Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/04/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2174/2024 V.G.
REP LICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2174/2024 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...]( CP 1 Codice Fiscale 1 ) con il patrocinio dell'Avv. SAVINI PAOLA ( Codice Fiscale 2 )
e
Controparte_2 nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 3 ) con il patrocinio dell'Avv. SAVINI PAOLA (C.F. C.F. 4 )
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario CP 1 e Controparte_2-visto il ricorso depositato il 27/12/2024 con il quale hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 4.06.1995, a Santarcangelo di Romagna (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata la figlia Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 2.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di fissare dove riterranno opportuno la loro residenza e/o domicilio, con impegno a comunicarsi ogni eventuale variazione;
CP 12) dichiarare la separazione dei coniugi e Controparte_2 (matrimonio contratto il
04/06/1995, atto n. 39 parte 2 Serie A anno 1995 - Comune di Santarcangelo di R.);
3) I coniugi hanno già provveduto alla divisione di comune accordo delle somme di denaro in comunione esistenti con accordo distinto.
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione a titolo di mantenimento.
5) Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di CP 1 Controparte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) b)
di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 39 Parte II Serie A
Anno 1995);
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi