TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/06/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò in funzione di giudice unico ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2865/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Ilaria Barraco presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato giusta procura in calce all'atto di citazione
-ATTORE-CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE-
CONTRO
, , tutti Controparte_1 CP_2 Controparte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Pisciotta del foro di Palermo presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati giusta procura alle liti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI – ATTORI IN VIA RICONVENZIONALE-
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attore ha introdotto il presente giudizio per chiedere la condanna dei convenuti al risarcimento in suo favore dei danni per la lesione all'onore, all'immagine ed alla reputazione che ha allegato di avere subito per effetto della condotta calunniosa posta in essere dai convenuti, chiesti nell'ammontare di € 50.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore, accertata dal Giudice equitativamente anche ex art. 1226 c.c., con vittoria di spese e compensi.
In premessa, a sostegno delle formulate domande, in punto di fatto ha allegato che per effetto delle dichiarazioni calunniose rese dai convenuti in data 3 agosto 20215 al Comandante della
Tenenza – riportate nella relazione di servizio del 3.8.2015, successivamente specificate il
4.8.2015, l'odierno attore venne indagato per i reati di cui agli artt. 56, 317 e 615 ter c.p., nonchè sottoposto a procedimento disciplinare;
2) che il 27 gennaio 2017 il G.I.P. presso il
Tribunale di Agrigento, ritenute condivisibili le argomentazioni articolate dal P.M. ai fini della chiesta archiviazione, disponeva l' archiviazione del procedimento con decreto n.
556/17 R.G. mod. 20; 3) che anche il Comandante Interregionale della Guardia di Finanza, condividendo le considerazioni esternate dal P.M. competente circa l'insussistenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, ha determinato la chiusura del procedimento disciplinare di Stato medio tempore esperito.
Indi, assunta la calunniosità delle dichiarazioni rese dai convenuti e, in ogni caso, la rilevanza delle stesse ai sensi dell'art. 2043 c.c., ha agito ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali tra i quali quello costituito dal congelamento e dal blocco della carriera allegando peraltro di avere sofferto la sindrome ansioso-depressiva quale ulteriore effetto della condotta illecita dei convenuti.
I convenuti nel costituirsi in giudizio hanno contestato in toto le domande dell'attore chiedendone conseguentemente il rigetto e, a tal uopo, hanno evidenziato che il procedimento penale per calunnia venne iscritto d'ufficio, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 56, 317 e
615 ter C.p., a seguito di alcuni separati esposti dei convenuti verbalizzati dal Comando della
Tenenza della Guardia di Finanza di Canicattì il 4.08.2015 relativi a fatti, già rappresentati verbalmente ai superiori dell'attore, concernenti il contegno dell'attore nei loro confronti, senza comunque esprimere alcuna volontà che si procedesse formalmente nei confronti del luogotenente. Invero, hanno allegato che: 1) l'apertura del procedimento penale ha trovato causa “nelle condotte inqualificabili assunte dal luogotenente diretto ad ottenere un trattamento privilegiato. “Tali fatti incresciosi, oggi assunti dal sig. a fondamento della pretesa Pt_1
risarcitoria, avrebbero preso origine da quanto verificatosi in mese di luglio 2015 e, specificamente, in ragione delle prestazioni sanitarie fruite dall'attore presso lo studio di osteopatia condotto dal sig. . Nei confronti di quest'ultimo, l'attore ha Controparte_1
assunto un comportamento inqualificabile, diretto ad ottenere un trattamento privilegiato e ciò in ragione dell'inquadramento militare ricoperto, esigendo di essere trattato in osteopatia
(malgrado, a parere del dott. , competente del trattamento avrebbe dovuto essere un CP_1
fisioterapista) con la massima urgenza e priorità nonché pretendendo migliore trattamento economico sulle prestazioni sanitarie fruite. Il tutto consumato dietro la costante, e neppure velata minaccia, di far valere il grado e l'autorità ricoperta nei confronti dello stesso
(millantando una imminente quanto immotivata verifica fiscale anche attraverso la verifica di intestazioni dei beni e rammentando più volte di un precedente accertamento condotto dallo stesso sempre nei confronti del ) al fine di intimidirlo e quindi ottenere i richiesti CP_1
vantaggi personali”; 2) “A conclusione dell'attività di indagine, il P.M., non ravvisando gli estremi penali della condotta, ma al contempo esprimendo un giudizio di biasimo e riprovazione per quanto appurato, chiedeva il disporsi dell'archiviazione, richiesta accolta dal
G.I.P. presso il Tribunale di Agrigento in data 27.01.2017 (doc. n. 3 fascicolo attore). Allo stesso modo si concludeva il procedimento disciplinare a carico dell'attore”; 3) “Le denunciate condotte calunniose ovvero diffamatorie poste a fondamento della pretesa risarcitoria non integrano, in alcuna parte, gli estremi dell'illecito civile costitutivi dell'invocata richiesta riparatoria.” Indi, oltre al rigetto delle domande attoree hanno instato per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 C.p.c., ed in via riconvenzionale, previo accertamento dell'illiceità della condotta del sig. ne hanno chiesto la condanna in Pt_1
favore dei convenuti al ristoro dei danni per quanto previsto agli artt. 2043 e 2059 C.c., da liquidarsi ai sensi dell'art. 1226 C.c.-
La causa, istruita documentalmente, è stata quindi assunta in decisione ex art. 190 c.p.c.-
Orbene, le domande dell'attore sono infondate e pertanto vanno rigettate per quanto di seguito osservato.
