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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 6529/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio, Presidente dott. Diego Dinardo, Giudice dott.ssa Maria Del Prete, Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6529/2021 R.G., avente ad oggetto: querela di falso proposta in via principale, vertente tra
(C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Gianluca Parte_1 CodiceFiscale_1
Fuschetti, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Caserta, alla Piazza Vanvitelli, 26, in virtù di procura in atti;
-Attore-
e
, già in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Caserta, alla via Lamberti (C.F. ), P.IVA_1
-Convenuta Contumace-
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da atto introduttivo e note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che, con ricorso ex art. 19 d.lgs. n.
pagina 1 di 4 546 del 31 dicembre 1992, presentato dinanzi la , Controparte_3
l'attore, sig. , ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. Parte_1
02820199006820139000, avente ad oggetto l'omesso versamento degli importi dovuti in virtù di diverse cartelle di pagamento, deducendo che l'intimazione non sarebbe mai pervenuta nella sfera di conoscenza legale del contribuente, in quanto la stessa non sarebbe mai stata notificata.
L'attore ha precisato che l' ha depositato, dinanzi alla Controparte_1 [...]
, la relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n. Controparte_3
02820180002076354000, la quale indicherebbe come data di notifica il 10.05.2018.
A seguito dell'esame del documento, l'attore ha rilevato che la cartella di pagamento n.
02820180002076354000 non gli sarebbe mai stata notificata, nonostante la notifica risulti essere stata effettuata secondo la procedura dell'irreperibilità.
Più precisamente, l'odierno attore ha dedotto che la relata di notifica attestante l' irreperibilità del destinatario sarebbe da ritenersi falsa, in quanto detta notifica sarebbe stata effettuata nella via di residenza del destinatario dell'atto, senza tuttavia l'indicazione del numero civico, quale risulta dal certificato di residenza (civico n. 7).
Tale circostanza determinerebbe, nella prospettazione dei fatti offerta dall'attore, la falsità dell'attestazione di irreperibilità, non essendo stato effettuato il riscontro all'indirizzo corretto, risultante dal certificato di residenza.
In base a tali considerazioni, l'attore ha introdotto il presente giudizio, volto ad accertare la falsità della relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n. 02820180002076354000 presumibilmente notificata in data 10 maggio 2018, deducendo che dalla stessa si evince che la notifica sarebbe stata eseguita secondo l'iter dell' irreperibilità, sebbene manchi l'indicazione del numero civico nella documentazione relativa al procedimento di notificazione e sebbene il destinatario stesso risulti residente in [...], come si evincerebbe dal certificato di residenza, nonché dalle fatture emesse dal gestore del servizio elettrico e della rete fissa.
Ragioni della decisione
La domanda è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Ciò si dice in ragione della considerazione che, alla luce degli atti di causa, emerge la falsità dell'attestazione di irreperibilità contenuta nella relata di notifica relativa alla cartella di pagamento oggetto di causa.
Infatti, dalla cartolina prodotta, emerge che sia non stato indicato, nell' indirizzo del destinatario, il numero civico, con la conseguenza che, in assenza dello stesso, non risulta possibile che la notifica possa considerarsi perfezionata per irreperibilità del destinatario.
pagina 2 di 4 D'altronde, nel certificato di residenza in atti, è riportato l'indirizzo completo del destinatario, comprensivo del numero civico, che manca del tutto nella cartolina relativa alla notifica.
Ciò precisato, va detto che è principio generale quello secondo cui, nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante per pervenire all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o principale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 24/01/2019, n.2126; Cass. n. 4571/1983 e
Cass. n. 6050/1998).
Orbene, nella specie, può affermarsi che sia stata raggiunta in giudizio prova della falsità del documento oggetto di querela di falso, sia in ragione della considerazione che l'irreperibilità è stata attestata in assenza dell'indicazione del numero civico, sia in virtù del fatto che, dal certificato di residenza, emerge che l'indirizzo del destinatario sia comprensivo di un numero civico e, precisamente, il numero 7, del quale non vi è traccia nella documentazione relativa al procedimento di notificazione.
Più precisamente, nella relata di notifica allegata agli atti, è emerso che l'indirizzo del destinatario dell'atto è mancante del numero civico, riportando nella dicitura luogo di indirizzo “Via
Danimarca” senza nulla specificare in relazione al civico.
