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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/06/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 117/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 117/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEPOLI VERONICA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PEPOLI VERONICA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO/I
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 833/2023, pubblicata in CP_1 data 08/01/2024.
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da verbale d'udienza di discussione del 18 giugno 2025. L'appellato è rimasto contumace.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con tempestivo ricorso in appello, ha chiesto la riforma delle sentenza in Parte_1
pagina 1 di 3 epigrafe indicata limitatamente al capo relativo alle spese.
Sostiene l'appellante che la motivazione addotta dal Giudice di Pace a sostegno della pronuncia di compensazione delle spese di lite sarebbe giuridicamente errata. Si legge, infatti, nella motivazione estesa dal primo giudice che “Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite posto che l'accoglimento del ricorso deriva da un aspetto formale”.
Osserva in contrario l'appellante che il verbale di contestazione per violazione del codice della strada può essere illegittimo tanto per vizi formali, quanto per vizi sostanziali, e che la prima categoria non è più lieve della seconda, non potendosi sostenere che nell'ordinamento vi sia un favor per gli errori meramente procedurali della pubblica amministrazione.
2. Nessuno si è costituito in giudizio per la e all'udienza del 22/05/2024, Controparte_1 verificata la ritualità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 18/06/2025 si è celebrata l'udienza di discussione orale e la causa è stata definita con la presente sentenza con motivazione contestuale.
3. Così riassunto lo svolgimento del processo, l'appello è fondato e deve essere accolto.
L'appellante ha dato atto che, in data 10/01/2023, gli è stato notificato il verbale n. 00216285 della Polizia Locale di Bellaria – Igea Marina, per aver per aver violato l'art. 135, comma 7,
C.d.S., in quanto circolava alla guida di autovettura nonostante provvedimento di inibizione alla guida n. 43168/21 del 17/06/2021, emesso dal Prefetto di Rimini per una violazione per la quale il C.d.S. prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Avverso il predetto verbale è stato proposto ricorso al Prefetto di Rimini, che è stato rigettato con ordinanza n. 00050675.
L'odierno appellante ha, quindi, proposto opposizione avverso la predetta ordinanza davanti al
Giudice di Pace di Rimini. Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha accolto il ricorso, compensando le spese di lite in ragione della natura formale dei vizi che avevano portato all'accoglimento dell'opposizione.
Tanto premesso, dunque, posto che non è stato proposto appello incidentale, deve osservarsi che il bene della vita perseguito da con l'opposizione all'ordinanza del Parte_1
Prefetto di Rimini, che ha respinto il ricorso amministrativo avverso il verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada (l'eliminazione delle sanzioni ivi previste), accolta da parte del Giudice di Pace, risulta interamente e definitivamente allo stesso attribuito, dunque egli risulta integralmente vittorioso.
La circostanza che il giudizio abbia riguardato vizi formali del provvedimento non incide sull'assetto di interessi risultante dalla pronuncia, ma semmai può essere preso in pagina 2 di 3 considerazione in punto di liquidazione delle spese di lite da porre (interamente) a carico del soccombente, in ragione della semplicità delle questioni trattate.
Neppure si rinvengono, all'esame della controversia, altri motivi per una conferma della statuizione impugnata, non essendo ravvisabili questioni assolutamente nuove o oggetto di mutamenti giurisprudenziali, né le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art 92 c.p.c., in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018.
L'appello deve dunque essere accolto ma, alla luce della obiettiva semplicità della controversia, le spese del primo grado devono essere liquidate al minimo di legge, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
4. Le spese di questo grado di giudizio, considerate la bassa complessità dell'unica questione trattata, l'assenza di attività istruttoria e la semplicità propria del rito applicabile, tenuto conto del valore della causa, possono essere liquidate in € 852,00 oltre accessori ed esborsi, importo anche questo corrispondente ai valori minimi del d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In accoglimento dell'appello, condanna la alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 762,00 oltre Parte_1 accessori (spese generali al 15%, Iva e Cpa) per compensi e in € 264,00 per esborsi;
2. Condanna la alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 questo grado di giudizio, che si liquidano in € 852,00 oltre accessori (spese generali al 15%, Iva
e Cpa) per compensi e in € 382,50 per esborsi.
