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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15193 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52138 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 09/08/1971), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DI GIOVANNI EDOARDO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, 01/05/1973); CP_1 Controparte_2
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
26/04/2012 ha contratto in Roma matrimonio civile con CP_1
e che dall'unione è nata la figlia (07/10/2013), ha dedotto che nel Per_1
tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e, segnatamente, affidamento condiviso di ad entrambi i Per_1
genitori, con residenza presso il padre, disciplina dei tempi di permanenza presso la madre, assegnazione al ricorrente della casa familiare sita in Roma
Via Isnello n. 106, di proprietà del medesimo per intero, obbligo dello stesso di provvedere integralmente al mantenimento ordinario e al pagamento delle spese extra afferenti Per_1
Non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente evocata,
che deve, pertanto, essere dichiarata contumace e che è, CP_1
tuttavia comparsa personalmente in udienza.
Alla prima udienza del 20/10/2025 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 CP_1
matrimonio dagli stessi contratto il 26/04/2012. 3
Relativamente alle statuizioni accessorie, stante la mancata costituzione della resistente che ha ricevuto la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza a mani proprie e che, ripetesi, è
comparsa personalmente, possono e debbono trovare accoglimento le istanze del ricorrente afferenti l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza presso il padre al quale deve essere conseguentemente assegnata la casa familiare e che provvederà
integralmente al mantenimento di con possibilità della madre di Per_1
vederla e tenerla con sé previo accordo con il padre che, peraltro,
all'udienza del 20/10/2025, oltre a riportarsi all'atto introduttivo, ha rappresentato di aver proposto alla di rimanere in casa fino al CP_1
compimento del 18° anno di età di vivendo da separati in casa, Per_1
consapevole dell'importanza della figura materna per la minore.
Per completezza giova evidenziare che la resistente ha dichiarato di svolgere attività di addetta alle pulizie senza regolare contratto con un reddito netto mensile pari a circa euro 400,00, mentre il ricorrente,
proprietario di diversi immobili in Roma, è inabile al 100% a causa delle patologie da cui è affetto, giusta certificazione allegata, percepisce una pensione di invalidità di circa euro 360,00 mensili, oltre al canone di locazione di due immobili per circa euro 1.000,00 mensili, essendo un altro immobile abitato dal di lui padre e uno “vuoto”.
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento atteso che alcuna parte ha proposto domanda in tal senso.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla contumacia della resistente per dichiarare irripetibili le spese di lite. 4
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52138/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia della resistente CP_1
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 09/08/1971) e (KRYEZI
[...] CP_1
- 01/05/1973) relativamente al matrimonio dagli stessi CP_2 CP_2
contratto il 26/04/2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Roma, n. 48, parte I, serie 08, anno 2012, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
affida la figlia minore (Roma, 07/10/2013) in modo condiviso Per_1
ad entrambi i genitori, con residenza presso il padre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della minore;
la madre potrà vedere e tenere con sé quando vorrà previo Per_1
accordo con il padre;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Isnello n. 106 al ricorrente disponendo che la coniuge se ne allontani entro il Parte_1 5
30/11/2025 asportando i suoi beni ed effetti personali;
dispone che il padre provveda integralmente al mantenimento ordinario e al pagamento delle spese extra afferenti Per_1
dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 21/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52138 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 09/08/1971), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DI GIOVANNI EDOARDO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, 01/05/1973); CP_1 Controparte_2
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
26/04/2012 ha contratto in Roma matrimonio civile con CP_1
e che dall'unione è nata la figlia (07/10/2013), ha dedotto che nel Per_1
tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e, segnatamente, affidamento condiviso di ad entrambi i Per_1
genitori, con residenza presso il padre, disciplina dei tempi di permanenza presso la madre, assegnazione al ricorrente della casa familiare sita in Roma
Via Isnello n. 106, di proprietà del medesimo per intero, obbligo dello stesso di provvedere integralmente al mantenimento ordinario e al pagamento delle spese extra afferenti Per_1
Non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente evocata,
che deve, pertanto, essere dichiarata contumace e che è, CP_1
tuttavia comparsa personalmente in udienza.
Alla prima udienza del 20/10/2025 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 CP_1
matrimonio dagli stessi contratto il 26/04/2012. 3
Relativamente alle statuizioni accessorie, stante la mancata costituzione della resistente che ha ricevuto la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza a mani proprie e che, ripetesi, è
comparsa personalmente, possono e debbono trovare accoglimento le istanze del ricorrente afferenti l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza presso il padre al quale deve essere conseguentemente assegnata la casa familiare e che provvederà
integralmente al mantenimento di con possibilità della madre di Per_1
vederla e tenerla con sé previo accordo con il padre che, peraltro,
all'udienza del 20/10/2025, oltre a riportarsi all'atto introduttivo, ha rappresentato di aver proposto alla di rimanere in casa fino al CP_1
compimento del 18° anno di età di vivendo da separati in casa, Per_1
consapevole dell'importanza della figura materna per la minore.
Per completezza giova evidenziare che la resistente ha dichiarato di svolgere attività di addetta alle pulizie senza regolare contratto con un reddito netto mensile pari a circa euro 400,00, mentre il ricorrente,
proprietario di diversi immobili in Roma, è inabile al 100% a causa delle patologie da cui è affetto, giusta certificazione allegata, percepisce una pensione di invalidità di circa euro 360,00 mensili, oltre al canone di locazione di due immobili per circa euro 1.000,00 mensili, essendo un altro immobile abitato dal di lui padre e uno “vuoto”.
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento atteso che alcuna parte ha proposto domanda in tal senso.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla contumacia della resistente per dichiarare irripetibili le spese di lite. 4
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52138/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia della resistente CP_1
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 09/08/1971) e (KRYEZI
[...] CP_1
- 01/05/1973) relativamente al matrimonio dagli stessi CP_2 CP_2
contratto il 26/04/2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Roma, n. 48, parte I, serie 08, anno 2012, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
affida la figlia minore (Roma, 07/10/2013) in modo condiviso Per_1
ad entrambi i genitori, con residenza presso il padre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della minore;
la madre potrà vedere e tenere con sé quando vorrà previo Per_1
accordo con il padre;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Isnello n. 106 al ricorrente disponendo che la coniuge se ne allontani entro il Parte_1 5
30/11/2025 asportando i suoi beni ed effetti personali;
dispone che il padre provveda integralmente al mantenimento ordinario e al pagamento delle spese extra afferenti Per_1
dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 21/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi