Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 10/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2670 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. MONTANARI NATASCIA e dall'avv. GAGLIANI NICOLETTA;
matrimonio celebrato in LONGIANO il 20/07/2013 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. I SIg.ri e vivranno separati, con l'obbligo del CP_1 Parte_1 mutuo rispetto;
2. I SIg.ri e sono consapevoli che le loro figlie CP_1 Parte_1
e hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo Per_1 Per_2 sia con il padre, sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i
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3. I SIg.ri e concordano di assumere le CP_1 Parte_1 responsabilità dell'affidamento condiviso di e con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la casa della madre che si impegna ad individuare e a trasferirsi entro l'udienza presidenziale;
4. Il SI. potrà vedere e tenere con sé le figlie e CP_1 Per_1 Per_2 ogni qual volta lo desideri, previo accordo fra i genitori e con preavviso telefonico, compatibilmente con le esigenze di studio delle figlie e di lavoro dei comparenti, e comunque:
-due fine settimana alternati al mese con pernotto dalle ore 17,00 del venerdì fino al lunedì mattina quando verranno riaccompagnate direttamente a scuola ovvero a casa della madre e/o al centro estivo;
-durante la settimana, il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, terrà con sé le figlie tre giorni alla settimana, con pernotto nella settimana in cui non godrà del week end, e quindi nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalla uscita di scuola/asilo (martedì) fino al mattino seguente (venerdì) quando le riaccompagnerà a scuola;
FESTIVITÀ NATALIZIE E PASQUALI: al fine di consentire a ciascun genitore di festeggiare con le figlie parte delle due festività, si stabilisce che le minori, trascorreranno alternativamente con l'uno o l'altro genitore la settimana che va dall'inizio delle vacanze natalizie fino al 30 dicembre e la settimana che va dal 31 dicembre al 7 gennaio;
per le vacanze di Pasqua trascorreranno alternativamente con i genitori, il giorno di Pasqua e quello dell'Angelo. Il padre potrà trascorrere tre settimane, anche non consecutive, durante l'anno.
Entrambi i genitori potranno avvalersi dell'aiuto dei nonni o parenti del proprio ramo genitoriale e/o persone che godano della comune fiducia, nella gestione delle minori;
Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date e modalità di partecipazione agli eventi di rilievo nella vita delle minori, quali compleanni, saggi, competizioni sportive e similari;
E' fatto carico ad entrambi i genitori di informare tempestivamente l'altro genitore in relazione allo stato di salute delle minori, della necessità di eventuali visite mediche, (pediatra), così come dei colloqui scolastici, cene scolastiche o altre attività delle figlie;
2 Il padre e la madre potranno comunicare telefonicamente con le bambine quotidianamente, ed anche più volte in una giornata, ogni qualvolta ne sentano la necessità
FERIE NELL'ANNO
Le parti trascorreranno un periodo di due settimane di vacanza, anche non consecutive, con le figlie lasciando ai genitori la scelta del mese (giugno, luglio o agosto);
Le presenti modalità di frequentazione potranno essere sempre modificate, ma in misura ed in modalità tali da non diminuire i periodi previsti, su accordo dei genitori;
5. Entrambi i genitori potranno avvalersi dell'aiuto dei nonni o parenti del proprio ramo genitoriale e/o persone che godano della comune fiducia, nella gestione delle minori;
6. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date e modalità di partecipazione agli eventi di rilievo nella vita delle minori, quali compleanni, saggi, competizioni sportive e similari;
7. E' fatto carico ad entrambi i genitori di informare tempestivamente l'altro genitore in relazione allo stato di salute delle minori, della necessità di eventuali visite mediche, (pediatra), così come dei colloqui scolastici, cene scolastiche o altre attività delle figlie;
8. Il padre e la madre potranno comunicare telefonicamente con le bambine quotidianamente, ed anche più volte in una giornata, ogni qualvolta ne sentano la necessità compatibilmente con gli orari di riposo delle medesime e degli impegni scolastici;
9. I coniugi concordano e si impegnano, qualora avessero una nuova relazione sentimentale, a non ostacolare la frequentazione delle figlie con il/la nuovo/a partner, ma solo quando la frequentazione sia duratura, importante e stabile;
10. In caso di malattia il genitore presso il quale si trovano le figlie permetterà all'altro di visitarle presso la propria abitazione, previo accordo telefonico fra gli stessi;
11. I genitori e vranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio CP_1 Pt_1 recapito, anche telefonico;
in caso di eventuali spostamenti in altre località diverse da quella di residenza quando hanno con sé le figlie;
12. I SIg.ri e eserciteranno separatamente la potestà genitoriale CP_1 Pt_1 sulle figlie relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, le
3 quali, conseguentemente, saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza delle bambine presso ciascuno. Mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute di e Per_1 Per_2 saranno assunte di comune accordo.
