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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/09/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1131/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1131/2022 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO TORELLI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ) e (cf/PI: Controparte_1 C.F._2 CP_2
, con il patrocinio dell'Avv. SANDRA TAGLIASACCHI;
P.IVA_1
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 1019/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 7.12.2021.
CONCLUSIONI
In data 26.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Il comparente, visto l'esito negativo della mediazione delegata, insiste nelle conclusioni rassegnate in citazione in appello e preso atto della costituzione di parte appellata, ne contesta integralmente il contenuto e gli allegati, riservandosi ampia replica durante il procedimento.
[atto di citazione] pagina 1 di 10 - IN VIA PRINCIPALE: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1019/21 del 07.12.2021, R.G. 2577/2016 emessa dal Tribunale Ordinario di Pistoia, soddisfare integralmente tutte le domande e conclusioni avanzate in prime cure a cui ci si riporta nella loro totalità, in accoglimento dell'appello, dichiarando, in via pregiudiziale, come tardivo e quindi inammissibile il deposito della scrittura del 18.04.2018 e dell'atto del 06.07.2018 e confermando la legittimazione attiva del Sig.
, rigettando le domande formulate da parte convenuta per i motivi già esposti. Parte_1
- IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui fosse confermata la sentenza di primo grado, riconoscendo la regolarità del deposito delle citate scritture, si chiede la giusta ed equa determinazione, con conseguente riduzione dell'importo delle spese di lite.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata: si riporta alle deduzioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta;
conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e onorari.
[comparsa di costituzione] Per quanto esposto la e concludono per il rigetto dell'appello e la conferma della CP_2 Parte_1 sentenza impugnata. Vittoria di spese e onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. (di seguito anche appellante), con atto di citazione, Parte_1 regolarmente e tempestivamente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di
Appello, e (di seguito anche appellati), proponendo Controparte_1 CP_2 gravame avverso la sentenza n. 1019/2021 pubblicata il 7.12.2021, con la quale il Tribunale di
Pistoia ha così statuito:
- Dichiara per le ragioni esposte in parte motiva la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione del presente giudizio.
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite a favore dei convenuti, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese 15%, IVA e cap di legge
- Pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico dell'attore.
In particolare, aveva agito contro il fratello e la Parte_1 Controparte_1 società deducendo d'essere erede (unitamente ad ) del padre CP_2 CP_1 [...]
, deceduto il 17.11.2009. Per_1
Nell'asse ereditario erano ricomprese due porzioni del complesso turistico alberghiero denominato Albergo RS, sito in Montecatini Terme, Corso Matteotti n. 51 angolo Via delle Saline e, più esattamente, la piena proprietà di un complesso di quindici camere da letto pagina 2 di 10 disposte su sette piani fuori terra, nonché la quota di proprietà indivisa in ragione di un mezzo su parte del medesimo fabbricato. (deceduta nel 2003) aveva, con atto del Persona_2
1.3.1963 (rogito Notaio , trasferito al marito i diritti di area e Per_3 Persona_1 sopraelevazione, in ragione di una metà, sul fabbricato suddetto (che constava di tre piani), sul quale erano stati costruiti ulteriori piani sino al settimo. Tuttavia, l'immobile, pur se per metà di , era stato conferito per intero (ossia anche per la quota di un Persona_1 mezzo spettante a ) dalla nella (al momento della Persona_1 Per_2 CP_3 sua costituzione in data 11.7.1996), oggi eludendo il buon diritto dell'attore; in CP_4 particolare ella aveva conferito l'intera nuda proprietà, riservando a sé e ad Controparte_1 il diritto d'usufrutto.
Pertanto, aveva rivendicato alla massa, quale coerede del padre , il Persona_1 diritto di proprietà superficiaria e di tutto quanto insistente sul fabbricato sopra menzionato;
e, in esito, aveva chiesto accertarsi di una serie di servitù a servizio del fabbricato oggetto di rivendica;
in ipotesi, aveva chiesto dichiararsi l'intervenuta usucapione in capo al defunto del diritto di comproprietà per un mezzo dello stesso fabbricato nonché Persona_1 dei relativi diritti di servitù accessori di cui sopra.
Nella contumacia dei convenuti, il Tribunale aveva istruito la causa, sin quando, il
1.2.2021, si erano costituiti tardivamente i convenuti, per contestare la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva dell'attore, a tal fine depositando l'atto di divisione pubblicato stipulato a ministero del Notaio il 6.7.2018 e sottoscritto anche da Persona_4 [...]
, nell'ambito del quale ad era stato assegnato in proprietà Parte_1 Controparte_1 esclusiva il fabbricato de quo, con rinuncia reciproca a ogni pretesa e a ogni azione.
