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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/07/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2664/2020 promosso da
C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 54, presso lo studio dell'Avv. Filippo
Buttà che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale per la Sicilia elettivamente domiciliato in
Palermo, Viale Del Fante n. 58/D presso gli Uffici Dell'Avvocatura Regionale
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi La Valle in virtù di procura CP_1
pag. 1 generale alle liti in Notar di Palermo del 18.12.2018 rep. 711, racc. Persona_1
n. 551
RESISTENTE
OGGETTO: prestazione CP_1
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 27.11.2020 il ricorrente indicato in epigrafe,
esponendo che in data 21.12.2017 durante il lavoro era rimasto vittima di un incidente procurandosi lesioni a seguito delle quali subiva l'amputazione della falange ungueale del secondo e del terzo dito della mano destra, con limitazione parziale del terzo dito della stessa mano, conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento di un danno biologico del 20% e, per CP_1
l'effetto, la condanna dell' al pagamento in suo favore dell'indennizzo CP_1
in rendita o capitale, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestava la domanda CP_1
di cui chiedeva il rigetto.
pag. 2 La causa veniva istruita con CTU medico – legale e all'udienza del 15.07.2024
celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. è stata posta in decisione.
Tanto precisato la domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della Persona_2
corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “…DIAGNOSI E CONSIDERAZIONI MEDICO-
LEGALI Come risulta dal verbale collegiale della sede di Palermo all'istante gli CP_1
fu riconosciuto dapprima in data 30/5/2018 un grado accertato 008% e un grado
complessivo del 010% e il 6/10/2018 un grado accertato del 010% e un grado
complessivo del 12%. Il Sig. , ritenendo non soddisfacente tale valutazione Parte_1
perché a suo avviso non rispecchiante il peggioramento del suo stato di salute con
ripercussioni sulla capacità lavorativa, adì le vie legali per ottenere una valutazione del
suddetto danno più congrua. Attualmente lo stesso, come risulta dalla raccolta dei dati
anamnestici, dall'esame obiettivo da me effettuato e dalla documentazione sanitaria
prodotta, è affetto dalle patologie sopra descritte, accusa limitazione funzionale ai
movimenti della mano dx con impossibilità della chiusura a pugno e limitazione
funzionale alla flesso-estensione del polso dx. CONCLUSIONI Per tali motivi, tenuto
conto delle voci di riferimento indicate nelle vigenti tabelle di valutazione e CP_1
applicate con criterio analogico, si può ritenere equa la suddetta valutazione del 12%.
pag. 3 Per quel che concerne il disturbo post-traumatico da stress diagnosticato il 31/7/2020
non viene prodotta alcuna documentazione sanitaria comprovante la persistenza della
stessa sintomatologia che del resto è compresa nel danno biologico come sopra valutato.”
(cfr. CTU in atti).
Il CTU ha accertato che il ricorrente non presenta postumi comportanti un danno biologico superiore del 20% come richiesto in ricorso, confermando il giudizio espresso dai sanitari dell' con la valutazione del 12%. CP_1
Il giudizio del CTU è coerente e consequenziale con gli accertamenti medico-
legali effettuati di cui alla relazione in atti, cui si rinvia.
Si ritiene, inoltre, che il CTU nominato abbia redatto una consulenza tecnica che si palesa immune da vizi logici e tecnici e, dunque, condivisibile in ogni sua parte.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
L'attore soccombente non va, tuttavia, condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore dell avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. CP_1
152 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica, da liquidarsi con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
pag. 4 respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
- rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è assoggettato al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' ; CP_1
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 20 luglio 2025.
Il Giudice
Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2664/2020 promosso da
C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Palermo, Via Marchese Di Villabianca n. 54, presso lo studio dell'Avv. Filippo
Buttà che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale per la Sicilia elettivamente domiciliato in
Palermo, Viale Del Fante n. 58/D presso gli Uffici Dell'Avvocatura Regionale
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi La Valle in virtù di procura CP_1
pag. 1 generale alle liti in Notar di Palermo del 18.12.2018 rep. 711, racc. Persona_1
n. 551
RESISTENTE
OGGETTO: prestazione CP_1
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 27.11.2020 il ricorrente indicato in epigrafe,
esponendo che in data 21.12.2017 durante il lavoro era rimasto vittima di un incidente procurandosi lesioni a seguito delle quali subiva l'amputazione della falange ungueale del secondo e del terzo dito della mano destra, con limitazione parziale del terzo dito della stessa mano, conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento di un danno biologico del 20% e, per CP_1
l'effetto, la condanna dell' al pagamento in suo favore dell'indennizzo CP_1
in rendita o capitale, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestava la domanda CP_1
di cui chiedeva il rigetto.
pag. 2 La causa veniva istruita con CTU medico – legale e all'udienza del 15.07.2024
celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. è stata posta in decisione.
Tanto precisato la domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della Persona_2
corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “…DIAGNOSI E CONSIDERAZIONI MEDICO-
LEGALI Come risulta dal verbale collegiale della sede di Palermo all'istante gli CP_1
fu riconosciuto dapprima in data 30/5/2018 un grado accertato 008% e un grado
complessivo del 010% e il 6/10/2018 un grado accertato del 010% e un grado
complessivo del 12%. Il Sig. , ritenendo non soddisfacente tale valutazione Parte_1
perché a suo avviso non rispecchiante il peggioramento del suo stato di salute con
ripercussioni sulla capacità lavorativa, adì le vie legali per ottenere una valutazione del
suddetto danno più congrua. Attualmente lo stesso, come risulta dalla raccolta dei dati
anamnestici, dall'esame obiettivo da me effettuato e dalla documentazione sanitaria
prodotta, è affetto dalle patologie sopra descritte, accusa limitazione funzionale ai
movimenti della mano dx con impossibilità della chiusura a pugno e limitazione
funzionale alla flesso-estensione del polso dx. CONCLUSIONI Per tali motivi, tenuto
conto delle voci di riferimento indicate nelle vigenti tabelle di valutazione e CP_1
applicate con criterio analogico, si può ritenere equa la suddetta valutazione del 12%.
pag. 3 Per quel che concerne il disturbo post-traumatico da stress diagnosticato il 31/7/2020
non viene prodotta alcuna documentazione sanitaria comprovante la persistenza della
stessa sintomatologia che del resto è compresa nel danno biologico come sopra valutato.”
(cfr. CTU in atti).
Il CTU ha accertato che il ricorrente non presenta postumi comportanti un danno biologico superiore del 20% come richiesto in ricorso, confermando il giudizio espresso dai sanitari dell' con la valutazione del 12%. CP_1
Il giudizio del CTU è coerente e consequenziale con gli accertamenti medico-
legali effettuati di cui alla relazione in atti, cui si rinvia.
Si ritiene, inoltre, che il CTU nominato abbia redatto una consulenza tecnica che si palesa immune da vizi logici e tecnici e, dunque, condivisibile in ogni sua parte.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
L'attore soccombente non va, tuttavia, condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore dell avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. CP_1
152 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica, da liquidarsi con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
pag. 4 respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
- rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è assoggettato al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' ; CP_1
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 20 luglio 2025.
Il Giudice
Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 5