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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 20/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 867/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 867/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e altri Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 20 marzo 2025 innanzi al dott. Giorgia Cecchini, sono comparsi: per 'Avv. MAROZZI TOMMASO che dà atto di aver notificato il ricorso e il Parte_1 provvedimento del 06.02.2025 a e per essa Controparte_2 Controparte_3
, per a;
si riporta alle
[...] Controparte_4 Controparte_5 conclusioni formulate nel ricorso insistendo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione. per nessuno compare Controparte_1
le parti precisano le loro conclusioni
Dopo breve discussione orale,
Il Giudice
Preliminarmente verificata la regolarità della notifica a Controparte_6
e ne dichiara la contumacia;
[...] Controparte_5 All'esito della discussione, si riserva per la decisione. Successivamente, alle ore 15.50 viene riaperto il verbale e il Giudice, dato atto che nessuno è comparso, procede al deposito della sentenza.
Il Giudice
dott. Giorgia Cecchini
pagina 1 di 6 N. R.G. 867/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini, all'udienza del 20/3/2025, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 867/2024 R.G., promossa da:
- e , con il patrocinio dell'avv. Tommaso Marozzi, Parte_1 CP_7
elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dello stesso all'indirizzo pec
Email_1
RICORRENTI contro
- con il patrocinio dell'avv. NA IS, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito – al momento dell'elezione di domicilio – in
Via Gaetano Orsolini n. 37; CP_1
RESISTENTE
Nonché contro
-
[...]
oggi Controparte_8 Controparte_9
pagina 2 di 6 - oggi Controparte_10 Controparte_11
oggi
[...] Controparte_3
RESISTENTI CONTUMACI
***
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/3/2025 il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la controversia come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 20/6/2024, e Parte_1 CP_7
hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione proposta dalla nei Controparte_1 confronti di , , e – domanda Parte_2 Parte_1 CP_7 CP_12
trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di in data 24/4/2012, al n. CP_1
2901 r.g. e 1986 r.p.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che:
- la ha promosso dinanzi al Tribunale di Fermo la Controparte_1 procedura esecutiva immobiliare n. 58/2008 R.G.E. avente ad oggetto i diritti di 2/9 di piena proprietà spettante a – fratello dei ricorrenti – sull'immobile Parte_2
identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Grottammare al foglio 8, particella
288, subalterno 5, al tempo del pignoramento in comproprietà con gli odierni ricorrenti e la madre;
CP_13
- nel corso della procedura esecutiva il G.E. ha disposto procedersi al giudizio di divisione del compendio pignorato – giudizio introdotto dal creditore
[...]
ed iscritto al n. 387/2012 R.G.; Controparte_1
- con ordinanza resa in data 22/12/2016 è stata dichiarata l'estinzione del menzionato giudizio di divisione per mancata comparizione delle parti ex art. 309 c.p.c., senza che pagina 3 di 6 tuttavia venisse disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione.
Pertanto, gli odierni ricorrenti – attuali proprietari dell'immobile identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Grottammare al foglio 8, particella 288, subalterno 5 in seguito al decesso dapprima del fratello e poi anche della madre – Parte_2 CP_14
hanno agito nella presente sede per ottenere la cancellazione della predetta trascrizione della domanda giudiziale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/11/2024, si è costituita in giudizio la quale ha dichiarato di non opporsi alla Controparte_1
richiesta dei ricorrenti, precisando che “il proprio credito portato dal decreto ingiuntivo n.
187/2007 oltre i successivi interessi e spese non è stato estinto e che sul predetto bene grava l'ipoteca di primo grado in favore della predetta creditrice”.
All'udienza del 9/1/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c..
Con ordinanza emessa in data 6/2/2025, ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti del procedimento di divisione a cui si riferisce la trascrizione della domanda di cui viene chiesta la cancellazione, la causa è stata rimessa in istruttoria, assegnando a parte ricorrente termine sino al 20/2/2025 per provvedere all'incombente, ed è stata fissata l'udienza del 20/3/2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
A seguito dell'integrazione del contraddittorio, all'odierna udienza il difensore di parte ricorrente ha quindi precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, la domanda avanzata dai ricorrenti va accolta per i seguenti motivi.
