Ordinanza cautelare 3 giugno 2021
Ordinanza presidenziale 9 dicembre 2024
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 07/05/2025, n. 8734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8734 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08734/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05088/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5088 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direzione Generale per il personale Militare, Legione Carabinieri Lazio Compagnia di Poggio Mirteto, Legione Carabinieri Lazio Compagnia di Poggio Mirteto, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto ministeriale n. -OMISSIS- 24.02.2021, notificato il 22.3.2021, con il quale il Ministero resistente ha disposto la “ sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo, connessa con l'esercizio dell’azione disciplinare ai sensi dell’art. 917, comma 1, del Decreto Legislativo 15.03.2010, n. 66 ”;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o conseguente al provvedimento impugnato, ivi compreso, in particolare, l’atto di apertura del procedimento disciplinare n. -OMISSIS- di prot. del 20.01.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- 24.02.2021, con il quale il Ministero della Difesa lo ha sospeso precauzionalmente dall’impiego, sulla scorta della seguente motivazione: “ vista la nota n. -OMISSIS- del 13 gennaio 2021, con la quale il Comando Interregionale Carabinieri "Podgora" comunicava al Superiore Comando Generale: - di aver avviato, sotto la stessa data, un'inchiesta formale a carico del Lgt. -OMISSIS-, atteso che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, il 18 agosto 2020, aveva emesso un "decreto di perquisizione locale e personale con contestuale informazione di garanzia" nei suoi confronti, in ordine ai reati di "falsità materiale commessa da Pubblico Ufficiale" e "corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio"; - il conseguente intendimento di "sospendere precauzionalmente dall'impiego, a titolo facoltativo" il citato Sottufficiale, ai sensi dell'art. 917 del d.lgs. n. 66/2010; vista la nota n. -OMISSIS- del 3 febbraio 2021, con cui il Vice Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri concordava con la sopra indicata proposta di misura cautelare disciplinare a carico del graduato, ai sensi della richiamata normativa, nella considerazione che - la vicenda in esame: costituisce un grave pregiudizio per il rapporto di fiducia tra l'Amministrazione il militare; è di nocumento per il prestigio dell'Istituzione e di turbamento per il regolare e corretto svolgimento delle attività di servizio; potrebbe comportare la perdita del grado, all'esito dell'inchiesta formale in corso; - il Sottufficiale: con la propria condotta ha evidenziato gravi carenze morali, militari e di carattere, nettamente in contrasto con i doveri attinenti al giuramento prestato; ancorché impiegato in diversa sede e incarico, non potrebbe continuare a svolgere le proprie funzioni con pienezza d'autorità e credibilità e la sua presenza in servizio sarebbe di pregiudizio per il prestigio dell'Arma e per il regolare svolgimento delle attività ”;
Premesso altresì che il ricorrente ha denunciato l’illegittimità del provvedimento di sospensione dall’impiego sotto i seguenti profili:
- violazione dell’art. 1370, comma 3 bis, del d.lgs. 66/2010, dal momento che il sig. -OMISSIS- non è stato informato della possibilità di farsi assistere da un avvocato del libero foro;
- l’atto impugnato è stato adottato “senza attendere la definizione del procedimento penale”, in forza delle risultanze di “una perquisizione che non assurge al rango di prova”;
- “carenza palese di motivazione”;
- non essendosi “chiusa l’indagine ex art. 415 bis c.p.p. è pacifico che -OMISSIS- non è imputato”;
- “la sospensione precauzionale facoltativa è misura cautelare e non è sanzione, ma il milite deve essere imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado”;
- il ricorrente ha “rappresentato più volte agli organi competenti … di disporre del trasferimento volontario”;
Rilevato che il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso;
Rilevato altresì che:
- con ricorso rubricato sub n. 10329/2021 il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento in data 14.9.2021, con il quale il Ministero della Difesa, a seguito della conclusione del procedimento disciplinare, gli ha inflitto la sanzione di stato della perdita del grado;
- il predetto ricorso è stato accolto da questo Tar, con sentenza n. 6866/2022;
- la predetta sentenza è stata annullata dal Consiglio di Stato, che ha confermato la legittimità della sanzione della perdita del grado (sentenza n. 4603/2023);
Considerato che:
- nella pubblica udienza del giorno 11.4.2025 è stato dato avviso della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse al relativo accoglimento;
- il difensore del ricorrente non ha posto in evidenza circostanze tali da giustificare la permanenza dell’interesse all’impugnazione;
Ritenuto che il provvedimento di rimozione per perdita del grado adottato all’esito del procedimento disciplinare - definitivamente consolidatosi a seguito della predetta pronuncia del Consiglio di Stato - determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’odierno ricorso avente a oggetto la sospensione dall’impiego, in quanto atto con finalità essenzialmente precauzionali e, comunque, strumentali rispetto alla utile definizione del procedimento disciplinare (cfr. in tal senso Tar Lecce, Sez. II, 16.2.2023 n. 246);
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse al suo accoglimento;
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.