Nella fattispecie l'attore ha fondato la richiesta risarcitoria sulla allegata natura calunniosa degli esposti dei convenuti alla GDF. In via preliminare, in punto di diritto, premesso che il reato di calunnia, previsto dall'articolo
368 del Codice Penale, consiste nell'incolpare falsamente qualcuno di un reato, sapendolo innocente, va rilevato, atteso che i procedimenti penali nei confronti dell'odierni attori sono scaturiti dagli esposti dei convenuti, che la calunnia non è configurabile limitatamente alle ipotesi della presentazione di una denuncia o querela ma si verifica anche quando si diffondono accuse false, anche attraverso un semplice esposto, con l'intento di danneggiare la reputazione altrui. Invero, è sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del delitto di calunnia, che è un reato di pericolo, una falsa accusa che essendo astrattamente configurabile come “ notizia criminis” in quanto a prima vista non manifestamente inverosimile, sia pertanto idonea all'apertura delle indagini preliminari, risultando del tutto irrilevante il fatto che le stesse si siano successivamente concluse con un decreto di archiviazione ( Cass. Pen.
Sez. 6, n. 48525 del 05/11/2003).
Ciò posto, in punto di fatto, nella fattispecie, sulla base degli elementi fattuali accertati nell'ambito dei procedimenti penali aperti sulla base degli esposti dei convenuti, deve ritenersi l'insussistenza della illiceità penale della condotta dei predetti non rinvenendosi elemento alcuno per ritenere che abbiano falsamente incolpato l'attore di un reato sapendolo innocente. Tanto emerge dalla richiesta di archiviazione del procedimento penale n.
3665/2015 R.G.N.R. nei confronti dell'indagato, odierno attore, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 56-317 c.p. e dell'art. 615 ter c.p., accolta dal GIP con il decreto di archiviazione del
27.01.2017 per averne condiviso le argomentazioni, richiesta di archiviazione della quale di seguito si riproduce il tenore: “RILEVATO Dalla c.n.r, della GDT Tenenza di Canicattì del
17.08.2015 (con relativi allegati) risulta che il LGT in servizio presso la predetta Pt_1
tenenza, durante il periodo di malattia, abusando della propria qualifica di pubblico ufficiale, verosimilmente al fine di ottenere un'utilità indebita rappresentata dall'ottenimento di una prestazione sanitaria (trattamento di ginnastica fisioterapica) gratuita o comunque a prezzo di favore da parte del dott. alla richiesta da parte di quest'ultimo di Controparte_1
corrispondere la somma di 70 euro, dopo essersi meravigliato della richiesta di pagare la prestazione, contestualmente alla corresponsione della minor somma di € 50,00 con tono alquanto alterato diceva al medico che avrebbe effettuato, prossimamente, una verifica fiscale nei suoi confronti;
nei giorni precedenti a tale episodio, l'indagato aveva altresì chiesto insistentemente al dott.
di chi fosse l'autovettura posteggiata davanti al proprio studio e, alla risposta CP_1 negativa del , faceva presente che avrebbe verificato la proprietà del mezzo, dalle CP_1
annotazioni di servizio in atti risulta che l'indagato ha effettivamente fatto delle ricerche con il terminale in forza alla Guardia di Finanza (accedendo ai locali della Caserma benchè fosse in quel periodo in malattia) appurando tramite il numero di targa dell'autovettura, che
l'automezzo era intestato alla moglie del , e aveva poi riferito allo stesso dott. CP_1
l'esito della ricerca. A parere dello scrivente la complessiva condotta posta in CP_1 essere dall'indagato, per quanto sgradevole, non costituisce illecito penale e sarà valutabile, se del caso, esclusivamente a fini disciplinari.
