Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5686 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8783/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 06/06/2025, alle ore 9:08, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. Ilaria Imparato per delega dell'avv. Andreani per la parte opponente, che si riporta alle proprie note conclusive depositate in data 4.12.2024 ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate;
contesta le avverse deduzioni e chiede che la causa venga decisa;
l'Avv. Gaetano Del Giudice per la parte opposta che si riporta alle proprie note conclusive depositate in data 9.12.2024 ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e in particolare per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere avendo la Banca consegnato i documenti oggetto del decreto ingiuntivo in sede di iscrizione a ruolo;
contesta le avverse deduzioni e chiede che la causa venga decisa.
Si dà atto della presenza ai fini della pratica forense del dott. Per_1
.
[...]
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale, dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8783/2022 r.g.a.c.
TRA
c.f.: ) rapp.ta e Parte_1 P.IVA_1 difesa in virtù di procura a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Andrea
Andreani presso il cui studio è elett.te dom.ta in Ancona, Piazza Kennedy n. 13;
- Opponente
E
(P. IV ) rapp.ta e difesa in Controparte_1 P.IVA_2
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli avv.ti
Emilio Boccia e Gaetano del Giudice presso il cui studio è elett.te dom.ta in
Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 21;
- Opposta
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – contratti bancari.
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato, la
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
629/2022 (RG.2156/2022) emesso dal Tribunale di Napoli in data 03-04/03/2022, con cui è stata ingiunta di consegnare all'ingiungente Controparte_1
“a) Copia contratto di finanziamento n. 741609755.38 del 05/08/2011; b) Copia contratto di finanziamento n. 741707178.73 del 06/07/2015; c) Copia fideiussione rilasciata da , in Parte_2 Persona_2 Persona_3
data 19/04/2011; d) Copia fideiussione rilasciata da in data Parte_2
2
06/07/2015; e) Copia contratto c/c 61458.71 acceso il 22/01/2009 ed estinto il
16/02/2017; f) Copia contratto c/c 61499.75 acceso il 10/02/2009 ed estinto il
11/08/2014; g) Copia contratto rapporti n. 63661 – partitario presentazione effetti s.b.f. e n. 63660 – partitario anticipi s.b.f. accesi il 13/10/2009 ed estinti il
14/02/2017; h) n. 90 estratti conto, ordinari e scalari, con riepilogo delle competenze, e con evidenza del saldo relativi ai rapporti citati relativi all'ultimo decennio”, oltre spese del procedimento.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di consegna ex art. 633 c.p.c., vertendosi in ipotesi di richiesta generica e di mora del creditore per non avere questi ritirato la documentazione richiesta (peraltro già regolarmente consegnata nel corso dello svolgimento dei rapporti e che la correntista non aveva conservato ex art 2220
c.c.) e messa a disposizione dalla (anche oltre il limite dei dieci anni Pt_1
l'obbligo di conservazione degli estratti conto è decennale e non si estende anche in cui si racchiude il suo obbligo di consegna) previo rimborso delle relative spese, quantificate in euro 628,00 “trattandosi di 90 estratti conto – 2 copie contratti finanziamento – 2 copie fideiussioni – 3 contratti di conto corrente”. Ha quindi provveduto a consegnare, mediante deposito nel fascicolo telematico, la documentazione oggetto del decreto ingiuntivo. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- nel merito in via principale: accertare e dichiarare
l'adempimento da parte di dell'obbligo di Parte_1
consegna della documentazione ingiunta con decreto ingiuntivo n. 1629/2022, ai sensi degli artt. 1182, 1206 e 1207 c.c. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1629/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 03/03/2022 e pubblicato il 04/03/2022, non esecutivo, e notificato a mezzo pec in data
04/03/2022, per tutte le suesposte ragioni;
- nel merito, in via subordinata: - accertare e dichiarare il concorso nell'inadempimento da parte della creditrice
il cui legale rappresentante o altro soggetto Controparte_1
da Lui delegato non si è mai recato nella filiale della Controparte_2
Agenzia N.20/ Filiale 9200, sita in Via Miguel Cervantes De Saavedra, 55
[...]
