TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/05/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3355/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3355/2023 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. CUCCAROLLO ERNEST ed elettivamente domiciliato in VIA
MUSEO 44 BOLZANO presso il difensore;
- parte attrice - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANGOGNA CP_2 C.F._1
ROBERTO ed elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA VITTORIA 47 BOLZANO presso il difensore;
- parte convenuta -
in punto: Contratto d'appalto causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 29/5/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte attrice Controparte_1
“in via preliminare:
1. autorizzare parte attrice, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa il sig. , Controparte_3
nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...]
Maso della Pieve 23, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in 73057
Taviano (LE), Via Cattaneo 21 (PEC , e di conseguenza differire, sempre Email_1 ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.;
pagina 1 di 9 in via principale e nel merito:
2. condannare la sig.ra a versare in favore di quale CP_2 Controparte_1 corrispettivo per l'attività svolta presso l'appartamento della sig.ra sito in 39100 Bolzano CP_2
(BZ), Via Mendola 59, la somma di € 15.874,04, come in narrativa determinata, ovvero quell'altra somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino all'effettivo saldo.
3. rigettare la domanda riconvenzionale di parte convenuta perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata rispetto al punto 3:
4. nel denegato caso di accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, accertare e dichiarare che , in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, è Controparte_4 tenuto a tenere indenne e manlevare da ogni conseguenza negativa del giudizio e per l'effetto CP_1
ed in particolar modo da un eventuale diritto al risarcimento che dovesse essere riconosciuto in capo alla sig.ra CP_2
in via ulteriormente subordinata rispetto al punto 4:
5. condannare il sig. , in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, a Controparte_4
rifondere a la somma che verrà decurtata dal credito vantato dalla stessa nei confronti di CP_1
parte convenuta, a seguito dell'accertamento della sussistenza degli asseriti vizi contestati dalla sig.ra
CP_2
in ogni caso:
6. Con rimborso di spese, anche forfettarie, ivi comprese spese per eventuali CTU e CTP nonché spese per un eventuale procedimento di mediazione, per il procedimento di negoziazione assistita, compensi di causa e spese successive, il tutto oltre a CPA ed IVA se ed in quanto dovuti”
In via istruttoria: come in atti. per la parte convenuta : CP_2
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa così giudicare:
NEL MERITO: respingersi, per i motivi in narrativa esposti, la domanda ex adverso proposta nei confronti della
IG.ra , siccome infondata nell'an e nel quantum debeatur;
CP_2
IN VIA DI RICONVENZIONE: previo accertamento dei vizi come descritti nella narrativa dell'atto e nella relazione tecnica allegata sub nn. 10 e 12, condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare all'odierna convenuta, attrice in via di riconvenzione, quanto meno l'importo di € 13.133,87.-, ovvero quell'altra somma ritenuta di giustizia anche all'esito dell'espletanda fase istruttoria, maggiorata di interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo pagina 2 di 9 saldo, importo da porsi in eventuale compensazione per il denegato caso di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda avversaria.
Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso degli onorari e delle spese della fase di mediazione e di quelle per l'eventuale consulenza tecnica che dovesse essere disposta.”
In via istruttoria: come in atti.
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Nella presente vertenza la società fa valere nei confronti della signora Controparte_1
il credito residuo di Euro 15.874,04, quale corrispettivo delle prestazioni delle quali al CP_2
contratto di appalto intercorso tra le parti in relazione ai lavori di risanamento dell'appartamento della convenuta sito in Bolzano, via Mendola nr. 59, lavori realizzati nell'anno 2021.
, costituitasi con comparsa dd. 15/12/2023 ha eccepito vizi e difformità dell'opera, CP_2
deducendo in particolare che, anche successivamente all'accordo conciliativo del 16/7/2021:
a) non sarebbero state eseguite talune delle prestazioni per le quali veniva richiesto il compenso ed in particolare la “rimozione dei precedenti pavimenti” ed il completamento della “pratica catastale” addebitati rispettivamente per Euro 1.219,00, oltre IVA ed Euro 1.900,00, oltre IVA;
b) il pavimento non sarebbe stato posato a regola d'arte e munito di certificazioni;
c) il termo calorifero avrebbe presentato vizi in relazione ai quali l'appaltatrice si sarebbe dichiarata disposta ad intervento di sostituzione, tuttavia omesso;
d) non sarebbe stato procurato, il “dettaglio fotografico dei lavori eseguiti e predisposizione (in sezione) di un disegno tecnico che descrive la lavorazione stessa” sottoscritto da , Tes_1 Parte_1 proprietaria dell'appartamento sottostante a quello della convenuta.