Il Tribunale, recependo la tesi dei convenuti, aveva dunque deciso la causa in senso conforme, gravando l'attore delle spese per avere questi “proseguito indebitamente il giudizio”.
Per la integrale riforma della sentenza, l'appellante ha articolato i seguenti motivi.
1.1 In primo luogo, è reiterata l'eccezione di tardività della produzione documentale da parte dei convenuti, i quali si erano costituita tardivamente e molto dopo la scadenza dei termini ex art. 183 co. 6^ c.p.c., che erano stati concessi alla udienza del 30.1.2017.
I convenuti, a quel punto, avrebbero potuto svolgere attività probatoria esclusivamente se avessero provato di non avere potuto depositare il documento tempestivamente per causa a loro non imputabile, del che non aveva tenuto conto il primo giudice. pagina 3 di 10 1.2 Il secondo motivo, entrando nel merito stretto, fa notare che «[…] In realtà
l'accoglimento delle domande del presente giudizio era utile proprio per chi ha ad oggi la proprietà esclusiva dell'Hotel RS (ovvero ), poiché riconoscerebbe un diritto di CP_1 superficie e sopraelevazione su una parte del fabbricato, che ad oggi non era stata mai presa in considerazione e darebbe un valore aggiunto economico alla proprietà. […]» (appello, pag. 10, sottolineatura di chi scrive).
Peraltro, non aveva, nell'atto di divisione del 2018, rinunciato «[…] al Parte_1 diritto di superficie conseguente l'avvenuta sopraelevazione di una parte del fabbricato […]»
(ivi).
1.3 L'ultimo motivo concerne le spese, che, in ogni caso, erano state liquidate in misura eccessiva.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2. Radicatosi il contraddittorio, e nel Controparte_1 CP_2 costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
3. Con ordinanza del 31.1.2024 la Corte ha disposto mediazione delegata, svolta con esito negativo.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 26.11.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
pagina 4 di 10 L'appello va respinto, dovendosi solo correggere la sentenza laddove ha dichiarato cessata la materia del contendere anziché dichiarare inammissibili le domande dell'attore per sopravvenuta carenza di legittimazione e di interesse.
4. Il primo motivo è infondato.
La produzione dell'atto di divisione stipulato, fra gli altri, da tutte le parti di questo giudizio in data 6.7.2018, era senz'altro legittima e bene ha fatto il Tribunale ad acquisire il documento.
E ciò per le due ragioni esposte dagli appellati nel costituirsi nel presente grado, che non trovano obiezioni, per quanto consti, negli scritti finali dell'appellante.
4.1 In primo luogo, la tesi di secondo la quale il documento sarebbe Parte_1 stato prodotto tardivamente, in quanto depositato dopo le preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 co. 6^ c.p.c. è manifestamente da rifiutare, perché i termini perentorî ivi stabiliti, assegnati alla udienza del 30.1.2017, scaddero più di un anno prima che la divisione venisse a esistenza.
In simili casi, è ovvio che la mancata produzione entro il termine dipende ex se da un fattore estraneo alla parte, la cui richiesta di produzione è, per implicito, una istanza di remissione in termine che la natura delle cose esige che sia accolta.
4.2 Né potrebbe ascriversi ai convenuti un ritardo colpevole nella costituzione e produzione del documento, ossia nella distanza temporale fra l'atto del 2018 e la costituzione il 1.2.2021.
Infatti, l'atto di divisione prevede espressamente, anche fini transattivi, che «[…] I
Comparenti, inoltre, col presente atto, intendono rinunciare alle reciproche pretese nei confronti del de cuius e tra loro, rinunciando ad ogni azione, già intrapresa o futura, di rivendica riguardo beni o crediti vantati nei confronti della massa ereditaria, nonché ad ogni azione legale intrapresa da ciascun erede verso l'altro. […]» (pag. 13).
Sicché, come ovvio, i convenuti riponevano legittimo affidamento sul fatto che
[...]
avrebbe abbandonato il processo;
e non può porsi a loro carico il lasso di tempo Parte_1 intercorso prima che essi si potessero accorgere che la causa, a dispetto dei patti, proseguiva.
pagina 5 di 10 4.3 Sotto profilo distinto e autonomo, ancorché collegato, la produzione era intesa a dimostrare la sopravvenuta carenza di legittimazione (o di interesse) di , sul Parte_1 presupposto che la res controversa era stata transatta, o, comunque, pattiziamente definita fra le parti in modo da rendere non più necessario l'intervento del giudice.
È ovvio che, se l'intero fabbricato de quo era stato, nell'ambito di una divisione volontaria successiva all'introduzione della causa e al maturare delle preclusioni istruttorie, assegnata ad , il provvedimento giudiziale richiesto in questo processo Controparte_1 diveniva automaticamente privo della benché minima utilità; né , che aveva Parte_1 condiviso l'assegnazione del bene in proprietà esclusiva ad , poteva più in Controparte_1 alcun modo continuare a rivendicarne la metà.