80133 – Napoli (NA), per ritirare la documentazione richiesta;
- accertare e dichiarare che la documentazione richiesta non sarebbe comunque dovuta a sensi
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dell'art. 2220 c.c. e quindi oggetto a obbligo di conservazione da parte dell'opposta, ed in parte non dovuta in quanto formatasi prima dei dieci anni dalla richiesta stragiudiziale ex art. 119 TUB, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1629/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 03/03/2022 e pubblicato il 04/03/2022, non esecutivo, e notificato a mezzo pec in data
04/03/2022; - in ogni caso dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto la ha consegnato tutta la documentazione richiesta in suo possesso, Pt_1
con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna di parte opposta alle spese di lite;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa anche della fase monitoria del giudizio, con espressa riserva di ripetizione di tutto quanto ulteriormente versato in pagamento all'avversario”.
Costituitasi in giudizio, la società ha Controparte_1
contestato in fatto e in diritto la proposta opposizione e ne ha chiesto il rigetto;
ha dedotto l'inadempimento della all'obbligo di consegna ex art. 119 TUB in Pt_1 quanto l'istituto di credito ha illegittimamente condizionato la consegna al previo pagamento di un rilevante importo, circostanza che ha indotto la correntista a non recarsi in filiale a curare il ritiro della documentazione. Ha quindi evidenziato che la ha ritenuto di consegnare la documentazione solo in sede di opposizione Pt_1
al decreto ingiuntivo, violando i canoni di buona fede e correttezza contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare
a- concedere ex art.648 c.p.c. la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.
1629/2022 del 04/03/2022 (R.G. n. 2156/2022) emesso da codesto ill.mo
Tribunale di Napoli, sez. XII, in persona della dr.ssa Francesca Gomez De Ayala, ricorrendo tutti i presupposti in fatto ed in diritto, ed in particolare in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta e controparte stessa ha ammesso di aver provveduto al deposito dei documenti solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, e dunque in un momento successivo alla notifica del decreto. Per mero tuziorismo si evidenzia che controparte ingiunta non ha corrisposto nemmeno le spese legali liquidate in decreto, motivo per il quale la clausola di provvisoria esecuzione si mostra necessaria onde procedere al recupero coattivo di quanto liquidato dal Tribunale. Nel merito b- rigettare l'opposizione proposta dalla
perché infondata in fatto e diritto per tutte le Parte_1
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motivazioni esposte nel presente atto, con ogni conseguenza di legge, e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1629 emesso il 04/03/2022 (r.g.
2156/2022) da codesto ill.mo Tribunale in persona della dr.ssa Francesca Gomez
De Ayala;
c- in via subordinata, anche in caso di revoca, totale o parziale, del decreto ingiuntivo n. 1629/2022 (r.g. 2156/2022), emesso dal Tribunale di Napoli, sez. XII, in persona del giudice dr.ssa Francesca Gomez De Ayala, accertare il diritto della opposta di ricevere la documentazione richiesta con ricorso per decreto ingiuntivo opposto, e per l'effetto condannare la alla consegna Pt_1
integrale; e- condannare controparte al pagamento dei compensi e spese di giustizia, nella loro massima determinazione possibile e con aumento ex all'art. 4, comma 8, DM 55/2014, attesa la manifesta infondatezza dell'opposizione, da corrispondersi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, nonché alla condanna per temerarietà”.
Con ordinanza 7.1.2022, emessa dal giudice precedente titolare del fascicolo, veniva denegata la concessione di provvisoria esecutorietà ex art. 648
c.p.c., sul rilievo che “la banca depositato in sede di costituzione in giudizio tutta la documentazione oggetto della domanda azionata in monitorio (circostanza non contestata dalla parte opposta e che lascia presumere la definizione del presente giudizio con una pronuncia in rito di cessazione della materia del contendere), riservando in sede di decisione ogni statuizione in merito alle spese di lite”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è chiamata all'odierna udienza per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Va innanzitutto evidenziato che nell'iscrivere a ruolo la presente causa in opposizione, in data 8.4.2022, come acquisito in atti e pacifico tra le parti,
[...]
ha prodotto la documentazione oggetto del decreto monitorio, CP_3
realizzandosi pertanto la cessazione della materia del contendere, cui conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ancorché, non avendo trovato le parti un accordo transattivo in ordine alla disciplina delle spese processuali, ne dovrà essere in questa sede regolamentato il regime, in applicazione il principio della soccombenza virtuale.
