Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 09/06/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00906/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00703/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 703 del 2023, proposto dalla-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Barbera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Provincia di Verona, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Sartori, Isabella Sorio e Elena Tomelleri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Isabella Sorio in Verona, via Franceschine n. 10;
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco n. 63;
nei confronti
della -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
della -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Matteo Bandello n. 5;
della -OMISSIS- - società di gestione del risparmio - società per azioni in forma abbreviata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano e Renato Bocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Maccarrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Polo n. 2988;
per l'annullamento
-della determina della Provincia di Verona, Settore Servizi in campo ambientale, assunta al prot. n. -OMISSIS- del 20 aprile 2023, con la quale è stato individuato nella-OMISSIS- il responsabile del potenziale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (c.s.c.) nei terreni e nelle acque sotterranee in via -OMISSIS-, nel Comune di -OMISSIS-;
-della nota della Provincia di Verona assunta al prot. n. -OMISSIS- del 25 novembre 2022, successivamente integrata con note protocollo n. -OMISSIS- del 3 gennaio 2023, n. -OMISSIS- del 12 gennaio 2023, e n. -OMISSIS- del 4 gennaio 2023;
-di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche non conosciuti, lesivi dei diritti ed interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Verona, del Ministero dell'Interno, e delle ditte -OMISSIS-, -OMISSIS- - società di gestione del risparmio - società per azioni in forma abbreviata, nonchè del -OMISSIS-.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Provincia di Verona ha identificato la-OMISSIS- quale responsabile della contaminazione accertata nelle acque sotterranee e nel terreno di un’area del Comune di -OMISSIS- (VR) ove si trova un impianto di distribuzione di carburanti, condotto in locazione dalla -OMISSIS-. Conseguentemente, la-OMISSIS- è stata diffidata a mettere in atto le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza necessarie al fine di evitare la diffusione dei contaminanti, nonché a presentare un apposito piano di caratterizzazione del sito.
2. Avverso il provvedimento provinciale la-OMISSIS- è insorta promuovendo il ricorso in epigrafe, affidato ai motivi così rubricati “1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 242, 244 e 245, D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 8 e 10, L. n. 241/1990. Violazione dell’art. 3, L. n. 241/1990. Difetto di istruttoria e motivazione; 2) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 242, 244 e 245, D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 8 e 10, L. n. 241/1990. Violazione dell’art. 3, L. n. 241/1990 sotto altro profilo; 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 239, 242, 244 e 245, D.Lgs. n. 152/2006. Violazione dell’art. 3, L. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto; 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 239, 242, 244 e 245, D.Lgs. n. 152/2006. Violazione dell’art. 3, L. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto sotto ulteriore profilo; 5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 239, 242, 244 e 245, D.Lgs. n. 152/2006 sotto altro profilo. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto. Perplessità della motivazione ; 6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 239, 242, 244 e 245, D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 8 e 10, L. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto ; 7) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2239, 42, 244 e 245, D.Lgs. n. 152/2006. Violazione dell’art. 3, L. n. 241/1990. Difetto di istruttoria e motivazione” .
La ricorrente premette di avere ricevuto dalla -OMISSIS- (di seguito anche “-OMISSIS-”) un incarico per l’esecuzione di alcuni carotaggi presso l’area di cui si discute, questo nell’ambito di una due diligence finalizzata alla verifica delle condizioni per la stipula di un contratto di sublocazione del compendio immobiliare di -OMISSIS- tra la conduttrice -OMISSIS- e la -OMISSIS- (per brevità “-OMISSIS-”). La -OMISSIS- avrebbe predisposto il piano di indagine scegliendo i punti ove effettuare il sondaggio in base alla documentazione fornitale dalla -OMISSIS-, documentazione che riportava l’ubicazione dei sotto servizi presenti nell’area a cominciare dal serbatoio di carburanti. Secondo la ricorrente le escavazioni del 21.01.2022, effettuate in quattro punti di sondaggio senza intaccare il serbatoio interrato, non avrebbero fatto emergere criticità rilevanti dal punto di vista ambientale. Tanto da consentire la stipula, nel marzo del 2022, del detto contratto di sublocazione che escludeva la sussistenza di contaminazioni nell’area e/o, più in generale, di fenomeni di inquinamento. Solo nel successivo mese di agosto del 2022 la -OMISSIS-, su incarico della -OMISSIS-, a seguito di una nuova investigazione ambientale, avrebbe rilevato la presenza di fori nel serbatoio posti in corrispondenza della verticale ove sono stati praticati i punti di carotaggio, accertando in pari tempo il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (c.s.c.) in relazione ad un valore riscontrato nel suolo. Ciò ha determinato la comunicazione, agli Enti competenti, del superamento delle relative c.s.c., a seguito della quale la Provincia ha avviato il procedimento di individuazione dei responsabili della contaminazione ex art. 245 del D.Lgs. n. 152/2006, esitato nella responsabilità della ricorrente statuita dal provvedimento impugnato. Tuttavia quest’ultimo sarebbe illegittimo anzitutto sotto gli aspetti del difetto di istruttoria e di motivazione, basandosi sulla sola ricostruzione unilaterale dei fatti fornita dalla -OMISSIS-. La Provincia non avrebbe tenuto conto di altre circostanze che porterebbero ad escludere il coinvolgimento della ricorrente, e in ogni caso difetterebbe il nesso di causalità tra il sondaggio della-OMISSIS- e la contaminazione registrata, da accertarsi secondo il criterio del “più probabile che non”: infatti la contaminazione dipenderebbe da eventi successivi connessi all’incauto utilizzo del serbatoio da parte degli utilizzatori e/o custodi dello stesso. Si giungerebbe alle medesime conclusioni di esenzione della responsabilità della ricorrente anche in ossequio al criterio del cosiddetto aggravamento del rischio di contaminazione, perché l’ubicazione dei punti di carotaggio, e in particolare di quello contrassegnato come “S4”, non sarebbe stata decisa dalla -OMISSIS-, da ritenersi un nudus minister , ma da -OMISSIS- su indicazione della -OMISSIS- e/o della -OMISSIS- s.r.l.. La ricorrente osserva altresì di aver comunque condotto l’indagine rispettando le regole tecniche applicabili al caso di specie. E anche ipotizzando che la contaminazione sia non solo legata alle perforazioni della -OMISSIS- ma pure a quest’ultima imputabile, non potrebbe esserle addebitato l’aggravamento della contaminazione verificatosi nei mesi successivi alla data del 21.01.2022, quando la -OMISSIS- ha abbandonato definitivamente l’area oggetto delle investigazioni. L’inquinamento sarebbe cioè riconducibile all’uso prolungato del serbatoio dopo che la ricorrente aveva lasciato l’area da molti mesi.
