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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Antonietta Savino Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Gabriella Gentile Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 24/06/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 346 dell'anno 2025 del Ruolo Lavoro/Previdenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Arcangelo Zampella ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caivano al Corso Umberto n. 321
Ricorrente in riassunzione
E in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla via Salvo D'Acquisto n. 5, presso lo studio dell'avv. Raffaele Boccagna che la rappresenta e difende
Resistente in riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 1 commi 47 e ss. L n. 92/2012, depositato in data 19.10.2016 presso il Tribunale di Napoli Nord, impugnava il licenziamento Parte_1
comminatogli dalla con raccomandata pervenutagli in data 03.08.2016, CP_1
durante il suo stato di malattia. Impugnava il recesso evidenziando che: “Il licenziamento
è illegittimo in quanto le motivazioni addotte sono diverse rispetto a quelle oggetto della precedente contestazione disciplinare. Il licenziamento è illegittimo in quanto comminato al ricorrente durante la sua malattia. Il licenziamento è illegittimo anche in quanto la documentazione utilizzata dalla convenuta per contestarne al ricorrente le motivazioni sarebbe stata dalla stessa illegittimamente acquisita, essendo coperta dal segreto istruttorio ed oltretutto allo stato è ancora sconosciuta al ricorrente, il quale non può nemmeno stabilire se effettivamente sia o meno corrispondente a quella in possesso dalla
Procura della Repubblica, sempreché effettivamente esista un procedimento a suo carico in detta sede e sempreché l'eventuale processo a suo carico si concluda con
l'accertamento della veridicità dei fatti contestatigli e che egli, in effetti, contesta”.
Si costituiva la società convenuta che contestava la fondatezza dell'impugnazione chiedendone il rigetto.
Con provvedimento n. 4514/2018 il giudice rigettava la domanda con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il lavoratore proponeva opposizione ex art. 1 commi 51 e ss. L. n. 92/2012 avverso tale provvedimento individuando quelli che egli ha ritenuto essere gli errori in cui sarebbe incorso l'organo giudicante:
“1°) Non avere rilevato che nella fattispecie in esame in sede di ricorso sommario questa difesa ha espressamente impugnate e disconosciute le cartule che invece la Società convenuta apoditticamente afferma si tratti delle trascrizioni di intercettazioni riferibili al ricorrente, il quale, asseritamente indagato in un procedimento penale, era all'oscuro della eventuale esistenza di tali indagini e del materiale a lui riferibile, a lui sconosciuto in quanto appunto non gli era noto di essere stato sottoposto ad indagini, né alcuno gli ha mai reso noto detto materiale (omissis);
2°) Avere completamente omesso di esaminare e valutare ai fini del licenziamento il contenuto delle intercettazioni (omissis);
3°) Avere errato nel negare che il contenuto della comunicazione del licenziamento riportasse motivazioni del tutto diverse rispetto a quelle disciplinari contestatogli il
10/6/16, come si poteva e si può agevolmente documentalmente constatare, semplicemente comparando le due diverse comunicazioni (omissis).
4°) L'aver trascurato di tenere in considerazione che la circostanza dello stato di malattia del ricorrente in pendenza del licenziamento è incontestata ed alla stessa la società convenuta, che ne era a perfetta conoscenza per avere ricevuto dall'INPS la relativa certificazione, ha prestato piena acquiescenza, facendone peraltro espresso riferimento nelle sue difese”.
La resistente si costituiva anche in tale fase eccependo la decadenza dall'impugnazione dell'ordinanza con cui era stata decisa la fase sommaria e, nel merito, la infondatezza della domanda.
Il Tribunale decideva con sentenza n. 3616/2020 rigettando l'opposizione e confermando l'ordinanza impugnata.
Avverso tale sentenza il proponeva reclamo innanzi alla Corte d'Appello Parte_1
di Napoli con atto del 2.12.2020.
