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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/06/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 774/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 774/2019 promossa da:
C.F. ), in persona dei procuratori speciali, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 degli avv.ti FRANCESCO CANTONI, MARIA LUISA SARULLO e CLAUDIA SALARI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Salari sito in Perugia, Via Baldo n. 7, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
PIERANGELO PROCACCIO presso il cui studio in Foggia, Via Lecce n. 7 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note scritte sostitutive di udienza depositate il 18.09.2024 da intendersi qui integralmente trascritte;
Per l'appellata: come da note scritte sostitutive di udienza depositate l'8.08.2024 da intendersi qui integralmente trascritte.
IN FATTO E DIRITTO
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 586/2018 del 17 luglio 2018 con Parte_1 cui il Giudice di Pace di Perugia ha accolto la domanda proposta da di Controparte_1 restituzione della somma di euro 5.000 corrisposta a titolo di interessi per il contratto di prestito personale n. 6258336 sottoscritto il 29 agosto 2007.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'avversa impugnazione. Acquisito agli atti il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, anche ai fini della valutazione dell'istanza di rinnovazione della CTU formulata dall'appellante – poi rigettata – e fatte precisare alle parti le proprie conclusioni, la causa veniva incamerata per la decisione il 25 novembre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Il Giudice di Pace ha ritenuto che, a mente dell'art. 644 c.p., nel calcolo del TEGM rilevante ai fini dell'accertamento della natura usuraria degli interessi pattuiti dovessero essere ricompresi anche i costi pagina 1 di 3 della polizza assicurativa Cardif sottoscritta da contestualmente al prestito. Controparte_1
È su tale impostazione del calcolo – in base alla quale la CTU svolta in primo grado ha rilevato il superamento del tasso soglia per l'usura come individuato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di riferimento per il periodo e la tipologia di finanziamento in esame – che si incentrano le censure dell'appellante, il quale ha impugnato la nullità pronunciata ai sensi dell'art. 1815 c.c. contestando che la stipula della polizza sia stata di fatto imposta all'appellata ai fini dell'erogazione del finanziamento;
richiamate quindi le Istruzioni della Banca d'Italia che non includono le polizze facoltative dal calcolo del TEG, ha chiesto che la CTU sia rinnovata seguendo tale diverso criterio e che la sentenza di primo grado sia integralmente riformata, rigettando in quanto infondata la pretesa restitutoria di CP_1
2.1. Osserva il Tribunale che è circostanza incontroversa che la polizza assicurativa sottoscritta da non fosse formalmente prevista come obbligatoria per la concessione del finanziamento, ma CP_1 che è altrettanto pacifico il fatto che la sua stipula sia avvenuta contestualmente e in connessione a quella del finanziamento.
Emerge inoltre dalla lettura delle condizioni contrattuali che il rischio coperto dall'assicurazione fosse l'accadimento di eventi che determinano la perdita di capacità reddituale e, dunque, della possibilità di adempiere all'obbligo di restituzione delle somme percepite dalla mutuataria.
Ciò posto, l'art. 644 c.p. prevede espressamente che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
La norma, per la ratio di protezione che la contraddistingue, è ampia ed estensiva e non si può con tutta evidenza ritenere che le indicazioni della Banca d'Italia ratione temporis applicabili - avendo natura di norme secondarie – possano limitare l'accertamento dell'usura alle sole voci dalla stessa elencate per individuare il tasso soglia.
A prescindere, quindi, dalla rilevanza o meno delle istruzioni della Banca d'Italia, si deve valutare se la polizza de qua rientri tra le spese collegate all'erogazione del credito di cui all'art. 644 c.p.
Sul punto, alla luce di quanto esposto e considerata la contestualità della stipula dei due negozi è evidente che l'assicurazione è stata stipulata al fine di tutelare l'istituto finanziario per il rischio di insolvenza del soggetto finanziato e quindi nell'interesse del primo, il quale secondo le condizioni di polizza risulta infatti essere il beneficiario della prestazione economica per l'ipotesi di avveramento dell'alea contrattuale.
Poiché non vi sono elementi contrari, si può presumere nel caso di specie, pertanto, che la sottoscrizione della polizza, pur non esplicitamente obbligatoria, non sia stata una libera ed autonoma scelta del finanziato, non connessa strutturalmente al contratto di finanziamento, ma anzi sia stata prevista dalle parti nell'ambito della concessione di quest'ultimo (tanto che dal documento si evince che il premio sarebbe stato pagato mediante decurtazione del relativo importo dalla somma erogata a titolo di finanziamento).
Ne deriva che le spese di assicurazione sostenute dal mutuatario che siano collegate alla concessione del credito non possono essere escluse dal computo del tasso di usura, trattandosi di un onere sostanzialmente imposto dalla società finanziaria per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta della persona fisica del finanziato (cfr. sul punto da ultimo Cass. civ. Sez. Sez. I, n.
18221/2024; Cass. civ. Sez. II, n. 29501/2023).
Ciò rilevato, le conclusioni cui è giunta la CTU eseguita in primo grado prendono le mosse da una pagina 2 di 3 impostazione del calcolo del TEG corretta e non vi sono pertanto ragioni per disporne la rinnovazione.
Le ulteriori questioni non decise dal Giudice di Pace e richiamate in questa sede dall'appellante per omessa pronuncia (nullità parziale del contratto per difformità del TAEG pattuito e quello applicato, mancata inclusione nel TAEG pubblicizzato di oneri a carico del consumatore) restano assorbite, in quanto oggetto di domande svolte dall'attrice in primo grado in via meramente subordinata alla declaratoria di nullità degli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
2.2 Quanto all'istanza ex art. 52 D. Lgs. n. 196/2003, non sussistono ragioni per far luogo all'oscuramento dei dati identificativi di Compass contenuti in sentenza, essendo l'istante una persona giuridica non protetta dal Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (cfr. il considerando n. 14 e le definizioni di “dato personale” e “interessato” di cui all'art. 4 n. 1) e dal D. Lgs. 101/2018 con cui lo Stato italiano vi ha dato esecuzione.
3. Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 1.700 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge
Visto inoltre l'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e il rigetto dell'appello, sussistono i presupposti affinché l'appellante sia tenuto a versare all'Erario una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per la medesima impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta l'appello;
- Condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.700,00 oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
- Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002
n. 115.
Perugia, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 774/2019 promossa da:
C.F. ), in persona dei procuratori speciali, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 degli avv.ti FRANCESCO CANTONI, MARIA LUISA SARULLO e CLAUDIA SALARI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Salari sito in Perugia, Via Baldo n. 7, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
PIERANGELO PROCACCIO presso il cui studio in Foggia, Via Lecce n. 7 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note scritte sostitutive di udienza depositate il 18.09.2024 da intendersi qui integralmente trascritte;
Per l'appellata: come da note scritte sostitutive di udienza depositate l'8.08.2024 da intendersi qui integralmente trascritte.
IN FATTO E DIRITTO
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 586/2018 del 17 luglio 2018 con Parte_1 cui il Giudice di Pace di Perugia ha accolto la domanda proposta da di Controparte_1 restituzione della somma di euro 5.000 corrisposta a titolo di interessi per il contratto di prestito personale n. 6258336 sottoscritto il 29 agosto 2007.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'avversa impugnazione. Acquisito agli atti il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, anche ai fini della valutazione dell'istanza di rinnovazione della CTU formulata dall'appellante – poi rigettata – e fatte precisare alle parti le proprie conclusioni, la causa veniva incamerata per la decisione il 25 novembre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Il Giudice di Pace ha ritenuto che, a mente dell'art. 644 c.p., nel calcolo del TEGM rilevante ai fini dell'accertamento della natura usuraria degli interessi pattuiti dovessero essere ricompresi anche i costi pagina 1 di 3 della polizza assicurativa Cardif sottoscritta da contestualmente al prestito. Controparte_1
È su tale impostazione del calcolo – in base alla quale la CTU svolta in primo grado ha rilevato il superamento del tasso soglia per l'usura come individuato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di riferimento per il periodo e la tipologia di finanziamento in esame – che si incentrano le censure dell'appellante, il quale ha impugnato la nullità pronunciata ai sensi dell'art. 1815 c.c. contestando che la stipula della polizza sia stata di fatto imposta all'appellata ai fini dell'erogazione del finanziamento;
richiamate quindi le Istruzioni della Banca d'Italia che non includono le polizze facoltative dal calcolo del TEG, ha chiesto che la CTU sia rinnovata seguendo tale diverso criterio e che la sentenza di primo grado sia integralmente riformata, rigettando in quanto infondata la pretesa restitutoria di CP_1
2.1. Osserva il Tribunale che è circostanza incontroversa che la polizza assicurativa sottoscritta da non fosse formalmente prevista come obbligatoria per la concessione del finanziamento, ma CP_1 che è altrettanto pacifico il fatto che la sua stipula sia avvenuta contestualmente e in connessione a quella del finanziamento.
Emerge inoltre dalla lettura delle condizioni contrattuali che il rischio coperto dall'assicurazione fosse l'accadimento di eventi che determinano la perdita di capacità reddituale e, dunque, della possibilità di adempiere all'obbligo di restituzione delle somme percepite dalla mutuataria.
Ciò posto, l'art. 644 c.p. prevede espressamente che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
La norma, per la ratio di protezione che la contraddistingue, è ampia ed estensiva e non si può con tutta evidenza ritenere che le indicazioni della Banca d'Italia ratione temporis applicabili - avendo natura di norme secondarie – possano limitare l'accertamento dell'usura alle sole voci dalla stessa elencate per individuare il tasso soglia.
A prescindere, quindi, dalla rilevanza o meno delle istruzioni della Banca d'Italia, si deve valutare se la polizza de qua rientri tra le spese collegate all'erogazione del credito di cui all'art. 644 c.p.
Sul punto, alla luce di quanto esposto e considerata la contestualità della stipula dei due negozi è evidente che l'assicurazione è stata stipulata al fine di tutelare l'istituto finanziario per il rischio di insolvenza del soggetto finanziato e quindi nell'interesse del primo, il quale secondo le condizioni di polizza risulta infatti essere il beneficiario della prestazione economica per l'ipotesi di avveramento dell'alea contrattuale.
Poiché non vi sono elementi contrari, si può presumere nel caso di specie, pertanto, che la sottoscrizione della polizza, pur non esplicitamente obbligatoria, non sia stata una libera ed autonoma scelta del finanziato, non connessa strutturalmente al contratto di finanziamento, ma anzi sia stata prevista dalle parti nell'ambito della concessione di quest'ultimo (tanto che dal documento si evince che il premio sarebbe stato pagato mediante decurtazione del relativo importo dalla somma erogata a titolo di finanziamento).
Ne deriva che le spese di assicurazione sostenute dal mutuatario che siano collegate alla concessione del credito non possono essere escluse dal computo del tasso di usura, trattandosi di un onere sostanzialmente imposto dalla società finanziaria per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta della persona fisica del finanziato (cfr. sul punto da ultimo Cass. civ. Sez. Sez. I, n.
18221/2024; Cass. civ. Sez. II, n. 29501/2023).
Ciò rilevato, le conclusioni cui è giunta la CTU eseguita in primo grado prendono le mosse da una pagina 2 di 3 impostazione del calcolo del TEG corretta e non vi sono pertanto ragioni per disporne la rinnovazione.
Le ulteriori questioni non decise dal Giudice di Pace e richiamate in questa sede dall'appellante per omessa pronuncia (nullità parziale del contratto per difformità del TAEG pattuito e quello applicato, mancata inclusione nel TAEG pubblicizzato di oneri a carico del consumatore) restano assorbite, in quanto oggetto di domande svolte dall'attrice in primo grado in via meramente subordinata alla declaratoria di nullità degli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
2.2 Quanto all'istanza ex art. 52 D. Lgs. n. 196/2003, non sussistono ragioni per far luogo all'oscuramento dei dati identificativi di Compass contenuti in sentenza, essendo l'istante una persona giuridica non protetta dal Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (cfr. il considerando n. 14 e le definizioni di “dato personale” e “interessato” di cui all'art. 4 n. 1) e dal D. Lgs. 101/2018 con cui lo Stato italiano vi ha dato esecuzione.
3. Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 1.700 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge
Visto inoltre l'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e il rigetto dell'appello, sussistono i presupposti affinché l'appellante sia tenuto a versare all'Erario una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per la medesima impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta l'appello;
- Condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.700,00 oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
- Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002
n. 115.
Perugia, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
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