13. Il SI. contribuirà il 15 di ogni mese al mantenimento delle CP_1 figlie mediante un assegno mensile pari ad €. 250,00 (duecentocinquanta//00) per ciascuna figlia rivalutabile ai fini ISTAT a partire dall'anno seguente a quello nel quale è stato emesso Decreto di Omologa, e che verrà versato sul conto corrente intestato alla madre. Tale modalità di versamento avrà vigore e senza necessità di ricorrere alle modifiche delle condizioni di separazione, fino al compimento della maggiore età di ogni figlia;
a quella data il mantenimento verrà versato direttamente in un c/c intestato alla figlia divenuta maggiorenne. Il contributo al mantenimento verrà corrisposto sino a quando le figlie, ognuna per sé, non saranno divenute economicamente autosufficienti e comunque, qualora scegliessero un percorso di studi universitari sino al compimento di anni 26. Sono da considerarsi comprese nel contributo fisso mensile per il mantenimento ordinario delle figlie: vitto, (ivi compresi alimenti specifici per patologie croniche), abbigliamento, alloggio, materiale scolastico di cancelleria escluso quello di inizio anno scolastico e comunque tutto ciò che non è indicato nelle spese straordinarie, di cui al punto relativo);
14. Attesa la rinuncia – da parte della SI.ra – all'assegnazione della Parte_1 casa coniugale, il SI. si obbliga - dal momento in cui la SI.ra CP_1 trasferirà la propria residenza ad altra abitazione per la quale avrà Pt_1 sottoscritto regolare contratto di locazione - a versare mensilmente alla signora un contributo omnicomprensivo per spese locatizie ed utenze pari ad €. Pt_1
200,00 (duecento/00) entro il 15 di ogni mese con versamento sul conto corrente intestato alla predetta. Detto contributo avrà la durata massima di anni 5 ovvero cesserà nel momento in cui la SI.ra instaurerà una convivenza e una Pt_1 condivisione abitativa con un nuovo compagno;
15. L'ASSEGNO UNICO che verrà richiesto e percepito dalla SI.ra verrà Pt_1 versato nei libretti delle figlie minori e (€. 50 + 50), così come Per_1 Per_2 avvenuto sino ad oggi. La medesima somma (€. 50 + 50) continuerà ad essere versata anche dal padre SI. , nei medesimi libretti intestati alle figlie CP_1 minori. I genitori e stabiliscono sin da ora che non potranno eseguire CP_1 Pt_1 alcuna operazione di prelievo dai predetti libretti di risparmio, impegnandosi sin da ora a modificare le condizioni contrattuali con l'istituto di credito scelto affinchè vincoli il prelievo di qualsiasi importo a firma congiunta dei genitori sino al raggiungimento della maggiore età delle figlie;
4 16. I SIg.ri e si prestano fin da ora reciproco assenso al rilascio e/o CP_1 Pt_1 rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti d'identità personali (validi per l'espatrio);
17. I SIg.ri e si obbligano a non interferire l'uno nella vita dell'altro e CP_1 Pt_1
a tenere un comportamento di reciproco rispetto e tale, in ogni caso, da non condizionare negativamente la formazione delle minori e anche Per_1 Per_2 confondendo il ruolo paterno o materno in dipendenza di eventuali nuovi rapporti affettivi nati dopo la separazione;
18. I genitori contribuiranno al versamento delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di entrambi che di seguito si vengono a specificare E COMUNQUE COME APPROVATE NEL PROTOCOLLO ADOTTATO DAL TRIBUNALE DI FORLÌ, CHE DI SEGUITO SI RIPORTA:
SPESE STRAORDINARIE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO FRA I GENITORI, MA CHE SARANNO RIMBORSATE PREVIA ESIBIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE FISCALE:
- spese mediche: A) visite specialistiche per trattamenti sanitari in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
B) cure dentistiche/specialistiche entro €. 75 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
C) tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche. D) spese scolastiche: tasse scolastiche e oneri imposti dai istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di I° e di II°; E) tasse e oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
F) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
G) gite scolastiche senza pernottamento;
H) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di I° e II° e per la durata prevista del corso di laurea;
I), mensa scolastica e universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di €. 12,00 al giorno); L) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista per il corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
M) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario delle figlie con orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri famigliari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
N) spese ludico sportive/ricreative: non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa, attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlia se compatibili con la capacità economica dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro €. 100,00 l'anno. La frequentazione di ulteriori attività
5 sportive e ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori ed in difetto è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione delle figlie.
SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVIAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI E CHE SARANNO RIMBORSATE PREVIA ESIBIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE FISCALE:
- A) cure dentistiche oltre ad €. 75 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
B) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici, (ivi comprese cure termali e fisioterapiche), e interventi chirurgici in libera professionale;
C) cure non convenzionali;
spese scolastiche: rette scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, rette universitarie in istituti privati, alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
D) baby sitter, se necessaria per la cura delle minori e nel caso in cui non vi siano altri famigliari disponibili ed idonei;
E) gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private.
19. Salvo quanto ante qui convenuto e salve le obbligazioni assunte per il mantenimento delle figlie, con la sottoscrizione del presente atto i coniugi confermano di avere definito tra di loro ogni altra questione patrimoniale, bancaria e quant'altro di avere provveduto, fino ad oggi, adeguatamente al mantenimento della propria famiglia e di non avere a pretendere, reciprocamente, a titolo di arretrati;
20. I coniugi si impegnano a rispettare le condizioni indicate nel presente ricorso sin dalla data di sottoscrizione del predetto, e quindi anche antecedentemente alla loro comparizione per l'udienza presidenziale.
20. Le spese del presente giudizio sono compensate fra le parti, che contribuiranno per ciascuno alla loro rifusione.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LONGIANO (Anno 2013 Numero 1 Parte II Serie A).
Forlì, 10/04/2025
Il Presidente – est.
Massimo Di Patria
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