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Invero, l'istituto della cessazione della materia del contendere, ancorché non disciplinato dal codice di rito, può tuttavia dirsi pienamente esistente nel nostro ordinamento processuale in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale diritto vivente, che lo considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (cfr., ex pluribus, Cass. 10478/2004).
Le spese processuali, nella fattispecie, andranno quindi regolate secondo il principio di causalità, di cui la soccombenza, anche virtuale, è espressione (Cass.
7265/2010), nel senso che, in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., andranno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda è proposta. Non
è, quindi, esente dall'onere delle spese la parte che, con un suo comportamento antigiuridico, dovuto alla trasgressione di norme di diritto sostanziale, abbia provocato la necessità del processo (Cass. s.u. 16902/2009).
E' poi principio pacifico, in punto di spese processuali in procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, che in tali procedimenti la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite (cfr. Cass. 2502/2013).
* * *
È documentato ed incontestato in lite che con lettera 5.2.2021 la società opposta rivolgeva alla banca opponente richiesta di documentazione ex art. 119
t.u.b.; con lettera 10.3.2021 la banca riscontrava la richiesta e comunicava che la documentazione era disponibile presso la filiale di tenuta dei rapporti bancari
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“previa corresponsione del rimborso spese previsto dal citato art. 119 T.U.B. di €
5,94 per ogni estratto conto, € 15,62 per ogni copia di contratto c/c e € 11,82 per ogni copia di fideiussione”; con lettera 15.3.2021 la società correntista diffidava nuovamente la banca alla consegna della documentazione, ritenendo prevalente il suo diritto rispetto al pagamento del rimborso richiesto;
infine, con lettera
18.3.2021 la banca ribadiva la propria disponibilità alla consegna della documentazione previo rimborso spese.
Successivamente a tali vicendevoli comunicazioni, quindi, la società correntista depositava ricorso per ingiunzione e il giudice del monitorio, con il decreto oggetto di opposizione, ingiungeva alla Banca la consegna della documentazione in questione: “a) Copia contratto di finanziamento n.
741609755.38 del 05/08/2011; b) Copia contratto di finanziamento n.
741707178.73 del 06/07/2015; c) Copia fideiussione rilasciata da _2
, in data 19/04/2011; d)
[...] Persona_2 Persona_3
Copia fideiussione rilasciata da in data 06/07/2015; e) Copia Parte_2
contratto c/c 61458.71 acceso il 22/01/2009 ed estinto il 16/02/2017; f) Copia contratto c/c 61499.75 acceso il 10/02/2009 ed estinto il 11/08/2014; g) Copia contratto rapporti n. 63661 – partitario presentazione effetti s.b.f. e n. 63660 – partitario anticipi s.b.f. accesi il 13/10/2009 ed estinti il 14/02/2017; h) n. 90 estratti conto, ordinari e scalari, con riepilogo delle competenze, e con evidenza del saldo relativi ai rapporti citati relativi all'ultimo decennio”.
Ai sensi dell'art. 119, comma IV, T.U.B., “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
La norma, come ha evidenziato il giudice di legittimità, pone una disposizione che concorre (unitamente alle disposizioni di cui agli artt. 116, 117 e
118, TUB) a definire le obbligazioni gravanti sulla banca in adempimento del contratto stipulato con il cliente e ha, dunque, natura sostanziale, la cui tutela è prevista come situazione giuridica finale e non strumentale e ciò non esclude,
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ovviamente, che la richiesta di documentazione possa essere avanzata in vista della predisposizione dei mezzi di prova necessari ai fini di un'azione del cliente contro la banca.
Si tratta di un'obbligazione che sorge dal contratto e che deve quindi essere adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta, sicché, trascorso inutilmente il termine allo scopo previsto, si concretizza l'inadempimento della (cfr. Cass. 14872/2022). Pt_1
Come si legge in Cass. 5039/2022 (cfr. punto 3.5.3.), “[...] la norma, nell'ottica della trasparenza, consente al cliente di smarrire, se non distruggere, gli estratti conto, per poi nuovamente richiederne copia, sempre nei limiti del decennio anteriore, col solo onere di pagamento della relativa spesa”.
