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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 31/1/2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4054/2022 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] in data [...], ( Parte_1
c.f: ) residente in [...]
Consolare Antica 725, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Messina, via Giordano Bruno, n. 106, presso lo studio dell'Avv. Gianfilippo Ceccio del Foro di Messina (CF:
- PEC: - C.F._2 Email_1
numero di fax 090/695025), che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
Cod.Fisc. , con Sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona P.IVA_1
del Presidente, legale rappresentante pro tempore in proprio e quale mandatario della Controparte_2
con Sede in Roma, ai sensi dell'art.13 L.448/1998 nonché della
[...]
procura a rogito Notaio (rep.n.9320 del 15.2.2000), Persona_1 CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti
( per procura generale alle liti per atto del CodiceFiscale_3
Notaio dott. di Roma, del 23.01.2023, n. Repertorio 37590, Persona_2
raccolta 7131, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura
in Messina, Via Armeria 1 Ai fini delle comunicazioni di legge: Fax CP_1
Co 090.5724612 Pec: Email_2
con sede in Roma, alla Via Controparte_4
Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_2
) ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del Gruppo , tra cui CP_5 Controparte_6
svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3,
[...]
comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, in persona di in qualita' di Responsabile Atti Introduttivi Controparte_7
a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Controparte_8
Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 Persona_3
del 22.06.2023, elettivamente domiciliata in Messina, Via Mario Giurba n.
17, presso lo studio dell'Avv. Massimo Maiorana C. F:
Pag. 2 di 5 dal quale è rappresentata e difesa per procura in C.F._4
atti.
RESISTENTI
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.3.2023, conveniva in Parte_1
giudizio l' , la e l proponendo opposizione avverso CP_1 CP_2 CP_4
dell'intimazione di pagamento n. 29520229007604060/000,
Rilevava l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti dall'intimazione di pagamento, la carenza di motivazione dell'anzidetta intimazione di pagamento e la sopravvenuta prescrizione del credito intimato.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione impugnata.
Si costituiva in giudizio l' , rilevando il difetto di legittimazione CP_1
passiva dell' e la tardività dell'opposizione e, nel merito, rilevava che CP_1
i crediti oggetto dell'intimazione erano stati sgravati con atto in data
14.02.23, reso prima della notifica della intimazione notificata da CP_4
nonché prima del deposito dell'odierno ricorso.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
L si costituiva in giudizio con memoria in data 11.12.2023, CP_4
rilevando l'infondatezza dei motivi del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Indi, la causa veniva decisa all'odierna udienza, tenutasi con le forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 3 di 5 Preliminarmente deve essere rilevato che, i crediti relativi all'intimazione di pagamento impugnata, sulla base della documentazione in atti, risultano oggetto di sgravio da parte dell' a seguito del provvedimento di CP_1
annullamento recante la data del 14.02.23 (si veda la comunicazione allegata al fascicolo ). CP_1
Conseguentemente, i crediti in questione risultano venuti meno, sicché risulta evidente la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad ottenere una pronuncia giudiziaria nel merito.
Quanto al regime delle spese, va rilevato che se è vero che la data della nota con cui si comunica al ricorrente l'annullamento del credito relativo agli avvisi di addebito presupposti dall'intimazione oggi impugnata è antecedente alla data del ricorso, è ance vero che l' non ha in alcun CP_1
modo fornito la prova che tale comunicazione si stata tempestivamente inviata al ricorrente e all CP_4
In particolare, non vi è prova che tale comunicazione sia pervenuta al ricorrente prima della notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 02.03.2023, o prima del deposito del ricorso.
Conseguentemente, tenuto conto che, peraltro, il provvedimento di annullamento non reca alcuna motivazione, deve ritenersi accertata la soccombenza virtuale dell' e dell che devono essere CP_1 CP_4
condannate a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo (valore della causa, assenza di istruzione, assenza di questioni di fatto e di diritto).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Pag. 4 di 5 intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande come sopra proposte da , così provvede Parte_1
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' e l a pagare al Controparte_4 CP_1
ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 43 per spese e €
4.200 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Patti, 11.1.2025.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 5 di 5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 31/1/2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4054/2022 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] in data [...], ( Parte_1
c.f: ) residente in [...]