La legittimazione e l'interesse, in quanto condizioni del diritto processuale di azione (i.e. del diritto di ottenere dal giudice una pronuncia di merito sulla res controversa), possono anche mancare in avvio di causa, ma devono inderogabilmente sussistere sino al momento della decisione, altrimenti non potendo il giudice decidere il merito, dovendosi limitare a una pronuncia di rito.
Ed è per questo, ossia essenzialmente per la necessità che le condizioni dell'azione persistano sino alla decisione, che i documenti e, più in generale, le prove che ineriscono quel tema – beninteso, negli stretti limiti in cui si tratti di fatti sopravvenuti all'avvio della causa - sfuggono a preclusioni.
5. Anche il secondo motivo è infondato.
Esso, non sempre di agevole comprensione, pare concentrarsi sul rilievo che la divisione non contiene alcuna rinuncia al diritto di superficie del fabbricato;
e, più in generale, sul rilievo che l'atto col quale la in vita, trasferì ad anche la quota del fabbricato Per_2 CP_1 che era invece per metà di , era una alienazione (per metà) a non domino, Persona_1 inopponibile all'attore; aspetto approfondito nella comparsa conclusionale, ove si illustra anche il collegamento causale fra tutti questi atti: «[…] A rispettoso parere di questa difesa è innegabile il nesso di causalità esistente nella fattispecie, ovvero il legame naturalistico tra gli illeciti e occultati atti e le scritture private del 18.04.2018 e 06.07.2018, visto che queste sono conseguenza della mancata conoscenza dei primi ed i primi sono condizione delle seconde. […]» (ivi, pag. 3).
pagina 6 di 10 Viene, insomma, complessivamente messo in dubbio che la divisione sia tale da far venire meno la legittimazione e l'interesse dell'attore/appellante.
Non si può concordare.
5.1 Nell'atto di divisione del 2018, per quanto interessi, si premette che «[…] i Signori
e dichiarano di essere gli unici eredi legittimi nonchè Controparte_1 Parte_1 figli del Signor deceduto a Pescia il 26 gennaio 2008 […]» (pag. 1); indi, Persona_1 concordemente, si assegna ad la prima quota, della quale fa parte la «[…] Controparte_1 piena proprietà di porzione di fabbricato a destinazione turistico-alberghiera denominato
“Albergo RS Resort”, elevato su sette piani fuori terra, posto nel Comune di
Montecatini Terme, Via delle Saline 2-4 in angolo con Corso Matteotti. […]»; segue la descrizione più dettagliata del bene, che qui si omette (pag. 3).
Posto, dunque, che l'intero fabbricato di sette piani, nel quale è esercitata l'attività alberghiera sotto l'insegna Albergo RS Resort, è stata trasferita, per atto volontario al quale ha partecipato, ad , è incontrovertibile che nessun Parte_1 Controparte_1 diritto può più vantare su di esso;
a ben vedere, questi ha disposto, per atto Parte_1 negoziale, dello stesso diritto che pretende in questa causa, e poco importa, ai presenti fini, approfondire oltre la qualificazione dell'atto di divisione, se avente anche contenuto transattivo (come depone la clausola di rinuncia a ogni pretesa che si è già trascritta) o meno, rilevando prioritariamente che con quell'atto l'appellante s'è spogliato, trasferendolo al fratello, di qualsiasi diritto potesse vantare sul fabbricato.
Ritiene inutile, il collegio, che la difesa appellante rimarchi la mancanza di una rinuncia al diritto superficiario, dal momento che esso è contenuto nella proprietà dell'intero fabbricato di sette piani, come tale descritto nella divisione, che è stata assegnata ad
[...]
. CP_1
Né può essere seguita la linea difensiva dell'appellante laddove lamenta l'asserita illegittimità dell'originario trasferimento eseguito dalla in parte non proprietaria Per_2 dell'immobile, al fratello, perché al momento della stipulazione della divisione del 2018 il quadro dei fatti, a cominciare da quell'atto suppostamente indebito, era perfettamente a conoscenza di , che già nell'atto di citazione introduttivo del 2016 risultava Parte_1 essere a piena conoscenza della vicenda e dei pretesi atti indebiti commessi in danno delle sue ragioni.
pagina 7 di 10 6. La decisione del Tribunale, dunque, deve essere confermata laddove ha definito in rito il processo.