Il lgt di fatto, non risulta avere posto in essere alcuna seria minaccia nei confronti Pt_1
del dott. al fine di ottenere una indebita utilità; come noto per aversi la condotta di CP_1
costrizione che connota il delitto di cui all'art. 317 c.p.c. è necessario che il pubblico agente ponga intenzionalmente il concusso davanti ad una scelta tra due mali, alternativa che nel caso di specie, non è dato ravvisare, nemmeno implicitamente. Il comportamento complessivo dell'indagato risulta connotato da una certa ambiguità e quand'anche in ipotesi fosse stato finalizzato all'ottenimento di prestazioni gratuite da parte della persona offesa ( che non ha comunque inteso sporgere denuncia), tale intenzione illecita non è stata esplicitata;
non sussistono pertanto elementi per sostenere l'accusa in giudizio per il reato di tentata concussione. Per completezza va altresì osservato che, con riferimento alla meno grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 612, 2° comma, c.p., la minaccia di porre in essere una verifica fiscale non costituirebbe in ogni caso, ad avviso dello scrivente, una ipotesi di minaccia grave e pertanto, anche riqualificando il fatto nell'ipotesi di minaccia semplice di cui all'art. 612, 1° comma, c.p., il reato non sarebbe procedibile per mancanza di querela;
A parere dello scrivente pubblico ministero, non sussisterebbero elementi per sostenere
l'accusa in giudizio nemmeno con riguardo all'ipotesi di reato di cui all'art. 615 ter c.p.; invero, i due accessi effettuati dal Lgt nel sistema informatico ACIWEB in forza alla Pt_1
GDF alla ricerca dei dati relativi all'intestazione di autovetture immatricolate a nome della moglie del dott. , sebbene siano stati effettuati durante il periodo in cui l'indagato CP_1
si trovava in aspettativa per licenza straordinaria di convalescenza tramite credenziali di accesso di altri colleghi e sebbene siano stati effettuati quale reazione alla discussione avuta con il dott. , trovano comunque una giustificazione nelle indagini patrimoniali CP_1
connesse alla verifica fiscale nei confronti del libero professionista dott. ( come CP_1
dichiarato a spontanee dichiarazioni dall'indagato stesso) e, pertanto, in quanto interrogazioni non estranee a ragioni di servizio, non sussiste in capo all'indagato il reato di accesso abusivo al sistema informatico.”
Invero, dalla lettura della suddetta richiesta di archiviazione emerge: la corrispondenza al vero delle circostanze riferite dai convenuti negli esposti;
2) l'ambiguità della complessiva condotta dell'indagato che ha portato all'apertura del procedimento penale;
3) la buona fede dei convenuti palesata dall'avere riferito mere circostanze fattuali corrispondenti al vero, ovvero le condotte dell'indagato che, in ragione della loro equivocità indicativa di colpevolezza, hanno comportato l'avvio d'ufficio del procedimento penale non avendo peraltro i convenuti sporto denuncia né querela.
In sintesi, dall'avvenuta archiviazione del procedimento penale per l'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio non può farsi discendere, per quanto innanzi rilevato, la configurabilità del reato di calunnia per l'evidente buona fede dei convenuti avendo trovato causa l'apertura del procedimento penale nell'ambiguità del comportamento dell'indagato.
“La consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa nel caso in cui la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 12209)”.
La consapevolezza del denunciante circa l'innocenza dell'accusato è esclusa qualora sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza” (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 6 novembre 2009,
n. 46205).
Da tanto consegue il rigetto della domanda risarcitoria anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. nell'insussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano.
Quanto alla domanda riconvenzionale dei convenuti volta ad ottenere il risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 2059 c.c., considerata la disposta archiviazione del procedimento penale nei confronti dell'attore per la ritenuta insostenibilità dell'accusa in giudizio, nonché
l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile, parimenti, ne dispone il rigetto. In ordine alle spese del giudizio se ne dispone la compensazione attesa la reciprocità della soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta le domande dell'attore;
-rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti.
-compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento il 20 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò in funzione di giudice unico ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2865/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Ilaria Barraco presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato giusta procura in calce all'atto di citazione
-ATTORE-CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE-
CONTRO
, , tutti Controparte_1 CP_2 Controparte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Pisciotta del foro di Palermo presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati giusta procura alle liti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI – ATTORI IN VIA RICONVENZIONALE-
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attore ha introdotto il presente giudizio per chiedere la condanna dei convenuti al risarcimento in suo favore dei danni per la lesione all'onore, all'immagine ed alla reputazione che ha allegato di avere subito per effetto della condotta calunniosa posta in essere dai convenuti, chiesti nell'ammontare di € 50.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore, accertata dal Giudice equitativamente anche ex art. 1226 c.c., con vittoria di spese e compensi.
In premessa, a sostegno delle formulate domande, in punto di fatto ha allegato che per effetto delle dichiarazioni calunniose rese dai convenuti in data 3 agosto 20215 al Comandante della
Tenenza – riportate nella relazione di servizio del 3.8.2015, successivamente specificate il
4.8.2015, l'odierno attore venne indagato per i reati di cui agli artt. 56, 317 e 615 ter c.p., nonchè sottoposto a procedimento disciplinare;
2) che il 27 gennaio 2017 il G.I.P. presso il
Tribunale di Agrigento, ritenute condivisibili le argomentazioni articolate dal P.M. ai fini della chiesta archiviazione, disponeva l' archiviazione del procedimento con decreto n.
556/17 R.G. mod. 20; 3) che anche il Comandante Interregionale della Guardia di Finanza, condividendo le considerazioni esternate dal P.M. competente circa l'insussistenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, ha determinato la chiusura del procedimento disciplinare di Stato medio tempore esperito.
Indi, assunta la calunniosità delle dichiarazioni rese dai convenuti e, in ogni caso, la rilevanza delle stesse ai sensi dell'art. 2043 c.c., ha agito ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali tra i quali quello costituito dal congelamento e dal blocco della carriera allegando peraltro di avere sofferto la sindrome ansioso-depressiva quale ulteriore effetto della condotta illecita dei convenuti.
I convenuti nel costituirsi in giudizio hanno contestato in toto le domande dell'attore chiedendone conseguentemente il rigetto e, a tal uopo, hanno evidenziato che il procedimento penale per calunnia venne iscritto d'ufficio, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 56, 317 e
615 ter C.p., a seguito di alcuni separati esposti dei convenuti verbalizzati dal Comando della
Tenenza della Guardia di Finanza di Canicattì il 4.08.2015 relativi a fatti, già rappresentati verbalmente ai superiori dell'attore, concernenti il contegno dell'attore nei loro confronti, senza comunque esprimere alcuna volontà che si procedesse formalmente nei confronti del luogotenente. Invero, hanno allegato che: 1) l'apertura del procedimento penale ha trovato causa “nelle condotte inqualificabili assunte dal luogotenente diretto ad ottenere un trattamento privilegiato. “Tali fatti incresciosi, oggi assunti dal sig. a fondamento della pretesa Pt_1
risarcitoria, avrebbero preso origine da quanto verificatosi in mese di luglio 2015 e, specificamente, in ragione delle prestazioni sanitarie fruite dall'attore presso lo studio di osteopatia condotto dal sig. . Nei confronti di quest'ultimo, l'attore ha Controparte_1
assunto un comportamento inqualificabile, diretto ad ottenere un trattamento privilegiato e ciò in ragione dell'inquadramento militare ricoperto, esigendo di essere trattato in osteopatia
(malgrado, a parere del dott. , competente del trattamento avrebbe dovuto essere un CP_1
fisioterapista) con la massima urgenza e priorità nonché pretendendo migliore trattamento economico sulle prestazioni sanitarie fruite. Il tutto consumato dietro la costante, e neppure velata minaccia, di far valere il grado e l'autorità ricoperta nei confronti dello stesso
(millantando una imminente quanto immotivata verifica fiscale anche attraverso la verifica di intestazioni dei beni e rammentando più volte di un precedente accertamento condotto dallo stesso sempre nei confronti del ) al fine di intimidirlo e quindi ottenere i richiesti CP_1
vantaggi personali”; 2) “A conclusione dell'attività di indagine, il P.M., non ravvisando gli estremi penali della condotta, ma al contempo esprimendo un giudizio di biasimo e riprovazione per quanto appurato, chiedeva il disporsi dell'archiviazione, richiesta accolta dal
G.I.P. presso il Tribunale di Agrigento in data 27.01.2017 (doc. n. 3 fascicolo attore). Allo stesso modo si concludeva il procedimento disciplinare a carico dell'attore”; 3) “Le denunciate condotte calunniose ovvero diffamatorie poste a fondamento della pretesa risarcitoria non integrano, in alcuna parte, gli estremi dell'illecito civile costitutivi dell'invocata richiesta riparatoria.” Indi, oltre al rigetto delle domande attoree hanno instato per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 C.p.c., ed in via riconvenzionale, previo accertamento dell'illiceità della condotta del sig. ne hanno chiesto la condanna in Pt_1
favore dei convenuti al ristoro dei danni per quanto previsto agli artt. 2043 e 2059 C.c., da liquidarsi ai sensi dell'art. 1226 C.c.-
La causa, istruita documentalmente, è stata quindi assunta in decisione ex art. 190 c.p.c.-
Orbene, le domande dell'attore sono infondate e pertanto vanno rigettate per quanto di seguito osservato.
