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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/12/2024, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 342/2024 ed instaurata da
, rappresentato e difeso dagli Avv.i Armando Capua e Anna Costagliola, per procura Parte_1 congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Deborah Magnante, per procura congiunta alla CP_1 memoria di costituzione;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – regime inerente la prole.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.02.2024, ha adito questo Tribunale chiedendo di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la coniuge, e di CP_1 revocare il contributo posto in sede di separazione a proprio carico per il mantenimento della figlia, con efficacia retroattiva dal luglio 2021.
A tal fine il ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio concordatario in Frosinone (FR), il
6.08.2000; dall'unione matrimoniale nasceva una figlia, nella data del 28.11.2000, oggi Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente;
con decreto n. 4550/2007, del 25.10.2007, il Tribunale di Frosinone omologava la separazione personale dei coniugi;
le condizioni di separazione prevedevano l'affidamento condiviso della figlia delle parti, il collocamento della stessa presso la madre, l'assegnazione della casa familiare alla moglie, la contribuzione paterna per il mantenimento della figlia nella misura di euro
400,00 mensili e la corresponsione da parte del marito di un assegno per il mantenimento della moglie nella misura di euro 200,00 mensili;
successivamente, con decreto n. 802/2018 del 13.03.2018 reso dal Tribunale di Frosinone, veniva revocato l'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie;
il lavorava Pt_1 alle dipendenze della di Nettuno (RM), percependo stipendio mensile netto pari ad euro Controparte_2
1.450,00. ha resistito in giudizio, aderendo alle avversarie domande di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio e di revoca del contributo paterno in favore della figlia, chiedendo altresì di rigettare la richiesta della ricorrente di decorrenza retroattiva della revoca del contributo paterno per il mantenimento della figlia.
La resistente ha, perciò, rappresentato che: la figlia delle parti, aveva una figlia in data 9.07.2021, Per_1 all'età di vent'anni; la stessa, grazie all'aiuto ed al sostegno economico dei propri genitori, riusciva a costituire una propria famiglia e andava a vivere in un appartamento condotto in locazione;
il si Pt_1 mostrava sin da subito collaborativo nei confronti della figlia e continuava a versare il contributo per il suo mantenimento al fine di sostenerla nella costituzione del proprio nucleo;
partecipava anche alle spese per il battesimo del nipote e contribuiva economicamente ai festeggiamenti per il compimento del primo anno di età dello stesso.
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse e chiesto che la causa sia decisa recependo le condizioni dell'accordo. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70.
Nello specifico, visti il decreto di omologa della separazione del Tribunale di Frosinone, n. 4450/2007 del
25.10.2007, ed il decreto del Tribunale di Frosinone di modifica delle condizioni di separazione n. 802/2018 del 13.03.2018, dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime risultante dall'accordo, depositato telematicamente il 10.07.2024, su cui hanno espresso adesione le parti nell'udienza del 29.10.2024.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerate le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: − pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Frosinone (FR), il 6.08.2000, da nato a [...], l'[...], ed nata a [...], il Parte_1 CP_1
25.07.1967 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2000,
Parte 2, Serie A, N. 19);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frosinone (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nell'accordo depositato telematicamente il 10.07.2024, su cui le parti hanno espresso adesione nell'udienza del 29.10.2024;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 21.11.2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Paolo Sordi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 342/2024 ed instaurata da
, rappresentato e difeso dagli Avv.i Armando Capua e Anna Costagliola, per procura Parte_1 congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Deborah Magnante, per procura congiunta alla CP_1 memoria di costituzione;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – regime inerente la prole.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.02.2024, ha adito questo Tribunale chiedendo di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la coniuge, e di CP_1 revocare il contributo posto in sede di separazione a proprio carico per il mantenimento della figlia, con efficacia retroattiva dal luglio 2021.
A tal fine il ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio concordatario in Frosinone (FR), il
6.08.2000; dall'unione matrimoniale nasceva una figlia, nella data del 28.11.2000, oggi Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente;
con decreto n. 4550/2007, del 25.10.2007, il Tribunale di Frosinone omologava la separazione personale dei coniugi;
le condizioni di separazione prevedevano l'affidamento condiviso della figlia delle parti, il collocamento della stessa presso la madre, l'assegnazione della casa familiare alla moglie, la contribuzione paterna per il mantenimento della figlia nella misura di euro
400,00 mensili e la corresponsione da parte del marito di un assegno per il mantenimento della moglie nella misura di euro 200,00 mensili;
successivamente, con decreto n. 802/2018 del 13.03.2018 reso dal Tribunale di Frosinone, veniva revocato l'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie;
il lavorava Pt_1 alle dipendenze della di Nettuno (RM), percependo stipendio mensile netto pari ad euro Controparte_2
1.450,00. ha resistito in giudizio, aderendo alle avversarie domande di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio e di revoca del contributo paterno in favore della figlia, chiedendo altresì di rigettare la richiesta della ricorrente di decorrenza retroattiva della revoca del contributo paterno per il mantenimento della figlia.
La resistente ha, perciò, rappresentato che: la figlia delle parti, aveva una figlia in data 9.07.2021, Per_1 all'età di vent'anni; la stessa, grazie all'aiuto ed al sostegno economico dei propri genitori, riusciva a costituire una propria famiglia e andava a vivere in un appartamento condotto in locazione;
il si Pt_1 mostrava sin da subito collaborativo nei confronti della figlia e continuava a versare il contributo per il suo mantenimento al fine di sostenerla nella costituzione del proprio nucleo;
partecipava anche alle spese per il battesimo del nipote e contribuiva economicamente ai festeggiamenti per il compimento del primo anno di età dello stesso.
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse e chiesto che la causa sia decisa recependo le condizioni dell'accordo. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70.
Nello specifico, visti il decreto di omologa della separazione del Tribunale di Frosinone, n. 4450/2007 del
25.10.2007, ed il decreto del Tribunale di Frosinone di modifica delle condizioni di separazione n. 802/2018 del 13.03.2018, dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime risultante dall'accordo, depositato telematicamente il 10.07.2024, su cui hanno espresso adesione le parti nell'udienza del 29.10.2024.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerate le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: − pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Frosinone (FR), il 6.08.2000, da nato a [...], l'[...], ed nata a [...], il Parte_1 CP_1
25.07.1967 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2000,
Parte 2, Serie A, N. 19);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frosinone (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nell'accordo depositato telematicamente il 10.07.2024, su cui le parti hanno espresso adesione nell'udienza del 29.10.2024;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 21.11.2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Paolo Sordi