Preliminarmente si rileva che il giudizio di divisione endoesecutiva n. 387/2012 R.G. è stato introdotto dal creditore nei confronti di , Controparte_1 Parte_2 debitore esecutato (deceduto il 2/2/2017), nonché nei confronti dei comproprietari non esecutati (deceduta il 15/1/2021), e , odierni CP_13 Parte_1 CP_7
ricorrenti.
Sussiste pertanto la legittimazione attiva dei ricorrenti alla proposizione della richiesta di pagina 4 di 6 cancellazione della domanda giudiziale di divisione, risultando provata la loro qualità di parti del giudizio n. 378/2012 R.G., unitamente a e , deceduti Parte_2 CP_13
successivamente all'estinzione del predetto giudizio.
Quanto al merito della domanda si osserva che ai sensi dell'art. 2668 comma 1 e 2 c.c. “La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno documentato che il giudizio di divisione endoesecutiva iscritto al n. 387/2012 R.G. di questo Tribunale è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 309
c.p.c. con ordinanza del 22/12/2016, la quale tuttavia non reca l'ordine di cancellazione della domanda introduttiva del giudizio.
Tale ordinanza non è stata oggetto di impugnazione come da certificazione rilasciata dalla cancelleria civile e prodotta da parte ricorrente.
La resistente , creditrice che ha provveduto ad avviare il giudizio Controparte_1
di divisione procedendo altresì alla trascrizione della relativa domanda giudiziale, ha aderito alla richiesta di cancellazione formulata dai ricorrenti.
Rilevato che non vi è stata opposizione da parte delle altre parti del giudizio di divisione, rimaste contumaci.
Risulta pertanto dagli atti che sussistono i presupposti di cui all'art 2668 c.c. per ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda.
Considerata la natura del giudizio e l'accordo delle parti circa la richiesta cancellazione, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, pronunziando in maniera definitiva nella causa iscritta al R.G. n.
867/2024, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
ACCOGLIE
la domanda avanzata da e;
Parte_1 CP_7
ORDINA pagina 5 di 6 al Conservatore dei RR.II. di esonerandolo da ogni e qualsiasi responsabilità al CP_1
riguardo, di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione eseguita con formalità del 24/04/2012, n. 2901 registro generale e n. 1986 registro particolare;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Fermo, 20.03.2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 867/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e altri Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 20 marzo 2025 innanzi al dott. Giorgia Cecchini, sono comparsi: per 'Avv. MAROZZI TOMMASO che dà atto di aver notificato il ricorso e il Parte_1 provvedimento del 06.02.2025 a e per essa Controparte_2 Controparte_3
, per a;
si riporta alle
[...] Controparte_4 Controparte_5 conclusioni formulate nel ricorso insistendo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione. per nessuno compare Controparte_1
le parti precisano le loro conclusioni
Dopo breve discussione orale,
Il Giudice
Preliminarmente verificata la regolarità della notifica a Controparte_6
e ne dichiara la contumacia;
[...] Controparte_5 All'esito della discussione, si riserva per la decisione. Successivamente, alle ore 15.50 viene riaperto il verbale e il Giudice, dato atto che nessuno è comparso, procede al deposito della sentenza.
Il Giudice
dott. Giorgia Cecchini
pagina 1 di 6 N. R.G. 867/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini, all'udienza del 20/3/2025, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 867/2024 R.G., promossa da:
- e , con il patrocinio dell'avv. Tommaso Marozzi, Parte_1 CP_7
elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dello stesso all'indirizzo pec
Email_1
RICORRENTI contro
- con il patrocinio dell'avv. NA IS, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito – al momento dell'elezione di domicilio – in
Via Gaetano Orsolini n. 37; CP_1
RESISTENTE
Nonché contro
-
[...]
oggi Controparte_8 Controparte_9
pagina 2 di 6 - oggi Controparte_10 Controparte_11
oggi
[...] Controparte_3
RESISTENTI CONTUMACI
***
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/3/2025 il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la controversia come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 20/6/2024, e Parte_1 CP_7
hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione proposta dalla nei Controparte_1 confronti di , , e – domanda Parte_2 Parte_1 CP_7 CP_12
trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di in data 24/4/2012, al n. CP_1
2901 r.g. e 1986 r.p.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che:
- la ha promosso dinanzi al Tribunale di Fermo la Controparte_1 procedura esecutiva immobiliare n. 58/2008 R.G.E. avente ad oggetto i diritti di 2/9 di piena proprietà spettante a – fratello dei ricorrenti – sull'immobile Parte_2
identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Grottammare al foglio 8, particella
288, subalterno 5, al tempo del pignoramento in comproprietà con gli odierni ricorrenti e la madre;
CP_13
- nel corso della procedura esecutiva il G.E. ha disposto procedersi al giudizio di divisione del compendio pignorato – giudizio introdotto dal creditore
[...]