Nondimeno, rileva la Corte che la formula utilizzata, quella della cessazione della materia del contendere, non è corretta;
essa, infatti, è sì – come a suo tempo affermato da
Cass. SSUU 1048/2000 - una decisione in rito, assumibile anche di ufficio e con sentenza, che consegue, essenzialmente, alla constatazione che è sopravvenuta la carenza di interesse ad agire e che viene adottata tutte le volte in cui l'estinzione del giudizio (ossia la pronuncia in rito per mancanza di interesse) non può essere adottata secondo istituti tipici (rinuncia agli atti, ecc.).
Nondimeno, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti concordino sulla sopravvenuta carenza di interesse (su questo, cfr Cass. sez. 3^ civ. 1.4.2004
n. 6395; Cass. sez. 3^ civ. 18.1.2005 n. 910; Cass. sez. 3^ civ. 24.2.2015 n. 3598). Nel caso in esame, al contrario, restava controverso sia se il fatto sopravvenuto dedotto come decisivo dai convenuti fosse provato (dal documento depositato dai convenuti, ma inammissibile secondo l'attore), sia se esso fosse idoneo a precludere il merito (ovvero se, come dedotto col secondo motivo, no).
Il Tribunale, dunque, anziché dichiarare cessata la materia del contendere, avrebbe dovuto, dopo aver correttamente acquisito l'atto di divisione e dopo averlo esattamente valutato come idoneo a fondare l'eccezione dei convenuti, dichiarare inammissibile ogni domanda di per la sopravvenuta carenza di legittimazione, non essendo più Parte_1 egli titolare di alcun diritto sul fabbricato, e, per conseguenza, di interesse, non essendovi alcuna necessità del provvedimento giudiziale richiesto.
Poiché l'appello ha rimesso in discussione la decisione, può e deve la Corte confermare la decisione di rito, adottando però la giusta formula di legge.
7. Il terzo motivo sulle spese è infondato.
7.1 Il valore della causa di primo grado va determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c.-
I beni rivendicati dall'appellante sono, per come descritti catastalmente nell'atto di citazione originario, le p.lle 366 sub 5, p.lla 397 sub 3, 428 sub 6 e 429 sub 3, per le quali, secondo la perizia di parte del Geom. del 5.7.2016 (in produzione appellante), ha una CP_5 rendita catastale – peraltro stimata, secondo criterio qui in concreto più favorevole a Pt_1
pagina 8 di 10 , all'epoca del conferimento in nel 1996, prima di variazione catastali Parte_1 Pt_2 successive che ne farebbero aumentare il valore – di € 24.510,50 (rel. penultima e CP_5 ultima pagina).
Il valore di causa, essendo rivendicata metà della proprietà, è di € (24.510,50 x 200 : 2=)
2.451.050,00.
Analogo è il valore della causa d'appello, assai superiore a quello di 10mila euro dichiarato a fini fiscali dalla parte: il gravame, infatti, non investe solo la condanna alle spese, ma rimette in discussione l'intera res controversa.
7.2 Il D.M. 55/2014 (prima degli aumenti del D.M. 147/2022), relativamente a un valore di causa fra 2 e 3 milioni di euro, restituisce, al § 2 della tariffa, un parametro medio di €
12.896,00 per la sola fase decisionale.
Secondo il principio di causalità della lite, i costi di causa successivi alla costituzione dei convenuti, che avevano eccepito la sopravvenuta carenza di legittimazione dell'attore, sono giustamente da porre a carico di , il quale, addirittura, avrebbe, secondo i Parte_1 patti dell'atto di divisione, dovuto autonomamente abbandonare la causa;
e che, al contrario, ha resistito infondatamente alla eccezione avversaria.
7.3 La decisione del Tribunale, dunque, deve, con l'integrazione di motivazione qui spesa, essere confermata, perché l'onere delle spese è stato correttamente imputato all'attore e la somma liquidata è inferiore al parametro medio.
8. Al rigetto dell'appello consegue l'onere delle spese del grado.
Esse si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12 e 25 bis, parametri ridotti per la agevole definizione di temi già ben inquadrati in prime cure, esclusa la fase 3, valore di causa pari a quello già in precedenza determinato.
Pertanto: € 4.822,00 fase 1, € 2.804,00 fase 2, € 8.017,00 fase 4, € 3.563,00 fase di negoziazione, in tutto € 19.206,00, oltre accessori di legge.
Sussistono i requisiti per il raddoppio del contributo unificato.
Il Cancelliere provvederà a esigere, se del caso, il maggior importo del c.u. dovuto in relazione al diverso valore di causa qui determinato in € 2.451.050,00
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza n. 1019/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 7.12.2021, confermata nel resto, dichiara inammissibili tutte le domande proposte da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2 per la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva e di interesse;
[...]
2. condanna a rimborsare ad e a Parte_1 Controparte_1 le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 19.206,00 per CP_2 compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02, mandando alla Cancelleria di esigere l'eventuale maggior importo per c.u. dovuto in relazione al diverso valore di causa determinato in sentenza.
