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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10399 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22263/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.g. 22263/2018 promossa da: tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Di Fonso Parte_1
parte appellante e
– in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Antonio Pagnotta
Parte appellata nonché
Controparte_2
Parte appellata contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1. Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace, , evocando in Parte_1
giudizio l' nonché quale ente Controparte_2 CP_1
impositore, aveva proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097
2011 0005668609 000 di cui aveva esposto di aver avuto notizia in data 16 maggio 2017, mediante interrogazione del sistema informatico dell'Agenzia
Pag. 1 di 12 delle , ove risultava un credito iscritto a ruolo per l'importo Controparte_2
di € 238,44, a titolo di sanzioni amministrative (per violazione del codice della strada).
1.1. A sostegno dell'opposizione, aveva eccepito: la “nullità- Parte_1
inesistenza” della notifica della cartella di pagamento, la non conformità della stessa all'apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, la nullità della cartella per omessa sottoscrizione del concessionario e per omessa indicazione del responsabile del procedimento, l'inesistenza del titolo esecutivo per mancata redazione e sottoscrizione del ruolo;
il difetto di notifica del verbale di contravvenzione, l'insussistenza della violazione contestata nonché la nullità degli atti in contestazione per difetto di indicazione dell'ente impositore nonché degli estremi del titolo esecutivo e della data di esecutività del ruolo;
l'estinzione, per sopravvenuta prescrizione (art. 28 l. n.689/1981), del credito iscritto al ruolo, negando di avere mai ricevuto notifica della cartella di pagamento o del verbale di accertamento presupposto, o di altro equipollente atto idoneo all'interruzione del termine quinquennale nonché la sospensione del provvedimento impugnato.
1.2.L'opponente aveva, dunque, concluso, chiedendo “dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, l'intervenuta prescrizione ex art. 28 lex 689/81 nonchè la decadenza, anche ex art. 201 c.d.s. e/o inesistenza del diritto della p.a. alla riscossione delle somme ingiunte e, quindi, ad agire esecutivamente ai danni dell'odierno opponente per i motivi tutti articolati nel presente atto, nonché accertare e dichiarare (per i motivi di cui al presente atto)
l'inesistenza del titolo esecutivo e, quindi, l'inesistenza del credito per cui si procede, nonché la manifesta illegittimità della dichiarata iscrizione a ruolo delle somme ingiunte, ed al contempo accertare l'insussistenza del rapporto obbligatorio siccome rappresentato dal concessionario nell'estratto di ruolo in contestazione. Si chiede dichiararsi la nullità-inesistenza della notifica di tutti gli atti (cartelle di pagamento e verbali di accertamento) del procedimento di riscossione esattoriale. Vite le spese di lite con il beneficio di distrazione ex art. 93 c.p.c. da porsi in via solidale a carico dei convenuti”.
Pag. 2 di 12 2.1.Si era costituita tempestivamente che aveva dedotto la legittimità CP_1
della sanzione irrogata nei confronti dell'opponente in quanto nell'anno 2007 viaggiava su un mezzo pubblico sprovvisto di idoneo titolo di viaggio e che la pretesa era stata avanzata nel pieno rispetto dei termini di legge. Aveva evidenziato, inoltre, che la pretesa di pagamento era stata avanzata nel rispetto dei termini di legge.
3.L' ritualmente evocata in giudizio, Controparte_2
era rimasta, invece, contumace.
4.Il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 35635/2017, dichiarava inammissibile l'opposizione in quanto tardivamente proposta. In particolare, evidenziava il Giudice di primo grado che l'opponente aveva avuto conoscenza del provvedimento opposto in data 16.05.2017, mentre la domanda era stata notificata alle controparti in data 21-24.07.2017, oltre il termine di trenta giorni previsto dal d.lgs. 150/2011. Quanto all'eccepita prescrizione, riteneva, invece, che non potesse essere fatta valere in via d'azione.
5.Avverso tale sentenza adiva l'intestato Tribunale instaurando Parte_1
l'odierno giudizio di appello e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, accogliere i motivi di gravame in narrativa indicati ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la tempestività nonché la ritualità e/o ammissibilità dell'azione proposta in primo grado nonché, nel merito, accertare e dichiarare, in via preliminare ed assorbente, l'intervenuta prescrizione del diritto ex adverso azionato, ex art. 28 lex 689/81 stante, altresì, il difetto di notifica della cartella opposta, con conseguente estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme ingiunte. Si chiede di condannarsi chi di dovere e/o gli appellati, in via solidale, in favore dell'appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore che ne aveva fatto espressa richiesta nei propri scritti difensivi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente fase di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario da porsi a carico di chi di dovere e/o degli appellati in va solidale a carico degli appellati”.
Pag. 3 di 12 5.1.Con il primo motivo l'appellante si doleva che il Giudice di pace avesse ritenuto la propria opposizione tardiva, atteso che l'impugnazione dell'estratto di ruolo non sarebbe soggetta ad alcun termine decadenziale.
5.2.Con il secondo motivo l'appellante lamentava che il Giudice di primo grado avesse ritenuto che la prescrizione non poteva essere eccepita in via d'azione.
6.Si è costituita in giudizio soltanto ibadendo la mera eventualità CP_1
della notifica del verbale di accertamento della sanzione a fronte della contestazione immediata, la tempestiva notificazione nel termine quinquennale dell'ordinanza ingiunzione nonché l'insussistenza della prescrizione.
7.Deve innanzitutto che l'azione proposta deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - in quanto tale non soggetta a termine decadenziale - poiché “trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti” (Cass. sez. VI- 2 n. 30094/2019).
7.1.Come anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte, rispetto all'eccezione di prescrizione, “Nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, questa Sezione ha di recente precisato (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615
c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire (…) . Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore, verificando pure (in mancanza di eventuali giudicati interni espliciti sul punto) l'interesse ad agire dell'attore, alla stregua dei principi posti da Cass. Sez. U. 26283/22 (come già ribadito da questa Corte con ord. 13300/24)” (Cass. sez. III, n. 18152/2024).
Pag. 4 di 12 7.2.Ancor pima della verifica dell'eventuale prescrizione del credito deve, dunque, verificarsi la sussistenza dell'interesse ad agire, atteso che nel caso di specie l'odierna appellante ha dedotto la nullità/inesistenza della notifica della cartella di pagamento dall'iscrizione a ruolo della pretesa conosciuta tramite un'interrogazione agli archivi del concessionario.
7.3.In tal caso, come sul punto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (n. 26283/2022), “11.- Per i giudizi non tributari, (…), l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato. Lo si è escluso, qualora la cartella sia stata notificata in precedenza, in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale (Cass. nn. 20618 e e 22946/16, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf., con riguardo all'estratto di ruolo contributivo, n. 6723/19). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -10- 11.1.- Si
è, però, anche sottolineato che in un'azione di mero accertamento l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (tra varie, Cass. n. 16022/02; n.
16262/15). Sicché si è ravvisato l'interesse nella contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass., n. 29294/19, nonché sez. un., n. 7514/22, cit., punto 13, che lo identifica con la negazione di essere debitore, ma che risolve altra questione di diritto;
in termini, n. 7593/22, relativa a un caso in cui si discuteva della regolarità della notificazione della cartella). 11.2.- In posizione mediana si è poi stabilito che l'istante non si può limitare ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga lo stato d'incertezza che sorregge l'azione (Cass. n. 7353/22). 12.- In questo composito panorama le impugnazioni degli atti e le contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo hanno continuato a proliferare, come emerge dalla relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, per «far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle
Pag. 5 di 12 pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela».
12.1.- L'inefficienza della riscossione coattiva, difatti, che ha indotto la Corte costituzionale a sollecitare il legislatore a riformarne i meccanismi (Corte cost., n. 120/21; in precedenza, anche Corte cost. n. 51/19 stigmatizzava le inefficienze del sistema riscossivo), e l'adozione, in esito a distinti processi di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, del sistema scalare inverso, che prevede lo Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -11- scaglionamento in ordine cronologico, inverso a quello dell'affidamento in carico, dei termini di presentazione e controllo delle comunicazioni di inesigibilità (art. 1, comma 684, della I. n.
190/14), hanno determinato l'accumularsi di un magazzino della riscossione caratterizzato, secondo quanto segnala in memoria l' da una stratificazione Controparte_3
di crediti vetusti, non riscossi e, di fatto, non suscettibili di riscossione, rispetto ai quali, essa sostiene, nessuna iniziativa esecutiva verrà giammai attivata. 13.- È allora intervenuto il legislatore, il quale, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I.
n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma
4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». 13.1.- La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n.
