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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/11/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del Giudice monocratico dott.ssa Rossella
EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3758/2024 R.G., avente ad oggetto opposizione a ingiunzione fiscale ex articolo 3 del r.d. n. 639 del 1910 e ad avviso impoesattivo ex articolo 1 comma 742 della legge n. 160 del 2019 e vertente
FRA
, e , in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Sanza in virtù Persona_1
di mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliati;
- OPPONENTI -
E
in persona Controparte_1
del rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'avv. Marilena Galgano in virtù di procura generale alle liti rilasciata con atto per Notaio del 7-5- Per_2
1997 e domiciliato presso la sede legale;
- OPPOSTO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 10-10-2024 Parte_1 Pt_2
, e , in qualità di eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 Per_1
agivano in giudizio nei confronti dell'
[...] Controparte_1
al fine di ottenere l'accertamento della nullità
[...]
e/o della illegittimità dei seguenti atti:
- intimazione/ingiunzione di pagamento n. 1397 del 22-8-2024 emessa dall' con la quale era stato intimato a il CP_1 Persona_1
pagamento dell'importo di euro 20.515,39 a titolo di canoni di locazione dovuti fino al 31-12-2019;
- atto di riscossione/intimazione al pagamento n. 1398 del 22-8-2024 emesso dall' con il quale era stato intimato a il CP_1 Persona_1
pagamento dell'importo di euro 26.097,31 a titolo di canoni di locazione decorrenti da Gennaio 2020.
In particolare, gli opponenti allegavano a fondamento dell'opposizione che:
- in data 10-9-2024 era stata comunicata a mezzo del servizio postale a Per_1
l'intimazione/ingiunzione di pagamento n. 1397 del 22-8-2024 emessa
[...]
dall' di con la quale gli era stato ingiunto il pagamento CP_1 CP_1
2 dell'importo complessivo di euro 20.515,39, oltre interessi legali, a titolo di canone di locazione dovuto sino al 31-12-2019;
- in data 10-9-2024 era stato comunicato a mezzo del servizio postale a Per_1
l'atto di riscossione/intimazione al pagamento n. 1398 del 22-8-2024
[...]
emesso dall' di con il quale gli era stato ingiunto il pagamento CP_1 CP_1
dell'importo complessivo di euro 26.097,31, oltre interessi legali, a titolo di canoni di locazione decorrenti da Gennaio 2020;
- l' aveva emesso l'ingiunzione di pagamento n. 1397 per la riscossione CP_1
dei canoni di locazione dovuti fino al 31-12-2019 relativi all'assegnazione dell'alloggio sito in in Via Martin Luther King Fabb. C. n. 3 condotto in CP_1
locazione “in forza di regolare contratto repertoriato al n. 45937 del 7-8-2008” e l'ingiunzione di pagamento n. 1398 per la riscossione dei canoni di locazione dovuti a decorrere dal mese di Gennaio 2020 relativi all'assegnazione dell'alloggio sito in in Via Martin Luther King Fabb. C. n. 3 condotto in CP_1
locazione “in forza di regolare contratto repertoriato al n. 45937 del 7-8-2008”;
- le intimazioni di pagamento impugnate erano nulle, in quanto non erano mai state precedute dalla notifica dei relativi avvisi di accertamento, nonché inesistenti poiché adottate e compilate su modelli non approvati con decreto ministeriale o comunque non compatibili con quelli ministeriali;
- in ogni caso la notifica delle intimazioni di pagamento, effettuata a mezzo del servizio postale, era nulla o inesistente per mancanza degli elementi costitutivi essenziali, come l'indicazione delle generalità e della qualità dell'agente notificatore abilitato (ufficiale giudiziario, messo del giudice di pace, ufficiale di riscossione o messo notificatore), la mancanza della persona del destinatario, in quanto deceduto alla data di formazione degli atti impositivi, e l'assenza della relata di notifica;
3 - inoltre, le somme richieste non erano certe, liquide ed esigibili e la relativa determinazione e debenza era subordinata all'accertamento giudiziale già pendente dinanzi al Tribunale di Potenza nel procedimento civile iscritto al n.