Nella fattispecie l'attore ha fondato la richiesta risarcitoria sulla allegata natura calunniosa degli esposti dei convenuti alla GDF. In via preliminare, in punto di diritto, premesso che il reato di calunnia, previsto dall'articolo
368 del Codice Penale, consiste nell'incolpare falsamente qualcuno di un reato, sapendolo innocente, va rilevato, atteso che i procedimenti penali nei confronti dell'odierni attori sono scaturiti dagli esposti dei convenuti, che la calunnia non è configurabile limitatamente alle ipotesi della presentazione di una denuncia o querela ma si verifica anche quando si diffondono accuse false, anche attraverso un semplice esposto, con l'intento di danneggiare la reputazione altrui. Invero, è sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del delitto di calunnia, che è un reato di pericolo, una falsa accusa che essendo astrattamente configurabile come “ notizia criminis” in quanto a prima vista non manifestamente inverosimile, sia pertanto idonea all'apertura delle indagini preliminari, risultando del tutto irrilevante il fatto che le stesse si siano successivamente concluse con un decreto di archiviazione ( Cass. Pen.
Sez. 6, n. 48525 del 05/11/2003).
Ciò posto, in punto di fatto, nella fattispecie, sulla base degli elementi fattuali accertati nell'ambito dei procedimenti penali aperti sulla base degli esposti dei convenuti, deve ritenersi l'insussistenza della illiceità penale della condotta dei predetti non rinvenendosi elemento alcuno per ritenere che abbiano falsamente incolpato l'attore di un reato sapendolo innocente. Tanto emerge dalla richiesta di archiviazione del procedimento penale n.
3665/2015 R.G.N.R. nei confronti dell'indagato, odierno attore, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 56-317 c.p. e dell'art. 615 ter c.p., accolta dal GIP con il decreto di archiviazione del
27.01.2017 per averne condiviso le argomentazioni, richiesta di archiviazione della quale di seguito si riproduce il tenore: “RILEVATO Dalla c.n.r, della GDT Tenenza di Canicattì del
17.08.2015 (con relativi allegati) risulta che il LGT in servizio presso la predetta Pt_1
tenenza, durante il periodo di malattia, abusando della propria qualifica di pubblico ufficiale, verosimilmente al fine di ottenere un'utilità indebita rappresentata dall'ottenimento di una prestazione sanitaria (trattamento di ginnastica fisioterapica) gratuita o comunque a prezzo di favore da parte del dott. alla richiesta da parte di quest'ultimo di Controparte_1
corrispondere la somma di 70 euro, dopo essersi meravigliato della richiesta di pagare la prestazione, contestualmente alla corresponsione della minor somma di € 50,00 con tono alquanto alterato diceva al medico che avrebbe effettuato, prossimamente, una verifica fiscale nei suoi confronti;
nei giorni precedenti a tale episodio, l'indagato aveva altresì chiesto insistentemente al dott.
di chi fosse l'autovettura posteggiata davanti al proprio studio e, alla risposta CP_1 negativa del , faceva presente che avrebbe verificato la proprietà del mezzo, dalle CP_1
annotazioni di servizio in atti risulta che l'indagato ha effettivamente fatto delle ricerche con il terminale in forza alla Guardia di Finanza (accedendo ai locali della Caserma benchè fosse in quel periodo in malattia) appurando tramite il numero di targa dell'autovettura, che
l'automezzo era intestato alla moglie del , e aveva poi riferito allo stesso dott. CP_1
l'esito della ricerca. A parere dello scrivente la complessiva condotta posta in CP_1 essere dall'indagato, per quanto sgradevole, non costituisce illecito penale e sarà valutabile, se del caso, esclusivamente a fini disciplinari.