3. La Provincia di Verona, il Ministero dell’Interno, il Fallimento della -OMISSIS- (conduttrice dell’area), la -OMISSIS- (società di gestione immobiliare cui è confluita la proprietà dell’area) e la -OMISSIS- -OMISSIS- (subconduttrice), si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, da rigettarsi in rito e nel merito.
4. In seguito veniva fissata la camera di consiglio del 20.06.2024 ai sensi dell’art 72 bis del cod. proc. amm., ossia ai soli fini della verifica dell’interesse alla decisione, con presa d’atto della sua permanenza.
5. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica del 22.5.2025 tutte le parti si sono poi scambiate le memorie di cui all’art. 73 del cod. proc. amm. insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni. In particolare, le parti resistenti e controinteressate hanno rilevato l’inammissibilità dei motivi tesi a sindacare il merito dell’azione amministrativa, eccependo altresì la correttezza del provvedimento impugnato, (riassuntivamente) in quanto sorretto da emergenze documentali ed istruttorie adeguate anche al fine di accertare la sussistenza del nesso di causalità tra la contaminazione e l’attività della ricorrente. La -OMISSIS-t ha altresì eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, concludendo per l’estromissione dal giudizio. La ricorrente ha replicato a questi assunti chiedendo l’accoglimento del ricorso e instando dunque sia per l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe che, comunque, per la declaratoria della loro illegittimità, sussistendone l’interesse a fini risarcitori.
6. Alla detta udienza pubblica la causa è infine passata in decisione.
7. In primis va disattesa la richiesta di estromissione dal giudizio della -OMISSIS- Quest’ultima la sostiene deducendo di essere il mero “ proprietario incolpevole ” dell’area interessata dalla contaminazione, e dunque un soggetto da ritenersi completamente estraneo ai fatti che hanno condotto all’evento contaminante e all’individuazione della responsabilità della-OMISSIS-. Sennonché risulta che il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione è stato avviato e si è svolto anche nei confronti della -OMISSIS-, la quale pure dichiara di avere (ed ha) fornito il proprio apporto collaborativo vedendosi a tale titolo notificato il ricorso introduttivo, con il quale si tenta in definitiva di mettere in discussione la ricostruzione effettuata dalla Provincia all’esito della detta istruttoria. La stessa -OMISSIS- ricorda, inoltre, che il proprietario incolpevole può essere tenuto ad adottare le misure di prevenzione idonee a contrastare eventi che costituiscano una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente. Circostanze che, tutte insieme, non la rendono totalmente insensibile rispetto ai fatti di causa e alle deduzioni della ricorrente.
Da qui il rigetto dell’eccezione.
8. Ciò statuito, prima di entrare nel merito delle singole questioni sottoposte dalla ricorrente il Tribunale deve rilevare, in via generale, l’inammissibilità di tutte le contestazioni comunque formulate nelle “Premesse” del ricorso notificato dalla-OMISSIS-.
Invero, la giurisprudenza amministrativa ha ormai da tempo chiarito che sono inammissibili i motivi di ricorso dedotti senza essere stati “distintamente” indicati in apposita parte dedicata a tale elemento del ricorso, di cui i motivi costituiscono il nucleo essenziale e centrale: ciò al fine di evitare il rischio che trovino ingresso i cd. “motivi intrusi”, ossia censure inserite nelle sole parti del ricorso dedicate alla ricostruzione della vicenda sostanziale e/o alle linee fattuali, che ingenererebbero altrimenti il rischio della pronuncia di decisioni non esaminanti tutti i motivi per la difficoltà di individuarli in modo chiaro e univoco (cfr. C.d.S., I sez., n. 702/2022; id n. 64/2021; C.d.S., V sez., n. 4643/2017; id. n. 4561/2016; id. n. 3166/2016; C.d.S., VI sez., n. 8/2016).
