TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 6044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6044 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30823/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30823/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. NE UD e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FRANCINI GIACOMO ( ) STRADA DEL VISIONE, 6 10024 C.F._1 MONCALIERI, elettivamente domiciliato in VIA BARBAROUX 1 TORINO presso il difensore avv. NE UD RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_2 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- ritenuta la propria competenza,
- previe le declaratorie del caso,
- disattesa ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione,
Nel merito, in via principale:
- accertare il grave inadempimento contrattuale posto in essere da partita iva CP_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano (MI) Via Carlo Espinasse n. 1 per i motivi meglio dedotti in narrativa e conseguentemente dichiarare risolto il contratto di compravendita intercorso tra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. condannando alla restituzione, in CP_1 favore di degli importi versati da quest'ultima in esecuzione del contratto risolto per Pt_1
l'importo complessivo di € 63.876,15, oltre interessi legali dal giorno del pagamento.
In ogni caso: - con vittoria di spese del presente procedimento e compensi professionali.
pagina 1 di 3 Motivazione ha convenuto in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto di Parte_1 CP_1 compravendita concluso con la resistente per l'acquisto di materiale necessario per la realizzazione della sua attività di impresa, ossia per l'acquisto di lamiera in ferro zincato, per il grave inadempimento contrattale della resistente, quale parte venditrice, che non consegnava la merce acquistata dall'attrice, con i conseguenti effetti restitutori, segnatamente chiedendo la condanna della resistente alla restituzione della somma di € 63.876,15 oltre interessi legali dal giorno del pagamento. non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente e, a seguito della prima udienza, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
***
Le domande di risoluzione del contratto per il grave inadempimento della resistente e di condanna alla restituzione della somma di € 63.876,15, corrisposta dalla ricorrente quale prezzo, oltre interessi dal giorno del pagamento, sono fondate e devono essere accolte.
Sono infatti circostanze provate documentalmente che:
- la ricorrente ordinava a 900,00 mq di lamiera in ferro zincato dello spessore di 1 mm CP_1 nonché 975,00 mq di lamiera in ferro zincato dello spessore di 0,8 mm e emetteva, nei CP_1 confronti della prima, la fattura n. 90B di importo pari a € 33.187,05 e la fattura n. 92 di importo pari a
€ 30.689,10, per un totale di € 63.876,15 (doc. 3);
- in data 10.08.2023 e 11.08.2023 la ricorrente provvedeva regolarmente al pagamento del dell'importo complessivo dovuto per la merce ordinata con bonifici di pagamento specificamente riferiti nella causale alle citate fatture e con beneficiaria la società (doc. 4); CP_1
- tuttavia la merce acquistata non veniva mai consegnata da CP_1
Tale ultima circostanza è confermata dalla e-mail del 22 novembre 2023 (doc. 4) con cui l'odierna ricorrente contestava alla società venditrice l'omessa consegna della merce e intimava la restituzione del prezzo già corrisposto. Detta comunicazione rimaneva tuttavia priva di riscontro da parte di CP_1
[...
L'odierna resistente peraltro non partecipava alla mediazione tentata dalla ricorrente al fine di favorire una definizione bonaria della controversia e rimaneva contumace nel presente giudizio, in tal modo disattendendo l'onere probatorio sulla stessa gravante, e segnatamente l'onere di provare l'avvenuta consegna della merce ovvero l'impossibilità per causa alla stessa non imputabile.
pagina 2 di 3 Per quanto suesposto è provato l'inadempimento grave della società resistente, che non ha consegnato i beni acquistati dalla ricorrente dopo aver ricevuto il pagamento integrale del prezzo convenuto.
Pertanto, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.p.c..
Stante l'effetto retroattivo della risoluzione, è tenuta a restituire alla società ricorrente la CP_1 somma incassata a titolo di prezzo, pari a € 63.876,15, maggiorata degli interessi legali ex art 1284 comma primo dal giorno di avvenuto pagamento alla proposizione della domanda giudiziale (in data
5.09.2024) e dalla proposizione della domanda giudiziale sino al saldo secondo il saggio di cui all'art. 1284 IV comma c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del D.M. 147/22, secondo i valori minimi, con l'esclusione della fase istruttoria nonché la riduzione ex art. 4, comma 4 di tutte le fasi per l'assenza di questioni di fatto e di diritto ovvero per la non complessità delle questioni trattate e la decisione con discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto avente ad oggetto l'acquisto di lamiera in ferro zincato, per grave inadempimento della società resistente CP_1
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore CP_1 della parte ricorrente della somma di Euro 63.876,15 oltre interessi legali ex art. 1284 comma primo c.c. dal giorno di avvenuto pagamento alla data del 05.09.2024 e dal 05.09.2024 sino al saldo al saggio di cui all'art. 1284 quarto comma c.c.;
3.condanna la resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in €
2.951,90 per compenso, € 786,00 per spese, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a..