Il lgt di fatto, non risulta avere posto in essere alcuna seria minaccia nei confronti Pt_1
del dott. al fine di ottenere una indebita utilità; come noto per aversi la condotta di CP_1
costrizione che connota il delitto di cui all'art. 317 c.p.c. è necessario che il pubblico agente ponga intenzionalmente il concusso davanti ad una scelta tra due mali, alternativa che nel caso di specie, non è dato ravvisare, nemmeno implicitamente. Il comportamento complessivo dell'indagato risulta connotato da una certa ambiguità e quand'anche in ipotesi fosse stato finalizzato all'ottenimento di prestazioni gratuite da parte della persona offesa ( che non ha comunque inteso sporgere denuncia), tale intenzione illecita non è stata esplicitata;
non sussistono pertanto elementi per sostenere l'accusa in giudizio per il reato di tentata concussione. Per completezza va altresì osservato che, con riferimento alla meno grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 612, 2° comma, c.p., la minaccia di porre in essere una verifica fiscale non costituirebbe in ogni caso, ad avviso dello scrivente, una ipotesi di minaccia grave e pertanto, anche riqualificando il fatto nell'ipotesi di minaccia semplice di cui all'art. 612, 1° comma, c.p., il reato non sarebbe procedibile per mancanza di querela;
A parere dello scrivente pubblico ministero, non sussisterebbero elementi per sostenere
l'accusa in giudizio nemmeno con riguardo all'ipotesi di reato di cui all'art. 615 ter c.p.; invero, i due accessi effettuati dal Lgt nel sistema informatico ACIWEB in forza alla Pt_1
GDF alla ricerca dei dati relativi all'intestazione di autovetture immatricolate a nome della moglie del dott. , sebbene siano stati effettuati durante il periodo in cui l'indagato CP_1
si trovava in aspettativa per licenza straordinaria di convalescenza tramite credenziali di accesso di altri colleghi e sebbene siano stati effettuati quale reazione alla discussione avuta con il dott. , trovano comunque una giustificazione nelle indagini patrimoniali CP_1
connesse alla verifica fiscale nei confronti del libero professionista dott. ( come CP_1
dichiarato a spontanee dichiarazioni dall'indagato stesso) e, pertanto, in quanto interrogazioni non estranee a ragioni di servizio, non sussiste in capo all'indagato il reato di accesso abusivo al sistema informatico.”
Invero, dalla lettura della suddetta richiesta di archiviazione emerge: la corrispondenza al vero delle circostanze riferite dai convenuti negli esposti;
2) l'ambiguità della complessiva condotta dell'indagato che ha portato all'apertura del procedimento penale;
3) la buona fede dei convenuti palesata dall'avere riferito mere circostanze fattuali corrispondenti al vero, ovvero le condotte dell'indagato che, in ragione della loro equivocità indicativa di colpevolezza, hanno comportato l'avvio d'ufficio del procedimento penale non avendo peraltro i convenuti sporto denuncia né querela.
In sintesi, dall'avvenuta archiviazione del procedimento penale per l'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio non può farsi discendere, per quanto innanzi rilevato, la configurabilità del reato di calunnia per l'evidente buona fede dei convenuti avendo trovato causa l'apertura del procedimento penale nell'ambiguità del comportamento dell'indagato.
“La consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa nel caso in cui la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 12209)”.
La consapevolezza del denunciante circa l'innocenza dell'accusato è esclusa qualora sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza” (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 6 novembre 2009,
n. 46205).
Da tanto consegue il rigetto della domanda risarcitoria anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. nell'insussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano.
Quanto alla domanda riconvenzionale dei convenuti volta ad ottenere il risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 2059 c.c., considerata la disposta archiviazione del procedimento penale nei confronti dell'attore per la ritenuta insostenibilità dell'accusa in giudizio, nonché
l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile, parimenti, ne dispone il rigetto. In ordine alle spese del giudizio se ne dispone la compensazione attesa la reciprocità della soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta le domande dell'attore;
-rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti.
-compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento il 20 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò