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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 14/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice Dott. Davide Atzeni, del Tribunale di Savona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1553 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabrizio Ivaldo ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Savona, Corso Italia n° 3
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Carla Controparte_1
Corpino del Foro di Cagliari
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione di atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di impugnazione da Esso sollevato il ricorrente ha eccepito l'invalidità,
l'illegittimità e l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto del giudizio, invalidità che sarebbe derivata a tale atto a causa della nullità/inesistenza delle notifiche delle cartelle esattoriali (id est, delle cartelle esattoriali menzionate dal Sig. nel ricorso Pt_1
introduttivo) effettuate ad esso esponente dall' , cartelle che nel Controparte_2
caso di specie assumono la veste di “atti presupposti” della comunicazione preventiva medesima
(quest'ultima essendone il cd “atto consequenziale”). Al riguardo va innanzitutto rilevata la condivisibilità delle deduzioni difensive svolte dal ricorrente laddove esso ha eccepito la nullità, nel caso di specie, delle notifiche delle cartelle esattoriali.
È infatti pacifico in causa, e risulta peraltro dalla documentazione versata in atti dalle parti, che le cartelle esattoriali oggetto del giudizio sono state notificate al Sig. ai sensi dell'art. 60 del Pt_1
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29/09/1973 nonché ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in un luogo (ovverosia la sede della di Savona, che all'epoca delle notifiche era sita Controparte_3
in Savona via Mistrangelo n° 1 bis) presso il quale l'odierno ricorrente ha sì (ed aveva anche all'epoca delle notifiche) la propria formale residenza anagrafica, ma nel quale non aveva la propria dimora abituale né il proprio domicilio inteso come sede principale dei propri affari ed interessi (cfr il disposto dell'art. 43 c.c.).
Dal documento n° 2 da esso prodotto (certificazione rilasciata dal Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia) risulta infatti che all'epoca in cui sono state effettuate le notifiche delle cartelle esattoriali elencate nel ricorso introduttivo del giudizio (eccezion fatta per le sole tre cartelle notificate rispettivamente in data 31.5.2016, in data
4.7.2016 ed in data 13.3.2017) esso si trovava in stato di detenzione all'interno di alcune case circondariali (Casa Circondariale Sant'Agostino di Savona, Casa Reclusione G. Montalto di Alba,
Cuneo, etc).
Tutto ciò premesso, ritiene tuttavia il Tribunale di non poter comunque accogliere il motivo di opposizione sollevato dal ricorrente nei propri atti difensivi (invalidità derivata della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – cd “atto consequenziale” - per nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali che ne costituiscono il presupposto, in applicazione del disposto dell'art. 19
comma 3 del Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/1992, a mente del quale “la mancata
notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne
consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”).
Al riguardo va infatti evidenziato che la Suprema Corte, nelle sue più recenti pronunce (intervenute in relazione a fattispecie relative alla pretesa invalidità derivata - per nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali presupposte - di comunicazioni di preavviso di atti di fermo amministrativo, ma con le quali è stato espresso un principio sicuramente applicabile, per identità di ratio, anche al caso qui in esame), ha condivisibilmente insegnato che qualora l'atto “consequenziale” venga impugnato sulla sola base dell' invalidità derivata che ad esso discenderebbe dall'irregolarità della notifica degli atti che ne costituiscono il presupposto, e non anche per motivi attinenti alla pretesa creditizia sostanziale che con esso è stata azionata, si determina il consolidamento e la definitiva irretrattabilità dei crediti portati dall'atto consequenziale medesimo, con conseguente necessità di rigettare l'impugnazione (cfr sul punto Cassazione Civile Sez. Trib., 22/04/2024, n. 10820, in motivazione: “
4.3. va aggiunto che la notifica del predetto preavviso di fermo preclude, a monte,
ogni contestazione concernente presunti vizi delle presupposte cartelle di pagamento e delle loro
notifiche;
4.3.1. il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545
(a mente del quale "La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati
precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo")
comporta, infatti, che, se l'atto (nel caso di specie il preavviso di fermo) non viene impugnato
(facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche
l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il
relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua
notifica;
4.3.2 questa Corte ha, infatti, chiarito che ""..." sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che
legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono
atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (vedi, tra le tante: Cass.
