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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10105 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Cani, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Cucca, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 12/06/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Elmas.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
12/06/2011 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Parte_2
dello stato civile del Comune di Elmas, anno 2011, numero 3, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e residenza presso la Sig.ra Parte_2 nell'abitazione familiare in Elmas (CA), nella Via S. Sebastiano n. 26.
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad
Pag. 2 di 3 adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3) Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
4) Il padre eserciterà il diritto di visita al figlio secondo accordi tra le parti e, in ogni caso, in mancanza di accordo:
- il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola fino a dopo cena, quando, intorno alle 21:00 lo riaccompagnerà dalla madre e in questi giorni, il bambino potrà pernottare dal padre solo due notti al mese e previo accordo tra i genitori;
- a weekend alternati dal venerdì sera fino a domenica alle 20:30 circa;
- durante le festività con il criterio dell'alternanza;
- durante le vacanze estive tre settimane, anche non consecutive, presso ciascun genitore.
5) Il sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1 figlio minore la somma di € 200,00 mediante bonifico da eseguirsi sul Per_1 conto corrente della sig.ra entro il 5 di ogni mese, somma Parte_2 soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate nelle linee guida del CNF.
6) Il sig. rinuncia alla quota del 50% di sua spettanza Parte_1 dell'assegno unico che verrà pertanto integralmente percepito dalla madre.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 06/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10105 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Cani, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Cucca, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 12/06/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Elmas.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
12/06/2011 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Parte_2
dello stato civile del Comune di Elmas, anno 2011, numero 3, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e residenza presso la Sig.ra Parte_2 nell'abitazione familiare in Elmas (CA), nella Via S. Sebastiano n. 26.
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad
Pag. 2 di 3 adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3) Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
4) Il padre eserciterà il diritto di visita al figlio secondo accordi tra le parti e, in ogni caso, in mancanza di accordo:
- il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola fino a dopo cena, quando, intorno alle 21:00 lo riaccompagnerà dalla madre e in questi giorni, il bambino potrà pernottare dal padre solo due notti al mese e previo accordo tra i genitori;
- a weekend alternati dal venerdì sera fino a domenica alle 20:30 circa;
- durante le festività con il criterio dell'alternanza;
- durante le vacanze estive tre settimane, anche non consecutive, presso ciascun genitore.
5) Il sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1 figlio minore la somma di € 200,00 mediante bonifico da eseguirsi sul Per_1 conto corrente della sig.ra entro il 5 di ogni mese, somma Parte_2 soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate nelle linee guida del CNF.
6) Il sig. rinuncia alla quota del 50% di sua spettanza Parte_1 dell'assegno unico che verrà pertanto integralmente percepito dalla madre.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 06/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3