2382/2016 R.G.;
- l' non aveva applicato la normativa per l'edilizia residenziale pubblica, CP_1
ma quella dell'edilizia convenzionata, mentre il canone di locazione avrebbe dovuto essere determinato ai sensi della legge della Regione Basilicata n. 24 del
2007, che all'articolo 26 prevede l'inserimento degli assegnatari degli alloggi, a seconda del reddito del nucleo familiare, in tre distinte categorie a ciascuna delle quali corrispondeva una diversa misura mensile del canone;
- infine, il credito fatto valere dall' era estinto per intervenuta CP_1
prescrizione, essendo decorso dalla maturazione dei canoni di locazione il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 2948 c.c., in difetto di validi atti interruttivi.
Alla luce di tali premesse, gli opponenti chiedeva che venisse accertata la nullità
e/o l'illegittimità delle intimazioni impugnate, oltre che l'inammissibilità, improcedibilità, infondatezza in fatto e diritto ed illegittimità dei crediti azionati con gli atti impositivi e, comunque, la prescrizione degli stessi crediti.
L non si costituiva in giudizio e con il decreto ex articolo 171 bis c.p.c. CP_1
emesso in data 5-12-2024, rilevava la nullità dell'atto di citazione per vizio di vocatio in ius (mancato rispetto del termine a comparire stabilito dall'articolo 163 bis c.p.c.), veniva assegnato agli opponenti il termine perentorio di trenta giorni per la rinnovazione dell'atto di citazione.
In seguito alla notifica dell'atto di citazione in rinnovazione eseguita a mezzo Pec in data 4-1-2025, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7-5-
4 2025 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, che chiedeva il rigetto dell'opposizione.
[...]
In particolare, l'opposto rappresentava che:
- l'alloggio locato a rientrava nell'ambito dell'edilizia Persona_1
convenzionata-agevolata (articolo 9 della legge n. 493 del 1993) rispetto alla quale è esclusa espressamente l'applicabilità della legge regionale n. 24 del 2007;
- la notifica delle intimazioni di pagamento impugnate eseguita a mezzo del servizio postale doveva ritenersi valida in conformità al consolidato orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, che assimila l'ingiunzione alla cartella esattoriale;
- era subentrata, quale coniuge dell'originario conduttore, nel Parte_1
contratto di locazione in virtù del quale erano stati richiesti i canoni oggetto delle intimazioni di pagamento impugnate e, comunque, gli opponenti, in qualità di eredi del conduttore, erano subentrati nell'obbligo di pagare il canone di locazione.
Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria e all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 Novembre 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini stabiliti dall'articolo 189 c.p.c., richiamato dall'articolo 281 quinquies primo comma c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
Preliminarmente occorre procedere alla qualificazione delle ingiunzioni impugnate e dell'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_2
e , in qualità di eredi di , oltre Parte_3 Parte_4 Persona_1
che alla individuazione del regime di distribuzione fra le parti dell'onere della prova nel relativo giudizio.
L ha emesso nei confronti di l'intimazione/ingiunzione CP_1 Persona_1
di pagamento n. 1397 del 22-8-2024, con la quale gli ha ingiunto il pagamento
5 dell'importo complessivo di euro 20.515,39, oltre interessi legali, a titolo di canone di locazione dovuto sino al 31-12-2019, e l'atto di riscossione/intimazione al pagamento n. 1398 del 22-8-2024, con il quale gli ha ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di euro 26.097,31, oltre interessi legali, a titolo di canoni di locazione decorrenti da Gennaio 2020.
Ritiene questo Giudice che non soltanto la qualificazione giuridica fornita dall' (“intimazione/ingiunzione di pagamento”) e il richiamo alle norme CP_1
dettate dal r.d. n. 639 del 1910 e alla legge n. 160 del 2019 inseriti negli atti impugnati, ma anche e soprattutto il contenuto degli stessi, che riproduce i tratti salienti della fattispecie astratta descritta dalla norma - ingiunzione al debitore di provvedere al pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notifica, di una determinata somma di denaro dovuta all'Ente, con l'avvertimento che in mancanza si procederà alla riscossione coattiva (si vedano le ingiunzioni di pagamento prodotte ai n. 2 e 3 nel fascicolo di parte degli opponenti) - consentono di ricondurre le ingiunzioni emesse dall' nei confronti di , CP_1 Persona_1
in quanto titoli esecutivi unilateralmente formati dall'Ente nell'esercizio del potere di auto-accertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione forzata assimilabile al precetto - rispettivamente al paradigma dell'ingiunzione fiscale di cui all'articolo 2 del r.d. n. 639 del 1910 e a quello dell'avviso impoesattivo disciplinato dall'articolo 1 comma 792 della legge n. 160 del 2019, che disciplina l'avviso di accertamento relativo ai tributi e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali degli Enti locali.
