CA
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/10/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo ALno
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione LA
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 598 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con gli avv.ti FOLINO CRISTINA e ALLEGRINI FABRIZIO, Pt_1
appellante
E
, Controparte_1
appellata non costituita
E
, con l'avv. BORSANI ANDREA, Controparte_2
appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro giudice del lavoro, n. 124/2021 , pubblicata in data 22/12/2021; opposizione a cartella esattoriale.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 23.02.16, la ha proposto opposizione avverso la Controparte_1 cartella esattoriale n.030201500153558 con la quale le si chiedeva il pagamento di somme a vario titolo, e tra queste della somma di “ euro 254.341,31 per evasione differenze retributive relative
1 agli anni 2011- 2012, scaturite da verbale unico di accertamento ”, con il quale - in seguito Pt_1 all'accertamento da parte della DTL di Catanzaro del 29.7.2013 di somministrazione illecita di manodopera da parte di a ( utilizzatrice.)- si è proceduto alla CP_3 Controparte_1 quantificazione degli imponibili contributivo/assicurativi del personale occupato irregolarmente dalla conto del CCNL applicato per le imprese metalmeccaniche, senza Parte_2 tenere conto dell'agevolazione retributiva di cui ha usufruito la in virtù della CP_3 convenzione stipulata con AL LA spa riguardante una riduzione della retribuzione contrattuale del 20% sul salario previsto per ogni livello contrattuale, per l'assunzione di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art.13 comma 5 bis dlgs 276/2003>.
In particolare, la ricorrente ha dedotto:
a) che gli ispettori hanno dato rilevanza a circostanze ( ossia : alla circostanza che gli operai somministrati lavorassero per la Società utilizzatrice, individuassero il legale rappresentante Sig.
come il destinatario delle prestazioni lavorative, fossero assoggettati al potere direttivo Parte_3 della stessa, ne utilizzassero gli strumenti di lavoro e di trasporto, si recassero nei cantieri dell'utilizzatore, svolgessero sempre la stessa tipologia di mansioni -“operai presso i cantieri di serre ed impianti fotovoltaici”-, rientranti nell'oggetto sociale della Società utilizzatrice, fossero utilizzati per esigenze connesse alla normale attività dell'utilizzatore, ricevessero materialmente presso i cantieri di lavoro, o la sede dell'utilizzatore, la “paga” ed i cedolini paga da sottoscrivere.) che invece non ne hanno alcuna perché la causa, in senso giuridico, del contratto di somministrazione consiste proprio in questo: che il lavoratore somministrato lavori per l'utilizzatore, sotto le sue direttive ed il suo controllo, secondo le sue esigenze, con inserimento nella sua organizzazione, (art. 20, comma 2, D.lgs. n. 276 del 003: “Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attivita' nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllodell'utilizzatore”);
b) che non è assolutamente vero che l'utilizzatore avrebbe esercitato anche il potere disciplinare, di cui, com'è noto, è titolare esclusivamente l'agenzia di somministrazione. E' vero, invece, che la gestione amministrativa del rapporto di lavoro compete all'Agenzia. E, infatti, nel caso di specie,
< la ha gestito, sotto detto profilo, il rapporto di lavoro, avvalendosi a tal fine di CP_4 un proprio dipendente, nella persona dell'ex responsabile della sede di Lamezia Terme,
Dott. ; Persona_1
c) che del tutto irrilevante è, del pari, la circostanza che gli stessi lavoratori siano stati per alcuni periodi somministrati e per altri periodi assunti direttamente dall'utilizzatore Controparte_1
2 specie ove si consideri che < non esiste alcuna norma – sia nell'ambito della disciplina del contratto a termine che nell'ambito della disciplina della somministrazione - che regoli i rapporti di successione tra un contratto a termine ed un contratto di lavoro somministrato, e che vieti di assumere direttamente un lavoratore già utilizzato come lavoratore somministrato (ed anzi, come appena accennato, esiste il divieto contrario, essendo nulla qualsiasi clausola che limiti la facoltà del lavoratore di accettare l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di fornitura: art. 24, comma 8,D.lgs. n. 276 del 2003); o che, al contrario, vieti di utilizzare come lavoratore somministrato un lavoratore in precedenza assunto direttamente dal futuro utilizzatore. Né esiste alcuna norma che vieti di somministrare lavoratori individuati o segnalati dall'impresa utilizzatrice, cosicché anche le vicende precedenti (ed in particolare il precedente rapporto a termine tra i lavoratori somministrati ela Società o altre Controparte_1
Società collegate) non hanno alcuna incidenza sul successivo contratto di somministrazione.>;
d) che la somministrazione è ammessa per lo svolgimento di mansioni inerenti all'oggetto sociale, ed alla normale attività, dell'utilizzatore, come espressamente previsto dalla legge, “La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore” (art. 20, comma 4, D.lgs. n. 276 del 2003).;
e) che non sussiste in assoluto alcuna frode, né tantomeno il presupposto della stessa ravvisato dagli ispettori nel “risparmio” contributivo di cui avrebbe goduto la società opponente, e ciò in quanto l' ha versato la contribuzione previdenziale ed assicurativa per i lavoratori Controparte_5 somministrati in misura integrale per l'intera durata del rapporto con la e ha Controparte_1 goduto delle agevolazioni conseguenti alla convenzione con AL LA SP (peraltro pienamente lecite in quanto forma di incentivo all'utilizzo della somministrazione ed all'aumento dell'occupazione) soltanto a decorrere dal 28 novembre 2012, data successiva all'instaurazione ed alla conclusione di tutti i contratti oggetto di giudizio;
f) che in ogni caso l' avrebbe dovuto detrarre ( a mente dell'art. 27 del Dlgs 276/2003, Pt_1 che proprio per il caso della somministrazione irregolare, prevede “…tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.”) le
3 somme versate a titolo di contributi assicurativi dalla senza applicare alcuna CP_4 sanzione per (il preteso) omesso versamento, essendo la denuncia del rapporto effettuata dall' considerata come compiuta per l'utilizzatore. All'esito, avendo la versato CP_2 CP_3 tutti gli importi almeno fino all'aprile 2012 (come risulta dalle certificazioni di regolarità contributiva) non avendo comunque in alcun modo celato i rapporti di lavoro e non avendo fruito di alcuna agevolazione contributiva ed assicurativa almeno sino al 28.11.2012 (data di stipulazione della convenzione tra e AL LA SP) non può sussistere alcuna differenza Controparte_5 di contribuzione a carico della o comunque potrebbe sussistere in misura minima, Controparte_1 con conseguente illegittimità della cartella impugnata.
2. L' costituendosi, ha invocato l'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, evidenziando che Pt_1
Tutti i lavoratori indicati nel verbale n. CZ89000/2013/ 819/ 01 - pag. 05,06,07, il cui elenco si intende integralmente trascritto -, dichiaravano agli ispettori a) di non aver intrattenuto alcun rapporto con la per alcuni, addirittura, la predetta società era totalmente CP_4 sconosciuta anche nella denominazione;
b) di non essersi mai recati presso la sede operativa di
Lamezia Terme né per sottoscrivere il contratto, né per eseguire periodi di formazione o per effettuare qualsiasi altro tipo di adempimento> e che l'opponente è tenuto a fornire la prova contraria alle risultanze dei verbali o delle attestazioni.
Ha aggiunto che:
<Essendo, pertanto, illecita la somministrazione esattamente l' procedeva ad imputare tutti Pt_1
i lavoratori alle dipendenze dalla Conseguenza di ciò è che tutti gli oneri CP_1 previdenziali, assicurativi ed assistenziali sono posti interamente a carico della predetta società.
La infatti, potrà chiedere la restituzione di quanto versato>. CP_3
3.Il Tribunale, dopo avere espletato la prova testimoniale, con sentenza del 22.12.2021 ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
<Con ricorso depositato il 23-02-2016, l'opponente impugnava la cartella di pagamento n. 030-
2015-00153558.
La società esercitava attività di montaggio fotovoltaico.
Dal 2011 si avvaleva di contratti di somministrazione. Individuata una società per lavoro autorizzata, la se ne avvaleva, con somministrazione di lavoratori a tempo CP_4 determinato.
4 Con regolare contratto si determinava anche la natura economica, da giugno, quindi, i lavoratori accedevano ai cantieri.