L'esercizio del diritto del cliente, riconosciuto dall'art. 119 TUB, è pertanto del tutto svincolato dai motivi per i quali il diritto stesso viene esercitato.
Sul punto, allora, appaiono inconferenti le argomentazioni della parte opponente circa una presunta responsabilità della società correntista nella non conservazione delle sue scritture contabili ex art. 2220 c.c.
E' altresì infondata l'eccezione sollevata dalla Banca di genericità dell'istanza ex art. 119 TUB avanzata stragiudizialmente dalla correntista. Si osserva, invero, che tale richiesta risulta formulata nei seguenti termini: “… Vi richiediamo… copia di tutta la documentazione inerente ogni rapporto in essere,
o cessato, tra la mia cliente ed il Vs. ET.le , in particolare con CP_4 riferimento al rapporto di c/c n. 61458.71 , acceso presso l'Agenzia 20, di Napoli, nonché di qualsiasi ulteriore contratto, operazione o rapporto perfezionatosi tra la ns. cliente ed il Vostro istituto di credito negli ultimi dieci anni ed oltre, ed in particolare di voler trasmettere agli scriventi copia dei seguenti documenti: - copia di tutti i moduli fideiussori asseritamente sottoscritti e comunque recanti sottoscrizione asseritamente riconducibile alla mia assistita, nonché tutta la documentazione successiva, anche di eventuale estinzione e/o modifica;
- copia dei contratti originari di conto corrente garantiti, nonché tutta la documentazione successiva, anche di eventuale estinzione e/o modifica;
- copia degli estratti di conto corrente scalari e con evidenza dei saldi di periodo;
- copia di eventuali contratti originari di mutuo, di apertura di credito e/o ogni altra facilitazione
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garantita; - copia delle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultra legale, commissioni, provvigioni di massimo scoperto e giorni valuta per tutti i rapporti garantiti;
- copia dei contratti e convenzioni successive alle originarie, purché sottoscritte dalla mia assistita e/o dalla stessa garantiti, relativi all'intera durata del rapporto”.
Come appare evidente, si tratta di una richiesta tutt'altro che generica e indeterminata, ma, al contrario, puntuale e dettagliata.
Né è consentito alla a differenza di quanto assume la parte Pt_1
opponente, e come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza di merito, subordinare la consegna dei documenti richiesti dal cliente ex art. 119 TUB al preventivo pagamento dei costi di riproduzione, la richiamata norma non prevedendo, infatti, alcun obbligo da parte del cliente in tal senso, tantomeno di effettuare una previa dichiarazione di disponibilità al pagamento delle spese (cfr.
C.d.A. Bologna, sentenza n. 1974/2022 del 06-10-2022: “In ogni caso, non è consentito all'istituto di credito subordinare il diritto del cliente alla documentazione, che è pieno e incondizionato, al preventivo pagamento dei costi;
al contrario, i documenti debbono essere consegnati e la banca potrà successivamente addebitare sul conto qualora esso sia aperto le relative spese, oppure richiederne il versamento”).
Se è quindi indubbio che il cliente della sia onerato di sostenere la Pt_1
spesa inerente la copia della documentazione di cui fa richiesta ex art 119, comma
IV, TUB, non è invece consentito alla subordinare l'esercizio del diritto Pt_1
alla documentazione di cui alla norma al previo pagamento della spesa inerente.
In effetti, assume rilevanza, in ipotesi come quella in esame, il principio generale di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c. (principio evocato, quanto ai contratti, alla relativa fase esecutiva e a quella di formazione e conclusione del negozio, dall'art. 1375 c.c.), secondo cui il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.
E' noto che la buona fede si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem ledere, trovando tale impegno solidaristico il suo
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limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico (Cass. 8489/2020; 10182/2009;
5348/2009; 13345/2006; 264/2006; 20399/2004).
