TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 13225/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13225/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in via Cernaia 27, Torino presso lo studio dell'avv. GAMBINO
GIORGIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in SANGANO (TO) il 05/09/1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANGANO (TO) (atto n. 9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 28/04/2003. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 14.06.2022.
Con ricorso depositato il 28/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANGANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la figlia maggiorenne ma non indipendente economicamente, manterrà Per_1 la residenza anagrafica del padre.
DISPONE che, sino all'indipendenza economica della figlia ciascun genitore provvederà direttamente al suo mantenimento ordinario (vitto, alloggio, cancelleria scolastica corrente, abbigliamento, etc...) nel tempo in cui la ragazza vivrà con sé. Dal momento in cui dovesse Per_1 reperire una sistemazione autonoma ed indipendente dalla madre e dal padre (camera o alloggio presso la sede dell'Università che frequenta, anche fuori Torino), le parti si impegnano ad utilizzare il conto corrente intestato alla figlia (già aperto presso l'istituto bancario di reciproca fiducia) per ivi versare, entro il 5 di ciascun mese e fino alla indipendenza economica della figlia, ciascuno la somma di € 250/mese. In tal modo essi provvederanno direttamente al mantenimento della figlia per quanto riguarda le sue “spese di vita quotidiana” (vitto, cancelleria scolastica corrente, abbigliamento ordinario etc…).
DISPONE che ciascun genitore provveda, inoltre, al pagamento delle spese extra per la figlia, sempre direttamente alla stessa, nella misura del 50% ciascuno e così al pagamento: a) delle spese che non richiedono una preventiva autorizzazione delle parti consistenti in tasse e assicurazioni scolastiche imposte da università pubbliche, libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito;
gite scolastiche senza pernottamento;
abbonamento al trasporto pubblico. b) delle spese che richiedono una preventiva autorizzazione delle parti consistenti in canoni di locazione di immobili per la figlia o altra tipologia di sistemazione per la figlia qualora conseguente e necessaria per il corso di studi prescelto;
spese per la patente;
corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla figlia;
soggiorni estivi (scolastici, sportivi, linguistici e di istruzione). Ciascun genitore si impegna al pagamento delle suddette spese mediante accredito della quota di propria spettanza sul conto corrente della figlia di cui al precedente punto, entro e non oltre cinque giorni dall'intervenuta autorizzazione ove necessaria o comunque almeno 5 giorni prima dalla spesa in modo che la ragazza possa poi provvedere direttamente al pagamento della stessa spesa in tempo utile. Le spese mediche non coperte dal SSN ed i medicinali per la figlia saranno ad integrale carico del padre sino a che rientreranno nella sua copertura assicurativa. Le spese per l'acquisto o il noleggio di mezzi di locomozione e quelle per assicurazione, bollo e manutenzione relative a tali veicoli, saranno a carico di sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Parte_1 Per_1
PRENDE ATTO che l'autovettura della figlia potrà essere utilizzata anche dalla madre, previo accordo con la predetta.
PRENDE ATTO che eventuali rimborsi, borse di studio, sgravi fiscali, bonus fiscali, ivi compreso il prossimo assegno unico per i figli o premi spettanti alla figlia o ad uno dei due coniugi che li avrà per la stessa conseguiti, dovranno essere accreditati sul conto corrente della figlia.
PRENDE ATTO che nulla si conviene circa l'assegnazione della casa familiare in quanto la stessa non è più in essere.
PRENDE ATTO che la gestione degli immobili di Mercanti e San Martino sarà a carico dei rispettivi proprietari che hanno la facoltà, al fine di non perdere la storia acquisita dal marchio “Joie de Vivre” e le recensioni acquisite, di gestire gli immobili sotto lo stesso ombrello a seconda dello strumento di
OTA che si vorrà utilizzare (Booking e AirBnB o altro portale). I costi fissi relativi alla gestione degli strumenti (Availbook o altro strumento) verranno suddivisi tra i coniugi proporzionalmente agli immobili gestiti o in forma indipendente da parte del singolo se venisse ritenuto opportuna altra soluzione tecnologica. La gestione dei flussi e delle informazioni verso Regione, Prefettura e Comune sarà a carico del singolo proprietario in quanto relativi ad aspetti fiscali e giuridici.
PRENDE ATTO che le parti convengono che in relazione alla liquidazione in corso della Società
in caso di eventuali necessità finanziarie e di assistenza di qualsivoglia genere, i relativi Controparte_1 oneri verranno sostenuti dalle stesse in parti uguali.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13225/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in via Cernaia 27, Torino presso lo studio dell'avv. GAMBINO
GIORGIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in SANGANO (TO) il 05/09/1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANGANO (TO) (atto n. 9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 28/04/2003. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 14.06.2022.
