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Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/07/2024, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1896/21 del ruolo generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza del 9/4/24
promossa da
, Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 [...]
rappresentati e difesi Parte_4 dall'avv. Giuseppe Dametti ed elettivamente domiciliati nel suo studio in
Piacenza, Via Palmerio 9 come da mandato in atti
– appellante –
contro
AVV. rappresentata e difesa dall'avv. Ascanio Sforza ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, Via Vigoleno
2 - appellata ed appellante icidentale
–
appello contro la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 73/21 emessa il
2.3.21 e pubblicata il 3.3.21
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott.
Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei
Pagina 1 di 6 procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. conveniva in giudizio CP_1 Parte_1 Parte_3
e le società da essi rispettivamente rappresentate,
[...] [...]
e per sentirle condannare al Controparte_2 Parte_4 risarcimento dei danni conseguenti al loro comportamento concretatosi nella presentazione di una denuncia-querela nei di lei confronti per il reato di estorsione, il cui procedimento penale si concludeva con l'archiviazione della notizia di reato.
Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita attraverso prove orali e, all'esito, il Tribunale accertava esistere la calunnia del e quindi la sussistenza dei Parte_3 requisiti richiesti dall'art. 368 c.c. avendo incolpato un soggetto che egli sapeva innocente.
Relativamente al GO il Tribunale accertava che egli non fosse stato autore della denuncia e le dichiarazioni rese dallo stesso, quale persona informata dei fatti, non avrebbero in alcun modo rafforzato la tesi accusatoria del querelante.
In merito al danno non patrimoniale esso non poteva ritenersi “in re ipsa”, necessitando di idonea prova dell'esistenza anche mediante presunzioni semplici, carenti nella presente causa. Non risultava agli atti alcuna allegazione della attrice e, la stessa, niente avrebbe “riferito in merito alla natura ed all'entità delle sofferenze patite” (pag. 9 sentenza), essendovi solo una generica affermazione della rilevanza del fatto sulla CP_ base della qualifica professionale dell'avvocato , all'epoca dei fatti consigliere dell'ordine degli avvocati di Piacenza. Niente invece risultava allegato in relazione alla sofferenza interiore e alla modifica o alterazione delle relazioni sociali e di vita a seguito della denuncia, salva la dichiarazione di aver adottato comportamenti caratterizzati da depressione, oltre ad una significativa perdita di peso, senza però supportare le circostanze da documentazione.
Neppure risultava la prova del danno patrimoniale subito a causa dell'asserita perdita della clientela non essendo stata depositata alcuna dichiarazione dei redditi a prova della contrazione dell'attività professionale da ricondursi alla denuncia penale del Parte_5
Respingeva quindi la domanda risarcitoria e compensava fra le parti le spese di lite.
Appellavano la sentenza i convenuti del giudizio di primo grado chiedendo la riforma della sentenza con condanna alla rifusione delle spese di lite del giudizio;
si costituiva in giudizio la convenuta
Pagina 2 di 6 chiedendo la condanna al risarcimento dei danni nei confronti del
Parte_5
Con ordinanza del 25/3/22 veniva respinta la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie dell'appellante incidentale. Con ordinanza del 14/11/23 questa Corte dichiarava l'interruzione del giudizio limitatamente ai rapporti processuali di cui
[...]
è parte, cui non seguiva alcuna riassunzione nei confronti Parte_2 della stessa.