33408/21), e giusta gli artt. 27 della I. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -12- di sanzione Pt_2
Pag. 6 di 12 amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). 14.- La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22). 14.1.-
Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie,
Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19). 15.- È la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta che ha suscitato accesi fermenti, dei quali si fornisce ampio riscontro nell'ordinanza interlocutoria. 15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn.
257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e
12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti.
16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo
Pag. 7 di 12 affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n.
20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva
(tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass.
n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione. Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-
2022 -14- (AD 18.- È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: «Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica» (Corte cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost.
18.1.- La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti.
Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n.
268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel
Pag. 8 di 12 pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo.
L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto
16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c.
(sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo;
qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio. (…) La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte cost. n. 155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n.
77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -16- diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». 20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. 21.- Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni «avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...»), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui
Pag. 9 di 12 l'interprete non può crearne altri. 21.1.- È allora escluso che sia minato il sistema, come si è adombrato in relazione al giudizio tributario, al modello del quale è soltanto apportata una modesta deroga. 22.- Proprio perché la tutela riguarda atti invalidamente notificati o non notificati, e quindi inefficaci, inoltre, è ultronea la ricerca di un termine al quale ancorare il dies a quo per l'impugnazione: questa ricerca, che ha senso soltanto se il termine sia da ritenere perentorio, è volta a ricavare la certezza della definitività dell'atto dall'omessa impugnazione entro quel termine. La definitività è, tuttavia, predicato degli effetti dell'atto, laddove gli effetti dell'atto non notificato o invalidamente notificato, o che si assume sia stato tale, mai prodottisi, mai a maggior ragione possono divenire definitivi. 22.1.- Si tratta, come si è già sottolineato ad altri fini in passato (cfr. ancora Cass., sez. un., nn. 16412/07 e 5791/08, cit.), di una tutela facoltativa: la disposizione in esame non impone, ma consente Ric. 2015 n. 22798 sez.
SU - ud. 19-07-2022 -17- di sperimentarla, come emerge con chiarezza dall'uso della locuzione «sono suscettibili di diretta impugnazione». 23.- L'art. 24 Cost., anche in combinazione con l'art. 113, d'altronde, là dove garantisce l'accesso alla giurisdizione, non predetermina alcuna forma di tutela, né vincola il legislatore sul contenuto dei poteri da attribuire agli organi giurisdizionali: effettività della tutela giurisdizionale non significa che necessariamente deve essere consentito di sperimentare la tutela immediata, ma vuol dire che la pretesa deve trovare, se fondata, la sua concreta soddisfazione (Corte cost. n. 63/82), senza l'imposizione di oneri o di modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale (Corte cost., n. 23/15;
n. 44/16; n. 121/16). (…) 24.1.- Analogamente, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa Ric. 2025 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -18- (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o
Pag. 10 di 12 comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn.
16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario,
l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)” (recentemente anche Cass. sez. trib. n. 27286/2024 “).
7.4.Nel caso di specie, per tutte le ragioni sopra richiamate, vale allora la pena osservare che l'appellante è rimasto inerte mentre avrebbe dovuto chiedere di essere rimesso in termini al fine di dimostrare il proprio interesse ad agire con riferimento all'impugnazione dell'estratto di ruolo.
7.5. Va comunque osservato che correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto tardiva l'opposizione con funzione recuperatoria rispetto all'ordinanza ingiunzione, in quanto avrebbe dovuto essere spiegata nel termine previsto dall'art. 6, comma 6 del d.lgs. n. 150/2011, nel caso di specie decorrente dalla data di conoscenza del provvedimento da individuarsi al più tardi nella data indicata in atto di citazione dall'opponente ovvero nel 16.05.2017, mentre l'atto di citazione veniva depositato – momento rilevante ai fini del vaglio della tempestività dell'azione in quanto l'opponente avrebbe dovuto introdurre l'azione con ricorso, come previsto dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 150/2011 che prescrive per tali opposizioni il rito lavoro - dinnanzi al Giudice di pace solo in data 20.10.2017, ben oltre, dunque, il termine decadenziale di trenta giorni.
8.Le ragioni del decidere nonché la novità della questione, alla luce degli interventi normativi e dell'evoluzione giurisprudenziale, impongono la compensazione delle spese di lite di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di II grado
Pag. 11 di 12 indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: dichiara l'appello inammissibile;
spese compensate
Così è deciso in Roma in data 7 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Multari
Pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.g. 22263/2018 promossa da: tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Di Fonso Parte_1
parte appellante e
– in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Antonio Pagnotta
Parte appellata nonché
Controparte_2
Parte appellata contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1. Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace, , evocando in Parte_1
giudizio l' nonché quale ente Controparte_2 CP_1
impositore, aveva proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097
2011 0005668609 000 di cui aveva esposto di aver avuto notizia in data 16 maggio 2017, mediante interrogazione del sistema informatico dell'Agenzia
Pag. 1 di 12 delle , ove risultava un credito iscritto a ruolo per l'importo Controparte_2
di € 238,44, a titolo di sanzioni amministrative (per violazione del codice della strada).
1.1. A sostegno dell'opposizione, aveva eccepito: la “nullità- Parte_1
inesistenza” della notifica della cartella di pagamento, la non conformità della stessa all'apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, la nullità della cartella per omessa sottoscrizione del concessionario e per omessa indicazione del responsabile del procedimento, l'inesistenza del titolo esecutivo per mancata redazione e sottoscrizione del ruolo;
il difetto di notifica del verbale di contravvenzione, l'insussistenza della violazione contestata nonché la nullità degli atti in contestazione per difetto di indicazione dell'ente impositore nonché degli estremi del titolo esecutivo e della data di esecutività del ruolo;
l'estinzione, per sopravvenuta prescrizione (art. 28 l. n.689/1981), del credito iscritto al ruolo, negando di avere mai ricevuto notifica della cartella di pagamento o del verbale di accertamento presupposto, o di altro equipollente atto idoneo all'interruzione del termine quinquennale nonché la sospensione del provvedimento impugnato.
1.2.L'opponente aveva, dunque, concluso, chiedendo “dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, l'intervenuta prescrizione ex art. 28 lex 689/81 nonchè la decadenza, anche ex art. 201 c.d.s. e/o inesistenza del diritto della p.a. alla riscossione delle somme ingiunte e, quindi, ad agire esecutivamente ai danni dell'odierno opponente per i motivi tutti articolati nel presente atto, nonché accertare e dichiarare (per i motivi di cui al presente atto)
l'inesistenza del titolo esecutivo e, quindi, l'inesistenza del credito per cui si procede, nonché la manifesta illegittimità della dichiarata iscrizione a ruolo delle somme ingiunte, ed al contempo accertare l'insussistenza del rapporto obbligatorio siccome rappresentato dal concessionario nell'estratto di ruolo in contestazione. Si chiede dichiararsi la nullità-inesistenza della notifica di tutti gli atti (cartelle di pagamento e verbali di accertamento) del procedimento di riscossione esattoriale. Vite le spese di lite con il beneficio di distrazione ex art. 93 c.p.c. da porsi in via solidale a carico dei convenuti”.
Pag. 2 di 12 2.1.Si era costituita tempestivamente che aveva dedotto la legittimità CP_1
della sanzione irrogata nei confronti dell'opponente in quanto nell'anno 2007 viaggiava su un mezzo pubblico sprovvisto di idoneo titolo di viaggio e che la pretesa era stata avanzata nel pieno rispetto dei termini di legge. Aveva evidenziato, inoltre, che la pretesa di pagamento era stata avanzata nel rispetto dei termini di legge.
3.L' ritualmente evocata in giudizio, Controparte_2
era rimasta, invece, contumace.
4.Il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 35635/2017, dichiarava inammissibile l'opposizione in quanto tardivamente proposta. In particolare, evidenziava il Giudice di primo grado che l'opponente aveva avuto conoscenza del provvedimento opposto in data 16.05.2017, mentre la domanda era stata notificata alle controparti in data 21-24.07.2017, oltre il termine di trenta giorni previsto dal d.lgs. 150/2011. Quanto all'eccepita prescrizione, riteneva, invece, che non potesse essere fatta valere in via d'azione.
5.Avverso tale sentenza adiva l'intestato Tribunale instaurando Parte_1
l'odierno giudizio di appello e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, accogliere i motivi di gravame in narrativa indicati ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la tempestività nonché la ritualità e/o ammissibilità dell'azione proposta in primo grado nonché, nel merito, accertare e dichiarare, in via preliminare ed assorbente, l'intervenuta prescrizione del diritto ex adverso azionato, ex art. 28 lex 689/81 stante, altresì, il difetto di notifica della cartella opposta, con conseguente estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme ingiunte. Si chiede di condannarsi chi di dovere e/o gli appellati, in via solidale, in favore dell'appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore che ne aveva fatto espressa richiesta nei propri scritti difensivi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente fase di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario da porsi a carico di chi di dovere e/o degli appellati in va solidale a carico degli appellati”.