Il Tribunale, sulla base della consolidata giurisprudenza in materia di cd. motivi intrusi, prenderà dunque in considerazione esclusivamente quanto dalla ricorrente dedotto nella parte del ricorso in esame appositamente dedicata all’enucleazione dei “motivi” di diritto.
7. Tanto statuito, il ricorso va rigettato.
8. Sono infondati i primi due motivi, da trattarsi congiuntamente visto che sottopongono al Collegio la medesima questione concernente il grado di accuratezza dell’istruttoria che la Provincia ha svolto a monte del provvedimento impugnato. Secondo la ricorrente quest’ultimo sarebbe illegittimo per carenza di istruttoria e di motivazione atteso che, da un lato, esso si fonderebbe su degli “accertamenti” effettuati da un soggetto privato (la -OMISSIS-) in mancanza sia del contraddittorio con la ricorrente e sia di una verifica di attendibilità da parte della Provincia, mentre dall’altro lato tali accertamenti sarebbero comunque sforniti della documentazione necessaria per dimostrare la validità delle conclusioni infine assunte. Diversamente, durante lo svolgimento della campagna di carotaggi non sarebbero state registrate forature del serbatoio interrato né superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione, e tanto sarebbe stato certificato dalla stessa -OMISSIS- la quale, per molto tempo dopo l’esecuzione dei carotaggi, non avrebbe registrato alcuna perdita dal serbatoio. Il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto di queste circostanze e la sua motivazione peccherebbe infine sotto l’aspetto della compiutezza dell’accertamento di responsabilità della ricorrente.
Le critiche non colgono nel segno.
8.1. Dall’esame del provvedimento impugnato emerge che la Provincia ha condotto articolati approfondimenti istruttori avvalendosi in primis della competenza dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – A.R.P.A.V.. Difatti la Provincia, ricevuta la comunicazione della -OMISSIS- in ordine ad un potenziale superamento delle c.s.c. e la successiva documentazione, anche fotografica, che rappresentava il danneggiamento di un serbatoio interrato nell’area in considerazione, inizialmente non ha ritenuto sufficienti le informazioni in suo possesso al fine di individuare un responsabile della contaminazione. Pertanto con nota assunta al prot. n. -OMISSIS- del 7.10.2022 è stato chiesto all’A.R.P.A.V. di effettuare delle specifiche indagini e in particolare un campionamento delle acque sotterranee in corrispondenza del piezometro “PZ1” realizzato sul sito dalla -OMISSIS- nell’agosto 2022. È seguito un sopralluogo dell’A.R.P.A.V. in data 14.12.2022, all’esito del quale l’Agenzia ambientale ha trasmesso la nota del 22.12.2022, assunta al prot. provinciale n. -OMISSIS- del 23.12.2022, che riportava gli esiti del detto sopralluogo e i rilevamenti dell’area in esame, ove veniva riscontrata la presenza di un sistema di pompaggio ( pump and stock ) per la messa in sicurezza delle acque sotterranee, la cui installazione era stata comunicata il 2 dicembre 2022 dalla -OMISSIS- s.r.l., per conto dei curatori fallimentari della -OMISSIS- Nella nota dell’A.R.P.A.V venivano anche espresse delle considerazioni in merito al sistema di messa in sicurezza di emergenza (c.d. m.i.s.e.) installato. Con nota protocollo n. -OMISSIS- del 4 gennaio 2023 la Provincia di Verona ha dato riscontrato all’annotazione dell’A.R.P.A.V., altresì invitando il Comune di -OMISSIS- a far rimuovere il serbatoio interrato e ad imporre al gestore quanto richiesto dalla stessa A.R.P.A.V. quali opere, in sostanza, di integrazione della m.i.s.e..
Nel corso del procedimento sono state poi acquisite le osservazioni di tutte le società coinvolte dall’avviso di avvio del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, ivi comprese quelle della ricorrente, ed è stata acquisita una relazione della citata società -OMISSIS-, redatta a conclusione di indagini ambientali effettuate nell’ambito delle previste attività di dismissione del serbatoio di carburante interrato, contenente l’accertamento dello stato ambientale del sottosuolo riferibile all’agosto 2022, che è stata messa in rapporto con l’indagine ambientale redatta da -OMISSIS- relativamente alle verifiche e carotaggi effettuati a gennaio 2022.
Dopodiché la Provincia ha autonomamente valutato tutti gli apporti istruttori acquisiti concludendo, in base all'indagine effettuata dall'ufficio e sulla scorta della documentazione agli atti, nel senso della individuazione della-OMISSIS- quale responsabile materiale della contaminazione accertata nelle acque sotterranee e nel terreno presso l’unità operativa della Società -OMISSIS- s.p.a. sita in via Fontana, nel Comune di -OMISSIS-.
Se ne ricava che la Provincia di Verona si è avvalsa dell’apporto istruttorio fornito anzitutto dalle Amministrazioni competenti (l’A.R.P.A.V.), ed ha vagliato criticamente tutta la documentazione in atti diffidando, con ordinanza motivata, il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere agli adempimenti previsti dal Titolo V, della Parte Quarta, del D.Lgs. n. 152/2006, con ciò conformandosi al disposto dell’art. 242 del detto Codice dell’Ambiente.