La faceva quindi valere un controcredito in riconvenzione per Euro 13.133,87, comprensivo CP_2
delle spese di relazione tecnica stragiudiziale redatta dal p.ind. Persona_1
Con provvedimento dd. 19/4/2024, che qui si intende integralmente richiamato e confermato, nell'esercizio del proprio potere discrezionale (Cassazione civile sez. II, 26/08/2019, n.21706) il
Giudice non autorizzava a chiamare in causa di , asserito esecutore in forza di CP_1 Controparte_3
subcontratto delle opere di posa, al fine di evitare una significativa dilatazione dei tempi processuali.
All'esito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. veniva disposta ed assunta consulenza tecnica d'ufficio con l'ausilio dell'Ing. All'udienza del 7/4/2025 venivano escussi i testimoni. Persona_2 pagina 3 di 9 Con ordinanza del 7/4/2024 il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava udienza per la discussione orale al 29/5/2025, assegnando comunque per il deposito di note difensive termine al
15/5/2025.
All'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma III, c.p.c..
2. Occorre in primo luogo dare atto che risulta incontroversa tra le parti la sussistenza del rapporto contrattuale di appalto (art. 1655 c.c. - cfr. a livello di prova documentale sugli accordi intercorsi e la quantificazione della pretesa, doc. 1 di parte attrice, Stima lavori dd. 22.04.2021, doc. 2 Relazione
Geom. dd. 01.07.2021, doc. 3 Verbale dd. 16.07.2021 al quale la relazione doc. 2 è allegata Per_3 con controfirma delle parti), nell'ambito del quale rivestiva la posizione di committente e CP_2
la società quello di appaltatrice, nonché l'esecuzione di opere relative Controparte_1 all'appalto stesso, delle quali la convenuta eccepisce nei termini indicati al par. 1 la non completezza ovvero la natura difforme - viziata (art. 115 c.p.c.). Le contestazioni specifiche della convenuta, anche in relazione al quantum della pretesa, si limitano appunto a quanto sopra richiamato, fatto salvo quanto infra circa il paragrafo 7 della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte . CP_2
3. L'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c. formulata da è Controparte_1 infondata. L'art. 1667, ultimo comma, c.c. prescrive infatti: “Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
Nel caso di specie la formale denuncia si è pacificamente realizzata con missiva del 16/2/2023 (doc. 7 di parte attrice) in relazione a lavori asseritamente completati nel luglio del 2021 e quindi entro due anni dalla consegna.
Sotto il profilo del rispetto del termine per la denuncia di sessanta giorni dalla scoperta del vizio va invece osservato che le risultanze di consulenza tecnica d'ufficio in base alle quali appare probabile che
“i vizi si siano manifestati successivamente, durante l'uso del pavimento o a causa di modifiche nelle condizioni ambientali, come variazioni di temperatura e umidità” (pag. 19 della relazione di CTU) rendono plausibile quanto sostenuto dalla convenuta ovvero che “il vizio del distacco delle lastre di legno del pavimento dal sottofondo ... non avvenne in modo immediato ed eclatante, rappresentando invero un fenomeno progressivo e continuo ... la situazione invero divenne riconoscibile, in tutta la sua gravità, estensione e progressività, solo all'inizio del 2023, allorquando nel mese di gennaio, si tenne prima il sopralluogo della GASBUA S.r.l. e poi quello con l'impresa, odierna attrice” (pag. 12 della costituzione di parte convenuta).
pagina 4 di 9 Con ciò si ritiene che la convenuta non sia decaduta dalla garanzia qui azionata.
Del resto, quanto al calorifero viziato, risulta pacifica l'affermazione di parte convenuta in base alla quale la società attrice avrebbe riconosciuto “il vizio del radiatore, affermando di essere disposta a sostituirlo” (pag. 2 della comparsa di risposta della convenuta - e cfr. pag. 5 dell'atto di citazione di
: ha da sempre dichiarato, e conferma in questa sede, la propria disponibilità a CP_1 CP_1 procedere alla sostituzione del radiatore posto in soggiorno”) e con ciò deve ritenersi esclusa qualsivoglia decadenza (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 06/11/2023, n. 30786).
4. L'art. 1668 c.c. prevede che: “Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore”.
Invero a riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di appalto, ai sensi dell'art.