La ha sempre rispettato il contratto. CP_3
Da tale regolarizzazione contrattuale appare insussistente ogni contestazione ossa alla società.
I lavoratori sono stati pagati dalla società somministrante con tracciabilità. Solo nel 2012, 15 lavoratori, sono stati assunti dalla erre impianti fino a marzo 2012. Altri sono stati CP_1
CP_ somministrati dal 27 febbraio 2014 ed assunti il 29 febbraio con impianti a tempo determinato. I contributi sono stati versati e l assolta. Pt_1
La regolarità dei contratti e delle relative assunzioni esclude ogni altro impegno>.
3.L' ha appellato la sentenza e dopo averne denunciato nullità per assoluta assenza di Pt_1 motivazione, ha riproposto gli argomenti difensivi prospettati al primo giudice, aggiungendo:
- che Gli ispettori e hanno confermato quanto da loro Persona_2 Persona_3 accertato nonché la veridicità delle dichiarazioni rese, in loro presenza, dai lavoratori.>;
che < Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure l' NON È STATA Pt_1
ASSOLTA e i contributi – che si precisa sono stati versati dalla e non dalla CP_3 CP_1
- non corrispondono all'importo esatto. Conseguentemente. Risulta evidente che la Pt_4 potrà chiedere la restituzione di quanto versato in altra sede.>.
6. Degli appellati, evocati ritualmente in giudizio, si è costituita Controparte_6 aderendo ai motivi di gravame.
7.La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e, all'esito del deposito delle note, decisa come segue.
DIRITTO.
8.L'appello è infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
9.I rapporti di somministrazione oggetto delle verifiche ispettive si collocano nel periodo che va dal
1^giugno 2011 al 3 ottobre 2012.
9.1.L'art. 27 dlgs n.276/2003 nel testo vigente ratione temporis così disciplina la somministrazione irregolare:
5 <1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore.>.
10.I contratti di somministrazione stipulati dal 1/6/2011 fino a marzo 2012 descrivono la causale con una formula di stile ( art.20 comma 4 dlgs 276/2003 ragioni di carattere tecnico motivate da aziende in fase start-up con esigenze organizzative produttive) meramente ripetitiva del testo della disposizione di legge che impone di specificare le <..ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.> (artt.20 e 21
276/2003)
11.La mancanza di specificità della causale nel testo contrattuale ne determina la nullità alla stregua dell'insegnamento della Suprema Corte secondo cui : <In tema di somministrazione di lavoro, ai sensi degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, la sanzione di nullità del contratto, prevista espressamente dall'art. 21, ult. comma, per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all'indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore
a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore.>
Sentenza n. 197 del 08/01/2019).
12.Dalla nullità dei contratti di somministrazione per mancanza di causale, consegue:
6 a) la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatrice> per Controparte_1 ciascuno dei lavoratori somministrati;
b) che legittimamente l' ha agito nei confronti di quale effettivo datore Pt_1 Controparte_1 di lavoro per il recupero dei contributi dovuti.
E' appena il caso di precisare che non rileva la disciplina introdotta dal dlg. 24 del 2.3.2012, che ha posto l'esonero dal requisito della causalità per la somministrazione di lavoratori svantaggiati, perché quelli somministrati alla dal marzo 2012 fino a ottobre dello stesso anno, CP_1 seppure cosi pacificamente qualificati, sono gli stessi lavoratori delle precedenti somministrazioni tutte anteriori al marzo 2012 e da considerarsi dunque alle dipendenze della società utilizzatrice a tempo indeterminato allorchè è entrata in vigore la modifica legislativa de qua.
13. .La pretesa dell' , nei termini in cui è stata azionata non è, tuttavia, meritevole di CP_7 accoglimento.
13.1-Ed invero, ai sensi dell'art. 27 comma II cit., nell'ipotesi di somministrazione nulla per mancanza di causale ( a cui la Cass. ha equiparato la mancanza di specifica causale) “ tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”.
13.2-L'opponente in primo grado ha allegato che la ha pagato i contributi e lo stesso CP_3
sia in primo grado che in appello non nega la circostanza ma anzi conferma che i contributi Pt_1
<… sono stati versati dalla e non dalla >, lamentando che non CP_3 Parte_5 corrispondono all'importo esatto.