Pag. 3 di 12 5.1.Con il primo motivo l'appellante si doleva che il Giudice di pace avesse ritenuto la propria opposizione tardiva, atteso che l'impugnazione dell'estratto di ruolo non sarebbe soggetta ad alcun termine decadenziale.
5.2.Con il secondo motivo l'appellante lamentava che il Giudice di primo grado avesse ritenuto che la prescrizione non poteva essere eccepita in via d'azione.
6.Si è costituita in giudizio soltanto ibadendo la mera eventualità CP_1
della notifica del verbale di accertamento della sanzione a fronte della contestazione immediata, la tempestiva notificazione nel termine quinquennale dell'ordinanza ingiunzione nonché l'insussistenza della prescrizione.
7.Deve innanzitutto che l'azione proposta deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - in quanto tale non soggetta a termine decadenziale - poiché “trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti” (Cass. sez. VI- 2 n. 30094/2019).
7.1.Come anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte, rispetto all'eccezione di prescrizione, “Nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, questa Sezione ha di recente precisato (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615
c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire (…) . Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore, verificando pure (in mancanza di eventuali giudicati interni espliciti sul punto) l'interesse ad agire dell'attore, alla stregua dei principi posti da Cass. Sez. U. 26283/22 (come già ribadito da questa Corte con ord. 13300/24)” (Cass. sez. III, n. 18152/2024).
Pag. 4 di 12 7.2.Ancor pima della verifica dell'eventuale prescrizione del credito deve, dunque, verificarsi la sussistenza dell'interesse ad agire, atteso che nel caso di specie l'odierna appellante ha dedotto la nullità/inesistenza della notifica della cartella di pagamento dall'iscrizione a ruolo della pretesa conosciuta tramite un'interrogazione agli archivi del concessionario.
7.3.In tal caso, come sul punto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (n. 26283/2022), “11.- Per i giudizi non tributari, (…), l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato. Lo si è escluso, qualora la cartella sia stata notificata in precedenza, in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale (Cass. nn. 20618 e e 22946/16, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf., con riguardo all'estratto di ruolo contributivo, n. 6723/19). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -10- 11.1.- Si
è, però, anche sottolineato che in un'azione di mero accertamento l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (tra varie, Cass. n. 16022/02; n.
16262/15). Sicché si è ravvisato l'interesse nella contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass., n. 29294/19, nonché sez. un., n. 7514/22, cit., punto 13, che lo identifica con la negazione di essere debitore, ma che risolve altra questione di diritto;
in termini, n. 7593/22, relativa a un caso in cui si discuteva della regolarità della notificazione della cartella). 11.2.- In posizione mediana si è poi stabilito che l'istante non si può limitare ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga lo stato d'incertezza che sorregge l'azione (Cass. n. 7353/22). 12.- In questo composito panorama le impugnazioni degli atti e le contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo hanno continuato a proliferare, come emerge dalla relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, per «far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle
Pag. 5 di 12 pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela».
12.1.- L'inefficienza della riscossione coattiva, difatti, che ha indotto la Corte costituzionale a sollecitare il legislatore a riformarne i meccanismi (Corte cost., n. 120/21; in precedenza, anche Corte cost. n. 51/19 stigmatizzava le inefficienze del sistema riscossivo), e l'adozione, in esito a distinti processi di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, del sistema scalare inverso, che prevede lo Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -11- scaglionamento in ordine cronologico, inverso a quello dell'affidamento in carico, dei termini di presentazione e controllo delle comunicazioni di inesigibilità (art. 1, comma 684, della I. n.
190/14), hanno determinato l'accumularsi di un magazzino della riscossione caratterizzato, secondo quanto segnala in memoria l' da una stratificazione Controparte_3
di crediti vetusti, non riscossi e, di fatto, non suscettibili di riscossione, rispetto ai quali, essa sostiene, nessuna iniziativa esecutiva verrà giammai attivata. 13.- È allora intervenuto il legislatore, il quale, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I.
n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma
4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». 13.1.- La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n.