Quanto al contraddittorio con la società ricorrente, fermo il punto che le segnalazioni di potenziali contaminazioni, effettuate ai sensi degli artt. 242 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, avvengono a seguito di indagini ed accertamenti effettuati da privati o da Enti pubblici rispetto ai quali non sussiste un obbligo di preventivo contraddittorio, dal provvedimento impugnato emerge che la-OMISSIS- è stata effettivamente notiziata dell’avvio del procedimento. Essa ha potuto visionare la documentazione presente nel fascicolo, resa pubblica per gli interessati e contro interessati con nota assunta al prot. provinciale n. -OMISSIS- del 18 gennaio 2023, ed è stata in grado di fornire il suo apporto partecipativo che effettivamente risulta inviato con comunicazione via p.e.c. del 21.2.2023, acquisita al protocollo provinciale n. -OMISSIS- del 22 febbraio 2023. Nella p.e.c. la ricorrente, ritenendosi non responsabile della contaminazione rilevata, si è limitata a chiarire di essere intervenuta in subappalto quale mero esecutore di attività di indagine geognostiche organizzate, coordinate e supervisionate da terzi, senza esplicitare il bisogno di approfondimenti istruttori ulteriori rispetto alle risultanze già acquisite agli atti del procedimento. A ciò la ricorrente ha solo aggiunto che i punti di carotaggio sarebbero stati tutti individuati dalla committenza, essendosi limitati (gli operatori di-OMISSIS-) ad effettuare i sondaggi dove richiesto, senza l’onere di individuare i sottoservizi e le strutture interrate (e conseguentemente i possibili danneggiamenti), da ritenersi in carico alla Committenza. Tali rilievi, come si dirà nel prosieguo, sono stati presi in considerazione della Provincia nella motivazione del provvedimento.
Non sussiste dunque alcuna limitazione del contraddittorio procedimentale.
Va poi posto nella giusta evidenza il fatto che la relazione della -OMISSIS- del 2.9.2022, dal titolo “ Accertamento dello stato ambientale del sottosuolo: risultati indagini ambientali”, riassume, in forma dettagliata, le risultanze delle indagini effettuate nell’agosto 2022, ed è stata corredata da varia ed ampia documentazione tecnica e fotografica a supporto delle conclusioni formulate dalla società di consulenza ambientale. Questa, in particolare, ha allegato una planimetria (all. 4.1) “ ove è riportata anche un’indicazione qualitativa delle evidenze riscontrate a p.c. e riconducibili alla chiusura di fori di perforazione precedenti” . Concludendo nel senso che “le stesse, unitamente alle impronte del carotiere inequivocabilmente desunte dall’ispezione visiva eseguita internamente alle pareti interne del serbatoio (All. 4.2), permettono di far risalire il danneggiamento del serbatoio interrato e dunque la responsabilità della potenziale contaminazione, alle indagini eseguite nel Gennaio 2022 da una ditta terza per conto di -OMISSIS- Italia S.r.l. in vista della possibile cessione a questa della disponibilità dell’area di cui trattasi” .
La Provincia ha incrociato questi dati con quelli raccolti in fase di sopralluogo dall’A.R.P.A.V. e con gli altri contributi procedimentali, ritenendo plausibile che la causa della potenziale contaminazione riscontrata fosse da attribuire al danneggiamento del serbatoio a seguito delle attività di perforazione eseguite dalla -OMISSIS- nel gennaio 2022.
Non guasta rilevare che la stessa ricorrente ha affidato ad una società specializzata (la -OMISSIS-) un’indagine dell’area in esame al fine di redigere il piano di caratterizzazione impostole dalla Provincia. La relazione tecnica della -OMISSIS-, stesa all’esito del sopralluogo del 23.11.2023, in pratica conferma i dati fattuali che stanno alla base del provvedimento impugnato. In particolare trova riscontro la circostanza istruttoria che il sondaggio della -OMISSIS- denominato “S4” sia stato ripetuto due volte in una zona posta in corrispondenza dell’area di ingombro del serbatoio interrato.
Il che ha portato anche la consulente della ricorrente, come si dirà nel paragrafo successivo, a ritenere plausibile la sussistenza del nesso tra il danneggiamento del serbatoio e le attività di perforazione della -OMISSIS-.
Non sussistono dunque le lamentate carenze istruttorie.
E anche dal punto di vista motivazionale il provvedimento assume conclusioni coerenti rispetto alle evidenze emergenti dal materiale istruttorio a disposizione dell’Amministrazione.
8.2. Quanto al rilievo per cui il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto dell’assenza di segnalazioni in ordine all’effettuazione di forature del serbatoio interrato e di conseguenti perdite durante lo svolgimento della campagna di carotaggi della -OMISSIS- nel mese di gennaio 2022, il Tribunale la ritiene infondata.