Firenze, camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1131/2022 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO TORELLI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ) e (cf/PI: Controparte_1 C.F._2 CP_2
, con il patrocinio dell'Avv. SANDRA TAGLIASACCHI;
P.IVA_1
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 1019/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 7.12.2021.
CONCLUSIONI
In data 26.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Il comparente, visto l'esito negativo della mediazione delegata, insiste nelle conclusioni rassegnate in citazione in appello e preso atto della costituzione di parte appellata, ne contesta integralmente il contenuto e gli allegati, riservandosi ampia replica durante il procedimento.
[atto di citazione] pagina 1 di 10 - IN VIA PRINCIPALE: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1019/21 del 07.12.2021, R.G. 2577/2016 emessa dal Tribunale Ordinario di Pistoia, soddisfare integralmente tutte le domande e conclusioni avanzate in prime cure a cui ci si riporta nella loro totalità, in accoglimento dell'appello, dichiarando, in via pregiudiziale, come tardivo e quindi inammissibile il deposito della scrittura del 18.04.2018 e dell'atto del 06.07.2018 e confermando la legittimazione attiva del Sig.
, rigettando le domande formulate da parte convenuta per i motivi già esposti. Parte_1
- IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui fosse confermata la sentenza di primo grado, riconoscendo la regolarità del deposito delle citate scritture, si chiede la giusta ed equa determinazione, con conseguente riduzione dell'importo delle spese di lite.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata: si riporta alle deduzioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta;
conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e onorari.
[comparsa di costituzione] Per quanto esposto la e concludono per il rigetto dell'appello e la conferma della CP_2 Parte_1 sentenza impugnata. Vittoria di spese e onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. (di seguito anche appellante), con atto di citazione, Parte_1 regolarmente e tempestivamente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di
Appello, e (di seguito anche appellati), proponendo Controparte_1 CP_2 gravame avverso la sentenza n. 1019/2021 pubblicata il 7.12.2021, con la quale il Tribunale di
Pistoia ha così statuito:
- Dichiara per le ragioni esposte in parte motiva la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione del presente giudizio.
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite a favore dei convenuti, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese 15%, IVA e cap di legge
- Pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico dell'attore.
In particolare, aveva agito contro il fratello e la Parte_1 Controparte_1 società deducendo d'essere erede (unitamente ad ) del padre CP_2 CP_1 [...]
, deceduto il 17.11.2009. Per_1
Nell'asse ereditario erano ricomprese due porzioni del complesso turistico alberghiero denominato Albergo RS, sito in Montecatini Terme, Corso Matteotti n. 51 angolo Via delle Saline e, più esattamente, la piena proprietà di un complesso di quindici camere da letto pagina 2 di 10 disposte su sette piani fuori terra, nonché la quota di proprietà indivisa in ragione di un mezzo su parte del medesimo fabbricato. (deceduta nel 2003) aveva, con atto del Persona_2
1.3.1963 (rogito Notaio , trasferito al marito i diritti di area e Per_3 Persona_1 sopraelevazione, in ragione di una metà, sul fabbricato suddetto (che constava di tre piani), sul quale erano stati costruiti ulteriori piani sino al settimo. Tuttavia, l'immobile, pur se per metà di , era stato conferito per intero (ossia anche per la quota di un Persona_1 mezzo spettante a ) dalla nella (al momento della Persona_1 Per_2 CP_3 sua costituzione in data 11.7.1996), oggi eludendo il buon diritto dell'attore; in CP_4 particolare ella aveva conferito l'intera nuda proprietà, riservando a sé e ad Controparte_1 il diritto d'usufrutto.
Pertanto, aveva rivendicato alla massa, quale coerede del padre , il Persona_1 diritto di proprietà superficiaria e di tutto quanto insistente sul fabbricato sopra menzionato;
e, in esito, aveva chiesto accertarsi di una serie di servitù a servizio del fabbricato oggetto di rivendica;
in ipotesi, aveva chiesto dichiararsi l'intervenuta usucapione in capo al defunto del diritto di comproprietà per un mezzo dello stesso fabbricato nonché Persona_1 dei relativi diritti di servitù accessori di cui sopra.
Nella contumacia dei convenuti, il Tribunale aveva istruito la causa, sin quando, il
1.2.2021, si erano costituiti tardivamente i convenuti, per contestare la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva dell'attore, a tal fine depositando l'atto di divisione pubblicato stipulato a ministero del Notaio il 6.7.2018 e sottoscritto anche da Persona_4 [...]
, nell'ambito del quale ad era stato assegnato in proprietà Parte_1 Controparte_1 esclusiva il fabbricato de quo, con rinuncia reciproca a ogni pretesa e a ogni azione.