13.3-Qualora venga affermato, come nel caso in esame, che l'inesattezza è costituita dall'insufficienza del pagamento effettuato dal debitore rispetto a quello che invece avrebbe dovuto eseguire, è onere del creditore indicare non solo l'ammontare della prestazione parzialmente riscossa, che reputa insufficiente ad estinguere il proprio credito, ma anche gli elementi costitutivi del diritto all'ammontare maggiore della prestazione che invece reputa essergli dovuta. Solo ove tale onere di allegazione venga osservato, compete al debitore ("ancora una volta", secondo l'espressione usata dalle Sezioni Unite) dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
7 Se è infatti vero che secondo la Cassazione: "al creditore istante (è) sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento" (Cass. SU n. 13533/2001), è altrettanto vero che, sempre secondo la Cassazione, il principio va correttamente inteso, giacché “le Sezioni Unite, quando hanno affermato che il creditore che lamenti l'inesatto adempimento deve limitarsi a dedurre
"l'inesattezza", hanno voluto dire che il medesimo creditore ha l'onere di allegare tutte le circostanze del caso concreto, tutte quelle circostanze, cioè, che integrano la suddetta inesattezza
(che è concetto ampio, comprendente plurime specificazioni) a seconda delle sue effettive manifestazioni” (Cass. n. 3579/2004 e Cass. 8242/2012.);
13.4- Ebbene l' non ha assolto a detti oneri di allegazione, limitandosi ad affermare che < i Pt_1 contributi sono stati versati dalla e non da e che CP_3 Controparte_1 corrispondono all'importo esatto>, senza null'altro specificare quale sia la contribuzione ancora dovuta in relazione ai lavoratori somministrati irregolarmente.
14.Ne consegue il rigetto dell'appello.
15.Nessuna statuizione va adottata in merito alle spese del giudizio attesa la mancata costituzione di
Controparte_1
16.Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato Pt_1 il 16/06/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 124/2021 , pubblicata in data 22/12/2021 , così provvede:
- rigetta l'appello;
-nulla sulle spese del grado;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.7.2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale 8 9
In nome del Popolo ALno
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione LA
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 598 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con gli avv.ti FOLINO CRISTINA e ALLEGRINI FABRIZIO, Pt_1
appellante
E
, Controparte_1
appellata non costituita
E
, con l'avv. BORSANI ANDREA, Controparte_2
appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro giudice del lavoro, n. 124/2021 , pubblicata in data 22/12/2021; opposizione a cartella esattoriale.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 23.02.16, la ha proposto opposizione avverso la Controparte_1 cartella esattoriale n.030201500153558 con la quale le si chiedeva il pagamento di somme a vario titolo, e tra queste della somma di “ euro 254.341,31 per evasione differenze retributive relative
1 agli anni 2011- 2012, scaturite da verbale unico di accertamento ”, con il quale - in seguito Pt_1 all'accertamento da parte della DTL di Catanzaro del 29.7.2013 di somministrazione illecita di manodopera da parte di a ( utilizzatrice.)- si è proceduto alla CP_3 Controparte_1 quantificazione degli imponibili contributivo/assicurativi del personale occupato irregolarmente dalla conto del CCNL applicato per le imprese metalmeccaniche, senza Parte_2 tenere conto dell'agevolazione retributiva di cui ha usufruito la in virtù della CP_3 convenzione stipulata con AL LA spa riguardante una riduzione della retribuzione contrattuale del 20% sul salario previsto per ogni livello contrattuale, per l'assunzione di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art.13 comma 5 bis dlgs 276/2003>.