1668 cod. civ. nel caso di difformità o di vizi dell'opera il committente può chiedere in via alternativa la eliminazione dei vizi da parte dell'appaltatore o la riduzione del prezzo;
inoltre, spetta al committente il diritto al risarcimento dei danni derivanti dai vizi che non siano stati soddisfatti con
l'attuazione dei rimedi di cui sopra. La riduzione del prezzo postula per l'appunto la verifica che
l'opera eseguita abbia, per effetto dei vizi o delle difformità, un valore inferiore rispetto a quello che avrebbe dovuto ove fosse stata eseguita a regola di arte. Orbene, deve escludersi il vizio di extra petizione o di omessa pronuncia qualora il giudice, richiesto di condannare l'appaltatore al pagamento della somma necessaria per eliminare i vizi dell'opera, abbia determinato il minor valore delle opere conseguente all'esecuzione non a regola di arte, in quanto in tal modo ha proceduto alla riduzione del prezzo” (Cassazione civile sez. II - 08/07/2014, n. 15563).
Appare congruo procedere quindi ad accertare come di seguito l'entità dell'eventuale residuo credito da corrispettivo dell'appaltatrice alla luce dell'istruttoria orale e documentale condotta e delle risultanze di consulenza tecnica d'ufficio in merito ai vizi ed ai costi di ripristino rispetto alla pavimentazione in legno ed al calorifero, tenuto conto delle contestazioni circa la mancata realizzazione di talune delle prestazioni come da par. 1.
5. Dalla relazione di CTU a firma dell'Ing. condivisibile, priva di errori logici o di Persona_2
altra natura, che prende integralmente posizione in merito alle osservazioni di parte ed alla quale in questa sede si rinvia integralmente (Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, n.11075 e v. anche
Cassazione civile sez. II - 31/08/2018, n. 21504 “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
pagina 5 di 9 convincimento; non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte”) emerge in primo luogo che, a motivo della pressione insufficiente durante la posa, dell'erronea scelta del collante e delle condizioni ambientali concomitanti, la pavimentazione in legno presentava zone di distacco di dimensioni considerevoli, con conseguente necessità di interventi di sostituzione e ripristino, previo trasferimento della mobilia, e con deprezzamento nella misura del 15%.. Il CTU quantificava quindi in Euro 8.200,00 la somma corrispondente al risarcimento ed ai costi di sostituzione.
Quanto al calorifero viziato la somma veniva individuata in Euro 750,00.
Dal residuo dovuto a titolo di corrispettivo per l'appalto (Euro 15.874,04 come da domanda attorea) andrà dunque sottratta la somma di Euro 8.950,00 (id est: Euro 8.200,00 + Euro 750,00), oltre ai costi di perizia stragiudiziale di Euro 1.024,80 (v. doc. 12 di parte attrice, “relazione tecnica informativa riguardo ad un parquet stratificato a tre strati in rovere verniciato” a firma P.I. LO e doc. Per_1
13, fattura pagata per Euro 1.024,80) conferenti rispetto ai vizi ed alle difformità lamentate ed in questa sede effettivamente riscontrate.
Va in ogni caso a questo punto evidenziato che parte attrice ha depositato al doc. 25 la scheda prodotto del parquet con conformità alla norma armonizzata CE, con ciò superandosi sul punto la contestazione della convenuta. Peraltro, più in generale in merito alla mancata consegna ovvero al ritardo nella consegna delle certificazioni di conformità, parte convenuta omette di allegare e comprovare entità e natura del pregiudizio concretamente risentito, sì che la generica eccezione fondata sulla mancanza/ritardo nella consegna di certificazioni di conformità non può comunque in questa sede essere accolta (cfr. Corte di Cassazione n. 34785 del 12 dicembre 2023).
6. Proseguendo, i documenti dimessi dall'attrice ai numeri da 12 a 19 (12. dd. 15.06.2021; 13. CP_5
Distinta del modello di riepilogo pratica SUAP;
14. – Relazione tecnica di asseverazione;
15. CP_5
Ricevuta SUAP dd. 23.06.2021; 16. Ricevuta SUAP dd. 24.02.2022; 17. Dichiarazione fine lavori;
18.
Planimetria catastale;