33408/21), e giusta gli artt. 27 della I. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -12- di sanzione Pt_2
Pag. 6 di 12 amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). 14.- La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22). 14.1.-
Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie,
Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19). 15.- È la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta che ha suscitato accesi fermenti, dei quali si fornisce ampio riscontro nell'ordinanza interlocutoria. 15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn.
257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e
12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti.
16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo
Pag. 7 di 12 affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n.
20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva
(tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass.
n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione. Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-
2022 -14- (AD 18.- È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: «Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica» (Corte cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost.
18.1.- La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti.
Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n.
268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel
Pag. 8 di 12 pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo.
L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto
16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c.
(sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo;
qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio. (…) La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte cost. n. 155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n.
77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -16- diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». 20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. 21.- Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni «avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...»), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui
Pag. 9 di 12 l'interprete non può crearne altri. 21.1.- È allora escluso che sia minato il sistema, come si è adombrato in relazione al giudizio tributario, al modello del quale è soltanto apportata una modesta deroga. 22.- Proprio perché la tutela riguarda atti invalidamente notificati o non notificati, e quindi inefficaci, inoltre, è ultronea la ricerca di un termine al quale ancorare il dies a quo per l'impugnazione: questa ricerca, che ha senso soltanto se il termine sia da ritenere perentorio, è volta a ricavare la certezza della definitività dell'atto dall'omessa impugnazione entro quel termine. La definitività è, tuttavia, predicato degli effetti dell'atto, laddove gli effetti dell'atto non notificato o invalidamente notificato, o che si assume sia stato tale, mai prodottisi, mai a maggior ragione possono divenire definitivi. 22.1.- Si tratta, come si è già sottolineato ad altri fini in passato (cfr. ancora Cass., sez. un., nn. 16412/07 e 5791/08, cit.), di una tutela facoltativa: la disposizione in esame non impone, ma consente Ric. 2015 n. 22798 sez.
SU - ud. 19-07-2022 -17- di sperimentarla, come emerge con chiarezza dall'uso della locuzione «sono suscettibili di diretta impugnazione». 23.- L'art. 24 Cost., anche in combinazione con l'art. 113, d'altronde, là dove garantisce l'accesso alla giurisdizione, non predetermina alcuna forma di tutela, né vincola il legislatore sul contenuto dei poteri da attribuire agli organi giurisdizionali: effettività della tutela giurisdizionale non significa che necessariamente deve essere consentito di sperimentare la tutela immediata, ma vuol dire che la pretesa deve trovare, se fondata, la sua concreta soddisfazione (Corte cost. n. 63/82), senza l'imposizione di oneri o di modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale (Corte cost., n. 23/15;
n. 44/16; n. 121/16). (…) 24.1.- Analogamente, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa Ric. 2025 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -18- (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o
Pag. 10 di 12 comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn.
16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario,
l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)” (recentemente anche Cass. sez. trib. n. 27286/2024 “).
7.4.Nel caso di specie, per tutte le ragioni sopra richiamate, vale allora la pena osservare che l'appellante è rimasto inerte mentre avrebbe dovuto chiedere di essere rimesso in termini al fine di dimostrare il proprio interesse ad agire con riferimento all'impugnazione dell'estratto di ruolo.
7.5. Va comunque osservato che correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto tardiva l'opposizione con funzione recuperatoria rispetto all'ordinanza ingiunzione, in quanto avrebbe dovuto essere spiegata nel termine previsto dall'art. 6, comma 6 del d.lgs. n. 150/2011, nel caso di specie decorrente dalla data di conoscenza del provvedimento da individuarsi al più tardi nella data indicata in atto di citazione dall'opponente ovvero nel 16.05.2017, mentre l'atto di citazione veniva depositato – momento rilevante ai fini del vaglio della tempestività dell'azione in quanto l'opponente avrebbe dovuto introdurre l'azione con ricorso, come previsto dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 150/2011 che prescrive per tali opposizioni il rito lavoro - dinnanzi al Giudice di pace solo in data 20.10.2017, ben oltre, dunque, il termine decadenziale di trenta giorni.
8.Le ragioni del decidere nonché la novità della questione, alla luce degli interventi normativi e dell'evoluzione giurisprudenziale, impongono la compensazione delle spese di lite di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di II grado
Pag. 11 di 12 indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: dichiara l'appello inammissibile;
spese compensate
Così è deciso in Roma in data 7 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Multari
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