Milano, 17 luglio 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30823/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. NE UD e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FRANCINI GIACOMO ( ) STRADA DEL VISIONE, 6 10024 C.F._1 MONCALIERI, elettivamente domiciliato in VIA BARBAROUX 1 TORINO presso il difensore avv. NE UD RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_2 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- ritenuta la propria competenza,
- previe le declaratorie del caso,
- disattesa ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione,
Nel merito, in via principale:
- accertare il grave inadempimento contrattuale posto in essere da partita iva CP_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano (MI) Via Carlo Espinasse n. 1 per i motivi meglio dedotti in narrativa e conseguentemente dichiarare risolto il contratto di compravendita intercorso tra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. condannando alla restituzione, in CP_1 favore di degli importi versati da quest'ultima in esecuzione del contratto risolto per Pt_1
l'importo complessivo di € 63.876,15, oltre interessi legali dal giorno del pagamento.
In ogni caso: - con vittoria di spese del presente procedimento e compensi professionali.
pagina 1 di 3 Motivazione ha convenuto in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto di Parte_1 CP_1 compravendita concluso con la resistente per l'acquisto di materiale necessario per la realizzazione della sua attività di impresa, ossia per l'acquisto di lamiera in ferro zincato, per il grave inadempimento contrattale della resistente, quale parte venditrice, che non consegnava la merce acquistata dall'attrice, con i conseguenti effetti restitutori, segnatamente chiedendo la condanna della resistente alla restituzione della somma di € 63.876,15 oltre interessi legali dal giorno del pagamento. non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente e, a seguito della prima udienza, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
***
Le domande di risoluzione del contratto per il grave inadempimento della resistente e di condanna alla restituzione della somma di € 63.876,15, corrisposta dalla ricorrente quale prezzo, oltre interessi dal giorno del pagamento, sono fondate e devono essere accolte.
Sono infatti circostanze provate documentalmente che:
- la ricorrente ordinava a 900,00 mq di lamiera in ferro zincato dello spessore di 1 mm CP_1 nonché 975,00 mq di lamiera in ferro zincato dello spessore di 0,8 mm e emetteva, nei CP_1 confronti della prima, la fattura n. 90B di importo pari a € 33.187,05 e la fattura n. 92 di importo pari a
€ 30.689,10, per un totale di € 63.876,15 (doc. 3);
- in data 10.08.2023 e 11.08.2023 la ricorrente provvedeva regolarmente al pagamento del dell'importo complessivo dovuto per la merce ordinata con bonifici di pagamento specificamente riferiti nella causale alle citate fatture e con beneficiaria la società (doc. 4); CP_1
- tuttavia la merce acquistata non veniva mai consegnata da CP_1
Tale ultima circostanza è confermata dalla e-mail del 22 novembre 2023 (doc. 4) con cui l'odierna ricorrente contestava alla società venditrice l'omessa consegna della merce e intimava la restituzione del prezzo già corrisposto. Detta comunicazione rimaneva tuttavia priva di riscontro da parte di CP_1
[...
L'odierna resistente peraltro non partecipava alla mediazione tentata dalla ricorrente al fine di favorire una definizione bonaria della controversia e rimaneva contumace nel presente giudizio, in tal modo disattendendo l'onere probatorio sulla stessa gravante, e segnatamente l'onere di provare l'avvenuta consegna della merce ovvero l'impossibilità per causa alla stessa non imputabile.
pagina 2 di 3 Per quanto suesposto è provato l'inadempimento grave della società resistente, che non ha consegnato i beni acquistati dalla ricorrente dopo aver ricevuto il pagamento integrale del prezzo convenuto.
Pertanto, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.p.c..
Stante l'effetto retroattivo della risoluzione, è tenuta a restituire alla società ricorrente la CP_1 somma incassata a titolo di prezzo, pari a € 63.876,15, maggiorata degli interessi legali ex art 1284 comma primo dal giorno di avvenuto pagamento alla proposizione della domanda giudiziale (in data
5.09.2024) e dalla proposizione della domanda giudiziale sino al saldo secondo il saggio di cui all'art. 1284 IV comma c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del D.M. 147/22, secondo i valori minimi, con l'esclusione della fase istruttoria nonché la riduzione ex art. 4, comma 4 di tutte le fasi per l'assenza di questioni di fatto e di diritto ovvero per la non complessità delle questioni trattate e la decisione con discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto avente ad oggetto l'acquisto di lamiera in ferro zincato, per grave inadempimento della società resistente CP_1
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore CP_1 della parte ricorrente della somma di Euro 63.876,15 oltre interessi legali ex art. 1284 comma primo c.c. dal giorno di avvenuto pagamento alla data del 05.09.2024 e dal 05.09.2024 sino al saldo al saggio di cui all'art. 1284 quarto comma c.c.;
3.condanna la resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in €
2.951,90 per compenso, € 786,00 per spese, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a..
Milano, 17 luglio 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 3 di 3