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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 03/07/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Maria Sechi CONSIGLIERA
Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al n. 62 di RACL dell'anno 2019, proposta da
, con l'avv. Francesco Vincis, che lo rappresenta come da Parte_1 appello cartaceo non disponibile nel fascicolo telematico.
APPELLANTE
CONTRO
, C. F. Controparte_1
, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente P.IVA_1
p. t., rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura generale alle liti,
Rep. 80974, Rog. 21569, del 21 luglio 2015, a firma del notaio in Roma, Per_1 congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Mariantonietta Piras, C.F. c.f. E
, (PEC e C.F._1 Email_1
Alessandro Doa, c.f. (pec C.F._2
t fax 070609621), appartenenti all'avvocatura Email_3 interna, ed elettivamente domiciliato in Cagliari via Delitala 2, presso l'ufficio legale,
1 dell'Istituto.
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso al Tribunale di Oristano, , già dipendente del Parte_1
, collocato in quiescenza il 31 Controparte_2 dicembre 2012, a seguito di incarico triennale di dirigente a decorrere dal 16 giugno
2010, ha convenuto in giudizio l' , per sentir Controparte_1 dichiarare il diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio nella misura dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda percepita in forza dell'incarico, ex art. 19 del D.Lgs. n. 165 del 2001, quale dirigente di II fascia, pari a Euro 66.610,83, sulla base di 32 anni utili, dal 1° dicembre 1980 al 31 dicembre 2012, con la conseguente condanna al pagamento della differenza tra quanto accertato e quanto liquidato dall'ente, nella misura lorda di Euro 51.272,59; in via subordinata, ha chiesto la liquidazione in base alla retribuzione da dirigente per lo svolgimento di mansioni superiori, accertato con sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 451/2012.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_1 contestando i motivi dedotti e chiedendo il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
Il Tribunale, con sentenza n. 351 del 12-10-2018, ha rigettato le domande, compensando le spese di lite.
Propone appello il ricorrente, cui resiste l' . La controversia è stata istruita CP_3 con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Come da atto d'appello, non disponibile in formato telematico con testo estraibile.
Per l'appellato:
2 1) rigettare l'avverso appello perché infondato;
2) con vittoria di spese e competenze, come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve delimitare l'oggetto della contestazione, dato che allegazioni delle parti discordanti tra loro hanno portato questa Corte ad emanare un'ordinanza che qui si richiama. Per effetto dei chiarimenti delle parti, si deve ritenere accertato che il periodo preso in considerazione dall' ai fini del calcolo del CP_3 trattamento di fine servizio è l'intero periodo di lavoro prestato dal dipendente dal 1 dicembre 1980 al 15 giugno 2010, pari a 29 anni 6 mesi e 15 giorni, arrotondati a 30 anni utili, ai fini del calcolo dall'indennità di buonuscita (cfr pagg. 3 ultimo capoverso e
4 della memoria costituzione in appello). Su questo non vi è più contestazione in causa, con assorbimento delle varie questioni succedutesi nel corso del procedimento e riguardanti la inclusione o no di altri periodi.
Rimane estraneo al periodo come sopra individuato quello in cui l'appellante ha svolto un incarico dirigenziale affidatogli ai sensi dell'art. 19, 6° comma D.Lgs. 165-
2001, che va dal 16 giugno 2010 al 31 dicembre 2012, periodo che l' ha liquidato CP_3 applicando le regole del TFR regime pubblico, trattandosi notoriamente di rapporto di natura privatistica, che determina la sospensione del rapporto di servizio e non si salda ad esso. Sulla correttezza della determinazione del TFR l'appellante non ha sollevato censure.
Rimane quindi in contestazione la richiesta di applicare il regime di calcolo del
TFS all'intero periodo di servizio, che si concretizza nel richiedere l'inclusione proprio e solo del periodo lavorato per effetto del conferimento di funzioni dirigenziali.
I motivi di appello verranno esaminati congiuntamente, poiché consistenti in argomentazioni riguardanti l'unico problema della inclusione o no nel calcolo del TFS del periodo relativo all'incarico dirigenziale. La sentenza in conclusione afferma che la base di calcolo del TFS deve essere determinata in base alle prescrizioni di cui al D.P.R.
n.1032 del 1973, artt. 3 e 38, in quanto l'incarico dirigenziale aveva avuto in concreto durata inferiore ai tre anni, anche se per effetto della scelta autonoma dell'appellante, e perché non si potevano trarre elementi in senso opposto dall'art. 19, 2° comma D.Lgs.
165-2001, nel testo in vigore al momento del collocamento in quiescenza, poiché la
3 disposizione era entrata in vigore, a seguito di modifica, successivamente alla stipulazione del contratto in contestazione.
In sostanza l'appello critica tali affermazioni formulando, in pratica, due argomentazioni:
I) Il riferimento al D.P.R. 1032 del 1973 è limitato alle ipotesi di reggenza, mentre il conferimento di funzioni dirigenziali ex art. 19, D. Lgs. 165/2001 sarebbe equiparabile alla dirigenza di ruolo ai fini dell'applicazione del trattamento dell'indennità di buonuscita;
II) la previsione dettata dall'art. 1, comma 32, D.L. n. 138/2011 che integra l'art. 19, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001 (“La disposizione del presente comma si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al
1° ottobre 2011.”), starebbe a dimostrare che in relazione agli incarichi conferiti prima del 1° ottobre 2011 e di durata inferiore ai tre anni – quale quello del ricorrente - non operano le limitazioni poste dall'ultimo periodo del citato art. 19, comma 2.