ed iscritto al n. 387/2012 R.G.; Controparte_1
- con ordinanza resa in data 22/12/2016 è stata dichiarata l'estinzione del menzionato giudizio di divisione per mancata comparizione delle parti ex art. 309 c.p.c., senza che pagina 3 di 6 tuttavia venisse disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione.
Pertanto, gli odierni ricorrenti – attuali proprietari dell'immobile identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Grottammare al foglio 8, particella 288, subalterno 5 in seguito al decesso dapprima del fratello e poi anche della madre – Parte_2 CP_14
hanno agito nella presente sede per ottenere la cancellazione della predetta trascrizione della domanda giudiziale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/11/2024, si è costituita in giudizio la quale ha dichiarato di non opporsi alla Controparte_1
richiesta dei ricorrenti, precisando che “il proprio credito portato dal decreto ingiuntivo n.
187/2007 oltre i successivi interessi e spese non è stato estinto e che sul predetto bene grava l'ipoteca di primo grado in favore della predetta creditrice”.
All'udienza del 9/1/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c..
Con ordinanza emessa in data 6/2/2025, ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti del procedimento di divisione a cui si riferisce la trascrizione della domanda di cui viene chiesta la cancellazione, la causa è stata rimessa in istruttoria, assegnando a parte ricorrente termine sino al 20/2/2025 per provvedere all'incombente, ed è stata fissata l'udienza del 20/3/2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
A seguito dell'integrazione del contraddittorio, all'odierna udienza il difensore di parte ricorrente ha quindi precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, la domanda avanzata dai ricorrenti va accolta per i seguenti motivi.
Preliminarmente si rileva che il giudizio di divisione endoesecutiva n. 387/2012 R.G. è stato introdotto dal creditore nei confronti di , Controparte_1 Parte_2 debitore esecutato (deceduto il 2/2/2017), nonché nei confronti dei comproprietari non esecutati (deceduta il 15/1/2021), e , odierni CP_13 Parte_1 CP_7
ricorrenti.
Sussiste pertanto la legittimazione attiva dei ricorrenti alla proposizione della richiesta di pagina 4 di 6 cancellazione della domanda giudiziale di divisione, risultando provata la loro qualità di parti del giudizio n. 378/2012 R.G., unitamente a e , deceduti Parte_2 CP_13
successivamente all'estinzione del predetto giudizio.
Quanto al merito della domanda si osserva che ai sensi dell'art. 2668 comma 1 e 2 c.c. “La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno documentato che il giudizio di divisione endoesecutiva iscritto al n. 387/2012 R.G. di questo Tribunale è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 309
c.p.c. con ordinanza del 22/12/2016, la quale tuttavia non reca l'ordine di cancellazione della domanda introduttiva del giudizio.
Tale ordinanza non è stata oggetto di impugnazione come da certificazione rilasciata dalla cancelleria civile e prodotta da parte ricorrente.
La resistente , creditrice che ha provveduto ad avviare il giudizio Controparte_1
di divisione procedendo altresì alla trascrizione della relativa domanda giudiziale, ha aderito alla richiesta di cancellazione formulata dai ricorrenti.
Rilevato che non vi è stata opposizione da parte delle altre parti del giudizio di divisione, rimaste contumaci.
Risulta pertanto dagli atti che sussistono i presupposti di cui all'art 2668 c.c. per ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda.
Considerata la natura del giudizio e l'accordo delle parti circa la richiesta cancellazione, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, pronunziando in maniera definitiva nella causa iscritta al R.G. n.
867/2024, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
ACCOGLIE
la domanda avanzata da e;
Parte_1 CP_7
ORDINA pagina 5 di 6 al Conservatore dei RR.II. di esonerandolo da ogni e qualsiasi responsabilità al CP_1
riguardo, di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione eseguita con formalità del 24/04/2012, n. 2901 registro generale e n. 1986 registro particolare;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Fermo, 20.03.2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
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