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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, ordinanza cautelare 10/11/2023, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2023
N. 00419/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00825/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 825 del 2023, proposto da
-ricorrente- Società a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9597875103, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Collegamenti Integrati Veloci – Co.C.I.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti, Angelo Buongiorno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cir Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Letizia Govoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Geovertical s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei seguenti atti e provvedimenti relativi alla gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle barriere antirumore ferroviarie nella tratta compresa da pk 44+700 a pk 52+215 Pozzolo-Tortona nell'ambito dei lavori di realizzazione del Terzo Valico. Numero di riferimento: 9597875103. CUP: F81H92000000008 CIG: 9597875103, per un importo a base di gara di € 12.174.802,95:
1 – comunicazione di esclusione del -OMISSIS, prot. -OMISSIS-;
2 - provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo del Consorzio COCIV in data -OMISSIS-, con cui è stato deciso di non aggiudicare la gara al ricorrente -ricorrente-, e di escluderlo dalla gara;
3 – disciplinare di gara, nella parte oggetto di censura dei motivi di ricorso
(ove interpretato nel senso che le dichiarazioni omesse siano richieste a pena di esclusione);
4 – provvedimento di scorrimento della graduatoria, ed aggiudicazione della gara all'ATI CIR AMBIENTE/GEOVERTICAL
nonché per l'adozione
ove necessario in relazione agli sviluppi della controversia, dei provvedi-menti di cui agli artt. 121 e ss. del codice del processo amministrativo, e segnatamente:
- per la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale contratto stipulato con la controinteressata;
- per l'aggiudicazione o il subentro della ricorrente nella esecuzione;
- con riserva, ove ciò non sia possibile, di proporre separato ricorso per la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Collegamenti Integrati Veloci – Co.C.I.V. e di Cir Ambiente s.p.a.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, pur astrattamente affermando che la mera mancata dichiarazione in gara di una pendenza penale non è in sé idonea a comportare l’esclusione di un concorrente (Cons. St. ad. plen. n. 16/2020), tale mancata dichiarazione appare dagli atti l’unico dato oggettivo individuato dall’amministrazione a giustificazione del provvedimento impugnato;
se infatti non vi è dubbio che una indagine per turbativa d’asta sia fatto grave e potenzialmente incidente sulla capacità di una impresa a contrarre con l’amministrazione, così come è vero che, a prescindere dagli esiti penali, l’amministrazione è astrattamente abilitata ad esprimere autonome valutazioni relative a problematiche che coinvolgono i candidati, resta il fatto che tali valutazioni non possono prescindere dall’individuazione, a carico dell’amministrazione, di fatti oggettivi dedotti e riscontrabili;
in altri termini appare tautologico insistere sulla pendenza di una indagine senza individuare alcun elemento concreto scaturito dalla stessa che possa giustificare una valutazione di sfiducia (ad esempio misure cautelari personali o patrimoniali, richieste di rinvio a giudizio accolte dal GIP);
nel caso di specie si menziona la perquisizione che ha interessato l’amministratore di una consorziata, trascurando tuttavia che, allo stato, l’attività di indagine avrebbe dato esito negativo, sicché non può essere l’indagine in sé (che, in ipotesi, potrebbe anche non avere alcun seguito) in mancanza di ulteriori concreti elementi, a giustificare una esclusione;
gli stessi rapporti della consorziata con RFI risultano, per come emergono dagli atti, avere esiti altalenanti ed ambigui, essendo documentato che la società continua e ricevere ordini da RFI;
l’istanza cautelare deve pertanto trovare accoglimento, ferma la facoltà dell’amministrazione di individuare concreti e riscontrabili elementi a supporto della scelta di sfiducia;
le spese della presente fase cautelare sono compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto:
a) sospende i provvedimenti impugnati;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 marzo 2024.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Malanetto | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.