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire” (Cass. civile 14/02/2019, n. 4318;
09/03/2018, n.5660).
Non può, quindi, essere messo in discussione in questa sede che la condotta incriminata abbia carattere illecito ed abbia leso l'onorabilità dei poliziotti appartenenti all'epoca dei fatti al Commissariato di Secondigliano>>.
Né rileva che la Corte di appello penale abbia dichiarato estinto il reato per prescrizione, ove sol si consideri che, per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità: “Qualora il giudice penale, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, pronunci condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, a tale statuizione deve riconoscersi efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c.” (Cass. 27055/2024; nello stesso senso, tra le altre, Cass. 11467/2020 e Cass. 5660/2018, già richiamata nella sentenza gravata, che afferma: “La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al
11 risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati”).
Principi, peraltro, minimamente smentiti da Cass., Sez. Unite,
1768/2011, richiamata dall'appellante, involgente questione all'evidenza diversa da quella in esame, relativa, come si evince dalla relativa motivazione, alla efficacia vincolante della sentenza penale nel giudizio di risarcimento del danno, nell'ipotesi in cui l'imputato sia prosciolto per una causa estintiva del reato.
§. Con il terzo motivo di doglianza, si lamenta l'omessa pronuncia e valutazione del tribunale - pure sollecitata dalla convenuta/odierna appellante - sul comportamento degli attori successivo alla pubblicazione dell'articolo, non avendo gli stessi mai chiesto neanche la pubblicazione di una rettifica (laddove effettivamente si fossero sentiti direttamente lesi, posto che nello scritto giornalistico non venivano fatti i nomi degli indagati).
Assume l'appellante che, anche in presenza di un effettivo danno
(cosa comunque non sussistente nel caso che ci occupa), la mancata richiesta di pubblicazione della rettifica avrebbe dovuto essere valutata quale comportamento negligente del presunto danneggiato.
Anche tale censura va disattesa.
Ritiene, infatti, la corte che, ai fini in discorso, resti assolutamente ininfluente la mancata istanza di rettifica della notizia, che costituisce mera facoltà dell'interessato (Cass. 9038/2010) e non determina l'automatica riduzione del risarcimento, vieppiù che nella specie, dalla stessa motivazione della sentenza penale di primo grado, emerge che, dato il grande clamore provocato dall'articolo diffamatorio nell'ambito lavorativo degli attori, era intervenuto il Procuratore Capo di Napoli chiedendo una rettifica al direttore del giornale, che tuttavia non aveva seguito.
Va, altresì, rilevato che, nel caso in esame, il danno si realizzava all'atto stesso della pubblicazione dell'articolo sul quotidiano locale, né emergono elementi idonei a far seriamente ritenere che a seguito della rettifica il danno avrebbe potuto essere effettivamente attenuato.
Al riguardo, si è chiarito che: “In tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, l'istanza di rettifica costituisce una facoltà attribuita all'interessato dall'art. 8 della legge 8 febbraio
1948, n. 47, avente la finalità di evitare che la pubblicazione offensiva dell'altrui prestigio e reputazione possa continuare a produrre effetti
12 lesivi, ma non elimina i danni già realizzati;
conseguentemente, il mancato esercizio di tale facoltà, mentre incide, ai sensi dell'art.
1227, primo comma cod. civ., sulla quantificazione del danno, ove si accerti che lo stesso avrebbe potuto essere attenuato con la rettifica, non rileva ai fini del secondo comma dello stesso art. 1227, atteso che la pubblicazione della rettifica non può escludere il carattere diffamatorio della dichiarazione, qualora l'"eventus damni" si sia già realizzato con la pubblicazione delle dichiarazioni offensive” (Cass. civ. n. 9038/2010; nello stesso senso, cfr., anche in motivazione, Cass. civ. n. 1152/2022 che afferma: “In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di una rettifica ai sensi dell'art. 8 della l. n. 47 del 1948 non determina, quale conseguenza automatica, la riduzione del danno, dovendosi procedere a una valutazione in concreto della relativa incidenza sullo specifico pregiudizio già verificatosi quale conseguenza delle dichiarazioni offensive”).
§. Conclusivamente, dunque, sulla scorta di quanto precede, l'appello va rigettato con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Spese Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nei rapporti con gli appellati CP_1 CP_2
e nella misura indicata in dispositivo, in
[...] CP_3 applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura della causa, delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con l'aumento del 30% ex art. 4, comma 2, del citato decreto (cfr., in tema, Cass. 10367/2024), e con distrazione in favore dell'avv. SS Pellegrino, dichiaratosi antistatario.
Nulla sulle spese del grado nei rapporti con gli appellati CP_4
e rimasti contumaci.
[...] CP_5
Ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma
1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L.
228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2667
R.G.A.C. per l'anno 2020, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Napoli n. 4128/2020, pubblicata in data
17.6.2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di e Controparte_4 CP_5
[...]
13 2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata;
3. condanna la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli appellati e CP_1 CP_2 [...]
, delle spese del grado, che si liquidano in € 7.551,70 CP_3 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. SS
Pellegrino, dichiaratosi antistatario;
4. nulla sulle spese del grado nei rapporti con gli appellati contumaci;
5. da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Decisa in Napoli il 24.10.2025
L'ESTENSORE LA PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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