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30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 30-septies. (( (Esternalizzazione) )) (( 1. L'impresa che esternalizza funzioni o attivita' relative all'attivita' assicurativa o riassicurativa conserva la piena responsabilita' dell'osservanza degli obblighi ad essa imposti da norme legislative, regolamentari e dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
2. L'impresa che esternalizza funzioni o attivita' essenziali o importanti garantisce che le relative modalita' siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:
a) arrecare un grave pregiudizio alla qualita' del sistema di governo societario dell'impresa;
b) determinare un indebito incremento del rischio operativo;
c) compromettere la capacita' dell'IVASS di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sull'impresa;
d) compromettere la capacita' dell'impresa di fornire un servizio continuo e soddisfacente ai contraenti, agli assicurati e agli aventi diritto ad una prestazione assicurativa.
3. L'impresa informa tempestivamente l'IVASS prima dell'esternalizzazione di funzioni o attivita' essenziali o importanti nonche' di significativi sviluppi successivi in relazione all'esternalizzazione di tali funzioni o compiti.
4. L'IVASS con regolamento stabilisce i termini e le condizioni per l'esternalizzazione delle funzioni o delle attivita', di cui ai commi 2 e 3.
5. L'impresa che esternalizza una funzione o un'attivita' di assicurazione o di riassicurazione adotta le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il fornitore del servizio cooperi con l'IVASS in relazione alla funzione o all'attivita' esternalizzata;
b) l'impresa, i revisori e l'IVASS abbiano accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o attivita' esternalizzate;
c) l'IVASS abbia un accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore del servizio e sia in grado di esercitare tali diritti di accesso. ))
2. L'impresa che esternalizza funzioni o attivita' essenziali o importanti garantisce che le relative modalita' siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:
a) arrecare un grave pregiudizio alla qualita' del sistema di governo societario dell'impresa;
b) determinare un indebito incremento del rischio operativo;
c) compromettere la capacita' dell'IVASS di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sull'impresa;
d) compromettere la capacita' dell'impresa di fornire un servizio continuo e soddisfacente ai contraenti, agli assicurati e agli aventi diritto ad una prestazione assicurativa.
3. L'impresa informa tempestivamente l'IVASS prima dell'esternalizzazione di funzioni o attivita' essenziali o importanti nonche' di significativi sviluppi successivi in relazione all'esternalizzazione di tali funzioni o compiti.
4. L'IVASS con regolamento stabilisce i termini e le condizioni per l'esternalizzazione delle funzioni o delle attivita', di cui ai commi 2 e 3.
5. L'impresa che esternalizza una funzione o un'attivita' di assicurazione o di riassicurazione adotta le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il fornitore del servizio cooperi con l'IVASS in relazione alla funzione o all'attivita' esternalizzata;
b) l'impresa, i revisori e l'IVASS abbiano accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o attivita' esternalizzate;
c) l'IVASS abbia un accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore del servizio e sia in grado di esercitare tali diritti di accesso. ))
Commentari • 8
- 1. Vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate dalle imprese aventi sede nel territorio della Repubblicahttps://www.brocardi.it/ · 1
1. L'IVASS può effettuare, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore delle attività esternalizzate avente sede in altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate. 2. Prima di procedere all'ispezione l'IVASS informa l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore. Nel caso in cui non sia individuabile un'autorità competente, l'informativa è fornita all'autorità di vigilanza assicurativa dello stesso Stato membro. 3. L'IVASS può delegare l'ispezione di cui al comma 1 all'autorità di vigilanza dello Stato membro …
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Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Bologna, sentenza 21/09/2023, n. 1829Provvedimento: […] Con specifico riguardo a _1 e alla CP_2 affermano una responsabilità diretta delle due società, che non avrebbero posto in essere quelle attività di verifica e di controllo basilari contravvenendo agli obblighi di cui agli artt. 30 quater e 30 septies del Codice delle Assicurazioni Private, consentendo al CP_3 di agire indisturbato per quasi 20 anni.Leggi di più...
- art. 2049 c.c.·
- appropriazione indebita·
- responsabilità indiretta·
- responsabilità dell'agente·
- polizze assicurative false·
- danno non patrimoniale·
- responsabilità del subagente·
- vigilanza e controllo·
- truffa·
- apparenza del diritto