Inquadrati nei suddetti termini gli atti impugnati, l'opposizione proposta dagli eredi dell'ingiunto deve essere qualificata, quanto all'intimazione di pagamento n.
1398, come opposizione di merito disciplinata dall'articolo 32 del Decreto legislativo n. 150 del 2011 per effetto dell'esplicito richiamato contenuto nell'articolo 1 comma 792 della suddetta legge e, quanto all'intimazione di
6 pagamento n. 1397, come opposizione all'ingiunzione fiscale ai sensi dell'articolo
3 del r.d. n. 639 del 1910, che, come modificato dall'articolo 34 comma 40 del
Decreto legislativo n. 150 del 2011, prevede che avverso l'ingiunzione fiscale può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria e che il relativo procedimento è disciplinato dall'articolo 32 del Decreto legislativo n. 150 del 2011.
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova nel giudizio di opposizione, in entrambi i casi deve escludersi che il contribuente che impugna l'ingiunzione o l'avviso impoesattivo eserciti un'azione di accertamento negativo e, ricondotti sia l'ingiunzione fiscale che l'avviso impoesattivo alla categoria dei titoli esecutivi paragiudiziali, deve trarsi la conseguenza che un'interpretazione costituzionalmente orientata imponga di ritenere che il vantaggio riconosciuto all'Ente locale è limitato al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo e che nella successiva ed eventuale fase giurisdizionale di verifica della fondatezza della pretesa, introdotta dalla proposizione dell'opposizione ex articolo
3 del r.d. n. 639 del 1910 o dell'opposizione di merito avverso l'avviso di accertamento, gravi sulla pubblica amministrazione, in quanto attore in senso sostanziale, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato nei confronti dell'ingiunto secondo le regole ordinarie (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 24040 del 2019, Corte di cassazione n. 9989 del 2016 e Corte di cassazione n. 9381 del 2021).
Quanto al merito, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
in qualità di eredi di , hanno proposto opposizione avverso
[...] Persona_1
le ingiunzioni di pagamento emesse dall' Controparte_1
nei confronti del proprio dante causa, deducendo una
[...]
pluralità di vizi propri degli atti impugnati, contestando nel merito l'esistenza del credito azionato sotto il profilo della sua certezza e liquidità e allegando la
7 intervenuta estinzione dello stesso credito per effetto del decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Ritiene questo Giudice che nel caso che ci occupa debba essere fatta applicazione del principio della ragione più liquida, ritenendo l'esame delle ulteriori doglianze sollevate dagli opponenti assorbito nell'accoglimento del motivo di opposizione con il quale gli opponenti deducono l'inesistenza delle intimazioni di pagamento impugnate per essere state notificate nei confronti di un soggetto che in quel momento era già deceduto.
L'applicazione del richiamato principio della ragione più liquida, non espressamente positivizzato, ma desunto in via ermeneutica dagli articoli 24 e 111 della Costituzione, implica che la questione al vaglio del Giudice possa essere decisa anche rispondendo ad una domanda che, seppur logicamente subordinata, risulti assorbente e renda inutile la trattazione delle ulteriori questioni.
La Corte di cassazione a Sezioni unite ha dato attuazione al suddetto principio, affermando che in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” desumibile dagli articoli 24 e 111 della Costituzione deve ritenersi consentito al Giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Corte di cassazione Sezioni Unite n. 9936 del 2014) e precisando che il principio della
“ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 della Costituzione, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più rapida soluzione - anche se
8 logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre: pertanto, la giurisprudenza di legittimità riconosce natura sostitutiva della ragione più liquida all'ordinaria scala delle questioni, considerata anche la pregnanza costituzionale di tale strumento, idoneo ad accelerare la decisione e, dunque, a consentire il rispetto della ragionevole durata del processo.
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, in punto di fatto risulta dalla certificazione prodotta in giudizio dagli opponenti (si veda il certificato di morte prodotto al n. 6 nel fascicolo di parte degli opponenti) e, comunque, costituisce circostanza non contestata dall' - che sul punto si è limitata ad allegare il CP_1
subentro del coniuge dell'originario conduttore nel contratto di locazione e, in ogni caso, il subentro di tutti gli eredi dello stesso conduttore nella titolarità dal lato passivo dell'obbligo di pagamento del canone di locazione - che Per_1
è deceduto in data 19-2-2017.
[...]
L ha emesso l'ingiunzione fiscale n. 1397 e l'avviso impoesattivo n. CP_1
1398 per il pagamento del canone di locazione relativo all'immobile sito in alla Via Martin Luther King, Fabbr. 3 C nei confronti del conduttore CP_1
in data 22-8-2024 e, quindi, quando lo stesso era già deceduto. Persona_1
Occorre, pertanto, verificare se l'ingiunzione fiscale e l'avviso impoesattivo possano essere o meno emessi nei confronti di un soggetto che in quel momento è già deceduto.
Premesso che nel caso che ci occupa, in cui il credito azionato con le intimazioni di pagamento impugnate non ha natura tributaria, non viene in rilievo la norma dettata dall'articolo 65 del d.p.r. n. 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), che costituisce una norma di carattere eccezionale, non applicabile in via analogica fuori dei casi espressamente contemplati, e che consente di intestare il ruolo al contribuente deceduto (si veda
9 in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 228 del 2014), deve farsi applicazione del principio generale unanimamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale per la giuridica esistenza dei provvedimenti giurisdizionali e, in generale, dei titoli esecutivi anche stragiudiziali, come l'ingiunzione fiscale e l'avviso impoesattivo oggetto del presente giudizio, occorre non soltanto che essi provengano da un organo investito della funzione giurisdizionale nel primo caso o del potere di formare titoli unilaterali aventi efficacia esecutiva nel secondo caso, ma anche che siano emanati nei confronti di uno o più soggetti determinati che siano idonei destinatari del comando giuridico contenuto nello stesso provvedimento (si vedano in tal senso in motivazione Corte di cassazione n. 9526 del 1992 e Corte di cassazione n. 610 del 1977 in tema di decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di persona defunta al momento della sua pronuncia e Corte di cassazione n. 36675 del 2022 in tema di avviso di accertamento intestato a persona deceduta).
Aderendo a tale opzione ermeneutica, deve ritenersi che la pronuncia dell'ingiunzione fiscale e dell'avviso impoesattivo nei confronti di un soggetto deceduto alla data della loro emissione ne determini la inesistenza, in quanto adottati nei confronti di un soggetto privo della capacità di essere parte di un rapporto giuridico.
Alla luce delle suesposte considerazioni, in accoglimento dell'opposizione proposta da , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in qualità di eredi di , l'ingiunzione fiscale n. 1397 del 22-8-2024 e Persona_1
l'avviso impoesattivo n. 1398 del 22-8-2024 emessi dall' nei confronti di CP_1
devono essere annullate, in quanto giuridicamente inesistenti per Persona_1
essere state pronunciate nei confronti di un soggetto all'epoca già deceduto.
10 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell' devono essere attribuite all'avv. Marcello Sanza per dichiarato CP_1
anticipo e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e i valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria e per la fase decisoria (in considerazione del mancato deposito delle memorie ex articolo 171 ter c.p.c. e delle note scritte in sostituzione dell'udienza ad opera del procuratore costituito per gli opponenti) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-
2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del Giudice monocratico dott.ssa Rossella EL, pronunciando definitivamente sull'opposizione proposta, con atto di citazione in rinnovazione notificato a mezzo Pec in data 10-10-2024, da Parte_1 Pt_2
, e , in qualità di eredi legittimi di
[...] Parte_3 Parte_4
, nei confronti dell' Persona_1 Controparte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...]
così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione fiscale n. 1397 emessa in data 22-8-2024 dall' e l'avviso impoesattivo n. 1398 emesso in CP_1
data 22-8-2024 dall' nei confronti di;
CP_1 Persona_1
- condanna l' al pagamento in favore degli opponenti delle spese CP_1
processuali, che liquida in complessivi euro 5.806,00, di cui euro 545,00 per
11 esborsi ed euro 5.261,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%
e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Marcello Sanza per dichiarato anticipo.
Potenza, 24-11-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella EL
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