25 maggio 2007, n. 12263; Cass. 16 novembre 2006, n. 24449; Cass. 26 maggio 2003, n. 8335
"..."", precisando, tuttavia, che "Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine
perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza
determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito" (così Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397 e
nello stesso senso, tra le tante, Cass., Sez. T. 5 maggio 2024, n. 5574; Cass., Sez. VI/III, 15 maggio
2018, n. 11800; Cass. Sez. VI/T, 3 maggio 2019, n. 11760; Cass. Sez. VI/T, 19 dicembre 2019, n.
33797) e che tale principio si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione
mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di
crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni,
delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la
violazione di norme tributarie o amministrative (così, anche da ultimo, Cass., Sez. T. 4 aprile
2024, n. 8972 cit., proprio in tema di ingiunzione di pagamento, richiamando, tra le tante, Cass.,
Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397);
4.3.3. alla luce di quanto precede, dunque, la mancata impugnazione della predetta
comunicazione preventiva del fermo amministrativo ha reso irretrattabili i relativi crediti, il che
assorbe ogni valutazione sulla, peraltro nuova (come tale inammissibile), contestazione svolta dalla
difesa del ricorrente nella memoria di cui all'art. 380-bis.
1. cod. proc. civ., secondo cui il Giudice
di appello avrebbe erroneamente ritenuto che l'istante ""..." avesse impugnato il fermo
amministrativo, mentre lo stesso si era limitato ad impugnare solo i ruoli ad esso sottesi" (v. pagina
n. 3 di detta memoria), giacchè la mancata impugnazione del menzionato preavviso di fermo ha
precluso, per quanto sopra detto, ogni contestazione del credito per vicende (come nella specie)
antecedenti la citata notifica del menzionato atto”).
In senso contrario all'assunto testè esplicitato non pare poter trovare applicazione al caso di specie l'orientamento di legittimità richiamato dal ricorrente nella propria memoria difensiva redatta in data 12.12.2024, a mente del quale “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa
tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di
determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla
emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere
possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Pertanto, la mancata notifica di un atto presupposto, come è l'avviso di accertamento rispetto alla cartella esattoriale, determina la
nullità per vizio procedurale dell'atto consequenziale (pur ritualmente notificato): per far valere
tale nullità il contribuente può scegliere di impugnare la sola cartella, rimanendo esposto
all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i
termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto;
oppure può impugnare
cumulativamente anche l'atto presupposto mai ricevuto, contestando radicalmente la pretesa
tributaria” (cfr Cass. SS UU 4/3/2008 n. 5791).
Al riguardo va infatti evidenziato che l'orientamento testè riportato risulta essere stato espresso dalla Suprema Corte in relazione alla materia dell'imposizione tributaria, laddove nel caso di specie, come risulta dagli atti, le cartelle esattoriali per cui è causa sono state tutte emesse in relazione a debiti di natura non tributaria (trattasi infatti di debiti derivanti dall'irrogazione di sanzioni pecuniarie penali – multe ed ammende – nonché di debiti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative mediante ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n° 689 del 1981, tra le quali anche sanzioni per contravvenzioni al codice della strada).
