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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/09/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2410/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/5/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato GIANLUCA BALDI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Orzali n.76, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Voglia il Tribunale adito, omologare le seguenti nuove condizioni in modifica parziale della sentenza di divorzio del Tribunale di Lucca n.106/2020 Il figlio minore pernotterà nella casa paterna nelle notti di venerdì sabato domenica, lunedì Per_1
e il martedì, all'uscita della scuola verrà prelevato dalla madre e starà con lei, presso la casa familiare assegnatale, nella notte di mercoledì e sino al mattino successivo, quando verrà accompagnato a scuola dalla madre e prelevato dal padre o dai nonni paterni. La madre inoltre, la prima settimana potrà tenere con sé il figlio per l'intera giornata della domenica dalle 8 alle 20, e la settimana successiva potrà tenere il figlio con sé l'intera giornata del sabato dalle 8 alle 20, quando rientrerà nella casa paterna per pernottarvi». Per_1
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di
, nato l'[...], ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto la parziale modifica Per_1 delle statuizioni di divorzio - di cui alla sentenza del Tribunale di Lucca n. 106/2020 pubblicata il 27/1/2020 - alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse delle parti sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/5/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato GIANLUCA BALDI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Orzali n.76, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Voglia il Tribunale adito, omologare le seguenti nuove condizioni in modifica parziale della sentenza di divorzio del Tribunale di Lucca n.106/2020 Il figlio minore pernotterà nella casa paterna nelle notti di venerdì sabato domenica, lunedì Per_1
e il martedì, all'uscita della scuola verrà prelevato dalla madre e starà con lei, presso la casa familiare assegnatale, nella notte di mercoledì e sino al mattino successivo, quando verrà accompagnato a scuola dalla madre e prelevato dal padre o dai nonni paterni. La madre inoltre, la prima settimana potrà tenere con sé il figlio per l'intera giornata della domenica dalle 8 alle 20, e la settimana successiva potrà tenere il figlio con sé l'intera giornata del sabato dalle 8 alle 20, quando rientrerà nella casa paterna per pernottarvi». Per_1
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di
, nato l'[...], ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto la parziale modifica Per_1 delle statuizioni di divorzio - di cui alla sentenza del Tribunale di Lucca n. 106/2020 pubblicata il 27/1/2020 - alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse delle parti sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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