Il Tribunale, recependo la tesi dei convenuti, aveva dunque deciso la causa in senso conforme, gravando l'attore delle spese per avere questi “proseguito indebitamente il giudizio”.
Per la integrale riforma della sentenza, l'appellante ha articolato i seguenti motivi.
1.1 In primo luogo, è reiterata l'eccezione di tardività della produzione documentale da parte dei convenuti, i quali si erano costituita tardivamente e molto dopo la scadenza dei termini ex art. 183 co. 6^ c.p.c., che erano stati concessi alla udienza del 30.1.2017.
I convenuti, a quel punto, avrebbero potuto svolgere attività probatoria esclusivamente se avessero provato di non avere potuto depositare il documento tempestivamente per causa a loro non imputabile, del che non aveva tenuto conto il primo giudice. pagina 3 di 10 1.2 Il secondo motivo, entrando nel merito stretto, fa notare che «[…] In realtà
l'accoglimento delle domande del presente giudizio era utile proprio per chi ha ad oggi la proprietà esclusiva dell'Hotel RS (ovvero ), poiché riconoscerebbe un diritto di CP_1 superficie e sopraelevazione su una parte del fabbricato, che ad oggi non era stata mai presa in considerazione e darebbe un valore aggiunto economico alla proprietà. […]» (appello, pag. 10, sottolineatura di chi scrive).
Peraltro, non aveva, nell'atto di divisione del 2018, rinunciato «[…] al Parte_1 diritto di superficie conseguente l'avvenuta sopraelevazione di una parte del fabbricato […]»
(ivi).
1.3 L'ultimo motivo concerne le spese, che, in ogni caso, erano state liquidate in misura eccessiva.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2. Radicatosi il contraddittorio, e nel Controparte_1 CP_2 costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
3. Con ordinanza del 31.1.2024 la Corte ha disposto mediazione delegata, svolta con esito negativo.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 26.11.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
pagina 4 di 10 L'appello va respinto, dovendosi solo correggere la sentenza laddove ha dichiarato cessata la materia del contendere anziché dichiarare inammissibili le domande dell'attore per sopravvenuta carenza di legittimazione e di interesse.
4. Il primo motivo è infondato.
La produzione dell'atto di divisione stipulato, fra gli altri, da tutte le parti di questo giudizio in data 6.7.2018, era senz'altro legittima e bene ha fatto il Tribunale ad acquisire il documento.
E ciò per le due ragioni esposte dagli appellati nel costituirsi nel presente grado, che non trovano obiezioni, per quanto consti, negli scritti finali dell'appellante.
4.1 In primo luogo, la tesi di secondo la quale il documento sarebbe Parte_1 stato prodotto tardivamente, in quanto depositato dopo le preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 co. 6^ c.p.c. è manifestamente da rifiutare, perché i termini perentorî ivi stabiliti, assegnati alla udienza del 30.1.2017, scaddero più di un anno prima che la divisione venisse a esistenza.
In simili casi, è ovvio che la mancata produzione entro il termine dipende ex se da un fattore estraneo alla parte, la cui richiesta di produzione è, per implicito, una istanza di remissione in termine che la natura delle cose esige che sia accolta.
4.2 Né potrebbe ascriversi ai convenuti un ritardo colpevole nella costituzione e produzione del documento, ossia nella distanza temporale fra l'atto del 2018 e la costituzione il 1.2.2021.
Infatti, l'atto di divisione prevede espressamente, anche fini transattivi, che «[…] I
Comparenti, inoltre, col presente atto, intendono rinunciare alle reciproche pretese nei confronti del de cuius e tra loro, rinunciando ad ogni azione, già intrapresa o futura, di rivendica riguardo beni o crediti vantati nei confronti della massa ereditaria, nonché ad ogni azione legale intrapresa da ciascun erede verso l'altro. […]» (pag. 13).
Sicché, come ovvio, i convenuti riponevano legittimo affidamento sul fatto che
[...]
avrebbe abbandonato il processo;
e non può porsi a loro carico il lasso di tempo Parte_1 intercorso prima che essi si potessero accorgere che la causa, a dispetto dei patti, proseguiva.
pagina 5 di 10 4.3 Sotto profilo distinto e autonomo, ancorché collegato, la produzione era intesa a dimostrare la sopravvenuta carenza di legittimazione (o di interesse) di , sul Parte_1 presupposto che la res controversa era stata transatta, o, comunque, pattiziamente definita fra le parti in modo da rendere non più necessario l'intervento del giudice.
È ovvio che, se l'intero fabbricato de quo era stato, nell'ambito di una divisione volontaria successiva all'introduzione della causa e al maturare delle preclusioni istruttorie, assegnata ad , il provvedimento giudiziale richiesto in questo processo Controparte_1 diveniva automaticamente privo della benché minima utilità; né , che aveva Parte_1 condiviso l'assegnazione del bene in proprietà esclusiva ad , poteva più in Controparte_1 alcun modo continuare a rivendicarne la metà.