Lamentava: “Violazione ed errata applicazione dell'art. 7 legge 300/70 - Violazione dell'art. 5 legge 604/1966 e dell'art.2697 c.c. - Insussistenza del fatto materiale posto a base del licenziamento - Sproporzione tra il fatto contestato e la sanzione irrogata in quanto il fatto, se dimostrato, rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del ccnl di categoria -Errata interpretazione ed applicazione dell'art. 73 del ccnl servizi ambientali-fise assoambiente - applicazione dei principi di immutabilità, immediatezza e specificità della contestazione - inefficacia temporanea del licenziamento intimato”.
La società – ritualmente costituitasi – eccepiva l'inammissibilità dei motivi di reclamo introdotti per la prima volta in grado di appello.
La Corte decideva la causa con una pronuncia di inammissibilità dell'appello ritenendo che “se… un altro giudizio tra le stesse parti, avverso la stessa sentenza era stato proposto e lo stesso si era concluso con una sentenza di improcedibilità, allora il presente giudizio è inammissibile per violazione del ne bis in idem anche perché con la sentenza di improcedibilità del primo ricorso, la sentenza di primo grado è passata in giudicato…”.
Il proponeva ricorso per Cassazione. Parte_1
Resisteva la società convenuta.
La Corte di legittimità con ordinanza n 35127/2024 – in accoglimento del motivo di ricorso – ha così statuito: “il motivo è fondato;
la Corte territoriale non si è attenuta al principio di diritto secondo cui: “Il divieto di riproposizione di un secondo appello quando il primo sia inammissibile o improcedibile
è correlata - a norma dell'art. 358 c.p.c. - non al momento in cui è stato proposto il primo appello inammissibile o improcedibile, bensì alla dichiarazione di tali inammissibilità o improcedibilità da parte del giudice dell'appello, con la conseguenza che la riproposizione non è impedita dalla pregressa verificazione di una fattispecie di inammissibilità o di improcedibilità del precedente appello che non sia stata ancora dichiarata dal giudice” (Cass. n. 4658 del 2020, cui si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; v. pure, sul principio di consumazione dell'impugnazione, Cass. SS.UU.
n. 8486 del 2024)”.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 25.02.2025, Parte_1 ha riassunto la causa riproponendo le censure già in precedenza avanzate con il reclamo depositato presso questa Corte in data 2.12.2020. Conclude chiedendo:
“in totale riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Stefania Coppo, n° 3616/2020 R.G.n° 14750/2018 ed in accoglimento del presente reclamo voglia fissare l'udienza collegiale di discussione della causa e così provvedere:
1) accertare e dichiarare nullo, invalido, illegittimo ed inefficace il licenziamento de quo per le causali di cui in premessa;
2)dichiarare il licenziamento, comunque, nullo, invalido, illegittimo ed inefficace perché privo di giusta causa o giustificato motivo soggettivo per insussistenza dei fatti contestati ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del contratto di categoria come dedotto in premessa;
3) accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia del provvedimento di licenziamento per genericità, non specificità e non immediatezza della contestazione con tutte le conseguenze previste dalla legge,
4) per l'effetto condannare la società convenuta, in persona del legale rapp.te p.t. dom.to come in epigrafe alla reintegra immediata dell'istante nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno in misura non inferiore a 5 mensilità di retribuzione ex art. 18 L. 300/70, così come riformato e comunque pari a tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento a quella della effettiva reintegra con obbligo del versamento dei contributi previdenziali;
5) in subordine condannare la società reclamata al risarcimento previsto dall'art. 18 comma V legge 300/70 con l'indennità risarcitoria determinata per un massimo di 24 mensilità;
6) in estremo subordine, nella denegata ipotesi che la Corte di Appello adita dovesse ritenere legittimo il licenziamento intimato, dichiarare l'inefficacia temporanea dell'intimato licenziamento fino al giorno 12.10.2016 perché comunicato in costanza di malattia e, di conseguenza, dichiarare il diritto dell'istante a vedersi corrispondere tutte le retribuzioni maturate dal luglio 2016 all'ottobre2016;
7)Vittoria di spese, diritti ed onorari di tutte le fasi del processo compreso quello di legittimità con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario,”.