Difatti le circostanze rilevate dalla ricorrente (ripetesi: l’inesistenza di segnalazioni di forature o di perdite dal serbatoio e di inquinamento) al più dimostrano che la contaminazione non può essere avvenuta in epoca antecedente al gennaio 2022. Come messo in evidenza dal provvedimento impugnato, la comparazione dei risultati delle due indagini redatte da -OMISSIS- Servizi/-OMISSIS- nel gennaio 2022, da un lato, e dalla -OMISSIS- nell’agosto 2022, dall’altro, ha condotto a ritenere “ come in presenza di un sondaggio (S4) effettuato in gennaio 2022 da -OMISSIS- per conto di -OMISSIS- Servizi molto vicino al sondaggio / piezometro (PZ1) realizzato da -OMISSIS- in agosto 2022, nel primo caso non sia stata rinvenuta contaminazione mentre nel secondo caso è stata rinvenuta contaminazione sia nella matrice acque sotterranee che nella matrice terreno. Risulta quindi dalla documentazione agli atti che nel mese di gennaio non ci fosse contaminazione delle matrici ambientali a differenza di quanto rinvenuto ad agosto 2022. Quindi non risulta plausibile una contaminazione precedente a gennaio 2022”.
A ciò si aggiunge il rilievo per cui il diffondersi degli idrocarburi nel terreno e nella falda sottostante necessitava, dal gennaio 2022, di un lasso di tempo incompatibile con la tesi della immediata evidenza della contaminazione sostenuta dalla ricorrente.
La motivazione del provvedimento impugnato rimane dunque, sotto questi aspetti, del tutto immune dalle censure della ricorrente.
E tanto comporta l’infondatezza del primo e secondo mezzo.
9. Con il 3°, 4°, 6° e 7° motivo la ricorrente ha messo in discussione, sotto vari aspetti, la sussistenza del nesso di causalità tra la propria condotta e l’evento di contaminazione.
Secondo la prospettazione della -OMISSIS- la contaminazione dipenderebbe da eventi successivi ai carotaggi del gennaio 2022, e in particolare dall’incauto utilizzo del serbatoio da parte degli utilizzatori e/o custodi dello stesso. Difatti le fotografie acquisite al fascicolo del procedimento ritrarrebbero la presenza solo di alcune fessurazioni poste sulla parte sommitale del serbatoio. Se, dunque, la causa della contaminazione fosse effettivamente riconducibile alla presenza delle predette fessurazioni, il carburante sarebbe subito fuoriuscito. Mentre invece, alla data di effettuazione delle operazioni di sondaggio e per molti mesi successivi, non si è verificato alcuno sversamento del serbatoio. E tanto basterebbe ad escludere il nesso in base al criterio del “più probabile che non”. Anche l’applicazione del criterio dell’aggravamento del rischio scarterebbe la responsabilità della ricorrente, che non avrebbe deciso l’ubicazione dei punti di sondaggio stabilita da -OMISSIS- su indicazione della -OMISSIS- e/o della -OMISSIS-. Del resto il contratto di appalto tra -OMISSIS- ed -OMISSIS- escludeva obbligazioni in capo a quest’ultima per ciò che concerne la “individuazione e responsabilità per sottoservizi”. -OMISSIS- avrebbe, cioè, agito quale nudus minister della -OMISSIS-. Dunque sarebbe la scelta a monte dei punti ove effettuare i sondaggi la vera causa della pretesa foratura del serbatoio e della conseguente contaminazione e non già l’attività materiale di scavo posta in essere dalla -OMISSIS-: da tale decisione a monte e non dalla conduzione della sonda perforatrice dipenderebbe infatti la possibilità o meno di intercettare un ostacolo. In ogni caso la -OMISSIS- ha escluso l’addebitabilità degli eventi di aggravamento della contaminazione verificatisi nei mesi successivi alla data del 21.01.2022, quando cioè la ricorrente ha abbandonato definitivamente l’area in esame: l’inquinamento sarebbe stato determinato non già dalla perforazione in sè bensì dall’uso prolungato del serbatoio, dopo che la ricorrente aveva lasciato l’area da molti mesi, da parte dei soggetti che hanno avuto la disponibilità dell’area i quali non si sarebbero tempestivamente attivati per rimuovere il serbatoio ed eliminare lo sversamento.
Le censure, che essendo complementari possono essere trattate unitariamente, non sono persuasive.
9.1. In linea generale occorre subito rilevare che il Tribunale, in decisione di controversie riguardanti la legittimità di provvedimenti di individuazione dei soggetti responsabili di potenziali contaminazioni ex art. 242 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006, ha già avuto modo di chiarire che l’accertamento della responsabilità in questione va fatto in concreto secondo il paradigma dell’art. 2050 del cod. civ. (“ Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose ”), per come declinato dalla giurisprudenza amministrativa secondo i capisaldi: a) della discrezionalità tecnica dell’Autorità amministrativa nel condurre procedimenti riguardanti casi di inquinamento ambientale; b) della nozione di “causa”, rilevante ai fini della concreta attuazione del principio secondo cui “chi inquina paga”, in termini di aumento del rischio, o di contribuzione al rischio di verificarsi dell’inquinamento; c) del criterio del “più probabile che non”, quanto all’accertamento del nesso eziologico; d) dell’inversione dell’onere della prova, per cui grava sull’operatore, individuato come responsabile della contaminazione, fornire la prova (liberatoria) di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l’evento (cfr. le pronunce del T.A.R. Veneto n. 1879/2024; n. 1902/2024; n. 896/2024; n. 1192/2024; n. 458/2024). In particolare, le pronunce appena citate mettono in chiaro che il criterio del “più probabile che non” consente all’Amministrazione di avvalersi anche delle presunzioni semplici di cui all’art. 2727 cod. civ., cioè a dire di raggiungere la prova della contaminazione anche in via indiretta. Mentre invece, per quanto concerne le condotte atte ad escludere la responsabilità in materia ambientale, è l’operatore a dover dimostrare che sussistono le circostanze ed i presupposti che elidono il nesso causale o le esimenti contemplate dall’art. 308, commi 4° e 5°, del D.lgs. n. 152 del 2006.