La legittimazione e l'interesse, in quanto condizioni del diritto processuale di azione (i.e. del diritto di ottenere dal giudice una pronuncia di merito sulla res controversa), possono anche mancare in avvio di causa, ma devono inderogabilmente sussistere sino al momento della decisione, altrimenti non potendo il giudice decidere il merito, dovendosi limitare a una pronuncia di rito.
Ed è per questo, ossia essenzialmente per la necessità che le condizioni dell'azione persistano sino alla decisione, che i documenti e, più in generale, le prove che ineriscono quel tema – beninteso, negli stretti limiti in cui si tratti di fatti sopravvenuti all'avvio della causa - sfuggono a preclusioni.
5. Anche il secondo motivo è infondato.
Esso, non sempre di agevole comprensione, pare concentrarsi sul rilievo che la divisione non contiene alcuna rinuncia al diritto di superficie del fabbricato;
e, più in generale, sul rilievo che l'atto col quale la in vita, trasferì ad anche la quota del fabbricato Per_2 CP_1 che era invece per metà di , era una alienazione (per metà) a non domino, Persona_1 inopponibile all'attore; aspetto approfondito nella comparsa conclusionale, ove si illustra anche il collegamento causale fra tutti questi atti: «[…] A rispettoso parere di questa difesa è innegabile il nesso di causalità esistente nella fattispecie, ovvero il legame naturalistico tra gli illeciti e occultati atti e le scritture private del 18.04.2018 e 06.07.2018, visto che queste sono conseguenza della mancata conoscenza dei primi ed i primi sono condizione delle seconde. […]» (ivi, pag. 3).
pagina 6 di 10 Viene, insomma, complessivamente messo in dubbio che la divisione sia tale da far venire meno la legittimazione e l'interesse dell'attore/appellante.
Non si può concordare.
5.1 Nell'atto di divisione del 2018, per quanto interessi, si premette che «[…] i Signori
e dichiarano di essere gli unici eredi legittimi nonchè Controparte_1 Parte_1 figli del Signor deceduto a Pescia il 26 gennaio 2008 […]» (pag. 1); indi, Persona_1 concordemente, si assegna ad la prima quota, della quale fa parte la «[…] Controparte_1 piena proprietà di porzione di fabbricato a destinazione turistico-alberghiera denominato
“Albergo RS Resort”, elevato su sette piani fuori terra, posto nel Comune di
Montecatini Terme, Via delle Saline 2-4 in angolo con Corso Matteotti. […]»; segue la descrizione più dettagliata del bene, che qui si omette (pag. 3).
Posto, dunque, che l'intero fabbricato di sette piani, nel quale è esercitata l'attività alberghiera sotto l'insegna Albergo RS Resort, è stata trasferita, per atto volontario al quale ha partecipato, ad , è incontrovertibile che nessun Parte_1 Controparte_1 diritto può più vantare su di esso;
a ben vedere, questi ha disposto, per atto Parte_1 negoziale, dello stesso diritto che pretende in questa causa, e poco importa, ai presenti fini, approfondire oltre la qualificazione dell'atto di divisione, se avente anche contenuto transattivo (come depone la clausola di rinuncia a ogni pretesa che si è già trascritta) o meno, rilevando prioritariamente che con quell'atto l'appellante s'è spogliato, trasferendolo al fratello, di qualsiasi diritto potesse vantare sul fabbricato.
Ritiene inutile, il collegio, che la difesa appellante rimarchi la mancanza di una rinuncia al diritto superficiario, dal momento che esso è contenuto nella proprietà dell'intero fabbricato di sette piani, come tale descritto nella divisione, che è stata assegnata ad
[...]
. CP_1
Né può essere seguita la linea difensiva dell'appellante laddove lamenta l'asserita illegittimità dell'originario trasferimento eseguito dalla in parte non proprietaria Per_2 dell'immobile, al fratello, perché al momento della stipulazione della divisione del 2018 il quadro dei fatti, a cominciare da quell'atto suppostamente indebito, era perfettamente a conoscenza di , che già nell'atto di citazione introduttivo del 2016 risultava Parte_1 essere a piena conoscenza della vicenda e dei pretesi atti indebiti commessi in danno delle sue ragioni.
pagina 7 di 10 6. La decisione del Tribunale, dunque, deve essere confermata laddove ha definito in rito il processo.
Nondimeno, rileva la Corte che la formula utilizzata, quella della cessazione della materia del contendere, non è corretta;
essa, infatti, è sì – come a suo tempo affermato da
Cass. SSUU 1048/2000 - una decisione in rito, assumibile anche di ufficio e con sentenza, che consegue, essenzialmente, alla constatazione che è sopravvenuta la carenza di interesse ad agire e che viene adottata tutte le volte in cui l'estinzione del giudizio (ossia la pronuncia in rito per mancanza di interesse) non può essere adottata secondo istituti tipici (rinuncia agli atti, ecc.).