Con specifico riferimento alla materia delle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione e delle opposizioni a cartella di pagamento proposte ai sensi della L. n. 689 del 1981, la Suprema Corte ha poi condivisibilmente insegnato che il meccanismo dell'invalidità derivata dell'atto consequenziale per vizi di notifica dell'atto presupposto richiede sempre, per poter operare, che con l'impugnazione dell'atto consequenziale siano mosse anche censure di carattere sostanziale all'atto presupposto,
censure che nel caso di specie sono del tutto insussistenti (cfr sul punto Cass. n° 26843 del 2018,
che ha statuito quanto segue: “nonostante che in alcune più remote pronunce (v. ad es. Cass. n. 59
del 08/01/2003 e n. 12531 del 27/08/2003) si sia ritenuta l'ammissibilità della mera denuncia di
mancata notifica dell'atto presupposto, in quanto da quest'ultima discenderebbe l'illegittimità
dell'emissione della cartella, deve ritenersi che alla deduzione di tardiva conoscenza dell'atto
presupposto, conseguente alla mancata notifica, debba sempre accompagnarsi la proposizione di
censure avverso di esso, altrimenti destinato a spiegare - seppur per effetto della tardiva sanatoria dei vizi di notifica attraverso la conoscenza dell'atto conseguenziale - i suoi effetti. Ciò in quanto,
in tema di opposizione a cartella di pagamento proposta ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e
23, con finalità "recuperatoria" delle ragioni di opposizione alla sanzione in ragione della nullità o
dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione, la
finalità stessa - e il rito che da essa consegue come applicabile - esclude in radice la possibilità che
sia lasciata all'impugnante (come invece, in ragione della procedimentalizzazione della
formazione della pretesa, si ammette in materia tributaria - cfr. Cass. Sez. U. n. 5791 del
04/03/2008; v. recentemente Cass. n. 19145 del 28/09/2016) la scelta dell'impugnare o no
cumulativamente l'atto presupposto e l'atto consequenziale. Invero, il fatto stesso che nell'ipotesi in
esame, esclusa ogni ridondanza ex se della mancata notifica dell'atto presupposto sulla validità
della cartella, ammettere l'impugnazione recuperatoria di questa equivale semplicemente ad
ammettere, nel settore dell'opposizione alle sanzioni amministrative, una rimessione in termini per
il rimedio giudiziario;
onde solo contestando anche nel merito la pretesa sanzionatoria si potrà
escludere che la nullità della notifica del verbale sia suscettibile di sanatoria ove non siano
allegate ulteriori difese rimaste precluse dalla mancata tempestiva cognizione dell'atto
presupposto (in questo senso v. Cass. n. 15149 del 18/07/2005, anche richiamata dalla recente n.
16282 del 04/08/2016, secondo cui l'opposizione recuperatoria si ha quando "l'opponente contesti
il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della
cartella"; la sentenza del 2016 esplica le ragioni per le quali si debba trattare di una opposizione
cognitiva, e non esecutiva, intendendo l'opponente "far valere le contestazioni circa il
procedimento di formazione del titolo che prima non ha potuto far valere").
6.4. In altri termini, deve affermarsi il principio di diritto per cui "in materia di opposizione a
sanzioni amministrative, è inammissibile l'opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a
recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella
fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto, qualora l'opponente non deduca, oltre che in via preliminare detta mancata notifica, anche vizi propri dell'atto
presupposto”).
Da ultimo deve essere considerata infondata anche l'eccezione (peraltro formalmente sollevata dal
Sig. - tardivamente - solo nella memoria integrativa di cui all'art. 281 duodecies comma 4 Pt_1
c.p.c.) relativa alla pretesa nullità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria de qua. Al riguardo va infatti rilevato che dalla documentazione in atti relativa alla notifica della comunicazione risulta che la stessa è stata personalmente ritirata dal ricorrente in data
25.6.2024, con conseguente regolare perfezionamento, nel caso di specie, del procedimento notificatorio. Ad ogni buon conto va comunque ritenuto che nella fattispecie la stessa proposizione del ricorso in opposizione introduttivo del presente giudizio abbia in ogni caso prodotto un effetto sanante di ogni possibile irregolarità della notifica dell'atto de quo, sulla base del principio del raggiungimento dello scopo dettato dall'art. 156 comma 3 c.p.c..
Per i motivi su esplicitati la domanda proposta dal ricorrente deve essere pertanto disattesa.
Sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia portata all'esame di questo Tribunale, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa:
1. rigetta la domanda;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Savona, 14.3.2025
Il Giudice
Dott. Davide Atzeni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice Dott. Davide Atzeni, del Tribunale di Savona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1553 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabrizio Ivaldo ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Savona, Corso Italia n° 3
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Carla Controparte_1
Corpino del Foro di Cagliari
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione di atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di impugnazione da Esso sollevato il ricorrente ha eccepito l'invalidità,
l'illegittimità e l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto del giudizio, invalidità che sarebbe derivata a tale atto a causa della nullità/inesistenza delle notifiche delle cartelle esattoriali (id est, delle cartelle esattoriali menzionate dal Sig. nel ricorso Pt_1
introduttivo) effettuate ad esso esponente dall' , cartelle che nel Controparte_2
caso di specie assumono la veste di “atti presupposti” della comunicazione preventiva medesima
(quest'ultima essendone il cd “atto consequenziale”). Al riguardo va innanzitutto rilevata la condivisibilità delle deduzioni difensive svolte dal ricorrente laddove esso ha eccepito la nullità, nel caso di specie, delle notifiche delle cartelle esattoriali.
È infatti pacifico in causa, e risulta peraltro dalla documentazione versata in atti dalle parti, che le cartelle esattoriali oggetto del giudizio sono state notificate al Sig. ai sensi dell'art. 60 del Pt_1
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29/09/1973 nonché ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in un luogo (ovverosia la sede della di Savona, che all'epoca delle notifiche era sita Controparte_3
in Savona via Mistrangelo n° 1 bis) presso il quale l'odierno ricorrente ha sì (ed aveva anche all'epoca delle notifiche) la propria formale residenza anagrafica, ma nel quale non aveva la propria dimora abituale né il proprio domicilio inteso come sede principale dei propri affari ed interessi (cfr il disposto dell'art. 43 c.c.).
Dal documento n° 2 da esso prodotto (certificazione rilasciata dal Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia) risulta infatti che all'epoca in cui sono state effettuate le notifiche delle cartelle esattoriali elencate nel ricorso introduttivo del giudizio (eccezion fatta per le sole tre cartelle notificate rispettivamente in data 31.5.2016, in data
4.7.2016 ed in data 13.3.2017) esso si trovava in stato di detenzione all'interno di alcune case circondariali (Casa Circondariale Sant'Agostino di Savona, Casa Reclusione G. Montalto di Alba,
Cuneo, etc).
Tutto ciò premesso, ritiene tuttavia il Tribunale di non poter comunque accogliere il motivo di opposizione sollevato dal ricorrente nei propri atti difensivi (invalidità derivata della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – cd “atto consequenziale” - per nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali che ne costituiscono il presupposto, in applicazione del disposto dell'art. 19
comma 3 del Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/1992, a mente del quale “la mancata
notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne
consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”).
Al riguardo va infatti evidenziato che la Suprema Corte, nelle sue più recenti pronunce (intervenute in relazione a fattispecie relative alla pretesa invalidità derivata - per nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali presupposte - di comunicazioni di preavviso di atti di fermo amministrativo, ma con le quali è stato espresso un principio sicuramente applicabile, per identità di ratio, anche al caso qui in esame), ha condivisibilmente insegnato che qualora l'atto “consequenziale” venga impugnato sulla sola base dell' invalidità derivata che ad esso discenderebbe dall'irregolarità della notifica degli atti che ne costituiscono il presupposto, e non anche per motivi attinenti alla pretesa creditizia sostanziale che con esso è stata azionata, si determina il consolidamento e la definitiva irretrattabilità dei crediti portati dall'atto consequenziale medesimo, con conseguente necessità di rigettare l'impugnazione (cfr sul punto Cassazione Civile Sez. Trib., 22/04/2024, n. 10820, in motivazione: “
4.3. va aggiunto che la notifica del predetto preavviso di fermo preclude, a monte,
ogni contestazione concernente presunti vizi delle presupposte cartelle di pagamento e delle loro
notifiche;
4.3.1. il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545
(a mente del quale "La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati
precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo")
comporta, infatti, che, se l'atto (nel caso di specie il preavviso di fermo) non viene impugnato
(facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche
l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il
relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua
notifica;
4.3.2 questa Corte ha, infatti, chiarito che ""..." sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che
legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono
atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (vedi, tra le tante: Cass.