Orbene, con la recente sentenza n. 30637/2022, la Corte di Cassazione ha ribadito a chiare lettere che “l'indicazione di un indirizzo inesatto, per un errore nella scrittura del numero civico, rende inesistente la notificazione” (ex multis, cfr. Cass., sent. n. 40724/2021; Cass.,SS.UU., sent. n.
7607 del 2010 2016).
La Suprema Corte ha precisato, proprio con riferimento alla notifica effettuata dall'Ente impositore, che “l'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante”.
Di recente la Corte di Cassazione ha ribadito che la notifica dell'atto impositivo è nulla se l'agente postale non riporta il numero civico dello stabile presso cui doveva consegnare l'atto
(Corte di Cassazione sez.VI Civile - Ordinanza n.13278\2013).
Orbene, al di là della sussistenza di un'ipotesi di nullità o inesistenza della notifica, nel caso in esame emerge che la notifica sia stata eseguita in assenza di indicazione del numero civico e, nonostante ciò, dalla relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n.
02820180002076354000, è possibile evincere che viene attestata la sussistenza di un'ipotesi di
“irreperibilità del destinatario”, seppur l'esistenza del numero civico risulti certa alla luce del certificato di residenza e dall'ulteriore documentazione prodotta in atti.
In base a quanto affermato e documentato, applicando i principi richiamati alla fattispecie in esame, deve ritenersi accertata la falsità della relata di notifica della cartella di pagamento n.
pagina 3 di 4 02820180002076354000, emessa dall' di Caserta. Controparte_1
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico della parte querelata.
Dette spese si liquidano, come da dispositivo, tenendo conto dell'attività espletata e delle questioni trattate, nonché tenendo conto dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore indeterminabile (cfr. Cassazione civile, sez. III , 23/06/2017 , n. 15642), con applicazione dei valori previsti per le cause di complessità bassa, in ragione di una valutazione complessiva delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara la contumacia;
Controparte_4
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la falsità della relata relativa alla notificazione al destinatario della cartella di pagamento n. 02820180002076354000, emessa dall'
[...]
; Controparte_4
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore dell'attore, che liquida in €
3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese nella misura di legge su compensi ed oltre
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore;
Santa Maria Capua Vetere, 5.6.25
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Del Prete dott. Giovanni D'Onofrio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio, Presidente dott. Diego Dinardo, Giudice dott.ssa Maria Del Prete, Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6529/2021 R.G., avente ad oggetto: querela di falso proposta in via principale, vertente tra
(C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Gianluca Parte_1 CodiceFiscale_1
Fuschetti, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Caserta, alla Piazza Vanvitelli, 26, in virtù di procura in atti;
-Attore-
e
, già in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Caserta, alla via Lamberti (C.F. ), P.IVA_1
-Convenuta Contumace-
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da atto introduttivo e note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che, con ricorso ex art. 19 d.lgs. n.
pagina 1 di 4 546 del 31 dicembre 1992, presentato dinanzi la , Controparte_3
l'attore, sig. , ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. Parte_1
02820199006820139000, avente ad oggetto l'omesso versamento degli importi dovuti in virtù di diverse cartelle di pagamento, deducendo che l'intimazione non sarebbe mai pervenuta nella sfera di conoscenza legale del contribuente, in quanto la stessa non sarebbe mai stata notificata.
L'attore ha precisato che l' ha depositato, dinanzi alla Controparte_1 [...]
, la relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n. Controparte_3
02820180002076354000, la quale indicherebbe come data di notifica il 10.05.2018.
A seguito dell'esame del documento, l'attore ha rilevato che la cartella di pagamento n.
02820180002076354000 non gli sarebbe mai stata notificata, nonostante la notifica risulti essere stata effettuata secondo la procedura dell'irreperibilità.
Più precisamente, l'odierno attore ha dedotto che la relata di notifica attestante l' irreperibilità del destinatario sarebbe da ritenersi falsa, in quanto detta notifica sarebbe stata effettuata nella via di residenza del destinatario dell'atto, senza tuttavia l'indicazione del numero civico, quale risulta dal certificato di residenza (civico n. 7).
Tale circostanza determinerebbe, nella prospettazione dei fatti offerta dall'attore, la falsità dell'attestazione di irreperibilità, non essendo stato effettuato il riscontro all'indirizzo corretto, risultante dal certificato di residenza.