9.2. Nel caso in esame non è in discussione il fatto che la -OMISSIS-, in data 21.01.2022, abbia svolto una campagna di indagine nell’area dell’impianto di distribuzione di carburanti della società -OMISSIS- s.p.a., dotato di una colonna di distribuzione e un serbatoio interrato, consistita nell’effettuazione di alcuni carotaggi.
I risultati di tali sondaggi, compendiati nella relazione ambientale redatta dalla -OMISSIS- ed acquisita agli atti del procedimento, attestano poi pacificamente che a quel tempo l’area non risultava contaminata.
Essi riportano pure l'ubicazione dei carotaggi e, in particolare, di quello contrassegnato come “S4” (cfr. l’allegato planimetrico n. 1 all’indagine ambientale della -OMISSIS-), che tuttavia la Provincia ha riscontrato non corrispondente, nella planimetria allegata alla detta relazione, rispetto al relativo segno di chiusura rinvenibile in loco sulla pavimentazione. Dalla documentazione fotografica allegata alla successiva relazione ambientale della -OMISSIS- -che come s’è detto ha redatto un’indagine ambientale nell’agosto 2022 per conto della -OMISSIS--, emerge infatti che il sondaggio “S4” si colloca più a ridosso del serbatoio interrato, la cui impronta nemmeno risulta dalla planimetria cui si è accennato in precedenza. Sempre dall’esame dello stato dei luoghi ritratto nelle predette fotografie emerge inoltre traccia della chiusura di due altri fori nella pavimentazione, corrispondenti a due ulteriori sondaggi effettuati in precedenza e non completati.
Questi elementi hanno quindi consentito alla Provincia di Verona di trarre una prima conclusione nel senso di acclarare le affermazioni fornite dalla -OMISSIS- nel corso del procedimento, allorquando essa aveva evidenziato le difficoltà incontrate, per ben due volte, dalla-OMISSIS- nella perforazione del terreno in fase di conduzione del sondaggio “S4”, emergenti dai segni di chiusura nella pavimentazione.
La Provincia ha poi accertato che due dei detti segni sono ubicati proprio sulla verticale dei due fori di danneggiamento da carotiere rinvenuti nel serbatoio interrato. Le fotografie acquisite al procedimento e agli atti del presente giudizio (cfr. il doc. 7 dep dalla Provincia) ritraggono infatti due perforazioni del serbatoio interrato che, con apprezzamento tecnico discrezionale, la Provincia ha ricondotto all’attività svolta dall’asta della sonda della-OMISSIS- in fase di esecuzione dei carotaggi del gennaio 2022.
Tutto ciò ha portato la Provincia a trarre la conclusione finale per cui “ Si ritiene quindi che la principale responsabilità sia in capo a chi effettivamente ha effettuato i sondaggi in quanto società specializzata in questo tipo di operazioni e dotata delle necessarie competenze tecniche. Considerato che dalla documentazione fornita da -OMISSIS- l'area in questione (ad eccezione del serbatoio interrato in studio) risultava priva di sottoservizi si poteva supporre o perlomeno ipotizzare cautelativamente che le difficoltà incontrate per ben due volte nella perforazione del sondaggio S4 fosse dovuta alla presenza del serbatoio interrato in esame e quindi fermare cautelativamente l'avanzamento della sonda. E proprio il rumore della sonda /carotiere sull'ostacolo metallico (il serbatoio) poteva essere riconosciuto da un "orecchio esperto" come quello dell'operatore specializzato.
Si ritiene inoltre che la contaminazione sia stata aggravata, più che dalla mancata tempestiva rimozione del serbatoio, dalla mancata comunicazione di un evento di potenziale contaminazione da parte di chi aveva eseguito i sondaggi a gennaio 2022.
Infatti il serbatoio interrato è stato svuotato e bonificato (anche se risulta ancora presente nel sottosuolo) nei primi giorni del mese di settembre 2022. Nell'ambito delle misure di messa in sicurezza di emergenza in data 1° dicembre 2022 è stata perfezionata l'installazione del sistema di Pump and Stock per il recupero delle acque di falda potenzialmente contaminate con la messa in emungimento del piezometro PZ1 installato da -OMISSIS- per conto di -OMISSIS- (quanto sopra è stato verificato anche da ARPAV nel sopralluogo del 14 dicembre 2022).
Da gennaio 2022 fino alla comunicazione di -OMISSIS- nei primi giorni di settembre 2022 il serbatoio contenente gasolio da autotrazione è rimasto nel terreno senza alcuna comunicazione di un evento di potenziale contaminazione e senza alcun conseguente intervento di messa in sicurezza di emergenza.