Con ordinanza del 9/4/24 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante lamenta erronea valutazione dei documenti di causa con conseguente erronea motivazione e ingiusto accertamento dell'esistenza del reato di calunnia. Dopo aver ripercorso gli eventi fattuali affermava di essersi “visto costretto a firmare contro la propria volontà un atto di “transazione”, predisposto unilateralmente dallo stesso Avv. , con il quale, CP_1 oltre a pagare l'importo di € 7.400,00, è stato costretto ad accettare di rinunciare ad entrambi i giudizi di opposizione pendenti avanti al Tribunale di Piacenza” (pag.9 appello). In aggiunta veniva preteso il pagamento anche di un ulteriore somma pari a € 4.000,00. Il Tribunale avrebbe erroneamente concluso per la sussistenza del dolo in capo a , integrante il reato di calunnia, dal momento che Parte_3 egli avrebbe, con consapevolezza e maliziosità, raccontato nella querela solo una parte dei fatti e quindi non avendo agito sulla base di circostanze veritiere o almeno tali da indurre una persona di normale, esperienza e capacità di discernimento a ritenere la possibile colpevolezza dell'accusata. Le dichiarazioni contenute nella denuncia non corrisponderebbero, secondo il Tribunale, al reale svolgimento dei fatti e smentite dalla documentazione in atti nonché dalle dichiarazioni rese dal testimone Tes_1
Si tratterebbe di motivazione meramente apparente non essendo state evidenziate le parti mancanti nel narrato della querela e le circostanze non veritiere riferite denuncia.
In aggiunta neppure sussisterebbe il richiamato dolo poiché non sarebbe sufficiente quanto accertato dal tribunale in merito al fatto che anche volendo “in astratto supporre che il convenuto abbia Parte_3 erroneamente percepito di essere stato costretto a sottoscrivere l'accordo tassativo, l'ipotetico errore in merito alla colpevolezza CP_ dell'avv. non appare ragionevole….avendo, al contrario, il convenuto tratto dall'accordo raggiunto con il sig. un profitto Pt_6 derivante dalla vendita dell'immobile” (pag. 7 sentenza), dal momento che quello che rivelerebbe, ai fini della realizzazione del reato, sarebbe comunque la condotta fraudolenta o consapevolmente forzata. In aggiunta la denuncia in alcun modo conterrebbe affermazioni calunniose e ciò risulterebbe dai documenti e dalle risultanze testimoniali dal momento che egli si era visto costretto a firmare contro la propria volontà un atto di transazione;
e non avrebbe aderito
Pagina 3 di 6 volontariamente a pretese ritenute legittime bensì sarebbe stato costretto da comportamenti non voluti a cui aveva dovuto soggiacere, onde evitare azioni giudiziarie nei suoi confronti. L'appellante quindi si riteneva vittima di illeciti comportamenti da parte dell'appellata poiché era stato costretto ad accettare la rinuncia ai giudizi radicati avanti al Tribunale di Piacenza solo perché aveva subito la minaccia che non si sarebbe acconsentito alla cancellazione dell'ipoteca ancora gravante sui beni immobili della Parte_4
Il motivo è infondato.
Dalla documentazione agli atti emerge che l'avv. Dametti, legale di 4
comunicava, in data 9.10.12, la volontà della sua Parte_4 assistita di pagare il debito nei confronti del risultante dal Pt_6 decreto di ingiunzione n. 66/10 del Tribunale di Piacenza (doc.5) in occasione della compravendita dell'immobile di sua proprietà, sul quale era stata iscritta ipoteca proprio dal Pt_6 CP_ Il 10 Ottobre 2012 l'avv. inviava atto di transazione “contenente l'accordo raggiunto dai nostri clienti di quali tendono a firmare questa mattina l'atto alle 12 in Via Modonesi 14” (doc.6). Veniva quindi sottoscritto atto di transazione ed emesse le relative fatture a fronte dei pagamenti indicati nello stesso (doc.7-8-8 bis- 8 ter).
