Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02167/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01726/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1726 del 2021, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Catanzaro, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO -OMISSIS- DI REVOCA DELLA LICENZA DEL PORTO DI FUCILE USO CACCIA N. -OMISSIS-, NONCHÉ DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONSEQUENZIALE, CONNESSO E, ANCORCHÉ, NON CONNESSO, CONOSCIUTO E NON;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Catanzaro e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. AN AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente impugna l’atto indicato in epigrafe e ne domanda l’annullamento.
I motivi di ricorso attengono alla violazione ed erronea applicazione degli artt. 3, 10 e 10 bis Legge n. 241/1990, nonché degli artt. 10, 11, 42 e 43 del T. U. L. P. S., ad eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti.
L’Amministrazione si è costituita impugnando e contestando le deduzioni ricorsuali e chiedendo il respingimento del ricorso.
In sede cautelare la domanda di tutela interinale del ricorrente è stata disattesa.
All’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
In sede di udienza la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso essendo pendente una istanza di revisione dei provvedimenti oggetto di impugnazione.
Il Collegio deve prendere atto di quanto sopra e dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, non risultando una rinuncia rituale.
La soluzione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO AL, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
AN AP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AP | VO AL |
IL SEGRETARIO