19. Nuova visura catastale) comprovano la realizzazione delle attività di pratiche catastali ed amministrative.
7. Va poi accertato il diritto al compenso per la “rimozione dei precedenti pavimenti”. Il testimone elettricista lavoratore autonomo, non legato in altro modo alle odierne parti e quindi Testimone_2
maggiormente attendibile del cognato di e del padre di CP_2 Persona_4 CP_2
, ha infatti dichiarato: “mi ricordo che c'erano gli operai di che spaccavano il Testimone_3 CP_1
sottofondo vero e proprio. ADR: La ha portato via anche il materiale. Viene sentito sul CP_1
pagina 6 di 9 capitolo 1 di parte I signori e e hanno demolito solo CP_2 Tes_4 Persona_4 Testimone_3 la parte superiore cioè le mattonelle, ma non il sottofondo”. Non pare decisiva in senso contrario la videoregistrazione 04 dimessa dalla convenuta il 17 marzo 2025, in quanto l'area di lavoro è coperta dal corpo dell'operatore, sì che non è possibile verificare l'effettiva attività realizzata sulla pavimentazione da parte di e . Persona_4 Testimone_3
8. In merito poi alla mancata messa a disposizione del “dettaglio fotografico dei lavori eseguiti e predisposizione (in sezione) di un disegno tecnico che descrive la lavorazione stessa” sottoscritto da
, proprietaria dell'appartamento sottostante a quello della convenuta, va osservato Parte_2 che tale adempimento è stato previsto nell'accordo del 16/7/2021 (doc. 3 di parte attrice) quale mera
“raccomandazione” e non quale adempimento condizionante l'obbligazione della committente al pagamento del corrispettivo. Peraltro, al doc. 8 di parte attrice è comunque dimessa dichiarazione controfirmata dal comproprietario del seguente tenore: “La sottoscritta ditta, Persona_5
esecutrice dell'impianto di riscaldamento al piano superiore, ha effettuato il collegamento delle tubazioni nel mio appartamento senza interferire con il funzionamento dell'impianto stesso. L'impianto funziona regolarmente dalla data di esecuzione dei lavori. Inoltre, non è stato chiesto nessun pagamento per i lavori eseguiti presso il mio alloggio”, con ciò potendosi ragionevolmente escludere future criticità per la convenuta nel rapporto con i titolari dell'unità abitativa sottostante.
9. Va dato atto, infine, che le contestazioni degli importi delle quali a pagina 5, paragrafo 7 della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c della convenuta non sono sufficientemente circostanziate, in quanto non danno atto di quale sarebbe secondo la prospettazione di parte convenuta il minor importo dovuto per differenza rispetto a quello richiesto dalla parte attrice.
10. Va pertanto accertato e dichiarato il residuo credito di per il corrispettivo Controparte_1 dell'appalto oggetto di causa in Euro 5.899,24 (id est: Euro 15.874,04 - Euro 8.950,00 per vizi e difformità - Euro 1.024,80 per costi di perizia stragiudiziale).
va dunque condannata a pagare a la somma di Euro 5.899,24 CP_2 Controparte_1
(IVA inclusa), oltre agli interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data della domanda (25/10/2023) al saldo.
11. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare pagina 7 di 9 tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti. Tra esse la problematica dell'asserita eventuale violazione da parte di del c.d. divieto di subappalto (art. 1656 c.c.), norma che tuttavia non implica la CP_1
perdita del diritto al compenso, ma che rende direttamente responsabile la subappaltante nei confronti della committente per quanto realizzato dal subappaltatore.
Né può comunque essere in questa sede invocata la manleva di , atteso che la richiesta Controparte_4
di autorizzazione alla chiamata in causa è stata motivatamente disattesa con provvedimento di questo giudice dd. 19/4/2024.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché la convenuta va CP_2
condannata a rifondere all'attrice un terzo delle spese del presente giudizio, Controparte_1
compensati gli ulteriori due terzi in ragione del parziale accoglimento delle richieste avanzate dalla convenuta in via riconvenzionale (art. 92 c.p.c.), spese che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modifiche.
Considerato che nei giudizi per pagamento di somme occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55, scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate per l'intero (1/1) come segue (non sussistono ragioni per discostarsi dai valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, Tab. 2 per tutte le fasi e 25 bis per la sola fase della attivazione): Euro 5.518,00 per compenso avvocato nonché Euro 269,42 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m.
10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
13. Il Giudice pone definitivamente a carico di parte attrice le spese del Controparte_1 consulente tecnico d'ufficio nella misura liquidata in applicazione del principio di causalità, atteso che la consulenza svolta ha accertato i vizi e le difformità denunciate dalla ed imputabili all'attrice. CP_2
Per le medesime ragioni parte attrice non potrà ottenere la rifusione delle proprie spese di consulente tecnico di parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a pagare a la somma di Euro 5.899,24, oltre agli CP_2 Controparte_1
interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dal 25/10/2023 al saldo;
pagina 8 di 9 - condanna la convenuta a rifondere all'attrice un terzo delle CP_2 Controparte_1
spese del presente giudizio, compensati gli ulteriori due terzi, spese che sono liquidate per l'intero (1/1) come segue: Euro 5.518,00 per compenso avvocato nonché Euro 269,42 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese del consulente tecnico Controparte_1
d'ufficio nella misura liquidata.