A seguito di ricezione di lettera da parte dell'avv. Dametti in cui si rappresentava la necessità di restituire la somma di € 4.000,00 al CP_
, la rispondeva che quest'ultimo aveva sottoscritto la Parte_3 transazione “a te nota avanti il notaio, come concordata tra tutte le parti presenti” (doc.10). Dalle prove orali raccolte emerge che nessuna costrizione vi fu alla stipula della transazione tant'è vero che il teste legale del Tes_1 Pt_1 ha affermato di ricordare che il suo cliente compilò un assegno, chiedendo la disponibilità ad attendere “una decina di giorni prima di porre il titolo all'incasso” e che e firmarono la Pt_6 Parte_3 transazione in quella sede. consegnò l'assegno all'arch. Parte_3
(cfr. deposizione udienza 3.5.18). Pt_6
E quindi palese che se vi fosse stata una qualche forzatura il legale Tes_1 presente ne avrebbe riferito le lamentele da parte del e, Parte_3 comunque, lo stesso si sarebbe ben guardato dal sottoscrivere la transazione. La querela quindi manca di trasparenza e completezza allorché non riferisce nell'interezza i fatti come succedutisi, nell'evidente intento di unicamente calunniare l'avv. omettendo di evidenziare la Tes_1 preventiva conoscenza della transazione da parte del suo legale e che gli importi versati erano quelli concordati tra i legali delle parti (ancora deposizione teste . Tes_1 Col secondo motivo lamenta l'erronea declaratoria di compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nella specie la lamentela è indirizzata soprattutto in relazione alla posizione del nei confronti del quale il Tribunale ha Parte_1 escluso qualsivoglia responsabilità. Il motivo è fondato solo in relazione a quest'ultimo. La compensazione infatti appare condivisibile, stante l'accoglimento della domanda solo in merito al teorico diritto al risarcimento del danno, nei confronti del e della ma, in alcun Parte_3 Parte_4
Pagina 4 di 6 modo, nei confronti del Pt_1
Non si rinvengono nei confronti dello stesso giusti motivi per la compensazione essendo apodittica l'affermazione del tribunale secondo cui “i termini della vicenda giustificano la compensazione integrale delle spese di lite”. Con l'appello incidentale l'appellata lamenta erroneità della sentenza per aver respinto la domanda dell'attrice per non aver provato il danno. A suo dire essa aveva dedotto capitoli di prova volti a dimostrare la sussistenza del danno, respinti anche da questa Corte con ordinanza del marzo 2022.
Il danno, in ogni caso, si sarebbe dovuto inoltre accertare attraverso presunzioni semplici.
Il motivo è infondato.
I capitoli di prova appaiono inammissibili dal momento che se l'appellata abbia condotto “vita solitaria e ritirata adottando comportamenti caratterizzati da depressione” (cap.11) e sia dimagrita
“fisicamente e dovette iniziare una terapia per la pressione alta” (cap.12) non possono essere dimostrati attraverso testimoni, volendosi far esprimere agli stessi valutazioni, bensì attraverso documentazione psicologica o medica, non agli atti. Relativamente alle presunzioni semplici esse non possono dirsi esistenti per il solo fatto di aver rivestito l'avvocato la qualifica di consigliere dell'ordine degli avvocati di Piacenza al momento dei fatti. Le spese di lite anche del presente grado si compensano, stante la CP_ reciproca soccombenza, tra la , il e la Parte_3 [...]
Parte_4
Seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo quelle tra la CP_
ed il non essendo stata riassunta la causa contro Pt_1 [...]
tenuto conto della non difficoltà della causa, della Parte_2 limitata attività istruttoria, della quasi assenza di questioni di diritto nel primo grado e della sola impugnazione riguardante le spese di lite in secondo grado, quindi con applicazione del minimo dello scaglione di riferimento per l'estrema semplicità della questione;
le spese non imponibili dovranno rifondersi nella misura di ¼ stante la presenza di quattro parti appellanti. Stante la reiezione dell'appello incidentale avanzato dalla CP_1 ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 [...]
contro AVV. Parte_4 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 73/21 emessa il
[...]
2.3.21 e pubblicata il 3.3.21
Pagina 5 di 6 1) accoglie parzialmente l'appello principale e respinge l'incidentale;
2) In parziale modifica della sentenza di primo grado:
- conferma il rigetto della domanda di risarcimento avanzata dalla CP_1 nel giudizio di primo grado;
[...]
- compensa tra , e CP_1 Parte_3 Parte_4
le spese di lite dell'intero giudizio;
[...]