Si è costituita la he – rimarcato che il primo, il secondo, il terzo, il quarto, CP_1
il sesto ed il settimo motivo di reclamo sarebbero inammissibili trattandosi di censure del tutto nuove rispetto a quelle proposte nella fase sommaria e in quella dell'opposizione, nonché l'infondatezza degli altri motivi di reclamo - ha concluso per il rigetto dell'impugnativa con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'odierna udienza, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – lette le note ritualmente depositate dalle parti - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
All'uopo, occorre preliminarmente rilevare che gran parte dei motivi di reclamo risultano del tutto inammissibili in quanto costituiscono dei nova.
Ed invero, con il ricorso della fase sommaria, il lavoratore si limitava a censurare sia il licenziamento che il provvedimento del giudice rimarcando esclusivamente che : “1) il licenziamento è stato comminato sulla base di diverse contestazioni rispetto a quelle disciplinari precedentemente inviategli;
2) il licenziamento comminatogli si basa su documentazione ad egli sconosciuta e che non è nella possibilità di acquisire e nemmeno visionare, trattandosi di atti che la convenuta dichiara esser di indagine che per quanto ne sa è ancora in corso e potrebbe concludersi con l'archiviazione delle indagini nei suoi confronti o con il proscioglimento nella eventuale sede processuale;
3) il licenziamento gli è stato comminato durante lo stato di malattia, peraltro di carattere psichiatrico e peraltro tuttora perdurante”.
A fronte dell'ordinanza del Tribunale – che riteneva legittimo il licenziamento irrogato durante la malattia (incidendo tale situazione esclusivamente sulla sua efficacia), rimarcava che vi era piena rispondenza tra le contestazioni comunicate al lavoratore e quelle poste a base del licenziamento e sottolineava la piena utilizzabilità delle intercettazioni acquisite nel corso del procedimento penale anche in considerazione della mancanza di qualsivoglia contestazione in merito alle condotte ritenute illegittime da parte del datore di lavoro - il lamentava (con l'atto di opposizione) che Parte_1
“l'errore del Tribunale è quadruplice: 1°) Non avere rilevato che nella fattispecie in esame in sede di ricorso sommario questa difesa ha espressamente impugnate e disconosciute le cartule che invece la Società convenuta apoditticamente afferma si tratti delle trascrizioni di intercettazioni riferibili al ricorrente, il quale, asseritamente indagato in un procedimento penale, era all'oscuro della eventuale esistenza di tali indagini e del materiale a lui riferibile, a lui sconosciuto in quanto appunto non gli era noto di essere stato sottoposto ad indagini, né alcuno gli ha mai reso noto detto materiale
(omissis). 2°) Avere completamente omesso di esaminare e valutare ai fini del licenziamento il contenuto delle intercettazioni. In Tribunale, infatti, si è limitato ad attestare la esistenza delle intercettazioni (che invece questa difesa aveva formalmente disconosciute) senza minimamente accertarne la liceità della provenienza e dell'utilizzo da parte della Società e senza valutarne il contenuto (omissis). 3°) Avere errato nel negare che il contenuto della comunicazione del licenziamento riportasse motivazioni del tutto diverse rispetto a quelle disciplinari contestatogli il 10/6/16, come si poteva e si può agevolmente documentalmente constatare, semplicemente comparando le due diverse comunicazioni. 4°) L'aver trascurato di tenere in considerazione che la circostanza dello stato di malattia del ricorrente in pendenza del licenziamento è incontestata ed alla stessa la società convenuta, che ne era a perfetta conoscenza per avere ricevuto dall'INPS la relativa certificazione, ha prestato piena acquiescenza, facendone peraltro espresso riferimento nella sua difesa”.