Così deciso in Bolzano, il 30/5/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3355/2023 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. CUCCAROLLO ERNEST ed elettivamente domiciliato in VIA
MUSEO 44 BOLZANO presso il difensore;
- parte attrice - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANGOGNA CP_2 C.F._1
ROBERTO ed elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA VITTORIA 47 BOLZANO presso il difensore;
- parte convenuta -
in punto: Contratto d'appalto causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 29/5/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte attrice Controparte_1
“in via preliminare:
1. autorizzare parte attrice, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa il sig. , Controparte_3
nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...]
Maso della Pieve 23, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in 73057
Taviano (LE), Via Cattaneo 21 (PEC , e di conseguenza differire, sempre Email_1 ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.;
pagina 1 di 9 in via principale e nel merito:
2. condannare la sig.ra a versare in favore di quale CP_2 Controparte_1 corrispettivo per l'attività svolta presso l'appartamento della sig.ra sito in 39100 Bolzano CP_2
(BZ), Via Mendola 59, la somma di € 15.874,04, come in narrativa determinata, ovvero quell'altra somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino all'effettivo saldo.
3. rigettare la domanda riconvenzionale di parte convenuta perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata rispetto al punto 3:
4. nel denegato caso di accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, accertare e dichiarare che , in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, è Controparte_4 tenuto a tenere indenne e manlevare da ogni conseguenza negativa del giudizio e per l'effetto CP_1
ed in particolar modo da un eventuale diritto al risarcimento che dovesse essere riconosciuto in capo alla sig.ra CP_2
in via ulteriormente subordinata rispetto al punto 4:
5. condannare il sig. , in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, a Controparte_4
rifondere a la somma che verrà decurtata dal credito vantato dalla stessa nei confronti di CP_1
parte convenuta, a seguito dell'accertamento della sussistenza degli asseriti vizi contestati dalla sig.ra
CP_2
in ogni caso:
6. Con rimborso di spese, anche forfettarie, ivi comprese spese per eventuali CTU e CTP nonché spese per un eventuale procedimento di mediazione, per il procedimento di negoziazione assistita, compensi di causa e spese successive, il tutto oltre a CPA ed IVA se ed in quanto dovuti”
In via istruttoria: come in atti. per la parte convenuta : CP_2
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa così giudicare:
NEL MERITO: respingersi, per i motivi in narrativa esposti, la domanda ex adverso proposta nei confronti della
IG.ra , siccome infondata nell'an e nel quantum debeatur;
CP_2
IN VIA DI RICONVENZIONE: previo accertamento dei vizi come descritti nella narrativa dell'atto e nella relazione tecnica allegata sub nn. 10 e 12, condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare all'odierna convenuta, attrice in via di riconvenzione, quanto meno l'importo di € 13.133,87.-, ovvero quell'altra somma ritenuta di giustizia anche all'esito dell'espletanda fase istruttoria, maggiorata di interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo pagina 2 di 9 saldo, importo da porsi in eventuale compensazione per il denegato caso di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda avversaria.
Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso degli onorari e delle spese della fase di mediazione e di quelle per l'eventuale consulenza tecnica che dovesse essere disposta.”
In via istruttoria: come in atti.
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Nella presente vertenza la società fa valere nei confronti della signora Controparte_1
il credito residuo di Euro 15.874,04, quale corrispettivo delle prestazioni delle quali al CP_2
contratto di appalto intercorso tra le parti in relazione ai lavori di risanamento dell'appartamento della convenuta sito in Bolzano, via Mendola nr. 59, lavori realizzati nell'anno 2021.
, costituitasi con comparsa dd. 15/12/2023 ha eccepito vizi e difformità dell'opera, CP_2
deducendo in particolare che, anche successivamente all'accordo conciliativo del 16/7/2021:
a) non sarebbero state eseguite talune delle prestazioni per le quali veniva richiesto il compenso ed in particolare la “rimozione dei precedenti pavimenti” ed il completamento della “pratica catastale” addebitati rispettivamente per Euro 1.219,00, oltre IVA ed Euro 1.900,00, oltre IVA;
b) il pavimento non sarebbe stato posato a regola d'arte e munito di certificazioni;
c) il termo calorifero avrebbe presentato vizi in relazione ai quali l'appaltatrice si sarebbe dichiarata disposta ad intervento di sostituzione, tuttavia omesso;
d) non sarebbe stato procurato, il “dettaglio fotografico dei lavori eseguiti e predisposizione (in sezione) di un disegno tecnico che descrive la lavorazione stessa” sottoscritto da , Tes_1 Parte_1 proprietaria dell'appartamento sottostante a quello della convenuta.