Consolare Antica 725, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Messina, via Giordano Bruno, n. 106, presso lo studio dell'Avv. Gianfilippo Ceccio del Foro di Messina (CF:
- PEC: - C.F._2 Email_1
numero di fax 090/695025), che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
Cod.Fisc. , con Sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona P.IVA_1
del Presidente, legale rappresentante pro tempore in proprio e quale mandatario della Controparte_2
con Sede in Roma, ai sensi dell'art.13 L.448/1998 nonché della
[...]
procura a rogito Notaio (rep.n.9320 del 15.2.2000), Persona_1 CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti
( per procura generale alle liti per atto del CodiceFiscale_3
Notaio dott. di Roma, del 23.01.2023, n. Repertorio 37590, Persona_2
raccolta 7131, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura
in Messina, Via Armeria 1 Ai fini delle comunicazioni di legge: Fax CP_1
Co 090.5724612 Pec: Email_2
con sede in Roma, alla Via Controparte_4
Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_2
) ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del Gruppo , tra cui CP_5 Controparte_6
svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3,
[...]
comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, in persona di in qualita' di Responsabile Atti Introduttivi Controparte_7
a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Controparte_8
Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 Persona_3
del 22.06.2023, elettivamente domiciliata in Messina, Via Mario Giurba n.
17, presso lo studio dell'Avv. Massimo Maiorana C. F:
Pag. 2 di 5 dal quale è rappresentata e difesa per procura in C.F._4
atti.
RESISTENTI
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.3.2023, conveniva in Parte_1
giudizio l' , la e l proponendo opposizione avverso CP_1 CP_2 CP_4
dell'intimazione di pagamento n. 29520229007604060/000,
Rilevava l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti dall'intimazione di pagamento, la carenza di motivazione dell'anzidetta intimazione di pagamento e la sopravvenuta prescrizione del credito intimato.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione impugnata.
Si costituiva in giudizio l' , rilevando il difetto di legittimazione CP_1
passiva dell' e la tardività dell'opposizione e, nel merito, rilevava che CP_1
i crediti oggetto dell'intimazione erano stati sgravati con atto in data
14.02.23, reso prima della notifica della intimazione notificata da CP_4
nonché prima del deposito dell'odierno ricorso.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
L si costituiva in giudizio con memoria in data 11.12.2023, CP_4
rilevando l'infondatezza dei motivi del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Indi, la causa veniva decisa all'odierna udienza, tenutasi con le forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 3 di 5 Preliminarmente deve essere rilevato che, i crediti relativi all'intimazione di pagamento impugnata, sulla base della documentazione in atti, risultano oggetto di sgravio da parte dell' a seguito del provvedimento di CP_1
annullamento recante la data del 14.02.23 (si veda la comunicazione allegata al fascicolo ). CP_1
Conseguentemente, i crediti in questione risultano venuti meno, sicché risulta evidente la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad ottenere una pronuncia giudiziaria nel merito.
Quanto al regime delle spese, va rilevato che se è vero che la data della nota con cui si comunica al ricorrente l'annullamento del credito relativo agli avvisi di addebito presupposti dall'intimazione oggi impugnata è antecedente alla data del ricorso, è ance vero che l' non ha in alcun CP_1
modo fornito la prova che tale comunicazione si stata tempestivamente inviata al ricorrente e all CP_4
In particolare, non vi è prova che tale comunicazione sia pervenuta al ricorrente prima della notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 02.03.2023, o prima del deposito del ricorso.
Conseguentemente, tenuto conto che, peraltro, il provvedimento di annullamento non reca alcuna motivazione, deve ritenersi accertata la soccombenza virtuale dell' e dell che devono essere CP_1 CP_4
condannate a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo (valore della causa, assenza di istruzione, assenza di questioni di fatto e di diritto).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Pag. 4 di 5 intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande come sopra proposte da , così provvede Parte_1
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' e l a pagare al Controparte_4 CP_1
ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 43 per spese e €
4.200 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Patti, 11.1.2025.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
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