- condanna a rifondere a le spese di lite del CP_1 CP_3 giudizio che liquida, quanto al primo grado in € 6.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge e, quanto al presente grado in € 201,00 per spese non imponibili ed € 3.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, ove dovuto, dalla . CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del 9.7.24
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1896/21 del ruolo generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza del 9/4/24
promossa da
, Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 [...]
rappresentati e difesi Parte_4 dall'avv. Giuseppe Dametti ed elettivamente domiciliati nel suo studio in
Piacenza, Via Palmerio 9 come da mandato in atti
– appellante –
contro
AVV. rappresentata e difesa dall'avv. Ascanio Sforza ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, Via Vigoleno
2 - appellata ed appellante icidentale
–
appello contro la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 73/21 emessa il
2.3.21 e pubblicata il 3.3.21
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott.
Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei
Pagina 1 di 6 procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. conveniva in giudizio CP_1 Parte_1 Parte_3
e le società da essi rispettivamente rappresentate,
[...] [...]
e per sentirle condannare al Controparte_2 Parte_4 risarcimento dei danni conseguenti al loro comportamento concretatosi nella presentazione di una denuncia-querela nei di lei confronti per il reato di estorsione, il cui procedimento penale si concludeva con l'archiviazione della notizia di reato.
Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita attraverso prove orali e, all'esito, il Tribunale accertava esistere la calunnia del e quindi la sussistenza dei Parte_3 requisiti richiesti dall'art. 368 c.c. avendo incolpato un soggetto che egli sapeva innocente.
Relativamente al GO il Tribunale accertava che egli non fosse stato autore della denuncia e le dichiarazioni rese dallo stesso, quale persona informata dei fatti, non avrebbero in alcun modo rafforzato la tesi accusatoria del querelante.
In merito al danno non patrimoniale esso non poteva ritenersi “in re ipsa”, necessitando di idonea prova dell'esistenza anche mediante presunzioni semplici, carenti nella presente causa. Non risultava agli atti alcuna allegazione della attrice e, la stessa, niente avrebbe “riferito in merito alla natura ed all'entità delle sofferenze patite” (pag. 9 sentenza), essendovi solo una generica affermazione della rilevanza del fatto sulla CP_ base della qualifica professionale dell'avvocato , all'epoca dei fatti consigliere dell'ordine degli avvocati di Piacenza. Niente invece risultava allegato in relazione alla sofferenza interiore e alla modifica o alterazione delle relazioni sociali e di vita a seguito della denuncia, salva la dichiarazione di aver adottato comportamenti caratterizzati da depressione, oltre ad una significativa perdita di peso, senza però supportare le circostanze da documentazione.
Neppure risultava la prova del danno patrimoniale subito a causa dell'asserita perdita della clientela non essendo stata depositata alcuna dichiarazione dei redditi a prova della contrazione dell'attività professionale da ricondursi alla denuncia penale del Parte_5
Respingeva quindi la domanda risarcitoria e compensava fra le parti le spese di lite.
Appellavano la sentenza i convenuti del giudizio di primo grado chiedendo la riforma della sentenza con condanna alla rifusione delle spese di lite del giudizio;
si costituiva in giudizio la convenuta
Pagina 2 di 6 chiedendo la condanna al risarcimento dei danni nei confronti del
Parte_5
Con ordinanza del 25/3/22 veniva respinta la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie dell'appellante incidentale. Con ordinanza del 14/11/23 questa Corte dichiarava l'interruzione del giudizio limitatamente ai rapporti processuali di cui
[...]
è parte, cui non seguiva alcuna riassunzione nei confronti Parte_2 della stessa.
