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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/06/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1647/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
I Sezione Civile
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022, proposto da
AVV. C.F. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso da se medesimo;
ricorrente contro
CF. in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
resistente in esito all'udienza di discussione a trattazione scritta dell'1.4.2025, il presidente delegato con ordinanza del 10.6.2025 ha posto in decisione la causa con riserva del deposito della sentenza ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.5.2024 l'avv. ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto emesso in data 5.4.2024 –comunicato il 9.4.2024- con cui il giudice civile di questo Tribunale gli ha liquidato l'importo di € 212,66, oltre accessori, a titolo di compenso per l'attività defensionale prestata in favore di tale nella causa civile iscritta al n. 278/2014 definita con Persona_1
ordinanza di estinzione.
pagina 1 di 3 Ha dedotto l'illegittimità del decreto impugnato con riferimento all'esclusione della liquidazione dei compensi per le fasi introduttiva, di trattazione e istruzione e di quella decisionale nonché la censurabilità dei criteri adottati anche sotto il profilo del valore della causa.
Ha insistito quindi per la liquidazione del compenso nella misura richiesta.
Con decreto del 10.5.2024 il Presidente delegato ha fissato, ex art. 281 decies e ssgg c.p.c., l'udienza del 7.1.2025 per la comparizione delle parti.
La causa è stata quindi rimessa all'udienza di discussione e decisione dell'1.4.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., in esito alla quale, sulle note depositate dal ricorrente è stata posta in decisione con riserva del deposito della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies ultimo comma e 281 terdecies c.p.c.. xxx
Preliminarmente deve darsi atto della tempestività dell'opposizione che è stata proposta nei termini di rito.
Sempre in limine deve poi dichiararsi la contumacia del , che regolarmente Controparte_1
attinto dalla notifica del ricorso non si è costituito.
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata.
L'avv. è subentrato nel 2020 ad altro difensore che ha assistito la parte, sin Parte_1 Persona_1
dall'instaurazione del giudizio nell'anno 2014.
Da ciò discendono due conseguenze: la fase introduttiva del giudizio può essere riconosciuta una volta sola perché il giudizio si introduce con la proposizione della domanda se si è attori o con il deposito della comparsa di costituzione se si è convenuti, a nulla rilevando le costituzioni dei nuovi difensori in corso di causa.
Ne consegue che la fase introduttiva non spetta perché va riconosciuta al difensore della il quale Per_1
è quello che ha introdotto la causa con citazione.
In secondo luogo deve considerarsi che le fasi studio e trattazione sono comuni anche al primo difensore al quale pure spetta lo stesso compenso essendo la ammessa al patrocinio a spese dello Per_1
Stato sin dall'inizio della causa.
In considerazione di ciò il compenso spetta nella misura minima tabellare perché va condiviso anche con il precedente difensore.
Il compenso per la fase decisionale non spetta in quanto la comunicazione dell'ordinanza di estinzione
è atto della cancelleria e pur definendo il giudizio data la sua natura –mera estinzione della causa ex art. 309 c.p.c.- , non prelude ad alcuna delle attività defensionali di cui alla lettera d) comma 5 dell'art. 4
pagina 2 di 3 DM 55/14 in vista di possibili sviluppi della causa. Né v'è prova, comunque, che una qualche attività sia stata svolta.
Quanto al valore della causa lo stesso è correttamente determinato dall'avv. nello scaglione Parte_1 tra € 52.001 e € 260.000.
Ne consegue che applicando i minimi tabellari di riferimento, il compenso richiesto dall'avv. per la fase studio e trattazione/istruzione, va liquidato come segue: Parte_1
€ 1.215 per fase studio;
€ 2.700 per fase tratta/istr.;
e così complessivamente € 3.915 da dimidiarsi in complessivi € 1.957,50 ai sensi dell'art. 130 DPR
115/2002, oltre accessori.
Data la parziale soccombenza le spese vanno compensate per metà con conseguente condanna del resistente al pagamento della restante metà da liquidarsi secondo dispositivo, in base al D.M. CP_1
n. 55/2014 e succ. agg., tenuto conto del valore della causa ed esclusa la fase istruttoria, nei valori minimi attesa l'estrema semplicità della causa.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 1647/2024 R.G., così provvede: in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, liquida il compenso spettante all'avv.
