TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/06/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3248/2024 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3248/2024 promossa da:
(cf: ) con l'avv. LUCIA Parte_1 C.F._1
BAGNASCO
e
(cf: con l'avv. LUCIA Controparte_1 C.F._2
BAGNASCO
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3
Il ricorso, depositato in data 06/08/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 25/09/2004 tra e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2004 Parte 1 n. 234
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
a) Il si obbliga a corrispondere alla la complessiva somma di €400,00 CP_1 Pt_1 entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente di quest'ultima: iban [...];
b) le parti precisano che detta somma non dovrà essere intesa quale contributo a titolo di mantenimento della da parte del ma esclusivamente quale Pt_1 CP_1 sua quota parte che la utilizzerà esclusivamente per far fronte alle Pt_1 obbligazioni specificate nell'elenco di cui al punto 3) del ricorso;
c) il predetto importo di €400,00 verrà rimodulato/diminuito nel tempo, tenuto conto delle obbligazioni che via via verranno estinte e di quelle ancora da estinguere per poi non essere più corrisposto alcunché dal una volta CP_2 integralmente saldate;
pagina 2 di 3 d) in relazione ai rapporti economici nei confronti della figlia Per_1 nonostante che la stessa sia ultra maggiorenne e con una posizione lavorativa (ad oggi precaria) le parti concordano di non richiedere alla stessa, attualmente residente con il padre in Livorno alla Via Terrazzini, 62 alcun contributo economico;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 26.6.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3248/2024 promossa da:
(cf: ) con l'avv. LUCIA Parte_1 C.F._1
BAGNASCO
e
(cf: con l'avv. LUCIA Controparte_1 C.F._2
BAGNASCO
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3
Il ricorso, depositato in data 06/08/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 25/09/2004 tra e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2004 Parte 1 n. 234
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
a) Il si obbliga a corrispondere alla la complessiva somma di €400,00 CP_1 Pt_1 entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente di quest'ultima: iban [...];
b) le parti precisano che detta somma non dovrà essere intesa quale contributo a titolo di mantenimento della da parte del ma esclusivamente quale Pt_1 CP_1 sua quota parte che la utilizzerà esclusivamente per far fronte alle Pt_1 obbligazioni specificate nell'elenco di cui al punto 3) del ricorso;
c) il predetto importo di €400,00 verrà rimodulato/diminuito nel tempo, tenuto conto delle obbligazioni che via via verranno estinte e di quelle ancora da estinguere per poi non essere più corrisposto alcunché dal una volta CP_2 integralmente saldate;
pagina 2 di 3 d) in relazione ai rapporti economici nei confronti della figlia Per_1 nonostante che la stessa sia ultra maggiorenne e con una posizione lavorativa (ad oggi precaria) le parti concordano di non richiedere alla stessa, attualmente residente con il padre in Livorno alla Via Terrazzini, 62 alcun contributo economico;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 26.6.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3