In base a tali considerazioni, l'attore ha introdotto il presente giudizio, volto ad accertare la falsità della relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n. 02820180002076354000 presumibilmente notificata in data 10 maggio 2018, deducendo che dalla stessa si evince che la notifica sarebbe stata eseguita secondo l'iter dell' irreperibilità, sebbene manchi l'indicazione del numero civico nella documentazione relativa al procedimento di notificazione e sebbene il destinatario stesso risulti residente in [...], come si evincerebbe dal certificato di residenza, nonché dalle fatture emesse dal gestore del servizio elettrico e della rete fissa.
Ragioni della decisione
La domanda è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Ciò si dice in ragione della considerazione che, alla luce degli atti di causa, emerge la falsità dell'attestazione di irreperibilità contenuta nella relata di notifica relativa alla cartella di pagamento oggetto di causa.
Infatti, dalla cartolina prodotta, emerge che sia non stato indicato, nell' indirizzo del destinatario, il numero civico, con la conseguenza che, in assenza dello stesso, non risulta possibile che la notifica possa considerarsi perfezionata per irreperibilità del destinatario.
pagina 2 di 4 D'altronde, nel certificato di residenza in atti, è riportato l'indirizzo completo del destinatario, comprensivo del numero civico, che manca del tutto nella cartolina relativa alla notifica.
Ciò precisato, va detto che è principio generale quello secondo cui, nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante per pervenire all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o principale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 24/01/2019, n.2126; Cass. n. 4571/1983 e
Cass. n. 6050/1998).
Orbene, nella specie, può affermarsi che sia stata raggiunta in giudizio prova della falsità del documento oggetto di querela di falso, sia in ragione della considerazione che l'irreperibilità è stata attestata in assenza dell'indicazione del numero civico, sia in virtù del fatto che, dal certificato di residenza, emerge che l'indirizzo del destinatario sia comprensivo di un numero civico e, precisamente, il numero 7, del quale non vi è traccia nella documentazione relativa al procedimento di notificazione.
Più precisamente, nella relata di notifica allegata agli atti, è emerso che l'indirizzo del destinatario dell'atto è mancante del numero civico, riportando nella dicitura luogo di indirizzo “Via
Danimarca” senza nulla specificare in relazione al civico.
Orbene, con la recente sentenza n. 30637/2022, la Corte di Cassazione ha ribadito a chiare lettere che “l'indicazione di un indirizzo inesatto, per un errore nella scrittura del numero civico, rende inesistente la notificazione” (ex multis, cfr. Cass., sent. n. 40724/2021; Cass.,SS.UU., sent. n.
7607 del 2010 2016).
La Suprema Corte ha precisato, proprio con riferimento alla notifica effettuata dall'Ente impositore, che “l'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante”.
Di recente la Corte di Cassazione ha ribadito che la notifica dell'atto impositivo è nulla se l'agente postale non riporta il numero civico dello stabile presso cui doveva consegnare l'atto
(Corte di Cassazione sez.VI Civile - Ordinanza n.13278\2013).
Orbene, al di là della sussistenza di un'ipotesi di nullità o inesistenza della notifica, nel caso in esame emerge che la notifica sia stata eseguita in assenza di indicazione del numero civico e, nonostante ciò, dalla relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n.
02820180002076354000, è possibile evincere che viene attestata la sussistenza di un'ipotesi di
“irreperibilità del destinatario”, seppur l'esistenza del numero civico risulti certa alla luce del certificato di residenza e dall'ulteriore documentazione prodotta in atti.
In base a quanto affermato e documentato, applicando i principi richiamati alla fattispecie in esame, deve ritenersi accertata la falsità della relata di notifica della cartella di pagamento n.
pagina 3 di 4 02820180002076354000, emessa dall' di Caserta. Controparte_1
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico della parte querelata.
Dette spese si liquidano, come da dispositivo, tenendo conto dell'attività espletata e delle questioni trattate, nonché tenendo conto dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore indeterminabile (cfr. Cassazione civile, sez. III , 23/06/2017 , n. 15642), con applicazione dei valori previsti per le cause di complessità bassa, in ragione di una valutazione complessiva delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara la contumacia;
Controparte_4
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la falsità della relata relativa alla notificazione al destinatario della cartella di pagamento n. 02820180002076354000, emessa dall'
[...]
; Controparte_4
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore dell'attore, che liquida in €
3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese nella misura di legge su compensi ed oltre
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore;
Santa Maria Capua Vetere, 5.6.25
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Del Prete dott. Giovanni D'Onofrio
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