In particolare, la ricorrente ha dedotto:
a) che gli ispettori hanno dato rilevanza a circostanze ( ossia : alla circostanza che gli operai somministrati lavorassero per la Società utilizzatrice, individuassero il legale rappresentante Sig.
come il destinatario delle prestazioni lavorative, fossero assoggettati al potere direttivo Parte_3 della stessa, ne utilizzassero gli strumenti di lavoro e di trasporto, si recassero nei cantieri dell'utilizzatore, svolgessero sempre la stessa tipologia di mansioni -“operai presso i cantieri di serre ed impianti fotovoltaici”-, rientranti nell'oggetto sociale della Società utilizzatrice, fossero utilizzati per esigenze connesse alla normale attività dell'utilizzatore, ricevessero materialmente presso i cantieri di lavoro, o la sede dell'utilizzatore, la “paga” ed i cedolini paga da sottoscrivere.) che invece non ne hanno alcuna perché la causa, in senso giuridico, del contratto di somministrazione consiste proprio in questo: che il lavoratore somministrato lavori per l'utilizzatore, sotto le sue direttive ed il suo controllo, secondo le sue esigenze, con inserimento nella sua organizzazione, (art. 20, comma 2, D.lgs. n. 276 del 003: “Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attivita' nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllodell'utilizzatore”);
b) che non è assolutamente vero che l'utilizzatore avrebbe esercitato anche il potere disciplinare, di cui, com'è noto, è titolare esclusivamente l'agenzia di somministrazione. E' vero, invece, che la gestione amministrativa del rapporto di lavoro compete all'Agenzia. E, infatti, nel caso di specie,
< la ha gestito, sotto detto profilo, il rapporto di lavoro, avvalendosi a tal fine di CP_4 un proprio dipendente, nella persona dell'ex responsabile della sede di Lamezia Terme,
Dott. ; Persona_1
c) che del tutto irrilevante è, del pari, la circostanza che gli stessi lavoratori siano stati per alcuni periodi somministrati e per altri periodi assunti direttamente dall'utilizzatore Controparte_1
2 specie ove si consideri che < non esiste alcuna norma – sia nell'ambito della disciplina del contratto a termine che nell'ambito della disciplina della somministrazione - che regoli i rapporti di successione tra un contratto a termine ed un contratto di lavoro somministrato, e che vieti di assumere direttamente un lavoratore già utilizzato come lavoratore somministrato (ed anzi, come appena accennato, esiste il divieto contrario, essendo nulla qualsiasi clausola che limiti la facoltà del lavoratore di accettare l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di fornitura: art. 24, comma 8,D.lgs. n. 276 del 2003); o che, al contrario, vieti di utilizzare come lavoratore somministrato un lavoratore in precedenza assunto direttamente dal futuro utilizzatore. Né esiste alcuna norma che vieti di somministrare lavoratori individuati o segnalati dall'impresa utilizzatrice, cosicché anche le vicende precedenti (ed in particolare il precedente rapporto a termine tra i lavoratori somministrati ela Società o altre Controparte_1
Società collegate) non hanno alcuna incidenza sul successivo contratto di somministrazione.>;
d) che la somministrazione è ammessa per lo svolgimento di mansioni inerenti all'oggetto sociale, ed alla normale attività, dell'utilizzatore, come espressamente previsto dalla legge, “La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore” (art. 20, comma 4, D.lgs. n. 276 del 2003).;
e) che non sussiste in assoluto alcuna frode, né tantomeno il presupposto della stessa ravvisato dagli ispettori nel “risparmio” contributivo di cui avrebbe goduto la società opponente, e ciò in quanto l' ha versato la contribuzione previdenziale ed assicurativa per i lavoratori Controparte_5 somministrati in misura integrale per l'intera durata del rapporto con la e ha Controparte_1 goduto delle agevolazioni conseguenti alla convenzione con AL LA SP (peraltro pienamente lecite in quanto forma di incentivo all'utilizzo della somministrazione ed all'aumento dell'occupazione) soltanto a decorrere dal 28 novembre 2012, data successiva all'instaurazione ed alla conclusione di tutti i contratti oggetto di giudizio;
f) che in ogni caso l' avrebbe dovuto detrarre ( a mente dell'art. 27 del Dlgs 276/2003, Pt_1 che proprio per il caso della somministrazione irregolare, prevede “…tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.”) le
3 somme versate a titolo di contributi assicurativi dalla senza applicare alcuna CP_4 sanzione per (il preteso) omesso versamento, essendo la denuncia del rapporto effettuata dall' considerata come compiuta per l'utilizzatore. All'esito, avendo la versato CP_2 CP_3 tutti gli importi almeno fino all'aprile 2012 (come risulta dalle certificazioni di regolarità contributiva) non avendo comunque in alcun modo celato i rapporti di lavoro e non avendo fruito di alcuna agevolazione contributiva ed assicurativa almeno sino al 28.11.2012 (data di stipulazione della convenzione tra e AL LA SP) non può sussistere alcuna differenza Controparte_5 di contribuzione a carico della o comunque potrebbe sussistere in misura minima, Controparte_1 con conseguente illegittimità della cartella impugnata.
