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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2025, n. 5428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5428 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51207/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 51207/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SA PP, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA PER MARUGGIO, 19 74024 MANDURIA presso il difensore avv. DE
SA PP
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27 giugno 2025
pagina 1 di 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che: ha proposto appello avverso la sentenza n.1692 depositata dal Giudice di Pace di il 29 Parte_1 CP_1 giugno 2022
-l'impugnazione concerne esclusivamente la liquidazione delle spese processuali, effettuata dal Giudice di primo grado in € 43,00 per contributo unificato, € 50,00 per compenso professionale oltre accessori di legge
-la liquidazione dei compensi professionali non è conforme al DM n. 55 del 10 marzo 2014, in vigore alla data della pronuncia della sentenza di primo grado
-l'applicazione dei valori minimi in base al menzionato decreto e con esclusione dei compensi per l'attività di trattazione comporta la liquidazione di € 132,50
-con riferimento, poi, alle spese processuali del presente grado di giudizio, l'applicazione dei valori minimi previsti dal DM n. 147 del 23 ottobre 2022 comporta la liquidazione di € 312,00, con esclusione del compenso per la fase di trattazione e con dimezzamento del compenso per la fase decisionale (la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. è stata sintetica in ragione della natura della controversia)
-i compensi relativi ai due gradi di giudizio devono essere distratti in favore del difensore antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza n.1692 depositata dal Giudice di Pace di il 29 giugno 2022, così CP_1 dispone:
1) in parziale riforma della sentenza indicata in epigrafe, liquida la somma di € 132,50 a titolo di compenso professionale
2) condanna l'appallata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali del presente grado di giudizio e che si liquidano in € 312,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
3) le somme liquidate ai sensi dei par.1) e 2) devono essere distratte in favore dell'Avv. Giuseppe De Sario antistatario quanto alle spese anticipate e agli onorari non riscossi.
Milano, 1 luglio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 51207/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SA PP, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA PER MARUGGIO, 19 74024 MANDURIA presso il difensore avv. DE
SA PP
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27 giugno 2025
pagina 1 di 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che: ha proposto appello avverso la sentenza n.1692 depositata dal Giudice di Pace di il 29 Parte_1 CP_1 giugno 2022
-l'impugnazione concerne esclusivamente la liquidazione delle spese processuali, effettuata dal Giudice di primo grado in € 43,00 per contributo unificato, € 50,00 per compenso professionale oltre accessori di legge
-la liquidazione dei compensi professionali non è conforme al DM n. 55 del 10 marzo 2014, in vigore alla data della pronuncia della sentenza di primo grado
-l'applicazione dei valori minimi in base al menzionato decreto e con esclusione dei compensi per l'attività di trattazione comporta la liquidazione di € 132,50
-con riferimento, poi, alle spese processuali del presente grado di giudizio, l'applicazione dei valori minimi previsti dal DM n. 147 del 23 ottobre 2022 comporta la liquidazione di € 312,00, con esclusione del compenso per la fase di trattazione e con dimezzamento del compenso per la fase decisionale (la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. è stata sintetica in ragione della natura della controversia)
-i compensi relativi ai due gradi di giudizio devono essere distratti in favore del difensore antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza n.1692 depositata dal Giudice di Pace di il 29 giugno 2022, così CP_1 dispone:
1) in parziale riforma della sentenza indicata in epigrafe, liquida la somma di € 132,50 a titolo di compenso professionale
2) condanna l'appallata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali del presente grado di giudizio e che si liquidano in € 312,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
3) le somme liquidate ai sensi dei par.1) e 2) devono essere distratte in favore dell'Avv. Giuseppe De Sario antistatario quanto alle spese anticipate e agli onorari non riscossi.
Milano, 1 luglio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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