Nondimeno, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti concordino sulla sopravvenuta carenza di interesse (su questo, cfr Cass. sez. 3^ civ. 1.4.2004
n. 6395; Cass. sez. 3^ civ. 18.1.2005 n. 910; Cass. sez. 3^ civ. 24.2.2015 n. 3598). Nel caso in esame, al contrario, restava controverso sia se il fatto sopravvenuto dedotto come decisivo dai convenuti fosse provato (dal documento depositato dai convenuti, ma inammissibile secondo l'attore), sia se esso fosse idoneo a precludere il merito (ovvero se, come dedotto col secondo motivo, no).
Il Tribunale, dunque, anziché dichiarare cessata la materia del contendere, avrebbe dovuto, dopo aver correttamente acquisito l'atto di divisione e dopo averlo esattamente valutato come idoneo a fondare l'eccezione dei convenuti, dichiarare inammissibile ogni domanda di per la sopravvenuta carenza di legittimazione, non essendo più Parte_1 egli titolare di alcun diritto sul fabbricato, e, per conseguenza, di interesse, non essendovi alcuna necessità del provvedimento giudiziale richiesto.
Poiché l'appello ha rimesso in discussione la decisione, può e deve la Corte confermare la decisione di rito, adottando però la giusta formula di legge.
7. Il terzo motivo sulle spese è infondato.
7.1 Il valore della causa di primo grado va determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c.-
I beni rivendicati dall'appellante sono, per come descritti catastalmente nell'atto di citazione originario, le p.lle 366 sub 5, p.lla 397 sub 3, 428 sub 6 e 429 sub 3, per le quali, secondo la perizia di parte del Geom. del 5.7.2016 (in produzione appellante), ha una CP_5 rendita catastale – peraltro stimata, secondo criterio qui in concreto più favorevole a Pt_1
pagina 8 di 10 , all'epoca del conferimento in nel 1996, prima di variazione catastali Parte_1 Pt_2 successive che ne farebbero aumentare il valore – di € 24.510,50 (rel. penultima e CP_5 ultima pagina).
Il valore di causa, essendo rivendicata metà della proprietà, è di € (24.510,50 x 200 : 2=)
2.451.050,00.
Analogo è il valore della causa d'appello, assai superiore a quello di 10mila euro dichiarato a fini fiscali dalla parte: il gravame, infatti, non investe solo la condanna alle spese, ma rimette in discussione l'intera res controversa.
7.2 Il D.M. 55/2014 (prima degli aumenti del D.M. 147/2022), relativamente a un valore di causa fra 2 e 3 milioni di euro, restituisce, al § 2 della tariffa, un parametro medio di €
12.896,00 per la sola fase decisionale.
Secondo il principio di causalità della lite, i costi di causa successivi alla costituzione dei convenuti, che avevano eccepito la sopravvenuta carenza di legittimazione dell'attore, sono giustamente da porre a carico di , il quale, addirittura, avrebbe, secondo i Parte_1 patti dell'atto di divisione, dovuto autonomamente abbandonare la causa;
e che, al contrario, ha resistito infondatamente alla eccezione avversaria.
7.3 La decisione del Tribunale, dunque, deve, con l'integrazione di motivazione qui spesa, essere confermata, perché l'onere delle spese è stato correttamente imputato all'attore e la somma liquidata è inferiore al parametro medio.
8. Al rigetto dell'appello consegue l'onere delle spese del grado.
Esse si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12 e 25 bis, parametri ridotti per la agevole definizione di temi già ben inquadrati in prime cure, esclusa la fase 3, valore di causa pari a quello già in precedenza determinato.
Pertanto: € 4.822,00 fase 1, € 2.804,00 fase 2, € 8.017,00 fase 4, € 3.563,00 fase di negoziazione, in tutto € 19.206,00, oltre accessori di legge.
Sussistono i requisiti per il raddoppio del contributo unificato.
Il Cancelliere provvederà a esigere, se del caso, il maggior importo del c.u. dovuto in relazione al diverso valore di causa qui determinato in € 2.451.050,00
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza n. 1019/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 7.12.2021, confermata nel resto, dichiara inammissibili tutte le domande proposte da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2 per la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva e di interesse;
[...]
2. condanna a rimborsare ad e a Parte_1 Controparte_1 le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 19.206,00 per CP_2 compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02, mandando alla Cancelleria di esigere l'eventuale maggior importo per c.u. dovuto in relazione al diverso valore di causa determinato in sentenza.
Firenze, camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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