Infine si vuole evidenziare come in presenza di un sondaggio (S4) effettuato in gennaio 2022 da -OMISSIS- per conto di -OMISSIS- Servizi molto vicino al sondaggio / piezometro (PZ1) realizzato da -OMISSIS- in agosto 2022, nel primo caso non sia stata rinvenuta contaminazione mentre nel secondo caso è stata rinvenuta contaminazione sia nella matrice acque sotterranee che nella matrice terreno. Risulta quindi dalla documentazione agli atti che nel mese di gennaio non ci fosse contaminazione delle matrici ambientali a differenza di quanto rinvenuto ad agosto 2022. Quindi non risulta plausibile una contaminazione precedente a gennaio 2022.
Visto quanto sopra la contaminazione rinvenuta nel piezometro PZ1 e nel suolo da -OMISSIS- risulta compatibile con la presenza di gasolio da autotrazione nel serbatoio interrato che è stato danneggiato da due sondaggi effettuati dalla ditta -OMISSIS- Srl”.
9.3. Diversamente da quanto sostiene la -OMISSIS-, l’accertamento del nesso di causalità materiale, quale elemento fondante la responsabilità dell’odierna ricorrente, si è basato sulla sussistenza di adeguati elementi, anche di carattere presuntivo, compendiabili nella presenza dei fori nel serbatoio, nella compatibilità di questi rispetto all’attività di carotaggio effettuata della -OMISSIS- in corrispondenza del sondaggio “S4”, nella vicinitas del serbatoio rispetto all'inquinamento accertato, unitamente alla corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e il contenuto del serbatoio. Alla luce di tali fattori la Provincia ha quindi potuto correttamente inferire che il nesso eziologico tra la contaminazione e la condotta della ricorrente sia più probabile della sua negazione.
Non scalfisce la tenuta di questo giudizio la circostanza che, alla data di effettuazione delle operazioni di sondaggio della -OMISSIS- e nel periodo di tempo immediatamente successivo, non si sia teoricamente verificato alcuno sversamento del gasolio dal serbatoio. Difatti il danneggiamento è avvenuto nella parte superiore del serbatoio, quindi sarebbe bastato che esso, al momento delle forature, non fosse pieno per evitare nell’immediato uno sversamento del gasolio, che tuttavia ben può essere fuoriuscito a seguito dei successivi riempimenti proprio (e sempre) a causa della presenza dei fori praticati a seguito dell’attività di carotaggio.
E il fatto che l’indagine della -OMISSIS- dimostri l’assenza di inquinamenti a gennaio 2022 esclude che la contaminazione preesistesse rispetto all’intervento della -OMISSIS-.
Si tratta di conclusioni che oggi trovano conferma anche grazie alla relazione tecnica della ditta di consulenza ambientale -OMISSIS-, cui come s’è anticipato la ricorrente si è rivolta per la progettazione del piano di caratterizzazione ambientale imposto dalla Provincia. La Sinergeo ha messo a confronto le planimetrie riportate nei report di -OMISSIS- Servizi (indagini di gennaio 2022) e di -OMISSIS- (indagini di agosto 2022), conducendo pure un sopralluogo in proprio il 23 novembre 2023. È stata così riscontrata la presenza dei due fori dipendenti dal fatto che il sondaggio “S4” risulta ripetuto due volte in corrispondenza dell’area di ingombro del serbatoio interrato (vd. le considerazioni di pag. 17 e il rilievo comparativo di pag. 18 della relazione, dep. sub doc. 24 dep. dalla Provincia). Concludendo in fase finale nel senso che “ appare plausibile che la causa della potenziale contaminazione possa essere attribuita al danneggiamento del serbatoio a seguito delle attività di perforazione eseguite a gennaio 2022 ”.
Né ha pregio la tesi per cui la contaminazione dipenderebbe dall’incauto e/o prolungato utilizzo del serbatoio da parte degli utilizzatori e/o custodi dello stesso in epoca successiva ai carotaggi del gennaio 2022, i quali si sono evidentemente limitati ad operare dei rifornimenti senza essere a conoscenza del fatto che il serbatoio presentasse le dette forature e dunque senza sapere del potenziale rischio nè poter prevedere che dal riempimento ad un dato livello sarebbe derivata una fuoriuscita del combustibile nel terreno e il successivo percolamento nelle acque. Gli utilizzatori del serbatoio non sono stati dunque posti in grado di prendere le misure precauzionali del caso (svuotamento e bonifica del serbatoio) che avrebbero consentito di escludere la contaminazione riscontrata. Fermo restando che la società -OMISSIS-, non appena è venuta a conoscenza della problematica, si è attivata per la messa in sicurezza dell’area, nonché per lo svuotamento e la bonifica del serbatoio oltreché per l’installazione del sistema pump&stock presso la falda.
Il terzo e, in parte qua , il settimo mezzo sono perciò infondati.
