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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/09/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3742/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3742/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Clinio Pompei ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formia (LT), Piazza Mattei, 9, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il 20.09.2024 Parte_1 conveniva in giudizio chiedendo al Tribunale adito di dichiarare lo scioglimento del CP_1 matrimonio religioso contratto tra le parti in Fondi (LT), in data 13.09.2004.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente deduceva che: - le parti avevano contratto matrimonio in Fondi (LT) il 13.09.2004 (atto n° 81 P. II S.A. anno 2024); - dalla loro unione non erano nati figli;
-
pagina 1 di 4 il Tribunale di Latina con sentenza n. 1990/2021, pubblicata il 13.11.2021 (R.G. 1561/2018) aveva dichiarato la separazione personale tra le parti;
rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale e posto a carico del ricorrente il versamento (entro il giorno 5 di ogni mese) di un assegno in favore di a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, pari ad € 150,00 CP_1 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla domanda, fatta salva l'applicazione del principio d'irripetibilità delle prestazioni alimentari;
- i coniugi avevano sempre vissuto separatamente e non vi era alcuna possibilità o volontà di riconciliazione o ripresa della convivenza;
erano, quindi, venute meno definitivamente le premesse per una ricostruzione morale e materiale della famiglia;
- il ricorrente risultava affetto da piastrinopenia e al momento non era in grado di lavorare;
- la resistente, invece, lavorava come badante/colf ed era pertanto autosufficiente. Inoltre, in considerazione del peggioramento della propria situazione economica nonché della costituzione di un nuovo nucleo familiare con la nascita il 12.12.2018 di una figlia, , il ricorrente deduceva Persona_1 che la resistente non aveva ormai alcun diritto all'assegno divorzile.
Alla luce di quanto esposto, chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio celebrato il 13.09.2004 nel Comune di Fondi, come risultante dall'estratto riassuntivo dell'atto di matrimonio (atto n° 81 P. II S.A. Anno 2004 in all. n° 1), dovendosi dichiarare che entrambi i coniugi non avevano diritto ad un assegno divorzile e ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile di quel Comune le conseguenti annotazioni.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Designato il Giudice relatore, all'udienza del 29.04.2025, compariva personalmente Parte_1 mentre nessuno compariva per la resistente. Il Giudice rilevava che il ricorso risultava ritualmente notificato, sebbene l'avviso di ricevimento non apparisse del tutto leggibile e non riportasse il numero Parte della;
evidenziava quindi la necessità di depositare il retro di entrambe le cartoline di ricevimento, oltre che la copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
Pertanto, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 25 settembre 2025, disponendone la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., e assegnava alle parti costituite termine perentorio fino alle ore 9:00 del medesimo giorno per il deposito di note scritte, della documentazione richiesta e per eventuale discussione.
In data 8 maggio 2025, parte ricorrente depositava la documentazione richiesta dal Giudice. Infine, in esito all'udienza del 25 settembre 2025, dichiarata la contumacia della resistente, la causa veniva rimessa in decisione.
pagina 2 di 4 La domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Fondi (LT), in data 13 maggio 2004, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Fondi (LT) al n. 81, parte II, S.A., anno 2004 e da cui si evince che le parti si sono separate giusta sentenza del Tribunale di Latina n.
1990/2021 pubblicata il 13.11.2021, passata in giudicato il 4.10.2023 (cfr. estratto dell'atto di matrimonio e copia conforme della sentenza di separazione n. 1990/2021 allegati)
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n.
898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato depositato il ricorso in data 20 settembre 2024 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
Vista la ininterrotta separazione tra le parti e considerato quanto allegato dal in ordine alla Parte_1 costituzione di un suo nuovo nucleo familiare con la nascita della figlia il 12.12.2018, il Per_1
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va, pertanto, emessa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, ordinandosi al competente ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto all'assegno divorzile, nulla deve disporre il Collegio in assenza di alcuna domanda da parte resistente, rimasta contumace nel presente giudizio. Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, il riconoscimento dell'assegno divorzile è subordinato alla domanda di parte (Cass. 16066/2002;
Cass. 3925/2012; Cass. 29920/2021), mancante nel caso di specie.
Inoltre, al di là delle funzioni cui deve assolvere l'assegno divorzile e dei criteri di valutazione per il suo riconoscimento, vale osservare che gli accordi economici adottati in sede di separazione perdono automaticamente ogni efficacia legale e sono integralmente sostituiti dalle nuove disposizioni dell'accordo di divorzio, sicché a seguito della pronuncia di divorzio l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento cessa immediatamente, senza bisogno di alcuna rinuncia esplicita o clausola particolare.
L'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, dunque, cessa di avere efficacia con il passaggio in giudicato della presente sentenza.