Procedendo quindi alla disamina della correlazione che la disposizione di cui all'art. 119 TUB in parola pone tra il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione e il diritto della banca di richiedere il relativo costo di riproduzione, alla luce del principio di correttezza e buona fede di cui agli artt.
1175 e 1375 c.c., assume rilievo decisivo il comportamento delle parti contrattuali in sede di attuazione dei rispettivi adempimenti (consegna documenti, pagamento spese); comportamento che deve vicendevolmente essere improntato alla salvaguardia dell'interesse della controparte senza comportare, allo stesso tempo, un suo apprezzabile sacrificio.
Orbene, nella fattispecie, come è pacifico, la società correntista faceva richiesta della documentazione indicata più sopra e la da un lato si Pt_1
dichiarava disponibile alla consegna ma dall'altro lato subordinava la consegna stessa al previo pagamento delle relative spese. Nello specifico, individuava le spese in € 5,94 per ogni estratto conto, € 15,62 per ogni copia di contratto c/c e €
11,82 per ogni copia di fideiussione, “sulla scorta dei Fogli informativi della
Banca”.
Sennonché, nella fattispecie, i predetti importi individuati dalla a Pt_1
titolo di costi di riproduzione dei documenti, non appaiono giustificati e improntati a canoni di corretta esecuzione del contratto, allo scopo essendo utile richiamare quanto condivisibilmente ha evidenziato l'Arbitro Bancario
Finanziario laddove ha opportunamente rammentato che l'art. 119, comma 4°,
Tub va interpretato nel senso di garantire all'utenza un accesso agli atti tempestivo ed economico: nel contemperare gli interessi in gioco, la norma in questione ha inteso ancorare i costi addebitabili alla parte debole ad un criterio indennitario anziché remunerativo. Pertanto, “secondo l'accezione esegetica che appare preferibile, la norma consente all'intermediario di conseguire non già un compenso forfetario a ristoro del generico dispiego di tempo e di energie occorsi
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per estrarre i documenti richiesti, quanto piuttosto di recuperare i costi effettivamente sostenuti per recuperare tali documenti” (Collegio Napoli, n.
7600/2015). “In altri termini, occorre verificare che, sull'importo richiesto dall'intermediario per la produzione della documentazione, non sia surrettiziamente caricato un corrispettivo per il servizio di ostensione” (Collegio
Napoli, n. 8516/2019).
Ad ogni modo è assorbente e giova ribadirle che l'art. 119, IV comma,
TUB si limita a prevedere che al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione e non subordina in alcun modo, come ha invece ritenuto la il Pt_1
diritto del contraente alla consegna della documentazione richiesta alla rifusione degli oneri di riproduzione. Tale onere del cliente, insomma, non costituisce elemento condizionante l'esercizio del diritto previsto dalla norma e non rende il diritto stesso inesigibile ai fini del suo esercizio in sede giurisdizionale.
Quanto poi alla doglianza della parte opponente inerente il limite di decennalità della documentazione a cui la è onerata ex art. 119 TUB, è Pt_1 sufficiente rilevarne l'inconferenza, posto che nella presente fattispecie il decreto ingiuntivo opposto ha limitato l'ostensione della documentazione con riferimento, non altro, che “all'ultimo decennio”.
In definitiva, per quanto sin qui evidenziato, l'opposizione proposta da si appalesa infondata, con conseguente sua soccombenza virtuale, CP_3
ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite, quindi, vanno poste a carico della parte opponente, liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/14 e succ. mm.ii., tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'effettiva attività prestata (sostanziale mancanza di fase istruttorie e forma semplificata in rito della decisione), con attribuzione agli avv.ti Emilio Boccia e Gaetano del Giudice, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 629/2022 (RG.2156/2022) emesso dal Tribunale di Napoli in data 03-04/03/2022;
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- dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla domanda avanzata da nei confronti di CP_1 Controparte_1 Parte_1
e di cui al decreto ingiuntivo n. 629/2022 (RG.2156/2022) emesso dal Tribunale di Napoli in data 03-04/03/2022;
- condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in euro 5.000,00 per compenso, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, udienza 06.06.2025
E' verbale, ore 16:40 l Giudice Onorario dott. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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