9.4. La statuizione della responsabilità della ricorrente è coerente anche con la nozione di “causa” in termini di aumento del rischio, nel senso di contribuzione al rischio del verificarsi dell’inquinamento (C.G.U.E. in causa C-188/07). Difatti la causa che ha innescato il pericolo della contaminazione del suolo e delle acque, poi accertata, va ricondotta all’omessa segnalazione delle difficoltà incontrate dalla-OMISSIS- nella fase di conduzione del medesimo sondaggio “S4”. La società, che nello stesso ricorso si definisce specializzata in servizi di indagine geognostica mediante operazioni di carotaggio, era dotata delle necessarie competenze tecniche per comprendere o anche solo ipotizzare, pure a titolo meramente cautelativo, che le anomalie riscontrate dipendessero dalla presenza del serbatoio interrato di cui era nota la presenza, costituendo oggetto dell’indagine da compiersi. La mancata segnalazione e conseguente rappresentazione dei due sondaggi non completati, di cui si vede il segno della chiusura nella documentazione fotografica allegata alla relazione di -OMISSIS- e a quella di -OMISSIS-, hanno indubbiamente svolto un ruolo primario nella concretizzazione del rischio di contaminazione, non avendo consentito agli utilizzatori del serbatoio di apprendere dell’esistenza del pericolo e conseguentemente di apprestare i più opportuni accorgimenti per porvi rimedio.
Del resto sono i tecnici della -OMISSIS- ad avere eseguito materialmente i carotaggi e la loro indiscussa competenza ed esperienza qualificate nel settore esclude, unitamente all’assenza di validi elementi di segno contrario, che il loro ruolo fosse di meri esecutori materiali, privi della possibilità stessa, se non di interrompere cautelativamente l’avanzamento della sonda prima che fosse troppo tardi, quantomeno di segnalare sin da subito la presenza di un possibile danneggiamento suscettibile di determinare la potenziale contaminazione delle matrici ambientali.
E in definitiva è proprio da tale mancata informazione che la Provincia ha fatto discendere la responsabilità della ricorrente.
Il quarto e sesto mezzo sono dunque infondati.
9.5. Quanto all’esclusione della responsabilità per l’aggravamento della contaminazione asseritamente verificatosi quando, da settembre 2022, nessuno dei soggetti che deteneva la disponibilità dell’area si sarebbe attivato per rimuovere il serbatoio e/o eliminare lo sversamento, è appena il caso di osservare che, come risulta dal provvedimento impugnato, il serbatoio interrato è stato svuotato e bonificato nei primi giorni del mese di settembre 2022 e l’impianto carburanti dismesso non appena è emersa la problematica. La società -OMISSIS-, venuta a conoscenza del danneggiamento del serbatoio con la campagna di indagine dell’agosto 2022, ha pure prontamente segnalato il superamento delle soglie di concentrazione alla Provincia, avviando le prime azioni di messa in sicurezza.
Ciò esclude che in epoca successiva al settembre 2022 si sia verificato un aggravamento della contaminazione, rendendo dunque plausibili le conclusioni del provvedimento anche nella parte in cui si delimita il rischio di potenziale contaminazione nella finestra temporale dal gennaio 2022 fino alla comunicazione di -OMISSIS- dei primi giorni di settembre 2022.
Tanto comporta il rigetto del settimo motivo anche nella parte che residuava da decidere.
10. Infine con il quinto mezzo la ricorrente sostiene di avere rispettato, durante le attività di carotaggio, tutte le regole tecniche e i criteri di prudenza, perizia e diligenza applicabili al caso di specie.
Al contrario però l’esecutrice dei carotaggi non si è accorta oppure ha sottovalutato ovvero, comunque, ha male interpretato le “resistenze” incontrate nell’effettuazione del sondaggio “S4”, non ipotizzando, nell’ottica di prevenzione e di precauzione che deve informare l’attività di un operatore professionale esperto che agisce presso un’area fonte di rischi a livello ambientale -qual è un impianto di distribuzione di carburanti-, che la duplice collisione avvenuta nell’attività di sondaggio fosse riconducibile al manufatto più esteso e potenzialmente più pericoloso presente nel sottosuolo, ovvero appunto il serbatoio di carburanti.
Difatti, come correttamente osservato dalla difesa del fallimento della ditta -OMISSIS-, secondo un canone probabilistico è appunto più probabile, scavando nel terreno in due diversi punti, che si incontri il manufatto di maggiore estensione (ossia il serbatoio di carburanti) rispetto a quello di dimensioni più ridotte (le caditoie meteoriche che la ricorrente supponeva di avere intercettato).
Sarebbe dunque stato sufficiente che la -OMISSIS- segnalasse sin dal gennaio 2022 il possibile evento di danneggiamento del serbatoio sottostante al fine di consentire l’esperimento di un’immediata verifica delle condizioni dello stesso e in pari tempo evitare il rischio di contaminazione dell’area poi effettivamente concretizzatosi a causa delle forature del serbatoio che hanno consentito la fuoriuscita del gasolio.
La negligenza ed imperizia della -OMISSIS- valgono a ritenerla responsabile della contaminazione riscontrata.
Anche il quinto motivo non merita pertanto seguito.
11. In conclusione, il ricorso va respinto nella infondatezza di tutti i suoi motivi.
12. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente venendo liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la-OMISSIS- al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di euro 1.500,00, in favore di ciascuna delle parti costituite, oltre agli accessori di legge qualora dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1° e 2°, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1°, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Francesco Avino, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.