25 maggio 2007, n. 12263; Cass. 16 novembre 2006, n. 24449; Cass. 26 maggio 2003, n. 8335
"..."", precisando, tuttavia, che "Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine
perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza
determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito" (così Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397 e
nello stesso senso, tra le tante, Cass., Sez. T. 5 maggio 2024, n. 5574; Cass., Sez. VI/III, 15 maggio
2018, n. 11800; Cass. Sez. VI/T, 3 maggio 2019, n. 11760; Cass. Sez. VI/T, 19 dicembre 2019, n.
33797) e che tale principio si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione
mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di
crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni,
delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la
violazione di norme tributarie o amministrative (così, anche da ultimo, Cass., Sez. T. 4 aprile
2024, n. 8972 cit., proprio in tema di ingiunzione di pagamento, richiamando, tra le tante, Cass.,
Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397);
4.3.3. alla luce di quanto precede, dunque, la mancata impugnazione della predetta
comunicazione preventiva del fermo amministrativo ha reso irretrattabili i relativi crediti, il che
assorbe ogni valutazione sulla, peraltro nuova (come tale inammissibile), contestazione svolta dalla
difesa del ricorrente nella memoria di cui all'art. 380-bis.
1. cod. proc. civ., secondo cui il Giudice
di appello avrebbe erroneamente ritenuto che l'istante ""..." avesse impugnato il fermo
amministrativo, mentre lo stesso si era limitato ad impugnare solo i ruoli ad esso sottesi" (v. pagina
n. 3 di detta memoria), giacchè la mancata impugnazione del menzionato preavviso di fermo ha
precluso, per quanto sopra detto, ogni contestazione del credito per vicende (come nella specie)
antecedenti la citata notifica del menzionato atto”).
In senso contrario all'assunto testè esplicitato non pare poter trovare applicazione al caso di specie l'orientamento di legittimità richiamato dal ricorrente nella propria memoria difensiva redatta in data 12.12.2024, a mente del quale “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa
tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di
determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla
emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere
possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Pertanto, la mancata notifica di un atto presupposto, come è l'avviso di accertamento rispetto alla cartella esattoriale, determina la
nullità per vizio procedurale dell'atto consequenziale (pur ritualmente notificato): per far valere
tale nullità il contribuente può scegliere di impugnare la sola cartella, rimanendo esposto
all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i
termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto;
oppure può impugnare
cumulativamente anche l'atto presupposto mai ricevuto, contestando radicalmente la pretesa
tributaria” (cfr Cass. SS UU 4/3/2008 n. 5791).
Al riguardo va infatti evidenziato che l'orientamento testè riportato risulta essere stato espresso dalla Suprema Corte in relazione alla materia dell'imposizione tributaria, laddove nel caso di specie, come risulta dagli atti, le cartelle esattoriali per cui è causa sono state tutte emesse in relazione a debiti di natura non tributaria (trattasi infatti di debiti derivanti dall'irrogazione di sanzioni pecuniarie penali – multe ed ammende – nonché di debiti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative mediante ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n° 689 del 1981, tra le quali anche sanzioni per contravvenzioni al codice della strada).
