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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/03/2024, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
PUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5082/2022 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CAPALBO Parte_1
LUCANTONIO;
Ricorrente
E
Controparte 1 rappresentato e difeso dall'avv. MONTEDURO RICCARDO;
Resistente
CP 2
[...] , rappresentato e difeso dall'avv. ARCIDIACONO OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento
n. 03420219005270261000 notificata in data 21.4.2022 da
Controparte_1 relativamente agli avvisi di addebito e alle cartelle esattoriali meglio indicati nell'atto introduttivo. Lamentava la mancata notifica degli avvisi e la prescrizione dei crediti vantati anche considerando l'avvenuta notifica delle cartelle. Si costituiva in giudizio l' CP 2 eccependo la propria carenza di legittimazione e nel merito, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza .
Non si costituiva l' CP 2 nonostante la regolarità della notifica.
Cont nel merito chiedendo il rigetto del Si costituiva ricorso.
Superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc.
Preliminarmente deve osservarsi che l'esame di questo giudice è limitato agli avvisi di addebito e alle cartelle esattoraiali indicati nel ricorso.
Con riferimento alla doglianza relativa all'intervenuta prescrizione si osserva che parte ricorrente contesta che sussista in concreto il diritto ad agire esecutivamente proprio perché assume che il credito che si intende tutelare sia, in realtà, inesigibile.
Sotto questo profilo l'azione intrapresa da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione che ex art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine è
perentorio ai fini dell'ammissibilità.
Parte ricorrente non contesta l'avvenuta notifica delle cartelle edegli avvisi ma deduce che successivamente al dette notifiche è intercorso un termine superiore a quello quinquennale previsto per la natura dei crediti vantati.
A fronte di tale eccezione Controparte_1 deduce che sono stati notificati medio tempore atti interruttivi meglio indicati nella memoria.
Va tuttavia osservato come relativamente al preavviso di fermo e all'avviso di intimazione 03420169009579486000
non vi è la prova dell'avvenuta notifica al ricorrente.
Alla luce di quanto sopra detto va dichiarata la
prescrizione per le cartelle indicate nel ricorso ai nn. 1,2,3,4 e per gli avvisi di addebito indicati ai nn da 1
a 9 del ricorso essendo decorso dalla data di notifica delle stesse fino alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta il termine di prescrizione.
Non è invece maturata la prescrizione relativamente alla cartella n. 5 e all'avviso di addebito n. 10 ove si consideri la data di notifica dei ruoli e la legislazione emrgenziale. l'art. 37 delNon può non evidenziarsi peraltro che ,
d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020,
rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
"I termini di2:obbligatoria", dispone, al comma
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3,
comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre
2020 al 30 giu-gno 2021, cioè per 182 giorni. Invero,
l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: "I termini
di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso
differito alla fine del periodo". In definitiva considerando entrambi i periodi di
sospensione , al quinquennio dalla notifica degli avvisi devono aggiungersi 311 giorni pari alla somma di 129 e
182. Ne consegue che per detti avvisi aggiungendo al
quinquennio i 311 giorni il termine di prescrizione matura dopo la notifica della intimazione di pagamento.
Le spese si compensano atteso il parziale accoglimento del ricorso.
PQM
Annulla l'intimazione relativamente alle cartelle indicate nel ricorso ai nn. 1,2,3,4 e agli per gli avvisi di addebito indicati ai nn da 1 a 9 del ricorso.
Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa le spese.
Cosenza, 4.3.2024
Il giudice
Dott.ssa Silvana D. Ferrentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5082/2022 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CAPALBO Parte_1
LUCANTONIO;
Ricorrente
E
Controparte 1 rappresentato e difeso dall'avv. MONTEDURO RICCARDO;
Resistente
CP 2
[...] , rappresentato e difeso dall'avv. ARCIDIACONO OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento
n. 03420219005270261000 notificata in data 21.4.2022 da
Controparte_1 relativamente agli avvisi di addebito e alle cartelle esattoriali meglio indicati nell'atto introduttivo. Lamentava la mancata notifica degli avvisi e la prescrizione dei crediti vantati anche considerando l'avvenuta notifica delle cartelle. Si costituiva in giudizio l' CP 2 eccependo la propria carenza di legittimazione e nel merito, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza .
Non si costituiva l' CP 2 nonostante la regolarità della notifica.
Cont nel merito chiedendo il rigetto del Si costituiva ricorso.
Superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc.
Preliminarmente deve osservarsi che l'esame di questo giudice è limitato agli avvisi di addebito e alle cartelle esattoraiali indicati nel ricorso.
Con riferimento alla doglianza relativa all'intervenuta prescrizione si osserva che parte ricorrente contesta che sussista in concreto il diritto ad agire esecutivamente proprio perché assume che il credito che si intende tutelare sia, in realtà, inesigibile.
Sotto questo profilo l'azione intrapresa da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione che ex art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine è
perentorio ai fini dell'ammissibilità.
Parte ricorrente non contesta l'avvenuta notifica delle cartelle edegli avvisi ma deduce che successivamente al dette notifiche è intercorso un termine superiore a quello quinquennale previsto per la natura dei crediti vantati.
A fronte di tale eccezione Controparte_1 deduce che sono stati notificati medio tempore atti interruttivi meglio indicati nella memoria.
Va tuttavia osservato come relativamente al preavviso di fermo e all'avviso di intimazione 03420169009579486000
non vi è la prova dell'avvenuta notifica al ricorrente.
Alla luce di quanto sopra detto va dichiarata la
prescrizione per le cartelle indicate nel ricorso ai nn. 1,2,3,4 e per gli avvisi di addebito indicati ai nn da 1
a 9 del ricorso essendo decorso dalla data di notifica delle stesse fino alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta il termine di prescrizione.
Non è invece maturata la prescrizione relativamente alla cartella n. 5 e all'avviso di addebito n. 10 ove si consideri la data di notifica dei ruoli e la legislazione emrgenziale. l'art. 37 delNon può non evidenziarsi peraltro che ,
d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020,
rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
"I termini di2:obbligatoria", dispone, al comma
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3,
comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre
2020 al 30 giu-gno 2021, cioè per 182 giorni. Invero,
l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: "I termini
di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso
differito alla fine del periodo". In definitiva considerando entrambi i periodi di
sospensione , al quinquennio dalla notifica degli avvisi devono aggiungersi 311 giorni pari alla somma di 129 e
182. Ne consegue che per detti avvisi aggiungendo al
quinquennio i 311 giorni il termine di prescrizione matura dopo la notifica della intimazione di pagamento.
Le spese si compensano atteso il parziale accoglimento del ricorso.
PQM
Annulla l'intimazione relativamente alle cartelle indicate nel ricorso ai nn. 1,2,3,4 e agli per gli avvisi di addebito indicati ai nn da 1 a 9 del ricorso.
Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa le spese.
Cosenza, 4.3.2024
Il giudice
Dott.ssa Silvana D. Ferrentino