Con ordinanza del 9/4/24 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante lamenta erronea valutazione dei documenti di causa con conseguente erronea motivazione e ingiusto accertamento dell'esistenza del reato di calunnia. Dopo aver ripercorso gli eventi fattuali affermava di essersi “visto costretto a firmare contro la propria volontà un atto di “transazione”, predisposto unilateralmente dallo stesso Avv. , con il quale, CP_1 oltre a pagare l'importo di € 7.400,00, è stato costretto ad accettare di rinunciare ad entrambi i giudizi di opposizione pendenti avanti al Tribunale di Piacenza” (pag.9 appello). In aggiunta veniva preteso il pagamento anche di un ulteriore somma pari a € 4.000,00. Il Tribunale avrebbe erroneamente concluso per la sussistenza del dolo in capo a , integrante il reato di calunnia, dal momento che Parte_3 egli avrebbe, con consapevolezza e maliziosità, raccontato nella querela solo una parte dei fatti e quindi non avendo agito sulla base di circostanze veritiere o almeno tali da indurre una persona di normale, esperienza e capacità di discernimento a ritenere la possibile colpevolezza dell'accusata. Le dichiarazioni contenute nella denuncia non corrisponderebbero, secondo il Tribunale, al reale svolgimento dei fatti e smentite dalla documentazione in atti nonché dalle dichiarazioni rese dal testimone Tes_1
Si tratterebbe di motivazione meramente apparente non essendo state evidenziate le parti mancanti nel narrato della querela e le circostanze non veritiere riferite denuncia.
In aggiunta neppure sussisterebbe il richiamato dolo poiché non sarebbe sufficiente quanto accertato dal tribunale in merito al fatto che anche volendo “in astratto supporre che il convenuto abbia Parte_3 erroneamente percepito di essere stato costretto a sottoscrivere l'accordo tassativo, l'ipotetico errore in merito alla colpevolezza CP_ dell'avv. non appare ragionevole….avendo, al contrario, il convenuto tratto dall'accordo raggiunto con il sig. un profitto Pt_6 derivante dalla vendita dell'immobile” (pag. 7 sentenza), dal momento che quello che rivelerebbe, ai fini della realizzazione del reato, sarebbe comunque la condotta fraudolenta o consapevolmente forzata. In aggiunta la denuncia in alcun modo conterrebbe affermazioni calunniose e ciò risulterebbe dai documenti e dalle risultanze testimoniali dal momento che egli si era visto costretto a firmare contro la propria volontà un atto di transazione;
e non avrebbe aderito
Pagina 3 di 6 volontariamente a pretese ritenute legittime bensì sarebbe stato costretto da comportamenti non voluti a cui aveva dovuto soggiacere, onde evitare azioni giudiziarie nei suoi confronti. L'appellante quindi si riteneva vittima di illeciti comportamenti da parte dell'appellata poiché era stato costretto ad accettare la rinuncia ai giudizi radicati avanti al Tribunale di Piacenza solo perché aveva subito la minaccia che non si sarebbe acconsentito alla cancellazione dell'ipoteca ancora gravante sui beni immobili della Parte_4
Il motivo è infondato.
Dalla documentazione agli atti emerge che l'avv. Dametti, legale di 4
comunicava, in data 9.10.12, la volontà della sua Parte_4 assistita di pagare il debito nei confronti del risultante dal Pt_6 decreto di ingiunzione n. 66/10 del Tribunale di Piacenza (doc.5) in occasione della compravendita dell'immobile di sua proprietà, sul quale era stata iscritta ipoteca proprio dal Pt_6 CP_ Il 10 Ottobre 2012 l'avv. inviava atto di transazione “contenente l'accordo raggiunto dai nostri clienti di quali tendono a firmare questa mattina l'atto alle 12 in Via Modonesi 14” (doc.6). Veniva quindi sottoscritto atto di transazione ed emesse le relative fatture a fronte dei pagamenti indicati nello stesso (doc.7-8-8 bis- 8 ter).