In considerazione della natura del giudizio, della contumacia e mancata opposizione di parte resistente, si ritiene congruo compensare le spese di lite. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 3742/2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti con rito religioso in Fondi (LT), il 13 settembre 2004, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del
Comune di Fondi (LT), al n. 81, parte II, S.A, anno 2024.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Fondi (LT) di procedere all'annotazione della sentenza;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4. Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) copia autentica della presente sentenza per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 26.09.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3742/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Clinio Pompei ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formia (LT), Piazza Mattei, 9, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il 20.09.2024 Parte_1 conveniva in giudizio chiedendo al Tribunale adito di dichiarare lo scioglimento del CP_1 matrimonio religioso contratto tra le parti in Fondi (LT), in data 13.09.2004.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente deduceva che: - le parti avevano contratto matrimonio in Fondi (LT) il 13.09.2004 (atto n° 81 P. II S.A. anno 2024); - dalla loro unione non erano nati figli;
-
pagina 1 di 4 il Tribunale di Latina con sentenza n. 1990/2021, pubblicata il 13.11.2021 (R.G. 1561/2018) aveva dichiarato la separazione personale tra le parti;
rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale e posto a carico del ricorrente il versamento (entro il giorno 5 di ogni mese) di un assegno in favore di a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, pari ad € 150,00 CP_1 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla domanda, fatta salva l'applicazione del principio d'irripetibilità delle prestazioni alimentari;
- i coniugi avevano sempre vissuto separatamente e non vi era alcuna possibilità o volontà di riconciliazione o ripresa della convivenza;
erano, quindi, venute meno definitivamente le premesse per una ricostruzione morale e materiale della famiglia;
- il ricorrente risultava affetto da piastrinopenia e al momento non era in grado di lavorare;
- la resistente, invece, lavorava come badante/colf ed era pertanto autosufficiente. Inoltre, in considerazione del peggioramento della propria situazione economica nonché della costituzione di un nuovo nucleo familiare con la nascita il 12.12.2018 di una figlia, , il ricorrente deduceva Persona_1 che la resistente non aveva ormai alcun diritto all'assegno divorzile.
Alla luce di quanto esposto, chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio celebrato il 13.09.2004 nel Comune di Fondi, come risultante dall'estratto riassuntivo dell'atto di matrimonio (atto n° 81 P. II S.A. Anno 2004 in all. n° 1), dovendosi dichiarare che entrambi i coniugi non avevano diritto ad un assegno divorzile e ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile di quel Comune le conseguenti annotazioni.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Designato il Giudice relatore, all'udienza del 29.04.2025, compariva personalmente Parte_1 mentre nessuno compariva per la resistente. Il Giudice rilevava che il ricorso risultava ritualmente notificato, sebbene l'avviso di ricevimento non apparisse del tutto leggibile e non riportasse il numero Parte della;
evidenziava quindi la necessità di depositare il retro di entrambe le cartoline di ricevimento, oltre che la copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
Pertanto, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 25 settembre 2025, disponendone la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., e assegnava alle parti costituite termine perentorio fino alle ore 9:00 del medesimo giorno per il deposito di note scritte, della documentazione richiesta e per eventuale discussione.
In data 8 maggio 2025, parte ricorrente depositava la documentazione richiesta dal Giudice. Infine, in esito all'udienza del 25 settembre 2025, dichiarata la contumacia della resistente, la causa veniva rimessa in decisione.
pagina 2 di 4 La domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Fondi (LT), in data 13 maggio 2004, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Fondi (LT) al n. 81, parte II, S.A., anno 2004 e da cui si evince che le parti si sono separate giusta sentenza del Tribunale di Latina n.
1990/2021 pubblicata il 13.11.2021, passata in giudicato il 4.10.2023 (cfr. estratto dell'atto di matrimonio e copia conforme della sentenza di separazione n. 1990/2021 allegati)
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n.
898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato depositato il ricorso in data 20 settembre 2024 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
Vista la ininterrotta separazione tra le parti e considerato quanto allegato dal in ordine alla Parte_1 costituzione di un suo nuovo nucleo familiare con la nascita della figlia il 12.12.2018, il Per_1
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va, pertanto, emessa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, ordinandosi al competente ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto all'assegno divorzile, nulla deve disporre il Collegio in assenza di alcuna domanda da parte resistente, rimasta contumace nel presente giudizio. Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, il riconoscimento dell'assegno divorzile è subordinato alla domanda di parte (Cass. 16066/2002;
Cass. 3925/2012; Cass. 29920/2021), mancante nel caso di specie.
Inoltre, al di là delle funzioni cui deve assolvere l'assegno divorzile e dei criteri di valutazione per il suo riconoscimento, vale osservare che gli accordi economici adottati in sede di separazione perdono automaticamente ogni efficacia legale e sono integralmente sostituiti dalle nuove disposizioni dell'accordo di divorzio, sicché a seguito della pronuncia di divorzio l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento cessa immediatamente, senza bisogno di alcuna rinuncia esplicita o clausola particolare.
L'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, dunque, cessa di avere efficacia con il passaggio in giudicato della presente sentenza.
In considerazione della natura del giudizio, della contumacia e mancata opposizione di parte resistente, si ritiene congruo compensare le spese di lite. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 3742/2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti con rito religioso in Fondi (LT), il 13 settembre 2004, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del
Comune di Fondi (LT), al n. 81, parte II, S.A, anno 2024.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Fondi (LT) di procedere all'annotazione della sentenza;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4. Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) copia autentica della presente sentenza per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 26.09.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
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