Con specifico riferimento alla materia delle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione e delle opposizioni a cartella di pagamento proposte ai sensi della L. n. 689 del 1981, la Suprema Corte ha poi condivisibilmente insegnato che il meccanismo dell'invalidità derivata dell'atto consequenziale per vizi di notifica dell'atto presupposto richiede sempre, per poter operare, che con l'impugnazione dell'atto consequenziale siano mosse anche censure di carattere sostanziale all'atto presupposto,
censure che nel caso di specie sono del tutto insussistenti (cfr sul punto Cass. n° 26843 del 2018,
che ha statuito quanto segue: “nonostante che in alcune più remote pronunce (v. ad es. Cass. n. 59
del 08/01/2003 e n. 12531 del 27/08/2003) si sia ritenuta l'ammissibilità della mera denuncia di
mancata notifica dell'atto presupposto, in quanto da quest'ultima discenderebbe l'illegittimità
dell'emissione della cartella, deve ritenersi che alla deduzione di tardiva conoscenza dell'atto
presupposto, conseguente alla mancata notifica, debba sempre accompagnarsi la proposizione di
censure avverso di esso, altrimenti destinato a spiegare - seppur per effetto della tardiva sanatoria dei vizi di notifica attraverso la conoscenza dell'atto conseguenziale - i suoi effetti. Ciò in quanto,
in tema di opposizione a cartella di pagamento proposta ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e
23, con finalità "recuperatoria" delle ragioni di opposizione alla sanzione in ragione della nullità o
dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione, la
finalità stessa - e il rito che da essa consegue come applicabile - esclude in radice la possibilità che
sia lasciata all'impugnante (come invece, in ragione della procedimentalizzazione della
formazione della pretesa, si ammette in materia tributaria - cfr. Cass. Sez. U. n. 5791 del
04/03/2008; v. recentemente Cass. n. 19145 del 28/09/2016) la scelta dell'impugnare o no
cumulativamente l'atto presupposto e l'atto consequenziale. Invero, il fatto stesso che nell'ipotesi in
esame, esclusa ogni ridondanza ex se della mancata notifica dell'atto presupposto sulla validità
della cartella, ammettere l'impugnazione recuperatoria di questa equivale semplicemente ad
ammettere, nel settore dell'opposizione alle sanzioni amministrative, una rimessione in termini per
il rimedio giudiziario;
onde solo contestando anche nel merito la pretesa sanzionatoria si potrà
escludere che la nullità della notifica del verbale sia suscettibile di sanatoria ove non siano
allegate ulteriori difese rimaste precluse dalla mancata tempestiva cognizione dell'atto
presupposto (in questo senso v. Cass. n. 15149 del 18/07/2005, anche richiamata dalla recente n.
16282 del 04/08/2016, secondo cui l'opposizione recuperatoria si ha quando "l'opponente contesti
il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della
cartella"; la sentenza del 2016 esplica le ragioni per le quali si debba trattare di una opposizione
cognitiva, e non esecutiva, intendendo l'opponente "far valere le contestazioni circa il
procedimento di formazione del titolo che prima non ha potuto far valere").
6.4. In altri termini, deve affermarsi il principio di diritto per cui "in materia di opposizione a
sanzioni amministrative, è inammissibile l'opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a
recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella
fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto, qualora l'opponente non deduca, oltre che in via preliminare detta mancata notifica, anche vizi propri dell'atto
presupposto”).
Da ultimo deve essere considerata infondata anche l'eccezione (peraltro formalmente sollevata dal
Sig. - tardivamente - solo nella memoria integrativa di cui all'art. 281 duodecies comma 4 Pt_1
c.p.c.) relativa alla pretesa nullità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria de qua. Al riguardo va infatti rilevato che dalla documentazione in atti relativa alla notifica della comunicazione risulta che la stessa è stata personalmente ritirata dal ricorrente in data
25.6.2024, con conseguente regolare perfezionamento, nel caso di specie, del procedimento notificatorio. Ad ogni buon conto va comunque ritenuto che nella fattispecie la stessa proposizione del ricorso in opposizione introduttivo del presente giudizio abbia in ogni caso prodotto un effetto sanante di ogni possibile irregolarità della notifica dell'atto de quo, sulla base del principio del raggiungimento dello scopo dettato dall'art. 156 comma 3 c.p.c..
Per i motivi su esplicitati la domanda proposta dal ricorrente deve essere pertanto disattesa.
Sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia portata all'esame di questo Tribunale, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa:
1. rigetta la domanda;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Savona, 14.3.2025
Il Giudice
Dott. Davide Atzeni