CASS
Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2024, n. 5508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5508 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UT DA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il prowedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo e per l'inammissibilità del secondo. udito il difensore che si riporta ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1. AN TO è stato condannato con "doppia conforme" (GUP Roma 6 giugno 2022-Corte di appello di Roma 27 gennaio 2023) per il reato di rapina aggravata alla pena di cinque anni di reclusione e € 1.000,00 di multa. 2. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione per due motivi fondati entrambi su violazione di legge e carenza motivazionale (art.606 lett. b ed e c.p.p.) in relazione agli articoli 62 bis, 69 e 99 c.p. (primo motivo) nonché 99 comma 4 c.p. (secondo motivo). Quanto al primo profilo si lamenta che il giudice ha riconosciuto l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante ma ha proceduto a computare l'aumento per effetto della recidiva contestata nonostante l'unitarietà del giudizio di comparazione previsto dall'articolo 69 c.p. che spiega il proprio effetto su tutte le circostanze aggravanti e non solo su alcune di esse. Lo stesso procuratore generale in appello aveva concluso segnalando "l'errore materiale incorso nella sentenza impugnata". Penale Sent. Sez. 2 Num. 5508 Anno 2024 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 03/11/2023 Quanto al secondo profilo, la Corte di appello ha ritenuto sussistente la recidiva in spregio dei principi giurisprudenziali consolidati, senza alcuna valutazione concreta della gravità dell'illecito e della maggiore attitudine a delinquere manifestata dall'agente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento della sentenza impugnata in relazione all'operato bilanciamento delle circostanze e dichiarazione di inammissibilità nel resto. Costituisce invero principio indiscusso che in difetto di circostanze aggravanti "privilegiate" nel giudizio di comparazione, ovvero di circostanze da valutare autonomamente, fuori dal bilanciamento, per espressa previsione di legge, il giudizio di bilanciamento disciplinato dall'art. 69, comma 3 c.p. abbia carattere unitario (cfr. Sez. U, n. 42414 del 29/4/2021, Cena, Rv. 282096-01 relativa alla disposizione speciale di cui all'art. 624-bis, comma 4, cod. pen.). Pertanto, esso deve riguardare tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia comuni che ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime concerne solo l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti. La preclusione al bilanciamento unitario opera, infatti, solo nei casi in cui vi sia un espresso divieto di comparazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01): in difetto, non è consentito operare il bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed una sola (o soltanto alcune) delle circostanze aggravanti concorrenti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (Sez. 1, n. 28109 del 11/06/2021, Cardaropoli, Rv. 281671-01; Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, Benatti, Rv. 252313-01; Sez. 5, n. 4991 del 28/04/1981, Morandi, Rv. 149034- 01). La sentenza della Corte d'appello che ha di fatto operato due bilanciamenti, l'uno esitato nella equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti attinenti al reato di rapina e l'altro conclusosi con il riconoscimento della prevalenza della recidiva sulle medesime attenuanti già riconosciute, va pertanto annullata. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello dovrà operare una nuova valutazione unitaria, che per il carattere 'meritorio' non può essere effettuata da questa Corte. La nuova valutazione non dovrà necessariamente risolversi nel riconoscimento dell'equivalenza anche in relazione alla recidiva (avendo ritenuto, anche una sola delle circostanze non equivalente con le contestate aggravanti, il Collegio avrebbe logicamente dovuto escludere, per l'unitarietà del giudizio, l'equivalenza per tutte) ma non potrà comunque violare il principio del divieto di reformatio in peius con la irrogazione di una pena complessivamente più gravosa di quella già irrogata. 2. La censura riguardante la sussistenza della recidiva non è consentita. Ogni aspetto del trattamento sanzionatorio - incluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti, la loro comparazione con le eventuali aggravanti, inclusa la recidiva, e la concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione - rientra nelle 7 attribuzioni esclusive del giudice di merito che deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere. In sede di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento. Nel caso di specie, a fondamento della statuizione contestata, la Corte di appello ha quindi incensurabilmente valorizzato i precedenti penali dell'imputato, gravi e specifici, e le gravi modalità dei fatti accertati, che denotano spiccata capacità criminale. L'apprezzamento, esteso su una pagina intera ed approfondito con riferimento a numero e qualità dei precedenti, è sicuramente scevro di vizi motivazionali rilevabili in questa sede. 3. In definitiva, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, con conseguente rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma che si atterrà ai criteri di giudizio sopra delineati. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'operato bilanciamento delle circostanze, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, 3 novembre 2023 Il Con igliere relatore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo e per l'inammissibilità del secondo. udito il difensore che si riporta ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1. AN TO è stato condannato con "doppia conforme" (GUP Roma 6 giugno 2022-Corte di appello di Roma 27 gennaio 2023) per il reato di rapina aggravata alla pena di cinque anni di reclusione e € 1.000,00 di multa. 2. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione per due motivi fondati entrambi su violazione di legge e carenza motivazionale (art.606 lett. b ed e c.p.p.) in relazione agli articoli 62 bis, 69 e 99 c.p. (primo motivo) nonché 99 comma 4 c.p. (secondo motivo). Quanto al primo profilo si lamenta che il giudice ha riconosciuto l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante ma ha proceduto a computare l'aumento per effetto della recidiva contestata nonostante l'unitarietà del giudizio di comparazione previsto dall'articolo 69 c.p. che spiega il proprio effetto su tutte le circostanze aggravanti e non solo su alcune di esse. Lo stesso procuratore generale in appello aveva concluso segnalando "l'errore materiale incorso nella sentenza impugnata". Penale Sent. Sez. 2 Num. 5508 Anno 2024 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 03/11/2023 Quanto al secondo profilo, la Corte di appello ha ritenuto sussistente la recidiva in spregio dei principi giurisprudenziali consolidati, senza alcuna valutazione concreta della gravità dell'illecito e della maggiore attitudine a delinquere manifestata dall'agente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento della sentenza impugnata in relazione all'operato bilanciamento delle circostanze e dichiarazione di inammissibilità nel resto. Costituisce invero principio indiscusso che in difetto di circostanze aggravanti "privilegiate" nel giudizio di comparazione, ovvero di circostanze da valutare autonomamente, fuori dal bilanciamento, per espressa previsione di legge, il giudizio di bilanciamento disciplinato dall'art. 69, comma 3 c.p. abbia carattere unitario (cfr. Sez. U, n. 42414 del 29/4/2021, Cena, Rv. 282096-01 relativa alla disposizione speciale di cui all'art. 624-bis, comma 4, cod. pen.). Pertanto, esso deve riguardare tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia comuni che ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime concerne solo l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti. La preclusione al bilanciamento unitario opera, infatti, solo nei casi in cui vi sia un espresso divieto di comparazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01): in difetto, non è consentito operare il bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed una sola (o soltanto alcune) delle circostanze aggravanti concorrenti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (Sez. 1, n. 28109 del 11/06/2021, Cardaropoli, Rv. 281671-01; Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, Benatti, Rv. 252313-01; Sez. 5, n. 4991 del 28/04/1981, Morandi, Rv. 149034- 01). La sentenza della Corte d'appello che ha di fatto operato due bilanciamenti, l'uno esitato nella equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti attinenti al reato di rapina e l'altro conclusosi con il riconoscimento della prevalenza della recidiva sulle medesime attenuanti già riconosciute, va pertanto annullata. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello dovrà operare una nuova valutazione unitaria, che per il carattere 'meritorio' non può essere effettuata da questa Corte. La nuova valutazione non dovrà necessariamente risolversi nel riconoscimento dell'equivalenza anche in relazione alla recidiva (avendo ritenuto, anche una sola delle circostanze non equivalente con le contestate aggravanti, il Collegio avrebbe logicamente dovuto escludere, per l'unitarietà del giudizio, l'equivalenza per tutte) ma non potrà comunque violare il principio del divieto di reformatio in peius con la irrogazione di una pena complessivamente più gravosa di quella già irrogata. 2. La censura riguardante la sussistenza della recidiva non è consentita. Ogni aspetto del trattamento sanzionatorio - incluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti, la loro comparazione con le eventuali aggravanti, inclusa la recidiva, e la concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione - rientra nelle 7 attribuzioni esclusive del giudice di merito che deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere. In sede di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento. Nel caso di specie, a fondamento della statuizione contestata, la Corte di appello ha quindi incensurabilmente valorizzato i precedenti penali dell'imputato, gravi e specifici, e le gravi modalità dei fatti accertati, che denotano spiccata capacità criminale. L'apprezzamento, esteso su una pagina intera ed approfondito con riferimento a numero e qualità dei precedenti, è sicuramente scevro di vizi motivazionali rilevabili in questa sede. 3. In definitiva, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, con conseguente rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma che si atterrà ai criteri di giudizio sopra delineati. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'operato bilanciamento delle circostanze, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, 3 novembre 2023 Il Con igliere relatore Il Presidente