La faceva quindi valere un controcredito in riconvenzione per Euro 13.133,87, comprensivo CP_2
delle spese di relazione tecnica stragiudiziale redatta dal p.ind. Persona_1
Con provvedimento dd. 19/4/2024, che qui si intende integralmente richiamato e confermato, nell'esercizio del proprio potere discrezionale (Cassazione civile sez. II, 26/08/2019, n.21706) il
Giudice non autorizzava a chiamare in causa di , asserito esecutore in forza di CP_1 Controparte_3
subcontratto delle opere di posa, al fine di evitare una significativa dilatazione dei tempi processuali.
All'esito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. veniva disposta ed assunta consulenza tecnica d'ufficio con l'ausilio dell'Ing. All'udienza del 7/4/2025 venivano escussi i testimoni. Persona_2 pagina 3 di 9 Con ordinanza del 7/4/2024 il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava udienza per la discussione orale al 29/5/2025, assegnando comunque per il deposito di note difensive termine al
15/5/2025.
All'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma III, c.p.c..
2. Occorre in primo luogo dare atto che risulta incontroversa tra le parti la sussistenza del rapporto contrattuale di appalto (art. 1655 c.c. - cfr. a livello di prova documentale sugli accordi intercorsi e la quantificazione della pretesa, doc. 1 di parte attrice, Stima lavori dd. 22.04.2021, doc. 2 Relazione
Geom. dd. 01.07.2021, doc. 3 Verbale dd. 16.07.2021 al quale la relazione doc. 2 è allegata Per_3 con controfirma delle parti), nell'ambito del quale rivestiva la posizione di committente e CP_2
la società quello di appaltatrice, nonché l'esecuzione di opere relative Controparte_1 all'appalto stesso, delle quali la convenuta eccepisce nei termini indicati al par. 1 la non completezza ovvero la natura difforme - viziata (art. 115 c.p.c.). Le contestazioni specifiche della convenuta, anche in relazione al quantum della pretesa, si limitano appunto a quanto sopra richiamato, fatto salvo quanto infra circa il paragrafo 7 della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte . CP_2
3. L'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c. formulata da è Controparte_1 infondata. L'art. 1667, ultimo comma, c.c. prescrive infatti: “Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
Nel caso di specie la formale denuncia si è pacificamente realizzata con missiva del 16/2/2023 (doc. 7 di parte attrice) in relazione a lavori asseritamente completati nel luglio del 2021 e quindi entro due anni dalla consegna.
Sotto il profilo del rispetto del termine per la denuncia di sessanta giorni dalla scoperta del vizio va invece osservato che le risultanze di consulenza tecnica d'ufficio in base alle quali appare probabile che
“i vizi si siano manifestati successivamente, durante l'uso del pavimento o a causa di modifiche nelle condizioni ambientali, come variazioni di temperatura e umidità” (pag. 19 della relazione di CTU) rendono plausibile quanto sostenuto dalla convenuta ovvero che “il vizio del distacco delle lastre di legno del pavimento dal sottofondo ... non avvenne in modo immediato ed eclatante, rappresentando invero un fenomeno progressivo e continuo ... la situazione invero divenne riconoscibile, in tutta la sua gravità, estensione e progressività, solo all'inizio del 2023, allorquando nel mese di gennaio, si tenne prima il sopralluogo della GASBUA S.r.l. e poi quello con l'impresa, odierna attrice” (pag. 12 della costituzione di parte convenuta).
pagina 4 di 9 Con ciò si ritiene che la convenuta non sia decaduta dalla garanzia qui azionata.
Del resto, quanto al calorifero viziato, risulta pacifica l'affermazione di parte convenuta in base alla quale la società attrice avrebbe riconosciuto “il vizio del radiatore, affermando di essere disposta a sostituirlo” (pag. 2 della comparsa di risposta della convenuta - e cfr. pag. 5 dell'atto di citazione di
: ha da sempre dichiarato, e conferma in questa sede, la propria disponibilità a CP_1 CP_1 procedere alla sostituzione del radiatore posto in soggiorno”) e con ciò deve ritenersi esclusa qualsivoglia decadenza (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 06/11/2023, n. 30786).
4. L'art. 1668 c.c. prevede che: “Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore”.
Invero a riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di appalto, ai sensi dell'art.
1668 cod. civ. nel caso di difformità o di vizi dell'opera il committente può chiedere in via alternativa la eliminazione dei vizi da parte dell'appaltatore o la riduzione del prezzo;
inoltre, spetta al committente il diritto al risarcimento dei danni derivanti dai vizi che non siano stati soddisfatti con
l'attuazione dei rimedi di cui sopra. La riduzione del prezzo postula per l'appunto la verifica che
l'opera eseguita abbia, per effetto dei vizi o delle difformità, un valore inferiore rispetto a quello che avrebbe dovuto ove fosse stata eseguita a regola di arte. Orbene, deve escludersi il vizio di extra petizione o di omessa pronuncia qualora il giudice, richiesto di condannare l'appaltatore al pagamento della somma necessaria per eliminare i vizi dell'opera, abbia determinato il minor valore delle opere conseguente all'esecuzione non a regola di arte, in quanto in tal modo ha proceduto alla riduzione del prezzo” (Cassazione civile sez. II - 08/07/2014, n. 15563).
Appare congruo procedere quindi ad accertare come di seguito l'entità dell'eventuale residuo credito da corrispettivo dell'appaltatrice alla luce dell'istruttoria orale e documentale condotta e delle risultanze di consulenza tecnica d'ufficio in merito ai vizi ed ai costi di ripristino rispetto alla pavimentazione in legno ed al calorifero, tenuto conto delle contestazioni circa la mancata realizzazione di talune delle prestazioni come da par. 1.
5. Dalla relazione di CTU a firma dell'Ing. condivisibile, priva di errori logici o di Persona_2
altra natura, che prende integralmente posizione in merito alle osservazioni di parte ed alla quale in questa sede si rinvia integralmente (Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, n.11075 e v. anche
Cassazione civile sez. II - 31/08/2018, n. 21504 “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
pagina 5 di 9 convincimento; non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte”) emerge in primo luogo che, a motivo della pressione insufficiente durante la posa, dell'erronea scelta del collante e delle condizioni ambientali concomitanti, la pavimentazione in legno presentava zone di distacco di dimensioni considerevoli, con conseguente necessità di interventi di sostituzione e ripristino, previo trasferimento della mobilia, e con deprezzamento nella misura del 15%.. Il CTU quantificava quindi in Euro 8.200,00 la somma corrispondente al risarcimento ed ai costi di sostituzione.
Quanto al calorifero viziato la somma veniva individuata in Euro 750,00.
Dal residuo dovuto a titolo di corrispettivo per l'appalto (Euro 15.874,04 come da domanda attorea) andrà dunque sottratta la somma di Euro 8.950,00 (id est: Euro 8.200,00 + Euro 750,00), oltre ai costi di perizia stragiudiziale di Euro 1.024,80 (v. doc. 12 di parte attrice, “relazione tecnica informativa riguardo ad un parquet stratificato a tre strati in rovere verniciato” a firma P.I. LO e doc. Per_1
13, fattura pagata per Euro 1.024,80) conferenti rispetto ai vizi ed alle difformità lamentate ed in questa sede effettivamente riscontrate.
Va in ogni caso a questo punto evidenziato che parte attrice ha depositato al doc. 25 la scheda prodotto del parquet con conformità alla norma armonizzata CE, con ciò superandosi sul punto la contestazione della convenuta. Peraltro, più in generale in merito alla mancata consegna ovvero al ritardo nella consegna delle certificazioni di conformità, parte convenuta omette di allegare e comprovare entità e natura del pregiudizio concretamente risentito, sì che la generica eccezione fondata sulla mancanza/ritardo nella consegna di certificazioni di conformità non può comunque in questa sede essere accolta (cfr. Corte di Cassazione n. 34785 del 12 dicembre 2023).
6. Proseguendo, i documenti dimessi dall'attrice ai numeri da 12 a 19 (12. dd. 15.06.2021; 13. CP_5
Distinta del modello di riepilogo pratica SUAP;
14. – Relazione tecnica di asseverazione;
15. CP_5
Ricevuta SUAP dd. 23.06.2021; 16. Ricevuta SUAP dd. 24.02.2022; 17. Dichiarazione fine lavori;
18.
Planimetria catastale;