[...]
per la causale di cui in motivazione in complessivi € 1.957,50, già dimidiati ai sensi dell'art. Parte_1
130 DPR 115/2002, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
compensa per metà le spese del giudizio e condanna il al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della restante metà che liquida in complessivi € 425,25 per compensi ed € 132 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa, il 14.6.2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
I Sezione Civile
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022, proposto da
AVV. C.F. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso da se medesimo;
ricorrente contro
CF. in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
resistente in esito all'udienza di discussione a trattazione scritta dell'1.4.2025, il presidente delegato con ordinanza del 10.6.2025 ha posto in decisione la causa con riserva del deposito della sentenza ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.5.2024 l'avv. ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto emesso in data 5.4.2024 –comunicato il 9.4.2024- con cui il giudice civile di questo Tribunale gli ha liquidato l'importo di € 212,66, oltre accessori, a titolo di compenso per l'attività defensionale prestata in favore di tale nella causa civile iscritta al n. 278/2014 definita con Persona_1
ordinanza di estinzione.
pagina 1 di 3 Ha dedotto l'illegittimità del decreto impugnato con riferimento all'esclusione della liquidazione dei compensi per le fasi introduttiva, di trattazione e istruzione e di quella decisionale nonché la censurabilità dei criteri adottati anche sotto il profilo del valore della causa.
Ha insistito quindi per la liquidazione del compenso nella misura richiesta.
Con decreto del 10.5.2024 il Presidente delegato ha fissato, ex art. 281 decies e ssgg c.p.c., l'udienza del 7.1.2025 per la comparizione delle parti.
La causa è stata quindi rimessa all'udienza di discussione e decisione dell'1.4.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., in esito alla quale, sulle note depositate dal ricorrente è stata posta in decisione con riserva del deposito della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies ultimo comma e 281 terdecies c.p.c.. xxx
Preliminarmente deve darsi atto della tempestività dell'opposizione che è stata proposta nei termini di rito.
Sempre in limine deve poi dichiararsi la contumacia del , che regolarmente Controparte_1
attinto dalla notifica del ricorso non si è costituito.
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata.
L'avv. è subentrato nel 2020 ad altro difensore che ha assistito la parte, sin Parte_1 Persona_1
dall'instaurazione del giudizio nell'anno 2014.
Da ciò discendono due conseguenze: la fase introduttiva del giudizio può essere riconosciuta una volta sola perché il giudizio si introduce con la proposizione della domanda se si è attori o con il deposito della comparsa di costituzione se si è convenuti, a nulla rilevando le costituzioni dei nuovi difensori in corso di causa.
Ne consegue che la fase introduttiva non spetta perché va riconosciuta al difensore della il quale Per_1
è quello che ha introdotto la causa con citazione.
In secondo luogo deve considerarsi che le fasi studio e trattazione sono comuni anche al primo difensore al quale pure spetta lo stesso compenso essendo la ammessa al patrocinio a spese dello Per_1
Stato sin dall'inizio della causa.
In considerazione di ciò il compenso spetta nella misura minima tabellare perché va condiviso anche con il precedente difensore.
Il compenso per la fase decisionale non spetta in quanto la comunicazione dell'ordinanza di estinzione
è atto della cancelleria e pur definendo il giudizio data la sua natura –mera estinzione della causa ex art. 309 c.p.c.- , non prelude ad alcuna delle attività defensionali di cui alla lettera d) comma 5 dell'art. 4
pagina 2 di 3 DM 55/14 in vista di possibili sviluppi della causa. Né v'è prova, comunque, che una qualche attività sia stata svolta.
Quanto al valore della causa lo stesso è correttamente determinato dall'avv. nello scaglione Parte_1 tra € 52.001 e € 260.000.
Ne consegue che applicando i minimi tabellari di riferimento, il compenso richiesto dall'avv. per la fase studio e trattazione/istruzione, va liquidato come segue: Parte_1
€ 1.215 per fase studio;
€ 2.700 per fase tratta/istr.;
e così complessivamente € 3.915 da dimidiarsi in complessivi € 1.957,50 ai sensi dell'art. 130 DPR
115/2002, oltre accessori.
Data la parziale soccombenza le spese vanno compensate per metà con conseguente condanna del resistente al pagamento della restante metà da liquidarsi secondo dispositivo, in base al D.M. CP_1
n. 55/2014 e succ. agg., tenuto conto del valore della causa ed esclusa la fase istruttoria, nei valori minimi attesa l'estrema semplicità della causa.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 1647/2024 R.G., così provvede: in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, liquida il compenso spettante all'avv.
[...]
per la causale di cui in motivazione in complessivi € 1.957,50, già dimidiati ai sensi dell'art. Parte_1
130 DPR 115/2002, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
compensa per metà le spese del giudizio e condanna il al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della restante metà che liquida in complessivi € 425,25 per compensi ed € 132 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa, il 14.6.2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
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