Rimini, 18 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 117/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEPOLI VERONICA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PEPOLI VERONICA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO/I
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 833/2023, pubblicata in CP_1 data 08/01/2024.
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da verbale d'udienza di discussione del 18 giugno 2025. L'appellato è rimasto contumace.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con tempestivo ricorso in appello, ha chiesto la riforma delle sentenza in Parte_1
pagina 1 di 3 epigrafe indicata limitatamente al capo relativo alle spese.
Sostiene l'appellante che la motivazione addotta dal Giudice di Pace a sostegno della pronuncia di compensazione delle spese di lite sarebbe giuridicamente errata. Si legge, infatti, nella motivazione estesa dal primo giudice che “Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite posto che l'accoglimento del ricorso deriva da un aspetto formale”.
Osserva in contrario l'appellante che il verbale di contestazione per violazione del codice della strada può essere illegittimo tanto per vizi formali, quanto per vizi sostanziali, e che la prima categoria non è più lieve della seconda, non potendosi sostenere che nell'ordinamento vi sia un favor per gli errori meramente procedurali della pubblica amministrazione.
2. Nessuno si è costituito in giudizio per la e all'udienza del 22/05/2024, Controparte_1 verificata la ritualità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 18/06/2025 si è celebrata l'udienza di discussione orale e la causa è stata definita con la presente sentenza con motivazione contestuale.
3. Così riassunto lo svolgimento del processo, l'appello è fondato e deve essere accolto.
L'appellante ha dato atto che, in data 10/01/2023, gli è stato notificato il verbale n. 00216285 della Polizia Locale di Bellaria – Igea Marina, per aver per aver violato l'art. 135, comma 7,
C.d.S., in quanto circolava alla guida di autovettura nonostante provvedimento di inibizione alla guida n. 43168/21 del 17/06/2021, emesso dal Prefetto di Rimini per una violazione per la quale il C.d.S. prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Avverso il predetto verbale è stato proposto ricorso al Prefetto di Rimini, che è stato rigettato con ordinanza n. 00050675.
L'odierno appellante ha, quindi, proposto opposizione avverso la predetta ordinanza davanti al
Giudice di Pace di Rimini. Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha accolto il ricorso, compensando le spese di lite in ragione della natura formale dei vizi che avevano portato all'accoglimento dell'opposizione.
Tanto premesso, dunque, posto che non è stato proposto appello incidentale, deve osservarsi che il bene della vita perseguito da con l'opposizione all'ordinanza del Parte_1
Prefetto di Rimini, che ha respinto il ricorso amministrativo avverso il verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada (l'eliminazione delle sanzioni ivi previste), accolta da parte del Giudice di Pace, risulta interamente e definitivamente allo stesso attribuito, dunque egli risulta integralmente vittorioso.
La circostanza che il giudizio abbia riguardato vizi formali del provvedimento non incide sull'assetto di interessi risultante dalla pronuncia, ma semmai può essere preso in pagina 2 di 3 considerazione in punto di liquidazione delle spese di lite da porre (interamente) a carico del soccombente, in ragione della semplicità delle questioni trattate.
Neppure si rinvengono, all'esame della controversia, altri motivi per una conferma della statuizione impugnata, non essendo ravvisabili questioni assolutamente nuove o oggetto di mutamenti giurisprudenziali, né le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art 92 c.p.c., in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018.
L'appello deve dunque essere accolto ma, alla luce della obiettiva semplicità della controversia, le spese del primo grado devono essere liquidate al minimo di legge, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
4. Le spese di questo grado di giudizio, considerate la bassa complessità dell'unica questione trattata, l'assenza di attività istruttoria e la semplicità propria del rito applicabile, tenuto conto del valore della causa, possono essere liquidate in € 852,00 oltre accessori ed esborsi, importo anche questo corrispondente ai valori minimi del d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In accoglimento dell'appello, condanna la alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 762,00 oltre Parte_1 accessori (spese generali al 15%, Iva e Cpa) per compensi e in € 264,00 per esborsi;
2. Condanna la alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 questo grado di giudizio, che si liquidano in € 852,00 oltre accessori (spese generali al 15%, Iva
e Cpa) per compensi e in € 382,50 per esborsi.
Rimini, 18 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 3 di 3