Con il primo reclamo (i cui motivi sono pedissequamente riportati anche nel reclamo proposto a seguito dell'ordinanza di rimessione della Suprema Corte), il reclamante propone le seguenti censure:
1) VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 LEGGE 300/70 -
VIOLAZIONE DELL'ART. 5 LEGGE 604/1966 E DELL'ART.2697 C.C., evidenziando che erroneamente il giudice ha ritenuto non contestati i fatti posti a fondamento del licenziamento ed ha dato rilievo alle intercettazioni telefoniche raccolte nel giudizio penale, violando in tal modo l'onere della prova pacificamente posto a carico del datore di lavoro
2) INSUSSISTENZA DEI FATTI POSTI A BASE DEL LICENZIAMENTO;
3) SPROPORZIONE TRA IL FATTO CONTESTATO E LA SANZIONE IRROGATA IN
QUANTO IL FATTO, SE DIMOSTRATO, RIENTRA TRA LE CONDOTTE PUNIBILI
CON UNA SANZIONE CONSERVATIVA SULLA BASE DELLE PREVISIONI DEL
CCNL DI CATEGORIA;
4) ERRATA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL'ART. 73 CCNL SERVIZI
AMBIENTALI in relazione all'art 2119 c.c.;
5) LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO – AUTONOMA VALUTAZIONE DEI FATTI DA
PARTE DEL GIUDICE DEL LAVORO;
6) VIOLAZIONE DELL'ART. 7 L. 300/1970 INFATTI L'AZIENDA NON HA PORTATO A
CONOSCENZA DEI LAVORATORI IL C.D. CODICE DISCIPLINARE MEDIANTE
AFFISSIONE IN LUOGO ACCESSIBILE A TUTTI;
7) IL PROVVEDIMENTO È STATO ADOTTATO IN VIOLAZIONE DEL CD. PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA.
8) ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO PER CONTESTAZIONE GENERICA;
9) IL LICENZIAMENTO È NULLO, INVALIDO, ILLEGITTIMO ED INEFFICACE
PERCHÉ ADOTTATO SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO;
10) INEFFICACIA TEMPORANEA DEL LICENZIAMENTO IRROGATO”.
Il semplice raffronto tra i motivi posti a base dell'opposizione (e prima ancora del ricorso della fase sommaria) con i motivi di reclamo rende assolutamente palese che tutti i motivi di reclamo (ad eccezione del quinto) sono assolutamente nuovi e, pertanto, essi sono del tutto inammissibili.
Si tratta di doglianze di cui non v'è traccia nelle difese svolte in prime cure e che, dunque, si pone in chiaro contrasto con il divieto dello jus novorum di cui all'art. 437 cpc che non consente nuove domande od eccezioni in appello.
È indubitabile che tale divieto trovi applicazione anche al rito speciale disciplinato dall'art. 1 commi 58 e seguenti della legge n. 92/2012 stante la pacifica sottoposizione di quest'ultimo alle norme sul rito d'appello e tenuto conto della sostanziale assimilazione di siffatta procedura a quella di un appello nel rito del lavoro. A tal proposito la
Cassazione già con sentenza n. 17863 del 9 settembre 2016, ha affermato “La circostanza che la fase del reclamo, al pari di quelle precedenti (commi 49 e 57), è caratterizzata da un giudizio destinato a svolgersi in maniera deformalizzata e veloce (comma 60) non esclude l'applicabilità del regime proprio degli atti introduttivi del giudizio del lavoro, e in particolare dell'atto di appello, atteso che il divieto di “nova” (comma 59) riproduce, in sostanza, la regolamentazione dell'appello del processo del lavoro, nella interpretazione datane dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, e, dunque, nei limiti della devoluzione”.
Destituita di fondamento è l'unica censura ammissibile con la quale, sostanzialmente, il reclamante si duole dell'uso che il giudice di primo grado ha fatto delle emergenze istruttorie provenienti dal processo penale, peraltro conclusosi con una pronuncia di prescrizione.
Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che più volte la Suprema Corte ha evidenziato che “Nel caso di rapporti tra processo penale e civile, il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (pur priva di effetti vincolanti nel giudizio di accertamento della responsabilità del datore di lavoro per la morte del dipendente a seguito di infortunio sul lavoro), può ricavare elementi di prova dalle risultanze del procedimento penale ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente” (Cassazione civile sez. lav., 21/07/2022, n.22909).
La questione è stata particolarmente sviscerata ed analizzata anche di recente rimarcandosi che il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento pure in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (ex aliis, Cass. 20/01/2015, n. 840; Cass. 10/10/2018, n. 25067).
Ciò significa che il giudice può liberamente apprezzare, quali prove atipiche, anche le prove assunte nel precedente processo penale, se rifluiscono ritualmente, quali prove precostituite, nel giudizio civile.
La libera valutabilità da parte del giudice civile delle prove assunte nel precedente processo penale è stata riconosciuta dalla Corte di legittimità anche nell'ipotesi in cui il processo penale si sia svolto tra parti diverse (ex aliis, Cass. 19/07/2019, n. 19521; Cass.
31/10/2023, n. 30298) e, con riguardo alle sentenze, anche a quella - c.d. sentenza di patteggiamento - di cui una norma espressa proclama la formale inefficacia agli effetti civili (art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.), la quale, pur non costituendo prova
(atipica) piena, può comunque essere apprezzata come elemento di prova in sede civile
(Cass. 7/11/2023, n. 31010; Cass. 31/01/2024, n. 2897).
“Ciò in quanto, da un lato, con riguardo ai poteri del giudice civile, fondati sul principio del libero convincimento, al giudice medesimo non può reputarsi precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr. Cass. 7/11/2023, n. 31010, cit.); dall'altro lato, con riguardo ai diritti delle parti, non viene inficiata la possibilità di esercitare in modo pieno il diritto al contraddittorio sulla formazione della prova nelle forme consentite dal giudizio civile in relazione alle prove documentali precostituite dedotte nello stesso sia, sul piano sostanziale, contestando, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale, sia, sul piano formale, deducendo l'irritualità o la tardività della produzione” (così in motivazione
Cassazione civile sez. III, n.9957/2025 che richiama Cass. 31/01/2024, n. 2897, cit., in motiv.; Cass. 31/05/2024, n. 15290, in motiv.; Cass. 7/06/2024, n. 16002, in motiv.). Fatta questa premessa, appare evidente che senza dubbio il Tribunale avrebbe potuto porre a base del proprio convincimento anche quanto emerso dal processo penale pur conclusosi senza alcuna condanna dell'odierno reclamante per intervenuta prescrizione.
Il porre a fondamento della decisione le emergenze processuali del processo penale non implica alcun vincolo in merito alla valutazione dei fatti stante la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità (penale e disciplinare), con il limite soltanto dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità - e quindi, della ricostruzione della vicenda posta a fondamento dell'incolpazione - effettuata nel procedimento penale.
È stato, infatti, chiarito che “residua sempre la possibilità di un autonomo apprezzamento, operando il principio secondo cui il giudicato penale non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, attesa la diversità dei presupposti delle relative responsabilità, fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità - e, dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione - operato nel giudizio penale” (v.
Cassazione civile sez. lav., n.6514/2025).
Tuttavia, nel caso in esame, non è stata la valutazione delle intercettazioni acquisite nel processo penale a determinare la decisione del giudice di primo grado.
Passando all'analisi del quinto motivo di censura, il reclamante evidenzia, da un lato, che
“la ha maturato la decisione di licenziare il ricorrente sulla scorta di CP_1
valutazioni ed elementi che sono emersi esternamente e non da una conoscenza diretta del datore di lavoro” e, dall'altro lato, che “Giudice del lavoro non è neppure tenuto a considerare le risultanze probatorie, né l'accertamento svolto in sede penale ,che nella fattispecie non è neppure avvenuto, dovendo invece svolgere un nuovo ed autonomo giudizio”.