19. Nuova visura catastale) comprovano la realizzazione delle attività di pratiche catastali ed amministrative.
7. Va poi accertato il diritto al compenso per la “rimozione dei precedenti pavimenti”. Il testimone elettricista lavoratore autonomo, non legato in altro modo alle odierne parti e quindi Testimone_2
maggiormente attendibile del cognato di e del padre di CP_2 Persona_4 CP_2
, ha infatti dichiarato: “mi ricordo che c'erano gli operai di che spaccavano il Testimone_3 CP_1
sottofondo vero e proprio. ADR: La ha portato via anche il materiale. Viene sentito sul CP_1
pagina 6 di 9 capitolo 1 di parte I signori e e hanno demolito solo CP_2 Tes_4 Persona_4 Testimone_3 la parte superiore cioè le mattonelle, ma non il sottofondo”. Non pare decisiva in senso contrario la videoregistrazione 04 dimessa dalla convenuta il 17 marzo 2025, in quanto l'area di lavoro è coperta dal corpo dell'operatore, sì che non è possibile verificare l'effettiva attività realizzata sulla pavimentazione da parte di e . Persona_4 Testimone_3
8. In merito poi alla mancata messa a disposizione del “dettaglio fotografico dei lavori eseguiti e predisposizione (in sezione) di un disegno tecnico che descrive la lavorazione stessa” sottoscritto da
, proprietaria dell'appartamento sottostante a quello della convenuta, va osservato Parte_2 che tale adempimento è stato previsto nell'accordo del 16/7/2021 (doc. 3 di parte attrice) quale mera
“raccomandazione” e non quale adempimento condizionante l'obbligazione della committente al pagamento del corrispettivo. Peraltro, al doc. 8 di parte attrice è comunque dimessa dichiarazione controfirmata dal comproprietario del seguente tenore: “La sottoscritta ditta, Persona_5
esecutrice dell'impianto di riscaldamento al piano superiore, ha effettuato il collegamento delle tubazioni nel mio appartamento senza interferire con il funzionamento dell'impianto stesso. L'impianto funziona regolarmente dalla data di esecuzione dei lavori. Inoltre, non è stato chiesto nessun pagamento per i lavori eseguiti presso il mio alloggio”, con ciò potendosi ragionevolmente escludere future criticità per la convenuta nel rapporto con i titolari dell'unità abitativa sottostante.
9. Va dato atto, infine, che le contestazioni degli importi delle quali a pagina 5, paragrafo 7 della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c della convenuta non sono sufficientemente circostanziate, in quanto non danno atto di quale sarebbe secondo la prospettazione di parte convenuta il minor importo dovuto per differenza rispetto a quello richiesto dalla parte attrice.
10. Va pertanto accertato e dichiarato il residuo credito di per il corrispettivo Controparte_1 dell'appalto oggetto di causa in Euro 5.899,24 (id est: Euro 15.874,04 - Euro 8.950,00 per vizi e difformità - Euro 1.024,80 per costi di perizia stragiudiziale).
va dunque condannata a pagare a la somma di Euro 5.899,24 CP_2 Controparte_1
(IVA inclusa), oltre agli interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data della domanda (25/10/2023) al saldo.
11. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare pagina 7 di 9 tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti. Tra esse la problematica dell'asserita eventuale violazione da parte di del c.d. divieto di subappalto (art. 1656 c.c.), norma che tuttavia non implica la CP_1
perdita del diritto al compenso, ma che rende direttamente responsabile la subappaltante nei confronti della committente per quanto realizzato dal subappaltatore.
Né può comunque essere in questa sede invocata la manleva di , atteso che la richiesta Controparte_4
di autorizzazione alla chiamata in causa è stata motivatamente disattesa con provvedimento di questo giudice dd. 19/4/2024.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché la convenuta va CP_2
condannata a rifondere all'attrice un terzo delle spese del presente giudizio, Controparte_1
compensati gli ulteriori due terzi in ragione del parziale accoglimento delle richieste avanzate dalla convenuta in via riconvenzionale (art. 92 c.p.c.), spese che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modifiche.
Considerato che nei giudizi per pagamento di somme occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55, scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate per l'intero (1/1) come segue (non sussistono ragioni per discostarsi dai valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, Tab. 2 per tutte le fasi e 25 bis per la sola fase della attivazione): Euro 5.518,00 per compenso avvocato nonché Euro 269,42 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m.
10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
13. Il Giudice pone definitivamente a carico di parte attrice le spese del Controparte_1 consulente tecnico d'ufficio nella misura liquidata in applicazione del principio di causalità, atteso che la consulenza svolta ha accertato i vizi e le difformità denunciate dalla ed imputabili all'attrice. CP_2
Per le medesime ragioni parte attrice non potrà ottenere la rifusione delle proprie spese di consulente tecnico di parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a pagare a la somma di Euro 5.899,24, oltre agli CP_2 Controparte_1
interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dal 25/10/2023 al saldo;
pagina 8 di 9 - condanna la convenuta a rifondere all'attrice un terzo delle CP_2 Controparte_1
spese del presente giudizio, compensati gli ulteriori due terzi, spese che sono liquidate per l'intero (1/1) come segue: Euro 5.518,00 per compenso avvocato nonché Euro 269,42 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese del consulente tecnico Controparte_1
d'ufficio nella misura liquidata.
Così deciso in Bolzano, il 30/5/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 9 di 9