Punto I:
Il primo argomento appare privo di concreto riscontro a livello normativo, in quanto si basa sul mero meccanismo alla base dell'attribuzione delle funzioni dirigenziali omettendo di considerare che detto meccanismo, tuttavia, resta privo di concorsualità ed improntato alla transitorietà dell'incarico proprio in virtù del disposto di cui all'art. 19, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, ben potendosi richiamare sul punto i diversi precedenti della Suprema Corte (ed in primo luogo Cass. Sez. U, Sentenza n.
10413 del 14/05/2014) che hanno rimarcato la natura “connotata da temporaneità” dell'ipotesi di conferimento di incarico dirigenziale, finalizzato ad operare la temporanea copertura di una vacanza, senza che tale ipotesi possa in alcun modo essere assimilata a quella della dirigenza di ruolo ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita
Proprio le stesse Sezioni Unite affermano, richiamando Cass. Sez. L, Sentenza n.
16506 del 2013 – “rapportare la liquidazione dell'indennità di buonuscita alla retribuzione da ultimo percepita in forza delle mansioni dirigenziali espletate in via di reggenza temporanea, anziché alla retribuzione dell'ultima qualifica rivestita, è una
4 soluzione che si traduce in un sostanziale aggiramento del disposto dell'art. 52 d.lgs. n.
165 del 2001, di fatto realizzando lo stesso effetto che si sarebbe verificato se il dipendente avesse regolarmente conseguito il superiore inquadramento nelle forme previste dalla citata normativa”.
Punto II:
Anche il secondo argomento risulta superato e contraddetto dalle più recenti pronunce della Suprema Corte, che qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.: (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 17204 del 15/06/2023; Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 22014 del 03/09/2019), peraltro adottate in continuità con decisioni ancora anteriori (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10413 del 14/05/2014 e Cass. Sez. L, Sentenza n.
16506 del 2013).
In esse è stato, in primo luogo, affermato il principio generale per cui in tema di trattamento di fine servizio (t.f.s.) per i pubblici dipendenti, nella base di calcolo dell'indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente affidate al dipendente al di fuori della previsione di cui all'art. 52, comma 2, del d. lgs n.
165 del 2001, attesa la intrinseca precarietà dell'incarico che, se non impedisce il riconoscimento di quanto dovuto a titolo retributivo corrente per il lavoro svolto dal dipendente medesimo, comporta che non sia integrata la fattispecie, denotata da rigorosa tassatività, propria del t.f.s.
In secondo luogo, le suddette pronunce si sono già espresse in ordine alla valenza interpretativa assunta dalla modifica apportata dall'art. 1, comma 32, D.L. n.
138/2011 all'art. 19, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, osservando testualmente che “la previsione del triennio ha un diverso scopo, che è quello di evitare che un incarico effettivo e formalmente attribuito di dirigenza a persona la cui vita lavorativa residua sia inferiore al triennio possa avere incidenza ai fini del calcolo del t.f.s. (e della base pensionabile), in modo da evitare che l'attribuzione possa finire per valorizzare trattamenti goduti soltanto in limine della vita lavorativa stessa”. Finalità della previsione di cui all'art. 19, comma 2, ultimo periodo, D. Lgs. 165/2001, quindi, non è quella di dettare (solo per il futuro) un regime più restrittivo che invece lascerebbe aperta la possibilità di applicare alle fattispecie anteriori un criterio di calcolo del t.f.s. ancorato alla remunerazione dell'incarico dirigenziale conferito – come sostiene il
5 ricorrente – ma invece proprio di ribadire il principio opposto, in connessione con la regola di cui al precedente terzo periodo che stabilisce che “la durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato”. Proprio da tale ultima disposizione, infatti, scaturisce l'esigenza di evitare che la temporaneità e precarietà dell'incarico – resa ancor più marcata dalla durata infratriennale – consenta nondimeno di valutare l'ultima remunerazione percepita ai fini della determinazione del t.f.s., agganciando quest'ultima ad un trattamento economico che viene a remunerare il temporaneo conferimento di funzioni superiori ma che non è invece corrispondente all'effettivo inquadramento.
Il 4°) motivo di appello contesta l'affermazione della sentenza secondo cui il l'intero periodo di 32 anni di servizio sarebbe stato conteggiato dall' ai fini della CP_3 corresponsione del trattamento di fine servizio, sia come TFR che come TFS, affermando che il periodo conteggiato era inferiore. Tale capo è stato superato dai chiarimenti e dalle posizioni delle parti assunte nel corso del giudizio, per cui è definitivamente accertato che l' ha conteggiato 30 anni di anzianità ai fini del TFS CP_3 ed altri due anni, relativi all'incarico dirigenziale, in termini di TFR.
Tutti i capi dell'appello si rivelano infondati, per i motivi sopra esposti, quindi l'appello deve essere rigettato e la sentenza confermata. Le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, in considerazione che la giurisprudenza si è attestata sulle posizioni sopra evidenziate solo in corso di causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata.
Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio del presente grado.
Si dà atto che dal presente procedimento deriva l'obbligo a carico dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
Cagliari, 3-7-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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