Al riguardo, occorre sottolineare che il giudice di primo grado ha basato la propria decisione essenzialmente sul difetto di contestazione dei fatti addebitati e posti alla base del recesso, pur rimarcando che legittima si palesa la decisione della società di basare il licenziamento sui fatti emersi nel corso del procedimento penale e, in particolare, sulle intercettazioni telefoniche.
Ebbene, sul punto ritiene il Collegio di aderire alla motivazione adottata da questa stessa
Corte con sent. n. 2/2020 le cui motivazioni vengono richiamate ex art. 118 disp att.
Il fatto che, a norma dell'art. 5, legge 15 luglio 1966, n. 604, gravi sul datore di lavoro l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento non esime il lavoratore dalla necessità di negare la sussistenza dei fatti posti a base del licenziamento stesso o dalla necessità di contestare la ricostruzione operata dal datore di lavoro, indicando in modo specifico, nel ricorso introduttivo del giudizio, in quali punti la ricostruzione operata dal datore di lavoro non è conforme alla realtà o offrendo una diversa ricostruzione dei fatti o negando specificamente i singoli fatti posti a fondamento della contestazione L'onere della prova gravante a carico del datore di lavoro resta, pertanto, condizionato dalla preventiva allegazione nel ricorso introduttivo della fase sommaria e dell'opposizione, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi del recesso del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Come precisato dal GL, il datore di lavoro ha contestato varie condotte specifiche, con indicazione anche delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali tali condotte sarebbero state commesse dal , utilizzando atti di indagine di un procedimento penale CP_2
che, con la contestazione prima e il licenziamento poi, venivano fatti propri dalla CP_1
e ritenuti idonei e sufficienti a giustificare l'applicazione della sanzione più grave, ossia il licenziamento.
Rispetto a tali fatti il lavoratore avrebbe dovuto prendere posizione specifica e negare la sussistenza dei fatti, fornire elementi per inficiarli o offrire una spiegazione alternativa, ovvero negare la proporzionalità degli stessi rispetto alla sanzione adottata con una specifica ricostruzione delle condotte in contestazione;
il ricorrente, invece, non fatto niente di tutto ciò e certamente non può considerarsi idonea contestazione l'unico passaggio riportato nel ricorso (“(omissis) sempreché l'eventuale processo a suo carico si concluda con l'accertamento della veridicità dei fatti contestatigli e che egli, in effetti, contesta”: pag. 4 ricorso introduttivo della fase sommaria;
“è sufficiente riportarsi al ricorso introduttivo ed alle contestazioni già appunto formulate dal ricorrente anche in sede disciplinare” – pag. 6 del ricorso in opposizione - ma mai richiamate né nel ricorso introduttivo né nel ricorso in opposizione), senza aggiungere null'altro. La formulazione
è assolutamente generica, apparendo una vera clausola di stile utilizzabile in ogni situazione, completamente slegata dalle specifiche condotte attribuite dal datore al lavoratore e ritenute idonee, per la loro gravità, a giustificare l'applicazione della sanzione più grave del licenziamento.
In conclusione, il reclamo va rigettato con conferma della sentenza reclamata.
L'alterno esito del giudizio che ha visto il reclamante vittorioso in Cassazione, ma soccombente nel merito giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del grado di appello, del giudizio di legittimità e del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: a seguito del ricorso in riassunzione dopo il giudizio di
Cassazione, rigetta il reclamo proposto da e, per l'effetto, Parte_1
conferma la sentenza n. 3616/2020 del Tribunale di Napoli Nord. Compensa le spese di lite del grado di appello, del giudizio di legittimità e del presente grado di giudizio. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis
D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Napoli 24.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Antonietta Savino