Con ricorso depositato il 28/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANGANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la figlia maggiorenne ma non indipendente economicamente, manterrà Per_1 la residenza anagrafica del padre.
DISPONE che, sino all'indipendenza economica della figlia ciascun genitore provvederà direttamente al suo mantenimento ordinario (vitto, alloggio, cancelleria scolastica corrente, abbigliamento, etc...) nel tempo in cui la ragazza vivrà con sé. Dal momento in cui dovesse Per_1 reperire una sistemazione autonoma ed indipendente dalla madre e dal padre (camera o alloggio presso la sede dell'Università che frequenta, anche fuori Torino), le parti si impegnano ad utilizzare il conto corrente intestato alla figlia (già aperto presso l'istituto bancario di reciproca fiducia) per ivi versare, entro il 5 di ciascun mese e fino alla indipendenza economica della figlia, ciascuno la somma di € 250/mese. In tal modo essi provvederanno direttamente al mantenimento della figlia per quanto riguarda le sue “spese di vita quotidiana” (vitto, cancelleria scolastica corrente, abbigliamento ordinario etc…).
DISPONE che ciascun genitore provveda, inoltre, al pagamento delle spese extra per la figlia, sempre direttamente alla stessa, nella misura del 50% ciascuno e così al pagamento: a) delle spese che non richiedono una preventiva autorizzazione delle parti consistenti in tasse e assicurazioni scolastiche imposte da università pubbliche, libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito;
gite scolastiche senza pernottamento;
abbonamento al trasporto pubblico. b) delle spese che richiedono una preventiva autorizzazione delle parti consistenti in canoni di locazione di immobili per la figlia o altra tipologia di sistemazione per la figlia qualora conseguente e necessaria per il corso di studi prescelto;
spese per la patente;
corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla figlia;
soggiorni estivi (scolastici, sportivi, linguistici e di istruzione). Ciascun genitore si impegna al pagamento delle suddette spese mediante accredito della quota di propria spettanza sul conto corrente della figlia di cui al precedente punto, entro e non oltre cinque giorni dall'intervenuta autorizzazione ove necessaria o comunque almeno 5 giorni prima dalla spesa in modo che la ragazza possa poi provvedere direttamente al pagamento della stessa spesa in tempo utile. Le spese mediche non coperte dal SSN ed i medicinali per la figlia saranno ad integrale carico del padre sino a che rientreranno nella sua copertura assicurativa. Le spese per l'acquisto o il noleggio di mezzi di locomozione e quelle per assicurazione, bollo e manutenzione relative a tali veicoli, saranno a carico di sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Parte_1 Per_1
PRENDE ATTO che l'autovettura della figlia potrà essere utilizzata anche dalla madre, previo accordo con la predetta.
PRENDE ATTO che eventuali rimborsi, borse di studio, sgravi fiscali, bonus fiscali, ivi compreso il prossimo assegno unico per i figli o premi spettanti alla figlia o ad uno dei due coniugi che li avrà per la stessa conseguiti, dovranno essere accreditati sul conto corrente della figlia.
PRENDE ATTO che nulla si conviene circa l'assegnazione della casa familiare in quanto la stessa non è più in essere.
PRENDE ATTO che la gestione degli immobili di Mercanti e San Martino sarà a carico dei rispettivi proprietari che hanno la facoltà, al fine di non perdere la storia acquisita dal marchio “Joie de Vivre” e le recensioni acquisite, di gestire gli immobili sotto lo stesso ombrello a seconda dello strumento di
OTA che si vorrà utilizzare (Booking e AirBnB o altro portale). I costi fissi relativi alla gestione degli strumenti (Availbook o altro strumento) verranno suddivisi tra i coniugi proporzionalmente agli immobili gestiti o in forma indipendente da parte del singolo se venisse ritenuto opportuna altra soluzione tecnologica. La gestione dei flussi e delle informazioni verso Regione, Prefettura e Comune sarà a carico del singolo proprietario in quanto relativi ad aspetti fiscali e giuridici.
PRENDE ATTO che le parti convengono che in relazione alla liquidazione in corso della Società
in caso di eventuali necessità finanziarie e di assistenza di qualsivoglia genere, i relativi Controparte_1 oneri verranno sostenuti dalle stesse in parti uguali.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.