2. L' costituendosi, ha invocato l'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, evidenziando che Pt_1
Tutti i lavoratori indicati nel verbale n. CZ89000/2013/ 819/ 01 - pag. 05,06,07, il cui elenco si intende integralmente trascritto -, dichiaravano agli ispettori a) di non aver intrattenuto alcun rapporto con la per alcuni, addirittura, la predetta società era totalmente CP_4 sconosciuta anche nella denominazione;
b) di non essersi mai recati presso la sede operativa di
Lamezia Terme né per sottoscrivere il contratto, né per eseguire periodi di formazione o per effettuare qualsiasi altro tipo di adempimento> e che l'opponente è tenuto a fornire la prova contraria alle risultanze dei verbali o delle attestazioni.
Ha aggiunto che:
<Essendo, pertanto, illecita la somministrazione esattamente l' procedeva ad imputare tutti Pt_1
i lavoratori alle dipendenze dalla Conseguenza di ciò è che tutti gli oneri CP_1 previdenziali, assicurativi ed assistenziali sono posti interamente a carico della predetta società.
La infatti, potrà chiedere la restituzione di quanto versato>. CP_3
3.Il Tribunale, dopo avere espletato la prova testimoniale, con sentenza del 22.12.2021 ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
<Con ricorso depositato il 23-02-2016, l'opponente impugnava la cartella di pagamento n. 030-
2015-00153558.
La società esercitava attività di montaggio fotovoltaico.
Dal 2011 si avvaleva di contratti di somministrazione. Individuata una società per lavoro autorizzata, la se ne avvaleva, con somministrazione di lavoratori a tempo CP_4 determinato.
4 Con regolare contratto si determinava anche la natura economica, da giugno, quindi, i lavoratori accedevano ai cantieri.
La ha sempre rispettato il contratto. CP_3
Da tale regolarizzazione contrattuale appare insussistente ogni contestazione ossa alla società.
I lavoratori sono stati pagati dalla società somministrante con tracciabilità. Solo nel 2012, 15 lavoratori, sono stati assunti dalla erre impianti fino a marzo 2012. Altri sono stati CP_1
CP_ somministrati dal 27 febbraio 2014 ed assunti il 29 febbraio con impianti a tempo determinato. I contributi sono stati versati e l assolta. Pt_1
La regolarità dei contratti e delle relative assunzioni esclude ogni altro impegno>.
3.L' ha appellato la sentenza e dopo averne denunciato nullità per assoluta assenza di Pt_1 motivazione, ha riproposto gli argomenti difensivi prospettati al primo giudice, aggiungendo:
- che Gli ispettori e hanno confermato quanto da loro Persona_2 Persona_3 accertato nonché la veridicità delle dichiarazioni rese, in loro presenza, dai lavoratori.>;
che < Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure l' NON È STATA Pt_1
ASSOLTA e i contributi – che si precisa sono stati versati dalla e non dalla CP_3 CP_1
- non corrispondono all'importo esatto. Conseguentemente. Risulta evidente che la Pt_4 potrà chiedere la restituzione di quanto versato in altra sede.>.
6. Degli appellati, evocati ritualmente in giudizio, si è costituita Controparte_6 aderendo ai motivi di gravame.
7.La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e, all'esito del deposito delle note, decisa come segue.
DIRITTO.
8.L'appello è infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
9.I rapporti di somministrazione oggetto delle verifiche ispettive si collocano nel periodo che va dal
1^giugno 2011 al 3 ottobre 2012.
9.1.L'art. 27 dlgs n.276/2003 nel testo vigente ratione temporis così disciplina la somministrazione irregolare:
5 <1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore.>.