A seguito di ricezione di lettera da parte dell'avv. Dametti in cui si rappresentava la necessità di restituire la somma di € 4.000,00 al CP_
, la rispondeva che quest'ultimo aveva sottoscritto la Parte_3 transazione “a te nota avanti il notaio, come concordata tra tutte le parti presenti” (doc.10). Dalle prove orali raccolte emerge che nessuna costrizione vi fu alla stipula della transazione tant'è vero che il teste legale del Tes_1 Pt_1 ha affermato di ricordare che il suo cliente compilò un assegno, chiedendo la disponibilità ad attendere “una decina di giorni prima di porre il titolo all'incasso” e che e firmarono la Pt_6 Parte_3 transazione in quella sede. consegnò l'assegno all'arch. Parte_3
(cfr. deposizione udienza 3.5.18). Pt_6
E quindi palese che se vi fosse stata una qualche forzatura il legale Tes_1 presente ne avrebbe riferito le lamentele da parte del e, Parte_3 comunque, lo stesso si sarebbe ben guardato dal sottoscrivere la transazione. La querela quindi manca di trasparenza e completezza allorché non riferisce nell'interezza i fatti come succedutisi, nell'evidente intento di unicamente calunniare l'avv. omettendo di evidenziare la Tes_1 preventiva conoscenza della transazione da parte del suo legale e che gli importi versati erano quelli concordati tra i legali delle parti (ancora deposizione teste . Tes_1 Col secondo motivo lamenta l'erronea declaratoria di compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nella specie la lamentela è indirizzata soprattutto in relazione alla posizione del nei confronti del quale il Tribunale ha Parte_1 escluso qualsivoglia responsabilità. Il motivo è fondato solo in relazione a quest'ultimo. La compensazione infatti appare condivisibile, stante l'accoglimento della domanda solo in merito al teorico diritto al risarcimento del danno, nei confronti del e della ma, in alcun Parte_3 Parte_4
Pagina 4 di 6 modo, nei confronti del Pt_1
Non si rinvengono nei confronti dello stesso giusti motivi per la compensazione essendo apodittica l'affermazione del tribunale secondo cui “i termini della vicenda giustificano la compensazione integrale delle spese di lite”. Con l'appello incidentale l'appellata lamenta erroneità della sentenza per aver respinto la domanda dell'attrice per non aver provato il danno. A suo dire essa aveva dedotto capitoli di prova volti a dimostrare la sussistenza del danno, respinti anche da questa Corte con ordinanza del marzo 2022.
Il danno, in ogni caso, si sarebbe dovuto inoltre accertare attraverso presunzioni semplici.
Il motivo è infondato.
I capitoli di prova appaiono inammissibili dal momento che se l'appellata abbia condotto “vita solitaria e ritirata adottando comportamenti caratterizzati da depressione” (cap.11) e sia dimagrita
“fisicamente e dovette iniziare una terapia per la pressione alta” (cap.12) non possono essere dimostrati attraverso testimoni, volendosi far esprimere agli stessi valutazioni, bensì attraverso documentazione psicologica o medica, non agli atti. Relativamente alle presunzioni semplici esse non possono dirsi esistenti per il solo fatto di aver rivestito l'avvocato la qualifica di consigliere dell'ordine degli avvocati di Piacenza al momento dei fatti. Le spese di lite anche del presente grado si compensano, stante la CP_ reciproca soccombenza, tra la , il e la Parte_3 [...]
Parte_4
Seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo quelle tra la CP_
ed il non essendo stata riassunta la causa contro Pt_1 [...]
tenuto conto della non difficoltà della causa, della Parte_2 limitata attività istruttoria, della quasi assenza di questioni di diritto nel primo grado e della sola impugnazione riguardante le spese di lite in secondo grado, quindi con applicazione del minimo dello scaglione di riferimento per l'estrema semplicità della questione;
le spese non imponibili dovranno rifondersi nella misura di ¼ stante la presenza di quattro parti appellanti. Stante la reiezione dell'appello incidentale avanzato dalla CP_1 ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 [...]
contro AVV. Parte_4 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 73/21 emessa il
[...]
2.3.21 e pubblicata il 3.3.21
Pagina 5 di 6 1) accoglie parzialmente l'appello principale e respinge l'incidentale;
2) In parziale modifica della sentenza di primo grado:
- conferma il rigetto della domanda di risarcimento avanzata dalla CP_1 nel giudizio di primo grado;
[...]
- compensa tra , e CP_1 Parte_3 Parte_4
le spese di lite dell'intero giudizio;
[...]
- condanna a rifondere a le spese di lite del CP_1 CP_3 giudizio che liquida, quanto al primo grado in € 6.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge e, quanto al presente grado in € 201,00 per spese non imponibili ed € 3.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, ove dovuto, dalla . CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del 9.7.24
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
Pagina 6 di 6