10.I contratti di somministrazione stipulati dal 1/6/2011 fino a marzo 2012 descrivono la causale con una formula di stile ( art.20 comma 4 dlgs 276/2003 ragioni di carattere tecnico motivate da aziende in fase start-up con esigenze organizzative produttive) meramente ripetitiva del testo della disposizione di legge che impone di specificare le <..ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.> (artt.20 e 21
276/2003)
11.La mancanza di specificità della causale nel testo contrattuale ne determina la nullità alla stregua dell'insegnamento della Suprema Corte secondo cui : <In tema di somministrazione di lavoro, ai sensi degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, la sanzione di nullità del contratto, prevista espressamente dall'art. 21, ult. comma, per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all'indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore
a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore.>
Sentenza n. 197 del 08/01/2019).
12.Dalla nullità dei contratti di somministrazione per mancanza di causale, consegue:
6 a) la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatrice> per Controparte_1 ciascuno dei lavoratori somministrati;
b) che legittimamente l' ha agito nei confronti di quale effettivo datore Pt_1 Controparte_1 di lavoro per il recupero dei contributi dovuti.
E' appena il caso di precisare che non rileva la disciplina introdotta dal dlg. 24 del 2.3.2012, che ha posto l'esonero dal requisito della causalità per la somministrazione di lavoratori svantaggiati, perché quelli somministrati alla dal marzo 2012 fino a ottobre dello stesso anno, CP_1 seppure cosi pacificamente qualificati, sono gli stessi lavoratori delle precedenti somministrazioni tutte anteriori al marzo 2012 e da considerarsi dunque alle dipendenze della società utilizzatrice a tempo indeterminato allorchè è entrata in vigore la modifica legislativa de qua.
13. .La pretesa dell' , nei termini in cui è stata azionata non è, tuttavia, meritevole di CP_7 accoglimento.
13.1-Ed invero, ai sensi dell'art. 27 comma II cit., nell'ipotesi di somministrazione nulla per mancanza di causale ( a cui la Cass. ha equiparato la mancanza di specifica causale) “ tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”.
13.2-L'opponente in primo grado ha allegato che la ha pagato i contributi e lo stesso CP_3
sia in primo grado che in appello non nega la circostanza ma anzi conferma che i contributi Pt_1
<… sono stati versati dalla e non dalla >, lamentando che non CP_3 Parte_5 corrispondono all'importo esatto.
13.3-Qualora venga affermato, come nel caso in esame, che l'inesattezza è costituita dall'insufficienza del pagamento effettuato dal debitore rispetto a quello che invece avrebbe dovuto eseguire, è onere del creditore indicare non solo l'ammontare della prestazione parzialmente riscossa, che reputa insufficiente ad estinguere il proprio credito, ma anche gli elementi costitutivi del diritto all'ammontare maggiore della prestazione che invece reputa essergli dovuta. Solo ove tale onere di allegazione venga osservato, compete al debitore ("ancora una volta", secondo l'espressione usata dalle Sezioni Unite) dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
7 Se è infatti vero che secondo la Cassazione: "al creditore istante (è) sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento" (Cass. SU n. 13533/2001), è altrettanto vero che, sempre secondo la Cassazione, il principio va correttamente inteso, giacché “le Sezioni Unite, quando hanno affermato che il creditore che lamenti l'inesatto adempimento deve limitarsi a dedurre
"l'inesattezza", hanno voluto dire che il medesimo creditore ha l'onere di allegare tutte le circostanze del caso concreto, tutte quelle circostanze, cioè, che integrano la suddetta inesattezza
(che è concetto ampio, comprendente plurime specificazioni) a seconda delle sue effettive manifestazioni” (Cass. n. 3579/2004 e Cass. 8242/2012.);
13.4- Ebbene l' non ha assolto a detti oneri di allegazione, limitandosi ad affermare che < i Pt_1 contributi sono stati versati dalla e non da e che CP_3 Controparte_1 corrispondono all'importo esatto>, senza null'altro specificare quale sia la contribuzione ancora dovuta in relazione ai lavoratori somministrati irregolarmente.
14.Ne consegue il rigetto dell'appello.
15.Nessuna statuizione va adottata in merito alle spese del giudizio attesa la mancata costituzione di
Controparte_1
16.Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato Pt_1 il 16/06/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 124/2021 , pubblicata in data 22/12/2021 , così provvede:
- rigetta l'appello;
-nulla sulle spese del grado;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.7.2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale 8 9